1. La presente legge disciplina la programmazione degli interventi finanziati con le risorse assegnate al fondo di cui all'articolo 6, comma 2, volti al recupero di monumenti, edifici e manufatti di valore storico-artistico e alla valorizzazione delle aree che costituiscono sistemi urbani e territoriali di pregio storico-culturale e ambientale, anche al fine di incentivare lo sviluppo socio-economico, attraverso attività turistiche e culturali.
(Finalità).
2. La programmazione di cui al comma 1 ha altresì la finalità di rendere possibile l'attuazione di progetti relativi ad interventi giubilari presentati dai soggetti di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 270, e non finanziati.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, la programmazione di cui al comma 1 è realizzata mediante programmi triennali, sottoposti ad aggiornamenti annuali.
4. In sede di prima applicazione della presente legge, la programmazione di cui al comma 1 è realizzata mediante un programma di durata annuale.