Allegato A
Seduta n. 794 del 19/10/2000


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(A.C. 5534 - Sezione 6)

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5534 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

Art. 6.
(Disposizioni finanziarie).

1. Le proposte di intervento incluse nel programma annuale di cui all'articolo 1,


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comma 4, nei programmi triennali e nei relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 1, comma 3, sono finanziate nella misura del 50 per cento dell'importo richiesto o comunque ritenuto ammissibile.
2. Per l'attuazione dei programmi di cui alla presente legge è istituito, presso apposita unità previsionale di base del centro di responsabilità 7 «Aree urbane ed edilizia residenziale» dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, un apposito fondo denominato «Restauro Italia-programmazione pluriennale per la promozione di iniziative di sviluppo socio-economico nei settori dell'accoglienza, della ricettività, del restauro e per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e ambientale». Per la costituzione del predetto fondo sono autorizzati la spesa di lire 15 miliardi per l'anno 2000 nonché limiti di impegno quindicennali di lire 8 miliardi per l'anno 2001 e di lire 1 miliardo per l'anno 2002. Al relativo onere, pari a lire 15 miliardi per il 2000, a lire 8 miliardi per il 2001 e a lire 9 miliardi a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a tal fine utilizzando, quanto a lire 2 miliardi per gli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e, quanto a lire 15 miliardi per il 2000, 6 miliardi per il 2001 e 7 miliardi per il 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Le risorse relative all'esercizio finanziario 2000 sono destinate al finanziamento del programma di interventi di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge. Le spese in annualità decorrenti dall'anno 2001 sono destinate al rimborso di rate di ammortamento di mutui, contratti ai sensi del regolamento di cui al comma 7 dell'articolo 4, per capitale ed interessi complessivamente determinati dal limite di impegno quindicennale a carico dello Stato.
3. Le somme di cui al presente articolo, non utilizzate entro l'anno di competenza, possono esserlo nell'anno successivo.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.