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1. I soggetti proponenti gli interventi di cui all'articolo 1 della presente legge sono individuati all'articolo 1, comma 4, lettera a), della legge 7 agosto 1997, n. 270.
(Soggetti proponenti).
2. Il programma annuale di cui all'articolo 1, comma 4, riguarda esclusivamente le proposte di intervento, comprese nei settori di intervento di cui all'articolo 3, già presentate ai sensi della legge 7 agosto 1997, n. 270, ma escluse dal finanziamento per la indisponibilità di sufficienti risorse finanziarie.
3. A decorrere dal secondo anno di applicazione della presente legge, sono ammesse al finanziamento, nell'ambito dei programmi triennali e dei relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 1, comma 3, nuove proposte di intervento presentate dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo. Solo relativamente al primo anno di attuazione del primo programma triennale, si provvede alla ripartizione delle risorse disponibili in eguale misura tra le proposte di cui al comma 2 e le nuove proposte.