1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
2. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, le parole da: «si effettua dividendo» fino a: «seicentotrenta» sono sostituite dalle seguenti: «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto».
(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione).
«Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero».