TESTO AGGIORNATO AL 24 OTTOBRE 2000
Acquarone, Angelini, Bono, Bordon, Bova, Bressa, Brunetti, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carlesi, Carli, Carmelo Carrara, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Ferrari, Gambale, Grimaldi, Iacobellis, Labate, Ladu, Lamacchia, Li Calzi, Lumia, Maggi, Mangiacavallo, Marengo, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Molgora, Montecchi, Morgando, Muzio, Napoli, Nesi, Niccolini, Nocera, Occhetto, Ostillio, Pace, Pagano, Pecoraro Scanio, Pisanu, Pozza Tasca, Ranieri, Rivera, Rizzi, Scalia, Schietroma, Servodio, Sica, Solaroli, Tassone, Turco, Veltri, Vendola, Armando Veneto, Visco, Vita.
Acquarone, Bono, Bordon, Bova, Bressa, Brunetti, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carlesi, Carli, Carmelo Carrara, Corleone, D'Amico, Danese, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gambale, Grimaldi, Iacobellis, Ladu, Lamacchia, Landolfi, Li Calzi, Lumia, Maccanico, Maggi, Marengo, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Molgora, Montecchi, Morgando, Muzio, Napoli, Nesi, Niccolini, Nocera, Occhetto, Ostillio, Pace, Pagano, Pecoraro Scanio, Pisanu, Pozza Tasca, Ranieri, Rivera, Rizzi, Scalia, Schietroma, Servodio, Sica, Solaroli, Tassone, Turco, Veltri, Vendola, Armando Veneto, Visco, Vita.
In data 17 ottobre 2000 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
Sarà stampata e distribuita.
La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già deferite alla stessa in sede primaria:
1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), limitatamente alle parole «e non danno luogo a rimborso» (alla VI Commissione);
Il presidente della Corte dei conti, con lettere in data 16 ottobre 2000, ha trasmesso,
in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria dei seguenti enti:
Questi documenti saranno stampati e distribuiti.
Il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 17 ottobre 2000, ha trasmesso i documenti approvati da quel consesso, concernenti le valutazioni sul disegno di legge finanziaria per il 2001 e il finanziamento a sostegno del Forum permanente delle associazioni antiracket (doc. XXI, n. 5).
Questo documento sarà stampato e distribuito.
Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 11 ottobre 2000, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, l'autorizzazione concessa ad un dipendente di quel ministero a prestare servizio presso un organismo internazionale.
Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.
Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettere in data 9, 10 e 11 ottobre 2000, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, copia dei verbali delle sedute plenarie del 6, 12 e 20 luglio 2000.
I predetti verbali saranno trasmessi alla Commissione competente.
Il Ministero dell'interno, con lettera in data 12 ottobre 2000, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del consiglio comunale di Anfo (Brescia).
Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.
Il presidente del consiglio regionale della Valle d'Aosta, con lettera in data 9 ottobre 2000, ha trasmesso il testo di un voto, approvato dal consiglio regionale stesso nella seduta del 4 ottobre 2000, concernente le iniziative per sostenere la pace in Medio Oriente.
Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
PISAPIA: «Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e all'articolo 678 del codice di procedura penale in materia di liberazione anticipata» (7367).
n. 416 del 28 settembre-11 ottobre 2000 (doc. VII, n. 951), con lettera in data 11 ottobre 2000, ai sensi dell' articolo 30, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale dichiara:
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 10, della legge 23 dicembre
n. 417 del 28 settembre-11 ottobre 2000 (doc. VII, n. 952), con la quale dichiara:
non fondata la questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa approvata il 15 settembre 1998 e riapprovata, a seguito di rinvio governativo, dal consiglio della regione Toscana il 27 ottobre 1998, recante «Nonne per l'adeguamento dell'ordinamento regionale toscano all'introduzione dell'Euro», promossa, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe (alla V Commissione);
n. 419 del 9-13 ottobre 2000 (doc. VII, n. 953), con la quale dichiara:
a) la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 21, ultimo periodo, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 28 novembre 1996, n. 608, sollevate, con le ordinanze in epigrafe, dal pretore di Salerno, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, e dal pretore di Padova, in riferimento agli articoli 3 e 39 della Costituzione;
b) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 23, ultimo periodo, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 28 novembre 1996, n. 608, sollevate, con le ordinanze in epigrafe, dal pretore di Genova, in riferimento agli articoli 3, 77, 101, 102 e 104 della Costituzione, dal pretore di Fermo, in riferimento agli articoli 3, 35 e 41 della Costituzione, dal pretore di Torino, in riferimento agli articoli 3, 4 e 39 della Costituzione, dal pretore di Milano, in riferimento agli articoli 3, 4, 24, 35, 39, 101 e 104 della Costituzione, dal pretore di Lecco, in riferimento agli articoli 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, dal pretore di Ferrara, in riferimento agli articoli 3, 101, 102 e 104 della Costituzione, dal pretore di Parma, in riferimento agli articoli 3, 24 e 35 della Costituzione, dal pretore di Saluzzo, in riferimento agli articoli 3, 4, 39, 101, 102 e 104 della Costituzione, dal pretore di Livorno, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal pretore di Gorizia, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 35, primo comma, 101, 102 e 104 della Costituzione, dal pretore di Latina, in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione, dal tribunale di Venezia, in riferimento agli articoli 3, 39 e 41 della Costituzione, dal pretore di Camerino, in riferimento agli articoli 3, 35 e 41 della Costituzione, dal pretore di Bologna, in riferimento agli articoli 3, 4 e 35 della Costituzione, dal pretore di Nicosia, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal pretore di Macerata, in riferimento agli articoli 3, 35 e 41 della Costituzione, dal pretore di Trento, in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione, dal pretore di Pordenone, in riferimento agli articoli 101 e 104 della Costituzione (alla XI Commissione);
n. 420 del 9-13 ottobre 2000 (doc. VII, n. 954), con la quale dichiara:
che non spetta alla Camera dei deputati dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi, in ordine alle quali è stato promosso davanti al tribunale di Como il giudizio penale indicato in epigrafe; conseguentemente annulla la delibera adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 dicembre 1998 (alla I Commissione).
Ente autonomo esposizione universale di Roma (EUR), per l'esercizio 1999 (doc. XV, n. 294);
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia «Leonardo da Vinci», per l'esercizio 1999 (doc. XV, n. 295);
Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente (IsIAO), per l'esercizio 1999 (doc. XV, n. 296).