Allegato A
Seduta n. 794 del 19/10/2000


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(A.C. 5534 - Sezione 5)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5534 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

Art. 5.
(Localizzazione degli interventi).

1. Gli interventi ammessi al finanziamento ai sensi della presente legge sono localizzati in tutte le aree del territorio nazionale.
2. Gli interventi localizzati nelle aree di cui ai nuovi obiettivi 1 e 2 dei programmi comunitari, individuate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, possono utilizzare, ad incremento della dotazione finanziaria nazionale, le risorse provenienti dall'Unione europea.