Allegato A
Seduta n. 794 del 19/10/2000


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(A.C. 5534 - Sezione 4)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5534 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

Art. 4.
(Procedure).

1. Per le nuove proposte di intervento di cui all'articolo 2, comma 3, i soggetti proponenti presentano, entro il 31 gennaio di ogni anno, le relative richieste alle regioni territorialmente competenti, che ne verificano la compatibilità con gli strumenti di programmazione e di pianificazione regionale vigenti e provvedono quindi a trasmettere le proposte medesime al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale per le aree urbane e l'edilizia residenziale. Tale Direzione generale svolge l'istruttoria relativa alle nuove proposte di intervento, acquisendo anche i pareri dei competenti comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, ovvero, ove questi ultimi non risultino ancora costituiti, dei comitati di settore afferenti al Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. Relativamente ai beni tutelati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'istruttoria è svolta, con le medesime modalità, dal Ministero per i beni e le attività culturali. Per le proposte di intervento già presentate ai sensi della legge 7 agosto 1997, n. 270, all'istruttoria provvede, con le medesime modalità, l'Ufficio per Roma Capitale e Grandi eventi, istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della medesima legge n. 270 del 1997, in collaborazione con il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale per le aree urbane e l'edilizia residenziale.
2. Il programma annuale di cui all'articolo 1, comma 4, i programmi triennali ed i relativi aggiornamenti annuali, di cui all'articolo 1, comma 3, sono predisposti, tenendo conto dell'istruttoria svolta ai sensi del comma 1 del presente articolo, da una Commissione nazionale, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Commissione, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dei lavori pubblici, è composta altresì dai Ministri per i beni e le attività culturali, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato o loro delegati e da un rappresentante per ogni regione nonché da


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un rappresentante per ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano. La mancata designazione o partecipazione dei rappresentanti delle regioni non costituisce elemento ostativo al funzionamento della Commissione stessa.
3. Il funzionamento della Commissione di cui al comma 2 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione di cui al comma 2 delibera i criteri per la valutazione delle domande presentate, dando priorità agli interventi di restauro e risanamento conservativo di immobili di interesse storico-artistico. Ai fini della rapida realizzazione delle opere, sono considerati prioritari gli interventi dotati di progettazione esecutiva, che abbiano ottenuto i prescritti pareri e siano conformi agli strumenti urbanistici vigenti.
5. Il programma annuale di cui all'articolo 1, comma 4, i programmi triennali ed i relativi aggiornamenti annuali, di cui all'articolo 1, comma 3, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale è approvato il programma annuale di cui all'articolo 1, comma 4, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; entro i quindici giorni successivi alla comunicazione, gli enti interessati danno conferma del mantenuto interesse all'erogazione dei contributi.
7. Le modalità ed i termini per la predisposizione dei programmi triennali e dei relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 1, comma 3, sono stabiliti con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il medesimo regolamento dovrà prevedere l'affidamento, in via prioritaria, del controllo tecnico sulla progettazione degli interventi al Ministero per i beni e le attività culturali. Con lo stesso regolamento vengono stabiliti criteri e modalità per l'accensione dei mutui per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, provvedendosi, in particolare, a paramentrare le quote di rimborso al contratto tipo, predisposto, attraverso gara, dalla citata Direzione generale per le aree urbane e l'edilizia residenziale per i soggetti, di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 270, che non provvedono direttamente all'accensione dei suddetti mutui a condizioni più favorevoli. I mutui di cui al presente comma sono contratti dai soggetti destinatari dei finanziamenti, nei limiti della quota di limite di impegno loro assegnata.