Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 790 del 13/10/2000
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(Repliche del relatore e del Governo - A.C. 7346)

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Acciarini.

MARIA CHIARA ACCIARINI, Relatore. Vorrei innanzitutto ringraziare i colleghi intervenuti nel dibattito. Contrariamente a quanto è stato detto, penso che la discussione sia comunque sempre utile e fruttuosa anche se, in alcuni casi, vi sono degli elementi che non sono certamente


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ideologici, ma tecnicamente affrontati con modalità differenti, sui quali vi può essere discussione.
Replicherò brevemente riservandomi poi di riesaminare con attenzione i contenuti degli interventi dei colleghi. Forse, potremmo anche trovare elementi di chiarimento delle norme, che credo siano sempre necessari.
Ritengo che il decreto-legge in esame, una volta convertito in legge, assicurerà l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001. Il provvedimento in esame ha certamente i caratteri costituzionali della necessità e dell'urgenza, che consentono al Governo di legiferare al posto del Parlamento, per avviare poi la fase della conversione in legge.
Devo dire che alcune delle perplessità espresse dai colleghi mi sembrano francamente infondate nel senso che, le modifiche introdotte dal Senato, discendono dalla natura delle norme contenute nel decreto-legge. Mi spiego: si prevedono delle categorie che hanno diritto all'inserimento nelle graduatorie permanenti; queste categorie devono essere in questa fase individuate con la massima precisione possibile, in modo tale da giungere al completamento delle graduatorie permanenti già in sede di prima attuazione e nel modo più corretto.
È evidente che vi sono delle necessità e delle persone dietro alla scelta di inserire nel testo degli emendamenti: una era legata al termine di scadenza (sottolineo, tra l'altro, che il 27 aprile era la data entro la quale si poteva presentare domanda alla sessione riservata; vi erano delle persone che per quella data avevano maturato i 360 giorni) che a me sembra un'esigenza quanto mai rispettabile ed è giusto che venga recepita nel momento in cui, intervenendo sulla formazione del processo di reclutamento del personale, stiamo dettando le norme che hanno consentito l'avvio dell'anno scolastico e consentono, nel corso di questo anno scolastico, di completare l'operazione. Devo dire francamente che non trovo nulla di ideologico in questa disposizione, bensì un'esigenza condivisa e comune, che credo in parte sia stata anche rappresentata durante la discussione svoltasi presso l'altro ramo del Parlamento allorquando è stato esaminato il provvedimento.
Un'altra necessità riguarda le scuole di specializzazione: ricordo che a giugno le persone che oggi stanno frequentando queste scuole concluderanno i corsi. Se noi non prevediamo nel testo in esame il valore concorsuale della prova, avremmo chiaramente una prima generazione di specializzanti SIS (uso la sigla delle scuole di specializzazione, che è ormai abbastanza nota a tutti), che non avrebbero la possibilità di sostenere un esame di Stato con questi contenuti.
Nel precisare e nel ripetere che ascolto sempre con molta attenzione le osservazioni dei colleghi perché riguardano questioni importanti, vorrei dire all'onorevole Sestini che la SIS, proprio per la sua natura e per come è nata dalla legge n. 341 del 1990 sulla riforma degli ordinamenti universitari e dal decreto applicativo, rappresenta un tipico luogo di incontro tra scuola e università. I supervisori SIS sono degli insegnanti che lavorano all'interno delle scuole di specializzazione! Quindi, anche in sede di valore abilitante di questo esame, era ed è impensabile ritenere che l'università si possa chiudere a riccio dopo essersi aperta all'insegnamento: vi è un rapporto tra l'insegnamento, il percorso di tirocinio, il lavoro che viene svolto e gli esami conclusivi.
Tra l'altro, credo nelle scuole di specializzazione perché sono un luogo fruttuoso di incontro tra il mondo della scuola e quello dell'università, che noi abbiamo sempre - credo tutti - desiderato come elemento di qualificazione del personale.
Non riesco poi a capire il problema relativo al tema della frequenza e dell'esame perché questa norma, che attiene ad una categoria particolare di dirigenti, è precisamente la «ripresa» di quelle che sono le norme generali che hanno riguardato la formazione dei dirigenti scolastici in questa fase di attuazione del decreto sulla dirigenza scolastica e del nuovo


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status dei capi di istituto. Tutti i capi d'istituto d'Italia hanno frequentato i corsi di formazione. Non mi risulta, o sono proprio male informata, che qualcuno abbia sostenuto degli esami. Si tratta quindi della stessa norma simmetricamente applicata ai dirigenti scolastici che si trovano in queste posizioni particolari. Comunque, ritengo che la discussione sia stata fruttuosa ed utile, consentendoci di dissipare alcuni dubbi. Ringrazio pertanto i colleghi per i loro interventi, per quanto effettivamente di tecnico contengono, anche se è evidente che ci sono diverse posizioni dialettiche tra opposizione e maggioranza che fanno parte del quadro politico. Tecnicamente cerchiamo di chiarirci le idee e di comprenderci in questa discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

SILVIA BARBIERI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Signor Presidente, anch'io ringrazio gli onorevoli deputati che ieri in Commissione e stamattina in quest'aula hanno voluto discutere e riflettere sul testo di questo decreto. Ringrazio in particolare la relatrice per la puntualità della sua relazione e della sua replica che mi esime dall'intervenire a lungo nel merito delle questioni sollevate. Infatti, concordo pienamente con le argomentazioni addotte dall'onorevole Acciarini.
Devo dire che, pur avvertendo negli interventi dei deputati dell'opposizione anche forti elementi di critica, che peraltro discendono da una posizione più complessivamente critica rispetto all'assetto e all'asse delle riforma che questo Governo, il Parlamento e la maggioranza hanno introdotto nel mondo della scuola, tuttavia essi negano quella che era l'immediata oggettiva esigenza a cui questo decreto ha voluto corrispondere.
L'onorevole Malgieri diceva: è questo forse un quadro di normalità, se occorre un decreto-legge per l'ordinato avvio dell'anno scolastico? Per l'appunto, l'anno solare 2000, che contiene in sé gli spezzoni di due anni scolastici, non è stato per la scuola un anno di normalità, ma di cambiamento e di trasformazione sotto molti profili: per l'avvio dell'autonomia scolastica da una parte, per l'operatività di quelle norme che sono state introdotte con la legge n. 124, che hanno posto fine ad una situazione di blocco e di paralisi che si era protratta per moltissimi anni e che hanno introdotto nuove modalità di reclutamento del personale cercando di porre fine, da una parte, ad una pesantissima situazione di precariato e, dall'altra, aprendo la possibilità di accesso ai concorsi a molti giovani che vedevano nell'ingresso nel mondo della scuola il giusto completamento della loro aspirazione.
A seguito della grande consistenza delle operazioni che la legge n. 124 prefigurava, la mole di atti e adempimenti, sorta a seguito della sopravvenuta apertura a successivi scaglioni e fasce di aventi diritto, ha comportato, da una parte una grande mole di lavoro per la struttura, dai provveditorati alle commissioni che dovevano operare in sede di espletamento dei concorsi e, dall'altra, il venire meno di quegli strumenti che negli anni precedenti venivano utilizzati per l'avvio dell'anno scolastico, cioè il vecchio tipo di graduatoria cui si faceva ricorso e riferimento.
Qual è stata la linea che abbiamo cercato di seguire? La salvaguardia dei diritti di coloro che si apprestano a maturare, o hanno maturato, titolo all'immissione in ruolo, naturalmente in relazione ai posti vacanti che saranno via via individuati o che matureranno tale diritto in momenti diversi non per colpa loro, ma in relazione alle fasce in cui si trovano collocati, alle provincie in cui hanno espletato i concorsi, che avrebbe determinato, da una parte una grande disparità di trattamento, se non avessimo posto questo punto di riferimento e, dall'altra, se avessimo voluto realizzare le immissioni in ruolo con accesso alla sede nel corso dell'anno scolastico, la rivoluzione per quanto riguarda l'attività didattica.


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Il punto di cerniera che abbiamo cercato di cogliere, allora, è stato per l'appunto l'equilibrio tra la salvaguardia dei diritti, che si ottiene con la decorrenza degli effetti giuridici dal 1o settembre 2000 dell'immissione in ruolo di tutti questi scaglioni di docenti, e la continuità didattica, che si ottiene rinviando al 1o settembre 2001 il raggiungimento della sede da parte del vincitore di concorso. È evidente che, quando si operano interventi di questo tipo, occorre poi una sorta di valutazione costi-benefici: qualche costo vi è, nel senso che una serie di aspirazioni al raggiungimento della sede più vicina, comoda, adeguata da parte di alcuni insegnanti è stata compressa da questo tipo di intervento. Tuttavia, in sede di valutazione costi-benefici, come osservava prima la relatrice, credo che l'aspetto salvaguardato, quello della continuità didattica e della possibilità di creare il minor trauma possibile all'avvio dell'anno scolastico e al suo normale svolgimento, fosse quello di maggiore valore. Poiché, peraltro, questo decreto-legge ha già realizzato i suoi effetti, quello che sta avvenendo nelle scuole italiane dal 1o settembre di quest'anno (in un momento difficile per la scuola italiana, per carità) sta dimostrando che il decreto-legge, di fatto, funziona, pur se con alcune difficoltà, che anche la relatrice sottolineava.
Al Senato, sono stati introdotti diversi emendamenti, che non mi pare facciano di quello in esame un decreto omnibus: credo che gli atti parlamentari del nostro paese, se li volessimo andare a sfogliare, ci darebbero molti esempi di cosa significhi un decreto omnibus. In quello in esame, invece, vi è una coerenza di materia, ma non solo: vi è una forte coerenza anche rispetto al titolo, che fa riferimento all'avvio dell'anno scolastico. Perché, onorevole Sestini, anche le norme che riguardano la proroga di un quinquennio della titolarità della sede per il personale a diverso titolo comandato hanno un'attinenza con l'avvio dell'anno scolastico: se non vi fosse stato questo elemento di rassicurazione, avremmo visto moltissime di queste figure, che stanno svolgendo per la scuola ma fuori dalla classe e dalla cattedra un'attività importante (penso, per esempio, ai nuclei di supporto all'autonomia scolastica e ad un'altra serie di importanti collocazioni di questo personale), dar vita ad una fuga da quelle collocazioni per tornare immediatamente nella sede di titolarità, per il rischio di vedersela svanire. Ciò avviene, peraltro, con un assetto del personale, che proprio in virtù di quanto sta accadendo a seguito della legge n. 124 del 1999 sarà più consolidato nel futuro, per cui vi era la possibilità di notevoli difficoltà.
Vi era, dunque, sicuramente l'esigenza di risolvere il problema anche in relazione all'avvio dell'anno scolastico e, recuperando alcune norme che erano presenti nel collegato, abbiamo colto questo punto: il Senato vi ha aggiunto, con il comma 7-bis dell'articolo 1, una maggiore omogeneità di trattamento, perché rispetto a quella che era la previsione del Governo, si estende la possibilità di mantenere la titolarità per un quinquennio anche ai comandati presso le università o altri enti, e quindi non all'interno del mondo della pubblica istruzione. Ciò consente, anche sotto questo aspetto, di avere una maggiore omogeneità di trattamento.
Per le altre modifiche apportate dal Senato, avendo seguito nell'altro ramo del Parlamento l'iter del provvedimento in esame, devo dire che si tratta di questioni che sono state introdotte dopo una discussione che ha visto una fortissima convergenza di maggioranza ed opposizione: ho personalmente sentito gli apprezzamenti rivolti al relatore per gli emendamenti presentati, alcuni dei quali, per la verità, coincidevano in maniera letterale con emendamenti proposti dall'opposizione. Quindi, se vi è stata una situazione in cui si è lavorato, per così dire, d'amore e d'accordo, è stata proprio questa e, al riguardo, vi invito a rileggere gli atti del Senato. Questo non significa, me ne rendo ben conto, onorevole Malgieri, che vi debba essere una trasposizione netta di quel clima: il bicameralismo è tale anche per una possibile e giusta diversità di


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atteggiamenti. Tuttavia, la richiesta che anche il Governo sente di ripetere in quest'aula di non modificare il testo del decreto-legge deriva da una serie di valutazioni che non sono assolutamente, come lei sottolineava, di carattere ideologico, perché qui di ideologico non c'è proprio nulla.
Questo decreto-legge sconta un problema: è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 30 agosto scorso, quindi, rispetto ai suoi naturali 60 giorni per la conversione, perde 20 giorni secchi. Sarebbe una sciagura, ma credo che ne siamo tutti convinti, se non vi fossero le condizioni per convertire in legge questo decreto-legge, perché, venendo meno a queste norme, si introdurrebbe il caos nelle scuole italiane. Indubbiamente alcuni dei rilievi fatti sono di pregio e si cercherà pertanto di vedere come tenerne conto; forse alcuni di questi potranno essere affrontati non in sede legislativa, mentre altri dovranno essere rinviati ad ulteriori provvedimenti, ma voglio sottolineare che non vi è un atteggiamento di blindatura pregiudiziale - che, peraltro, non sarebbe nemmeno corretta - bensì la constatazione di uno stato dei fatti che ci induce a fare questa valutazione ponderata costi-benefici.
Vorrei affrontare rapidamente tre ultime questioni. L'onorevole Malgieri diceva che si ignorano le scuole paritarie e faceva riferimento al comma 6 dell'articolo 1. No, onorevole Malgieri, a questo proposito sono costretta a fare un chiarimento. Il problema è il seguente: il riferimento alle scuole statali riguarda quel personale collaboratore scolastico che, essendo stato alle dipendenze delle amministrazioni comunali operando nelle scuole statali, a seguito del trasferimento di questo personale dai comuni allo Stato, si troverebbe - si tratta di personale che ha svolto delle giornate di supplenza - escluso dalle graduatorie per le supplenze nelle scuole statali. Si dice pertanto che per una sola volta, vale a dire in sede di prima integrazione di queste graduatorie, nelle graduatorie per i collaboratori scolastici che ci sono presso gli istituti scolastici statali, possono essere integrati coloro che hanno svolto un certo periodo - mi sembra si parli di 30 giorni in tre anni - di supplenza alle dipendenze degli enti locali; sono solo i bidelli, che prima dipendevano dagli enti locali e che erano in graduatorie dei comuni, che si troverebbero esclusi dalle graduatorie delle scuole per svolgere la stessa attività. Quindi, si tratta di evitare quest'esclusione. Il riferimento alla scuola statale non può che essere questo; noi non potremmo prevedere una norma analoga per personale che abbia svolto attività nelle scuole parificate o nelle scuole non statali.
In secondo luogo, per quanto riguarda le deleghe, in alcuni punti del decreto-legge troviamo il rinvio a normativa secondaria. In materie come queste mi parrebbe originale che si volesse definire ed ossificare in un testo di legge tutto quello che, invece, deve appartenere, in qualunque ordinamento giuridico, alla normativa secondaria. Si tratta di decreti interministeriali, di regolamenti ex articolo 17 della legge n. 400: strumenti che ci consentono di adeguare meglio il nostro passo alle vicende che cambiano. Altrimenti questo mostro di un ordinamento giuridico italiano fatto di leggi che si sovrappongono le une alle altre finirebbe per gonfiarsi a dismisura.
In terzo luogo, per quanto riguarda l'osservazione dell'onorevole Sestini circa l'innovazione, secondo me importante, che riguarda la possibilità di utilizzare in maniera più elastica la dotazione ordinaria delle scuole, è chiaro che tutte le salvaguardie del caso saranno poi introdotte nel regolamento di contabilità. Non vogliamo cioè confondere l'autonomia scolastica con una specie di pascolo brado in cui si può fare qualunque cosa. Siamo sempre all'interno di uno Stato di diritto che fissa delle regole e ne pretende l'osservazione.
Infine, credo sia stato importante e di un qualche pregio aver introdotto nel decreto-legge al nostro esame la parte relativa alla scuola di specializzazione.


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Convengo che questo è forse l'unico elemento che non riusciamo a legare strettamente all'inizio dell'anno scolastico, tuttavia ha in sé elementi di una certa urgenza per rassicurare coloro che, frequentando il secondo anno delle scuole di specializzazione, ancora non sapevano che fine avrebbero fatto e quale spendibilità avrebbe avuto il titolo ottenuto nel sistema scolastico italiano.
Il Senato ha proposto opportunamente di introdurre su questo punto una parte del testo del collegato, anticipando quindi la possibilità di entrata in vigore della norma, completandolo con un'indicazione precisa e credo opportuna, che risponde ad un'esigenza dei giovani specializzandi - sono le prime leve di un personale specializzato del quale la scuola italiana ha bisogno - specificando, quindi, le modalità di integrazione del personale nelle graduatorie che si determinano ai sensi della legge n. 124 insieme con i vincitori di concorso. Tutto ciò, credo, in una situazione che convengo non essere normale - diciamo - per il fatto che siamo in un anno di cambiamenti, tende a portare ad un quadro di effettiva normalità.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

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