...
1. Il primo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
3. Al quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo le parole: «La ripartizione dei seggi tra le Regioni,», sono inserite le seguenti: «fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,».
(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione).
«Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero».
«Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero».