1. Al fine del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, i settori di intervento sono definiti come segue:
2. Tra gli interventi di cui alle lettere a) e c) del comma 1 sono compresi quelli relativi all'adeguamento dei sistemi di sicurezza alla normativa antincendi ed alla normativa antisismica nonché alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
(Settori di intervento).
a) restauro e risanamento conservativo di immobili di interesse storico-artistico, ivi compresi quelli sottoposti alla tutela di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
b) ripristino e recupero di tratti originari di antichi tracciati;
c) interventi in edifici esistenti, destinati alla realizzazione o al miglioramento della ricettività a medio e basso costo funzionale ed alla valorizzazione turistica di aree territoriali di interesse culturale o ambientale.