Allegato B
Seduta n. 786 del 9/10/2000


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INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA

ALBONI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
a Cornaredo, come si evince da numerosi esposti presentati alla procura della Repubblica presso il tribunale penale di Milano e presso i carabinieri di Cornaredo, nei confronti di alcuni esponenti dell'Amministrazione comunale, pare si siano verificate vicende poco chiare nella gestione amministrativa comunale;
per tale caso, va sottolineata la condizione del dottor Dario Ceniti, il quale ha ritenuto doveroso, in qualità di consigliere comunale e di libero cittadino, intervenire denunciando diversi illeciti di seguito elencati:
esposto presentato c/o i carabinieri di Cornaredo il 21 novembre 1998, riguardante l'insediamento di un centro commerciale sul territorio di Cornaredo;
esposto presentato alla procura della Repubblica c/o il tribunale penale di Milano l'11 marzo 1999 relativamente a espropri di terreni effettuati;
esposto presentato alla procura della Repubblica c/o il tribunale penale di Milano in data 8 aprile 1999 ed alla Corte dei conti il 2 aprile 1999, relativamente a gara di appalto per fornitura materiale informatico al comune;
esposto presentato alla procura della Repubblica c/o il tribunale penale di Milano il 4 marzo 1999, riguardante conferimento di incarichi professionali;
esposto presentato c/o i carabinieri di Cornaredo il 17 maggio 1999 ed al prefetto l'11 maggio 1999, nei confronti del sindaco e del presidente del consiglio comunale;
querela presentata c/o i carabinieri di Cornaredo il 21 maggio 1999, contro alcuni esponenti consiliari, per «ingiurie e minacce» nei confronti del dottor Ceniti, subite in occasione di un incontro pubblico avvenuto in data 20 maggio 1999;
esposto presentato c/o i carabinieri di Cornaredo il 3 agosto 1999, relativamente alle modalità di espletamento di un concorso pubblico bandito dal comune di Cornaredo;
quanto sopra citato va visto nel senso di una collettività che molto spesso subisce in silenzio e non con pregiudizio come elemento singolo disturbatore (generalmente più debole e più facilmente attaccabile) -:
se sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
quali siano i risultati delle indagini avviate sulle anomalie riscontrate nel comune di Cornaredo e perché finora non si sia provveduto ad assumere provvedimenti conseguenti, nonostante i ripetuti esposti presentati.
(4-26026)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame si rappresenta quanto segue sulla base delle informazioni acquisite dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano in relazione agli esposti


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presentati dal dottor Dario Ceniti, nella sua qualità di consigliere comunale.
Con riguardo all'esposto dell'11 marzo 1999 è stato iscritto il procedimento penale 2202/99 per il reato di cui all'articolo 323 del codice penale (abuso di ufficio). In ordine a tale procedimento è stata formulata richiesta di archiviazione da parte del PM in data 20 maggio 1999, non emergendo elementi sufficienti a dimostrare la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi del delitto di cui all'articolo 323 del codice penale. La suddetta richiesta è stata accolta dal GIP presso il locale Tribunale che, in data 5 agosto 1999, ha disposto l'archiviazione del procedimento.
Con riguardo all'esposto presentato in data 8 aprile 1999 è stato iscritto il procedimento n. 3667/99 per il reato di cui all'articolo 323 del codice penale. In data 10 giugno 1999 il PM ha avanzato al GIP richiesta di archiviazione ritenendo non ricorrenti gli elementi propri della fattispecie di abuso ipotizzata, in quanto, tra l'altro, per come evidenziato dal PM, «la decisione di aggiudicare l'appalto alla FORMAI ha comportato un risparmio per l'amministrazione a fronte di una fornitura pari (anzi, per alcuni aspetti, migliore e superiore) rispetto a quella richiesta».
Tale valutazione è stata condivisa dal GIP che, in data 5 ottobre 1999 ha disposto l'archiviazione del procedimento.
In merito ai fatti di cui all'esposto presentato dal dott. Ceniti in data 4 marzo 1999, è stato aperto il procedimento penale n. 1919/99 per il reato di cui all'articolo 323 del codice penale. Anche in ordine a tale procedimento, in data 11.3.99, il PM ha avanzato richiesta di archiviazione, ritenendo insussistenti i presupposti del reato ipotizzato, non ravvisando ostacoli, nella fattispecie, all'affidamento dell'incarico all'architetto Bossi, posto che quest'ultimo non ha conseguito dall'incarico stesso un ingiusto vantaggio patrimoniale. Anche in tale occasione il GIP, condividendo la richiesta del PM, ha disposto l'archiviazione del procedimento con decreto del 13 agosto 1999.
Per i fatti indicati con l'esposto presentato in data 17 maggio 1999 è stato iscritto il procedimento penale n. 7263/99 e, all'esito della fase delle indagini preliminari, il PM ha presentato in data 10 giugno 1999 richiesta di archiviazione sulla quale il GIP non si è ancora pronunciato.
Infine, in relazione alla querela presentata in data 21 maggio 1999 e all'esposto datato 3 agosto 1999 sono stati iscritti il procedimento n. 35367/99 e il procedimento n. 7617/99 rispettivamente per il reato di ingiuria e per quello di abuso di ufficio. Il primo procedimento si trova, allo stato, nella fase delle indagini preliminari e pertanto occorrerà attendere le determinazioni dell'autorità giudiziaria competente in ordine all'eventuale esercizio dell'azione penale. In relazione invece al secondo procedimento la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano in data 25 febbraio 2000 ha formulato al locale G.I.P. richiesta di archiviazione dello stesso in quanto gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono apparsi idonei a sostenere l'accusa in giudizio.
Alla luce di quanto sopra rappresentato, non sembrano sussistere profili suscettibili di valutazione in sede amministrativa delle decisioni assunte dall'autorità giudiziaria, non emergendo né macroscopiche violazioni di legge, né abnormità degli atti, né perseguimento di scopi contrari a quelli di giustizia in presenza dei quali soltanto potrebbero essere consentite iniziative di specifica competenza del Ministero della Giustizia.
Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.

ALBORGHETTI. - Al Ministro della pubblica istituzione. - Per sapere - premesso che:
le considerevoli riduzioni di organico disposte a seguito dei vari decreti adottati dal Provveditorato agli studi di Bergamo costringono le scuole di tale distretto ad operare in una situazione di evidente difficoltà;
in una realtà territoriale particolarmente complessa, quale quella della Valle Brembana, caratterizzata dalla presenza di


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ben 20 comuni dislocati in un bacino ampio con distanze che raggiungono anche i 40 chilometri, la soppressione di otto plessi, di una Direzione Didattica e di una Presidenza ha determinato notevoli disagi per gli studenti e le loro famiglie anche a causa di una viabilità che comporta problemi di trasporto, soprattutto durante il periodo invernale;
a seguito dell'applicazione del decreto interministeriale 15 marzo 1997 n. 178 e delle recenti leggi finanziarie, negli ultimi tre anni anche l'organico ha subito una drastica riduzione (si è passati da 58 a 46 unità);
in tale situazione risulta impossibile il mantenimento dei livelli minimi di efficienza organizzativa realizzati negli anni precedenti e costituenti ormai punti solidi di riferimento anche per le famiglie;
esiste, tra l'altro, un personale perequativo che quotidianamente, durante l'orario scolastico e togliendo quindi tempo alla normale attività scolastica, si trova a fare la spola tra due plessi distanti non meno di 15 chilometri (senza rimborso spese) e che continuamente deve inserirsi ed adattarsi in team già collaudati;
la normativa sull'autonomia scolastica prospetta l'attivazione nelle scuole di una serie di progetti ed iniziative didattiche che con le risorse di docenti attualmente assegnate al Circolo risulta alquanto arduo mettere in pratica -:
se il Ministro non ritenga necessario intervenire al fine di assicurare alle scuole di cui in premessa, ove necessario anche prescindendo da calcoli meramente matematici, un organico idoneo a garantire lo svolgimento delle attività curricolari e una distribuzione territoriale dei plessi scolastici che tenga conto delle reali difficoltà e necessità delle scuole di montagna.
(4-28228)

Risposta. - In ordine alla interrogazione parlamentare indicata, si ritiene opportuno premettere che ai sensi della vigente normativa, ogni decisione in merito al dimensionamento delle istituzioni scolastiche è assunta dalle singole Regioni sulla base delle opportune valutazioni di competenza nell'ambito delle proprie autonome potestà decisionali, nonché sulla base delle proposte formulate dalle conferenze provinciali di organizzazione nelle quali sono rappresentate tutte le componenti interessate.
Ciò premesso per quanto concerne in particolare la situazione scolastica delle realtà territoriali dell'Alta Val Brembana, costituita da 20 comuni con soli 7.891 abitanti, il Provveditore agli Studi di Bergamo ha fatto presente che in quella realtà è attualmente presente, oltre una presidenza di scuola media con due sezioni staccate, il circolo didattico di Piazza Brembana composto da n. 10 plessi e da una popolazione scolastica di n. 306 alunni, con un organico base di 32 docenti, un organico perequativo di n. 6 docenti più n. 2 docenti di lingua e n. 2 di sostegno.
Il medesimo Provveditore ha anche chiarito che nei decorsi anni si è cercato di non penalizzare per quanto possibile il territorio montano in parola, tant'é che nel comune di Ornica funziona tuttora una pluriclasse con soli n. 8 alunni, nel comune di Valtorta una pluriclasse con n. 10 alunni e nel comune di Cusio n. 2 pluriclassi con n. 16 alunni.
Il succitato dirigente scolastico ha inoltre precisato di essersi adoperato, nei limiti consentiti dall'organico provinciale, per reintegrare una quota perequativa sufficiente a garantire il tempo scuola, la pluralità degli insegnanti e le possibilità di sviluppare progetti integrativi e di arricchimento delle proposte formative a livello di circolo, tenendo conto che soli tre plessi riescono ad avere un corso completo.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

ALEMANNO. - Ai Ministri del commercio con l'estero e della funzione pubblica. - Per sapere - premesso che:
con nota n. 13076/GAB. 1/D/3 del 19 luglio 1999 il Ministro del commercio con l'estero ha comunicato alla Funzione pubblica


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il numero degli incarichi di livello dirigenziale di seconda fascia, pari a n. 36, tutti relativi all'area gestionale, omettendo la comunicazione del numero di incarichi dirigenziali di seconda fascia in area politica;
l'organico dei dirigenti di seconda fascia del ministero del commercio con l'estero prevedeva, all'atto dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 1999 n. 30 posti, tutti nominati a seguito di concorso;
all'atto dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 1999 erano in servizio presso l'amministrazione n. 28 dirigenti di seconda fascia;
nella richiamata lettera del ministro del commercio con l'estero alla Funzione pubblica sono elencati i dirigenti per i quali il predetto Ministro ha richiamato un totale di n. 24 dirigenti di seconda fascia;
dalla comparazione tra l'elenco dei dirigenti presenti e quello dei dirigenti richiamati risulta che quattro dirigenti, anche se non espressamente nominati, vengono lasciati a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la conseguenza che risultano scoperti almeno 12 incarichi dirigenziali di seconda fascia;
con la citata nota n. 13076/GAB. 1/D/3 non è stata fornita alcuna idonea motivazione per la messa a disposizione dei quattro dirigenti;
con nota 13032 del 15 luglio 1999 indirizzata alle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil il capo di gabinetto del Ministro del commercio con l'estero comunicava che le assegnazioni nominative dei dirigenti avvenivano secondo figure professionali identificate, tenendo conto che l'assetto si fonda inevitabilmente anche su di un rapporto fiduciario che lega il Ministro e la dirigenza;
il ministero del commercio con l'estero con decreto 23 febbraio 1999 di individuazione delle unità dirigenziali di livello non generale e delle relative competenze ha cambiato l'organizzazione strutturale, ma non ha modificato nel suo complesso le competenze preesistenti, che peraltro sono immodificabili per decreto, e pertanto non può assolutamente parlarsi di esigenze di mutati profili professionali, cosa peraltro in contrasto con le disposizioni derivanti dal decreto legislativo n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni che non fanno riferimento all'esigenza di specifiche professionalità. Il fatto è confermato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 1999 il quale prevede espressamente all'articolo 5, comma 3 che i dirigenti reclutati per specifiche e particolari professionalità tecniche sono iscritti, nell'ambito delle rispettive fasce, nelle distinte sezioni che ne evidenziano la peculiare professionalità e non è questo il caso dei dirigenti già appartenenti ai ruoli del mistero del commercio con l'estero;
l'introduzione dello spoil system è previsto espressamente all'articolo 19, comma 8, per il segretariato generale e per i dirigenti di strutture articolate al proprio interno in uffici dirigenziali generali e in quelli di livello equivalente, figure assenti presso il ministero del commercio con l'estero e all'articolo 6 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri per i dirigenti dell'area politica, i cui contratti vengono meno con il venir meno dell'incarico di governo dell'organo politico, e pertanto non ha fondamento il ricorso alla esistenza o meno del rapporto fiduciario tra dirigenti di seconda fascia ed il Ministro di cui alla citata lettera del capo di gabinetto;
i predetti dirigenti messi a disposizione hanno esercitato funzioni dirigenziali da oltre un decennio senza che né il Consiglio di amministrazione prima né il servizio Interno di controllo poi abbiano mai espresso giudizi negativi sul loro operato;
il Ministro della funzione pubblica, con circolare n. 42301/99-SRC 1 del 5 agosto scorso relativa al decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999 che


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al paragrafo relativo a «Primi criteri in materia di conferimento di incarichi» ha comunicato alle varie amministrazioni che «l'entrata in vigore del nuovo sistema richiede la necessità di conferire, secondo le nuove procedure, gli incarichi dirigenziali a tutti i dirigenti, anche al solo fine di ribadire gli incarichi già ricoperti»;
da lettere inviate anche al Ministro del commercio con l'estero un dirigente ha ritenuto che il venir meno del preteso rapporto fiduciario col Ministro sia dipeso dall'essersi attenuto alle disposizioni comunitarie e non ai desiderata della segreteria del Ministro;
altro dirigente è forse incorso in carenza di presunto rapporto fiduciario in quanto responsabile sindacale e, conseguentemente, portatore di interessi non sempre condivisi dall'organo di governo;
altri dirigenti non siano in grado neppure di supporre le motivazioni;
se alla luce delle disposizioni vigenti che limitano al segretario generale, al dirigente generale direttore di dipartimento e ai dirigenti di area politica la sussistenza di un rapporto fiduciario, nonché alla luce delle circolari applicative della funzione pubblica, intese alla stipula dei contratti individuali per tutti i dirigenti di seconda fascia, il Ministro del commercio con l'estero non ritenga di dover rivedere le proprie posizioni per renderle conformi alla linea di comportamento suggerita con le circolari emanate in materia dal Ministro per la funzione pubblica, tenuto conto della inesistenza di presupposti giuridici per la messa a disposizione dei 4 dirigenti di seconda fascia che risultano essere gli unici destinatari di messa a disposizione con atto del Ministro.
(4-26196)

Risposta. - Con l'interrogazione parlamentare cui si fa riferimento l'interrogante - preso atto del riscontro formulatogli in esito alla interrogazione a risposta scritta n. 4-26196 del 18 ottobre 1999, concernente la «individuazione delle unità dirigenziali» - ritiene che lo stesso non sia in linea con quanto successivamente affermato dal Direttore Generale del Servizio per la Gestione delle Risorse e per le Relazioni con il Pubblico di questo Ministero.
Più in particolare, tale divergenza viene colta nell'affermazione del Sottosegretario (sen. Barbieri) che rispondeva:
«Si comunica, al riguardo, che, in sede di prima applicazione delle disposizioni in materia di ruolo unico, che ha comportato il rinnovo di tutti gli incarichi dirigenziali previsti nell'organico del Ministero, è stata data esatta e responsabile applicazione all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Tale norma stabilisce che nel conferimento delle funzioni dirigenziali si tenga conto "della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza". In sostanza, la norma impone una valutazione comparativa delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, tenendo conto anche del pregresso servizio, in relazione alle caratteristiche della funzione e degli obiettivi ivi perseguiti. In tal senso si deve intendere il riferimento ad un rapporto fiduciario del Ministro con la dirigenza, contenuto in una nota ministeriale citata dal deputato Alemanno. Proprio alla stregua di tali parametri sono state effettuate le dovute valutazioni di merito, e sono stati conferiti i relativi incarichi dirigenziali, con la nomina, per la massima parte, di personale già proveniente dal ruolo del Ministero, a conferma del fatto che si è tenuto conto della specifica professionalità acquisita dai predetti nell'ambito delle funzioni di competenza del Ministero del commercio con l'estero».
Quanto sopra raffrontato con il riscontro dato agli interessati con nota del menzionato Direttore Generale, affermando: «in esito alla citata richiesta, con nota n. 454351 del 24 marzo 2000, il dottor Pappalardo scriveva: "si precisa che non esiste agli atti di questo ufficio alcuna documentazione relativa al presunto procedimento


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istruttorio di tipo paraconcorsuale in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali", aggiungendo in prosieguo: "il conferimento di incarichi dirigenziali è avvenuto mediante semplice richiamo dal predetto ruolo unico dei soggetti individuati dal Ministro"».
In merito, non sembra emergere alcuna dissonanza tra i due riscontri, dal momento che la descrizione della procedura rappresentata con la replica alla interrogazione del 18 ottobre 1999 non è affermativa della vigenza di una procedura paraconcorsuale, quale atto preliminare al conferimento degli incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, essendo essa, piuttosto, ricognitiva dell'
iter operativo seguito in perfetta sintonia con il dettato normativo e lo spirito della riforma, volta ad assicurare un più elevato livello di funzionalità ed efficienza dell'amministrazione pubblica attraverso l'introduzione del principio del conferimento dell'incarico dirigenziale in funzione degli obiettivi perseguiti e dei programmi da realizzare, di cui costituisce un corollario la regola della temporaneità dell'incarico stesso.
Principi, questi, che hanno trovato anche conferma in sede giurisdizionale (cfr. sentenza del Tribunale di Potenza del 29 dicembre 1999, Libutti contro il Ministero delle Finanze).
Quindi non si può che confermare il lamentato omesso affidamento di uffici dirigenziali a quattro dirigenti già provenienti dal ruolo del Ministero è riconducibile esclusivamente all'applicazione dei citati criteri, espressamente fissati dalla legge, che impongono la scelta del dirigente in base ad una valutazione di adeguatezza rispetto agli obiettivi ed alle caratteristiche della funzione da conferire, onde assicurare l'ottimale uso delle risorse umane disponibili nell'interesse esclusivo del cittadino.
Il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato: Mauro Fabris.

ALOI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
con decreto legislativo n. 280/1997, è stato avviato un piano straordinario di lavori di pubblica utilità, riguardanti, in particolare, il Mezzogiorno d'Italia;
un successivo decreto legislativo n. 468/1997 ha classificato quali lavori socialmente utili lavori di pubblica utilità finalizzati alla creazione di nuova occupazione, con durata di 1 anno, prorogabile per un ulteriore anno;
sulla base dell'ultimo decreto, qui riferito, nello scorso mese di dicembre è stato stanziato un contributo straordinario, per finanziare l'avviamento delle iniziative dei lavori pubblici sorte nel territorio calabrese sempre sulla base del decreto legislativo n. 468/1997;
numerose sono le realtà in Calabria, nella città di Reggio e Locride, dove i risultati dei provvedimenti adesso esposti possono determinare qualche accettabile prospettiva;
nella stessa zona, ben 1500 giovani hanno affidato le proprie speranze di un'occupazione ai L.P.U., istituiti ai sensi del decreto legislativo n. 287/1997, con scadenza nel 2000;
tuttavia, diverse sono le situazioni, in cui lo sviluppo sorge con disomogeneità, anche nella stessa area geografica, con differenti risorse finanziarie, di volta in volta disponibili;
i livelli di disoccupazione in Calabria raggiungono percentuali sempre più allarmanti, ossia il 29 per cento della forza lavoro ed il 72 per cento della popolazione giovanile -:
quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere, perché una speranza di rilancio produttivo ed occupazionale non venga lasciata inaridire, ma sia seguita con attenzione e da fatti concreti.
(4-28056)

Risposta. - In relazione all'indicato atto parlamentare, nel quale si segnala, tra l'altro,


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che solo nel comprensorio della Locride, in provincia di Reggio Calabria sono prossimi alla scadenza progetti di Lavori di pubblica utilità, istituiti con il decreto Legislativo n. 280 del 1997, nei quali sono coinvolti circa 1.500 giovani, le cui aspettative lavorative saranno deluse dalla mancata costituzione delle società, previste dai relativi piani d'impresa, si rappresenta quanto segue.
Per quanto concerne i progetti di lavori di pubblica utilità, di cui al decreto legislativo n. 280 del 1997, la Direzione provinciale del lavoro di Reggio Calabria ha comunicato che la competente Commissione regionale per l'impiego ha approvato, in data 16 febbraio 1998, complessivamente n. 318 progetti, suddivisi nelle cinque province della regione, per un totale di 5.206 lavoratori. La durata dei predetti lavori era stata inizialmente fissata a 9 mesi e quindici giorni per ciascun progetto, in considerazione della insufficienza dei fondi. Successivamente, in virtù di una integrazione economica, la predetta Commissione ha autorizzato la prosecuzione dei lavori fino al completamento dei dodici mesi. Dei 318 progetti approvati, n. 6 (che avrebbero dovuto impegnare n. 55 lavoratori) sono decaduti per il mancato avvio delle relative attività da parte degli enti gestori.
I progetti di pubblica utilità previsti dal decreto legislativo n. 280 del 1997 devono essere differenziati da quelli previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera
a) del decreto legislativo n. 468 del 1997, essendo diverse le normative di riferimento sia per ciò che concerne l'ambito territoriale di applicazione, che per quanto riguarda la disciplina dei requisiti soggettivi di accesso, richiesti per la partecipazione ai progetti, nonché in relazione alle risorse finanziarie destinate all'attuazione degli stessi.
Si deve segnalare, poi, che l'articolo 45, comma 6, della legge n. 144 del 1999, consente di prorogare soltanto i progetti di lavori socialmente utili approvati ai sensi del decreto legislativo n. 468 del 1997, che utilizzino soggetti appartenenti al cosiddetto «regime transitorio», di cui all'articolo 12, del medesimo decreto legislativo, ma non anche i progetti di Lavori di pubblica utilità approvati ai sensi del decreto legislativo n. 280 del 1997. Stante la cogenza delle rispettive normative e la loro non assimilabilità, non appare possibile applicare in via analogica la disciplina del citato articolo 45, comma 6, anche alle fattispecie progettuali previste dal decreto legislativo n. 280 del 1997, per l'attuazione del piano straordinario e ciò, come accennato anche e soprattutto sotto il profilo delle risorse finanziarie preordinate all'attivazione delle due tipologie progettuali.
È necessario citare, inoltre il recente decreto legislativo n. 81 del 2000, il quale conferma l'indirizzo sopra esposto poiché esclude espressamente l'applicazione delle disposizioni, di cui al decreto citato, in favore dei soggetti impegnati in progetti di lavori di pubblica utilità, approvati ai sensi del decreto legislativo n. 280 del 1997.
Si deve precisare, infine, che nel caso regionalmente rimangano inutilizzate le risorse del Fondo per l'occupazione, destinate alle attività progettuali di Lavori socialmente utili, dette disponibilità potranno essere destinate dalle Regioni, ai sensi dell'articolo 45, comma 6, legge n. 144 del 1999, sulla base di apposite convenzioni stipulate con questo ministero, alla realizzazione di misure di politica attiva dell'impiego. Queste ultime come tali non riguardano esclusivamente i lavoratori socialmente utili cosiddetti «transitori» ma sono destinate ad una più ampia platea di soggetti tra i quali possono ricomprendersi, anche i giovani impegnati in esperienze lavorative nei settori dei servizi alla persona, salvaguardia e cura del territorio e dell'ambiente, dello sviluppo rurale e dell'acquacoltura, nonché della riqualificazione dello spazio urbano e nell'ambito dei beni culturali.
A tal proposito si precisa che ai sensi della predetta legge n. 144 del 1999, articolo 45, comma 6, è stata stipulata in data 29 febbraio 2000, un'apposita convenzione fra questo ministero e la Regione Calabria.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.


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ALOI e NAPOLI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere:
se non ritenga inconcepibile, se non discriminatorio, che per la partecipazione ai corsi abilitanti sia - come è giusto - valutato, per cumulare i previsti 360 giorni, il periodo di insegnamento prestato nelle scuole materne autorizzate, mentre altrettanto non avviene in merito al riconoscimento del servizio prestato nelle scuole elementari autorizzate;
se non ritenga di dovere eliminare siffatta discriminazione, consentendo così che i partecipanti ai prossimi corsi abilitanti possano vedere valutati alla stessa stregua il servizio prestato nelle scuole materne autorizzate e in quelle elementari autorizzate.
(4-30152)

Risposta. - Si risponde alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto con la quale chiede di conoscere i motivi per i quali le insegnanti di scuola elementare con insegnamento nelle scuole private autorizzate non hanno potuto accedere alla sessione riservata di esami, prevista dall'articolo 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124 mentre alla medesima sessione sono state ammesse le insegnanti delle scuole materne autorizzate.
Si precisa preliminarmente che è proprio l'articolo 2 comma 4 della legge n. 124 del 3 maggio 1999 a prevedere espressamente che alla sessione riservata di esami da indire dopo l'entrata in vigore della legge stessa, hanno titolo ad essere ammessi gli insegnanti che hanno prestato servizio di insegnamento nelle scuole materne autorizzate o nelle scuole elementari parificate per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989/1990 e la data di entrata in vigore della legge e quindi l'O.M. n. 153 del 15 giugno 1999 non ha fatto altro che applicare le suddette disposizioni.
Occorre precisare anche che il dettato legislativo non poteva non tener conto del sostanziale diverso regime delle scuole materne autorizzate e delle scuole elementari parificate rispetto alle scuole elementari autorizzate.
Le scuole materne autorizzate, infatti, sono equiparate alle scuole materne statali; la vigilanza su dette scuole è esercitata per il tramite del Direttore didattico dal Provveditore agli Studi e le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione sono stabilite con regolamento governativo. Le nomine degli insegnanti sono soggette all'approvazione del Provveditore agli Studi.
Analogamente, le scuole elementari parificate - che hanno il preciso compito di assicurare l'assolvimento dell'obbligo scolastico dei bambini che compiono i sei anni di età - sono tenute ad adottare i programmi e gli orari delle scuole elementari statali e ad uniformarsi anche alle disposizioni riguardanti il reclutamento del personale docente; inoltre, il rapporto tra dette scuole e l'Amministrazione scolastica è disciplinato da apposite convenzioni, stipulate tra le singole scuole e il competente Provveditore agli studi, nelle quali sono stabilite le condizioni per la parificazione (classi, alunni, docenti, sostegno, progetto educativo ecc.) nonché l'entità del finanziamento da parte dello Stato.
Le scuole elementari private autorizzate, invece, hanno esclusivamente l'obbligo di uniformarsi in linea di massima agli obiettivi previsti dai programmi della scuola elementare statale (articolo 350 del decreto legislativo 297/1994) e la vigilanza da parte dell'amministrazione scolastica si circoscrive a detto ambito; da ciò ne consegue il carattere meramente privatistico delle scuole in parola.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

AMORUSO. - Ai Ministri degli affari esteri, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del commercio con l'estero. - Per sapere - premesso che:
dal 1980 il Governo libico blocca di fatto il pagamento dei crediti delle imprese italiane operanti nello Stato africano, con la pretesa dei danni di guerra;
un'iniziativa della Sace degli ultimi tempi, ha proposto alla parte libica il pagamento del suo credito al 50 per cento, in 15 anni senza interessi;


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numerose sono le aziende italiane che da circa 20 anni hanno un contenzioso aperto nei confronti dei libici per il riconoscimento dei propri crediti e, nonostante l'emanazione di sentenze ad esse favorevoli, ad oggi subiscono rinvii ad altra corte o il blocco del trasferimento della valuta in Italia da parte della banca centrale libica;
l'iniziativa della Sace succitata potrebbe pregiudicare i diritti delle imprese italiane in Libia poiché indurrebbe il governo locale ad esigere ulteriori sconti e dilazioni di pagamento -:
quali motivazioni abbiano indotto la Sace ad effettuare una proposta così altamente lesiva degli interessi nazionali;
quali misure il Governo italiano intenda assumere al fine di tutelare i legittimi diritti delle aziende italiane che hanno operato in Libia negli anni scorsi.
(4-28830)

Risposta. - L'iniziativa condotta dalla Sace per la verifica delle possibilità di un accordo di tipo transattivo con le Autorità libiche sui crediti vantati dalle imprese italiane nei confronti di vari enti pubblici libici nasce nel contesto della VII Commissione mista svoltasi a Sirte il 5 agosto 1999. Essa trae origine dalla evidente difficoltà della parte libica di addivenire ad una puntuale riconciliazione dei debiti non pagati a partire dagli anni settanta e fino a metà degli anni novanta, sia per una diffusa carenza documentale sia perché la stessa parte libica contrapponeva ai crediti vantati dalla SACE proprie rivendicazioni per presunti danni subiti durante l'occupazione del territorio libico da parte dello Stato italiano.
Al termine della sessione della Commissione mista, il Governo italiano e quello libico avevano espresso la propria soddisfazione per i contatti avviati fra la Sace e le competenti istituzioni finanziarie libiche allo scopo di raggiungere un accordo di ristrutturazione dei crediti vantato dalla nostra agenzia per effetto della surroga sui crediti indennizzati. Nell'occasione, i due Governi avevano altresì concordato che, contemporaneamente al raggiungimento di tale accordo, la parte libica avrebbe iniziato il pagamento dei debiti accertati nei confronti di soggetti italiani mentre sarebbe proseguita l'attività di riconciliazione di quelli non ancora accertati.
La trattativa iniziata dalla SACE, che trova giustificazione - oltre che nella necessità di rientrare nella misura del possibile dall'esposizione finanziaria originata dal pagamento degli indennizzi - dalla prospettiva di aprire nuovi spazi di collaborazione economica con la Libia, dalla quale deriverebbero indubbi e rilevanti benefici alle imprese italiane e all'economia del Paese, non è ancora giunta a conclusione.
La difficoltà di pervenire ad un accordo, peraltro conferma, in ogni caso, l'impraticabilità di soluzioni, solo apparentemente più vantaggiose, inutilmente perseguite nel corso di questi anni dagli operatori italiani. È inoltre da considerare che l'evoluzione dei tassi di cambio della lira rispetto al dollaro statunitense (con riferimento al periodo in cui i crediti furono indennizzati) rende anche il 50 per cento del valore nominale originario di detti crediti una plausibile base negoziale.
Nel contesto sopra delineato, particolare attenzione è stata posta alla salvaguardia degli interessi dei creditori non assicurati. Fermo restando che le loro pretese verrebbero comunque fatte salve in un eventuale accordo stipulato dalla Sace, il Governo non ha mancato di cogliere ogni occasione di incontro con la controparte libica per sollecitarne l'adempimento delle obbligazioni assunte. Ciò è avvenuto, in particolare, in occasione dell'incontro dell'allora Presidente del Consiglio, onorevole D'Alema, con il colonnello Gheddafi (dicembre 1999) e di quelli del Ministero degli Esteri con il Ministro degli Esteri libico (da ultimo, in occasione dell'incontro avvenuto a Roma il 14 giugno scorso). L'adempimento libico, che costituisce per il Governo italiano un requisito per il pieno rilancio delle relazioni bilaterali, rappresenterebbe anche una precisa garanzia per le imprese italiane intenzionate a continuare ad operare in Libia.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Rino Serri.


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ANGELICI. - Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. - Per sapere - premesso che:
il decreto del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 20 ottobre 1995, n. 527 recante le modalità e le procedure di concessione ed erogazione delle agevolazioni della legge n. 488/1992, in favore delle attività produttive nelle aree depresse prevede, tra le spese ammissibili alla stessa Legge, il finanziamento dei mezzi mobili e strettamente necessari al ciclo di produzione o al trasporto in regime di conservazione condizionata dei prodotti, a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni;
tra le spese agevolabili previste dall'articolo n. 4 del decreto del ministero dell'industria 20 ottobre 1995 n. 527, sono ritenute ammissibili al finanziamento della legge n. 488/1992, i mezzi mobili rispondenti ai requisiti del citato articolo 4; ma fra tali mezzi non sono ritenuti ammissibili i mezzi mobili strettamente connessi al ciclo produttivo del pane ed indispensabili al trasporto di «pane fresco» da parte di aziende specializzate nella produzione industriale di pane tipico regionale;
la conservazione del prodotto durante il trasporto rappresenta la fase terminale del ciclo produttivo e risulta indispensabile alla sua adeguata conservazione, in presenza di produzioni elevate. Tale sistema di conservazione attraverso la stabilizzazione delle temperature e contestuale umidificazione del prodotto, consente al pane di rallentare il naturale degrado, considerato, in presenza di produzioni elevate, l'impossibilità di garantire altrimenti i lunghi tempi di stoccaggio. Ciò, senza che lo stesso subisca una naturale ed evidente trasformazione organolettica, propria del prodotto;
nella produzione industriale di pane fresco, data l'alta deperibilità del prodotto la fase produttiva e di trasporto in regime conservazione condizionata, risultano strettamente interdipendenti. In assenza dei mezzi, e della tecnologia in questi utilizzata, diverrebbe vano il tentativo di allungare il ciclo di vita del pane, limitando di fatto la produzione stessa alle qualità compatibili al breve arco di tempo, entro il quale si compie il naturale degrado organolettico del prodotto -:
se non ritenga sia un controsenso l'approvazione e quindi l'agevolazione di un progetto organico e funzionale al conseguimento di obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati, privato della fase terminale dell'intero processo produttivo, nonché della possibilità di esprimere appieno la capacità produttiva e tutto quanto sia ad essa riconducibile;
se non ritenga quindi di assumere una immediata iniziativa per rendere possibile il finanziamento di tali mezzi di trasporto del pane, indispensabili per consentire la produzione industriale del prodotto ed il suo trasporto in modo organoletticamente ed igienicamente adeguato.
(4-28737)

Risposta. - L'atto di sindacato ispettivo indicato si riferisce alle agevolazioni finanziarie contemplate dalla legge n. 488 del 1992 e prende in esame con interesse specifico l'articolo 4 del regolamento di attuazione contenente le condizioni richieste per l'ammissibilità dei mezzi mobili ai contributi previsti dalla legge.
Ai sensi di detta disposizione, la spesa relativa all'acquisto di mezzi mobili è considerata ammissibile alle agevolazioni solo se il mezzo stesso è strettamente necessario al ciclo di produzione oppure al trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, fermo restando che il suo utilizzo deve essere ad uso esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni.
Atteso che l'applicazione di tale norma consente di considerare ammissibili solo quei mezzi di trasporto per i quali i sopra citati requisiti risultano in maniera inequivocabile, l'interrogante con argomentazioni puntuali e volte, in definitiva, a sostenere che la fase produttiva del pane fresco e quella di trasporto in conservazione condizionata del prodotto stesso sono strettamente interdipendenti, richiede a questo ministero di riconsiderare la questione per


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rendere possibile anche il finanziamento dei mezzi adibiti al trasporto di pane «fresco».
Tuttavia, per una disamina compiuta della questione è necessario partire dalle seguenti considerazioni.
Per la disciplina comunitaria, gli aiuti pubblici concessi alle imprese sono giustificati, sulla base di regole, specifiche e coerenti con le principali finalità di interesse generale perseguite, in deroga al principio di concorrenza e di libero mercato, da ciò derivandone, nei casi di interpretazione della norma, la prevalenza del criterio restrittivo su quello estensivo.
La normativa n. 488 del 1992 costituisce lo strumento nazionale utilizzato per il cofinanziamento delle iniziative agevolate, tramite i Fondi strutturali dell'Unione europea ed è finalizzata allo sviluppo socio-economico delle aree economicamente depresse del Paese attraverso la concessione di contributi rapportati alle spese sostenute per la realizzazione di programmi di investimenti produttivi.
Per tali precipue finalità, gli investimenti considerati ammissibili sono quelli iniziali riconosciuti come strumentali all'esercizio d'impresa, rimanendo di conseguenza esclusi quelli relativi al funzionamento o alla commercializzazione del prodotto.
Ne consegue, quindi, come regola generale, che gli investimenti devono figurare nell'attivo patrimoniale dell'impresa ed essere utilizzati, per i fini produttivi di cui trattasi, esclusivamente nell'ambito della struttura agevolata, per un periodo minimo di cinque anni.
Risulta evidente il forte legame dei contributi della legge n. 488 del 1992 con il territorio e, specificamente, con l'unità produttiva agevolata, in aderenza alle stesse finalità dell'intervento, che porta ad escludere, come criterio generale, i mezzi mobili per le loro stesse caratteristiche tecniche, che ne rendono possibile l'utilizzo o al di fuori dello stabilimento o per altre finalità diverse da quelle istituzionali, di natura produttiva.
Il carattere restrittivo di tale regola è stato inoltre confermato dai nuovi orientamenti espressi in materia dall'Unione europea, cui si devono conformare le nuove disposizioni della legge n. 488 del 1992 valide per le prossime applicazioni, e quindi rimarrà ferma l'esclusione dalle agevolazioni di qualsiasi mezzo adibito al trasporto di persone e/o cose, al di fuori della struttura produttiva, con la sola eccezione per quei mezzi che univocamente assolvono alla funzione di completamento del ciclo tecnologico di produzione.
In tale contesto normativo, le argomentazioni tecniche offerte con l'interrogazione, ancorché apprezzabili ed interessanti, non appaiono, tuttavia, pienamente ed univocamente rispondenti ai detti criteri e quindi non possono essere assunte per invertire gli attuali orientamenti, considerando come ammissibili i mezzi di trasporto per il pane fresco.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero: Enrico Letta.

ARACU. - Ai Ministri dell'industria del commercio e dell'artigianato e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. - Per sapere - premesso che:
il signor Massimo Tomeo di Vasto ha manifestato clamorosamente la sua situazione incatenandosi in Piazza Montecitorio a Roma insieme alla sua famiglia in ordine alla mancata riscossione di un credito di circa 4 miliardi nei confronti della società Morteo costruzioni Srl del gruppo Iri con la quale aveva stipulato 2 contratti di appalto per la realizzazione di 2 palazzine a Nettuno (Roma) completate nel 1991;
tale condizione avrebbe determinato un irreversibile dissesto economico all'azienda e alla famiglia del Tomeo il quale a fronte di un credito di circa 4 miliardi con una società di un gruppo industriale in quel tempo a totale partecipazione pubblica si trova esposto con Enti assistenziali e previdenziali pubblici per un miliardi di lire circa -:
quali urgenti misure, anche di carattere normativo, siano adottabili nel caso come questo affinché società a partecipazione


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pubblica, come la Morteo costruzioni Srl, onorino il debito al fine di consentire un equo rimedio ai contenziosi ed una serena soluzione della vicenda umana.
(4-28268)

Risposta. - In merito al presunto credito di circa 4 miliardi che il signor Massimo Tomeo, titolare della ditta La Roche di Vasto, vanterebbe nei confronti della società Morteo Costruzioni s.r.l. (successivamente incorporata nella Valim SpA e quindi nella Iritecna SpA in liquidazione), sulla base degli elementi di informazione forniti dall'IRI S.p.A, si precisa quanto segue.
In data 21.11.90 e in data 15.1.91 la Morteo commissionava alla Ditta La Roche del sig. Tomeo l'appalto per il completamento di due palazzine di civile abitazione del complesso edilizio Colle e Casacce nel Comune di Nettuno (Roma), per un importo complessivo di L. 2.410 miliardi più IVA.
In data 25.10.91 la ditta La Roche sospendeva i lavori adducendo di aver eseguito lavori extracontrattuali e di non avere ricevuto il relativo pagamento per centinaia di milioni.
La Morteo Costruzioni, sostenendo al contrario di aver in gran parte pagato la ditta La Roche per i lavori fino ad allora effettuati, in data 11.12.91 citava in giudizio la società appaltatrice dinanzi al Tribunale di Genova con l'obiettivo di dichiarare risolti i due contratti di appalto per esclusivo inadempimento della società e chiedere il relativo risarcimento del danno.
Peraltro, nelle more del giudizio, Morteo e la La Roche pervenivano ad una prima transazione, in data 25.2.92 nella quale la Morteo corrispondeva alla La Roche circa L. 350 miliardi; ad una seconda, effettuata nel luglio 1996, di L. 275 miliardi ed infine, ad un'ultima transazione, stipulata in data 26.2.97, a totale e definitiva tacitazione di tutte le pretese della La Roche, di 300 miliardi.
La lunga controversia giudiziaria tra la Morteo Costruzioni e la La Roche, che aveva visto i primi due gradi di giudizio registrare l'accoglimento delle istanze della Morteo Costruzioni, si è conclusa nei primi mesi del 1997 in Corte di Cassazione con un'ulteriore sentenza sfavorevole alla La Roche, registrata il 7 maggio 1997.
Ciò nonostante, in riferimento al succitato accordo transattivo del 26.2.97, il sig. Tomeo sporgeva denuncia alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma contro il proprio legale, nonché contro il legale ed uno dei liquidatori della Valim, per truffa perpetrata a suo danno e ribadiva la richiesta di ulteriori pagamenti. Al riguardo, ad esito dell'attività istruttoria condotta dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, il sostituto Procuratore incaricato chiedeva l'archiviazione del procedimento.
Allo stato, pertanto, non vi è più alcuna pendenza dell'Iritecna SpA in liquidazione con la società la Roche ovvero con il sig. Tomeo, né in sede civile né in sede penale.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero: Enrico Letta.

ARACU. - Ai Ministri dell' ambiente e delle politiche agricole e forestali. - Per sapere - premesso che:
dense mucillagini hanno, da alcuni giorni, invaso parte delle coste abruzzesi e molisane, provocando gravi danni alla pesca in quanto l'intensa manifestazione naturale si è estesa per diverse miglia dalla costa;
è viva la preoccupazione anche per il turismo visto che le regioni costiere si basano in gran parte su questo settore per poter sviluppare l'economia locale;
sono ancora imprecisate le caratteristiche del fenomeno ed i suoi possibili sviluppi visto che il fenomeno è diffuso in molte zone dell'Adriatico ed è necessario intervenire tempestivamente con una rapida bonifica delle alghe come sarebbe importante un monitoraggio costante delle coste;
il rischio è che la pesca possa subire il fermo anticipato e sono evidenti le inevitabili


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ripercussioni sul settore del turismo -:
quali urgenti iniziative intenda adottare per bonificare la zona di mare sottoposta all'invasione della mucillagine;
quali iniziative intenda adottare per compensare le pesanti perdite subite dagli operatori della zona.
(4-30331)

Risposta. - La formazione massiva di aggregati gelatinosi nelle acque del Mar Adriatico è un fenomeno segnalato già nel 1729 e documentato verso la fine del 1800 e nei primi decenni di questo secolo. Infatti, è ampiamente e dettagliatamente documentato che fatti analoghi sono avvenuti e talora con maggior intensità nel 1872, 1891, 1903, 1920 e 1930, in periodi quindi, nei quali l'Alto Adriatico non riceveva dai fiumi i carichi inquinanti ascrivibili agli insediamenti civili, industriali ed agli allevamenti zootecnici nelle dimensioni attuali sia in termini quantitativi che qualitativi.
A partire dagli anni 50 il fenomeno non è stato evidenziato in proporzioni massive fino alle manifestazioni copiose del 1988, '89 e '91. Una consistente presenza di aggregati è stata evidenziata anche nel 1997 tra fine giugno e settembre, ma gli affioramenti lungo la costa italiana sono stati estremamente limitati sia spazialmente che temporalmente.
Lungo le coste dei Friuli Venezia Giulia, quest'anno, la presenza di materiale mucillaginoso è stata evidenziata già nei primi giorni di giugno. Le aggregazione nella forma di macrofiocchi e filamenti, interessavano prevalentemente gli strati sub superficiali della colonna d'acqua. Sporadici affioramenti venivano segnalati in aree confinate, quali piccoli porticcioli ed insenature. Le osservazioni subacquee effettuate dai ricercatori hanno permesso di evidenziare la presenza di una ragnatela continua nello strato d'acqua compreso tra i 6 e gli 8 m. di profondità. L'evento di Bora dei giorni 7 e 8 giugno ha determinato una momentanea regressione del fenomeno che appariva limitato alle acque al largo.
A partire dal 12 giugno si sono nuovamente verificati affioramenti in zona costiera ed anche a 10 km al largo di Grado, mentre lungo la colonna d'acqua erano evidenti nuvole di dimensioni considerevoli alla profondità di circa 10 m.
Fenomeni meteorologici di notevole intensità (temporali, Bora) verificatisi durante l'ultima settimana di giugno hanno determinato una nuova regressione del fenomeno: nelle aree costiere sono scomparsi gli affioramenti superficiali ed il materiale mucillaginoso risulta prevalentemente sedimentato.
Nelle acque al largo (5-10 miglia dalla costa) sono ancora presenti aggregati di notevoli dimensioni distribuiti in maniera disomogenea al di sotto degli 8-10 m. di profondità. Ulteriori osservazioni subacquee nelle acque prospicienti i litorali della regione Friuli Venezia Giulia durante la prima settimana di luglio hanno permesso di rilevare l'assenza di aggregazioni lungo la colonna d'acqua e la presenza sporadica di materiale mucillaginoso sedimentato.
Il fenomeno in corso, segnalato già nella seconda metà di maggio a sud del Conero, ha interessato tutto il bacino Adriatico. Affioramenti notevoli lungo le coste croate sono stati segnalati nei primi giorni di giugno. Alcune segnalazioni sulla presenza di aggregazioni lungo la colonna d'acqua e di affioramenti superficiali sono giunte anche dalle isole Tremiti. Verifiche effettuate a fine giugno hanno confermato la presenza di notevoli aggregazioni soprattutto lungo il transetto Cesenatico-Capo.
Allo stato attuale di evoluzione del fenomeno si può prevedere che, se si manterranno condizioni meteorologiche di attiva ventilazione, gli strati superficiali nelle zone costiere non dovrebbero venire interessati da affioramenti. La presenza di materiale aggregato lungo la colonna d'acqua determina, invece, impedimenti meccanici all'utilizzo delle reti da pesca, danneggiando quindi l'attività del settore. La sedimentazione del materiale aggregato potrebbe determinare sofferenza alle comunità del fondo facilitando l'insorgere di situazioni di carenza o assenza di ossigeno.
Occorre comunque rilevare che, a tutt'oggi, non sono ancora emerse preoccupazioni di rilievo di carattere igienico sanitario, come è emerso dai dati sulla balneabilità


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prodotti dalle USL/ARPA e dall'istituto Superiore di Sanità, relativamente ai tratti costieri interessati dal fenomeno.
La ricerca sull'argomento si è mobilitata a partire dagli anni '90, avviando alcuni programmi nazionali (PRISMA 1) ed internazionali (ELNA, MARE, PALOMA 1), dai quali non è emerso con chiarezza quali siano i fattori scatenanti, pur avendo individuato in alcuni microinquinanti e nel rapporto squilibrato azoto/fosforo le cause favorenti l'insorgenza di «stress» cellulare, condizione biologica che determina la produzione di polisaccaridi da parte di organismi unicellulari (batteri e micro-alghe).
L'analisi dei risultati delle principali ricerche condotte portano a concludere che il fenomeno non è da ascrivere a una semplice relazione di tipo causa-effetto: nel determinare la formazione delle mucillagini sembrano concorrere molteplici fattori: meteoclimatici, idrologici e biologici, che insieme creano le condizioni necessarie al manifestarsi dell'evento su scala di bacino.
Vista la complessità del problema, il Ministero dell'ambiente, nel giugno 1999, ha finanziato il programma di monitoraggio e studio sui «Processi di formazione delle Mucillagini nell'Adriatico e nel Tirreno» (MAT), predisposto e coordinato dall'ICRAM.
Tale programma, che ha un carattere multidisciplinare ed a cui partecipano Istituti del CNR, dell'Università, Enti Pubblici di Ricerca, Istituti di ricerca Croati ed Agenzie Regionali per l'Ambiente, si prefigge di fornire strumenti di interpretazione del fenomeno «mucillagini». Particolare attenzione è data al ciclo del carbonio per evidenziare eventuali squilibri nei processi di produzione primaria e trasformazione/degradazione della sostanza organica ed i fattori che possono determinarne un accumulo nella colonna d'acqua.
Il programma, avviato ormai dal giugno 1999, prevede una durata complessiva di quattro anni, di cui 3 anni per lo svolgimento delle attività sperimentali, cinque mesi per l'elaborazione finale dei risultati delle diverse Unità Operative coinvolte, e cinque mesi per contribuire all'integrazione dei risultati complessivi del progetto e per la predisposizione delle sintesi finali.
Le attività svolte nell'ambito del Programma MAT intendono perciò fornire una migliore comprensione dei processi fisici, chimici e biologici nelle aree del Tirreno e nell'Adriatico settentrionale, dove gli eventi di comparsa degli aggregati mucillaginosi si verificano con maggior frequenza. In questo senso, la collaborazione prevista con le strutture delle Agenzie Regionali per l'Ambiente delle regioni adriatiche, effettuata in ottemperanza alle disposizioni della legge n. 979 del 1982 (Legge per la difesa del mare), permetterà un'integrazione delle osservazioni e dei rilievi con gli altri programmi di monitoraggio costiero in corso d'attuazione.
Il fenomeno è stato ed è seguito attentamente anche dal Ministero delle politiche agricole e forestali. In un momento particolarmente delicato per il settore della pesca, condizionato da diversi fattori di debolezza che mettono in pericolo l'esistenza stessa delle imprese che in esso operano, il Ministero delle politiche agricole rispondendo ad altre interrogazioni sull'argomento ha informato di aver istituito una
taskforce che ha concordato con le organizzazioni di categoria uno schema di provvedimento. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, in una riunione del Consiglio dei ministri, ha riferito sull'emergenza ambientale creatasi nel mare Adriatico al fine di ottenere l'impegno collegiale ad intervenire e far proprio, anche alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, lo schema di provvedimento.
Quest'ultimo, anche ai fini della tutela dell'incremento della biomassa della risorse alieutiche nei compartimenti marittimi dell'Adriatico, dispone l'arresto temporaneo obbligatorio delle attività di pesca a strascico e volante per il periodo dal 20 luglio al 1o settembre. In relazione alla sospensione obbligatoria della attività di pesca, viene corrisposta agli armatori un'indennità commisurata a trenta giorni di interruzione tecnica ed è istituita la misura sociale consistente nella copertura del minimo monetario garantito agli imbarcati.


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La misura è destinata alla copertura del minimo monetario garantito, corrisposta direttamente ai membri dell'equipaggio, dei relativi oneri previdenziali e assistenziali dovuti per il personale imbarcato, nonché per gli armatori, ad eccezione delle unità abilitate alla pesca mediterranea e oceanica, nel premio previsto dalle disposizioni attuative del decreto-legge 9 settembre 1999, n. 312. Tali indennità spettano anche agli armatori e all'equipaggio imbarcato che abbiano volontariamente interrotto per tutto il periodo l'attività di pesca con attrezzi da posta e circuizione.
Inoltre, per le conseguenze dei fenomeni di mucillagine sugli
stock di molluschi bivalvi, impianti di allevamento e/o banchi naturali, sono previsti gli interventi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 72, relativa al fondo di solidarietà nazionale della pesca.
Alle misure correlate all'arresto temporaneo dell'attività si accompagnano ulteriori interventi, volti in particolare a contenere l'impatto sociale derivante dall'aumento dei costi dei prodotti petroliferi, attraverso l'istituzione di una misura sociale di accompagnamento diretta ad assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali anche in relazione alla corresponsione del minimo monetario garantito agli imbarcati a bordo di navi da pesca.
Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Nicola Fusillo.

BACCINI. - Ai Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti e della navigazione. - Per sapere - premesso che:
da diverse settimane i lavoratori dell'Atac-Cotral di Roma sono impegnati in una dura vertenza, che li vede contrapposti all'amministrazione capitolina, che ha provocato diverse giornate di sciopero;
da sette giorni due lavoratori appartenenti al sindacato del Cnl conducono uno sciopero della fame che li ha ormai fortemente debilitati;
i vertici dell'azienda Atac-Cotral e dell'amministrazione del comune di Roma sembrano sordi alle richieste dei lavoratori -:
quali azioni intendano intraprendere perché siano verificate le condizioni di salute dei due lavoratori;
se non ritenga che le richieste dei dipendenti Atac-Cotral rispondano a reali esigenze di buon funzionamento del servizio pubblico;
se gli scioperi abbiano o possano provocare turbamento all'ordine pubblico vista la massiccia partecipazione agli stessi.
(4-21280)

Risposta. - Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Con riferimento all'interrogazione indicata, si riferiscono gli esiti degli accertamenti effettuati dalla Direzione provinciale del lavoro di Roma.
Le varie forme di contestazione poste in essere dalla organizzazione sindacale CNL-TRASPORTI, nei confronti dell'ATAC e del COTRAL, sono scaturite da una negativa valutazione di accordi aziendali, sottoscritti da tutte le altre organizzazioni sindacali presenti all'interno delle stesse aziende.
La CNL trasporti, infatti, ha giudicato che tali accordi modificherebbero in peggio i turni di servizio e gli orari di lavoro del personale di guida, con conseguente aggravamento dei carichi dello stesso.
Secondo quanto comunicato dalle aziende in questione, la CNLT pur partecipando e sottoscrivendo dei preaccordi, insieme alle altre organizzazioni sindacali, non ha poi sottoscritto, in data 15.6.98, il primo accordo contrattuale definitivo interessante l'area Metro-Ferro del COTRAL.
Più volte la CNLT, ribadendo le motivazioni alla base degli scioperi proclamati e delle varie azioni di lotta intraprese, compreso lo sciopero della fame di due lavoratori, ha cercato di sensibilizzare le forze politiche, anche a livello istituzionale (Giunta e Consiglio comunale) al fine di tentare una mediazione con i vertici aziendali e riaprire una trattativa sugli accordi contestati.


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Da parte aziendale è stato invece sottolineato che gli accordi contestati dalla CNLT, scaturiti da un confronto articolato e complesso con tutte le organizzazioni sindacali, sono stati tesi ad individuare tutti quegli interventi organizzativi che consentono la ottimizzazione della produzione, ed un miglior funzionamento del servizio pubblico del trasporto locale.
La organizzazione sindacale CNLT, dopo lo sciopero del 5 maggio 1999 e sino al 16 marzo 2000, ha proclamato altre dieci giornate di sciopero a sostegno della vertenza intrapresa contro il processo di ristrutturazione aziendale che l'ATAC e il COTRAL stanno attuando dal marzo 1997, d'intesa con tutte le altre organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale ed aziendale.
Per gli scioperi indetti, dalla predetta organizzazione sindacale, nelle giornate del 12.11.99 e del 25.1.2000, secondo quanto documentato dalle citate aziende, è intervenuta la Prefettura di Roma con ordinanze di precettazione, motivate dal grave pregiudizio che si sarebbe arrecato al trasporto pubblico di Roma e provincia ed al diritto alla mobilità dei cittadini.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

BAMPO. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
l'interrogante è venuto a conoscenza dei seguenti fatti:
il capitano Giuseppe Siracusano comandante in batteria in forza ad una compagnia del 24 reggimento artiglieri di stanza a Messina, è stato collocato in quiescenza a causa di una grave diagnosi;
il suddetto viene descritto come un ufficiale zelante e scrupoloso;
viene prescelto per una missione non operativa da compiere in Turchia;
a seguito di ciò viene sottoposto ad un controllo medico da parte della Commissione medica militare di 1 grado di Messina e successivamente viene invitato a recarsi alla Commissione medica di 2 grado a Palermo;
il Siracusano, ritenendo pretestuoso tale invito, non si presenta all'ulteriore visita medica;
la Commissione medica di Messina ha giudicato il Siracusano «inidoneo al servizio» per 180 giorni, mentre la Commissione medica di Palermo non avendo potuto giudicare la situazione clinica ha rettificato l'inidoneità da 180 giorni a 60 giorni;
sottoponendosi poi alla mancata visita medica a Palermo il Siracusano viene giudicato «inidoneo al servizio» per 480 giorni;
il suddetto capitano Siracusano ha opposto ricorso al Tar di Catania, nel quale non viene escluso che in passato qualche episodio di psicopatia acuta si è verificato;
allo scadere dei 480 giorni viene dichiarato «permanentemente inidoneo al servizio e da collocare in congedo assoluto»;
il Siracusano ha presentato nuovamente ricorso e dalle visite mediche non si è mai riscontrato nessun episodio psicopatico acuto;
i legali hanno richiesto, a seguito di quanto sopra, di visionare la documentazione precedente, che ad oggi ancora non pare disponibile;
il Siracusano ha conseguito nel frattempo la laurea in matematica presso l'Università di Messina -:
se non ritenga di verificare lo svolgimento dei fatti e quindi se esista una effettiva «inidoneità permanente» del Siracusano;
se, qualora questa non venga ravvisata, come pare non lo sia stata con certezza nei precedenti referti medici, la patologia in questione, non ritenga opportuno di ricollocare in servizio il capitano Siracusano, anche con mansioni differenti espletate al momento del suo collocamento d'ufficio in quiescenza.
(4-23668)


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Risposta. - La Difesa ha già avuto modo di riferire, in più occasioni, sulle questioni oggetto dell'atto di sindacato ispettivo cui si risponde. In passato, infatti, sono state fornite le risposte alle interrogazioni n. 4-03450 del deputato Scalisi, n. 5-00874 del deputato Gatto, n. 4-20962 del deputato Piscitello e n. 4-12050 del senatore Manconi.
Peraltro, sulla vicenda sono tuttora pendenti alcuni ricorsi dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Sicilia di cui tre (ricorsi n. 457/93, n. 2989/93 e n. 3311/93) sono stati già definiti con la sentenza n. 126/96 che, non limitandosi ad un approccio formale, ha affrontato nel merito le controverse questioni formulando osservazioni che appaiono dirimenti anche ai fini della presente risposta.
La sentenza, infatti, ha evidenziato la piena legittimità dell'operato dell'amministrazione militare proprio con riferimento agli accertamenti diagnostici ed agli esami sanitari delle Commissioni mediche ospedaliere di 1a e 2a istanza e, per contro, ha sottolineato come risultasse «carente e non convincente la perizia di parte allegata alla memoria del ricorrente».
Al riguardo, è doveroso evidenziare che la tutela della riservatezza dei dati personali non consente di esplicitare le peculiari patologie cliniche - già sottoposte ad approfonditi esami e verifiche da parte delle competenti commissioni mediche ospedaliere - su cui si è formato il giudizio di inidoneità della Pubblica amministrazione.
Tuttavia, fermi restando i giudizi ancora pendenti, si rappresenta che dopo una lunga sequenza di visite di controllo, il 3 ottobre 1997 l'organo di giustizia amministrativa siciliano aveva disposto un'ulteriore verifica presso il Centro medico legale di Roma, ove l'ufficiale veniva visitato dal prof. Roberto Tatarelli, professore straordinario presso l'Università degli Studi di Roma, in qualità di consulente dell'amministrazione, alla presenza del prof. Aurelio Papalia e del dott. Antonio Pagano, professionisti di fiducia del Capitano Siracusano.
In tale sede, la diagnosi formulata risultò incompatibile con gli articoli 18 e 19 della legge n. 113/54, relativa allo stato degli Ufficiali delle Forze Armate, evidenziando il giudizio medico legale di «permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato».
Già in precedenza, peraltro, lo stesso TAR Sicilia - sezione di Catania - con ordinanza collegiale istruttoria n. 76 del 1o luglio 1993 (tale procedimento è stato definito con la citata sentenza n. 126 del 1996) aveva disposto una verifica, volta ad accertare la sussistenza delle infermità riscontrate dalla Commissione Medica di 2a istanza, affidando l'incarico al prof. Vincenzo Rapisarda dell'Università di Catania e al dott. Bruno Commodari, Primario presso la USL 34. I sanitari, in data 11 gennaio 1994, erano pervenuti ad una diagnosi di pregresso stato patologico - al momento clinicamente non evidenziabile - riconoscibile fra le cause di non idoneità alla vita militare (articolo 42 decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1985, n. 1008).
Occorre evidenziare, al riguardo, che il decreto ministeriale 29 novembre 1995 relativo alle infermità causanti l'inidoneità al servizio militare, nelle sue avvertenze generali ribadisce che «l'idoneità è la condizione di efficienza psicofisica che consente sia in tempo di pace che in emergenza bellica, l'espletamento di tutte le attività proprie della vita militare e degli incarichi previsti in relazione al grado, alla qualifica e al ruolo di appartenenza, senza pregiudizio per la salute dell'interessato o per quella della collettività».
Da ciò si evince che benché si sia trattato di un disturbo soggetto a compensazioni fasiche, lo stesso ha reso il soggetto permanentemente non idoneo al servizio militare in relazione alle specifiche attribuzioni del grado: comando di uomini, gestione di mezzi, uso delle armi individuali e di reparto in relazione al prosieguo di carriera e al possibile insorgere di nuove imprevedibili manifestazioni del disturbo diagnosticato.
Di conseguenza, il provvedimento medico legale adottato nei confronti dell'ufficiale non solo appare in tutta la sua trasparenza ineccepibile e adeguato alla diagnosi formulata in diverse sedi e con differenti giudicanti ma dimostra, nella sua


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evoluzione, che l'amministrazione ha agito a tutela soprattutto dell'interessato già affetto dalla stessa patologia invalidante fin dal 1991. Da tale anno, infatti, il Siracusano è stato tenuto in osservazione attraverso la concessione di lunghi periodi di convalescenza e con l'ausilio di numerose verifiche collegiali, regolarmente refertate e documentate.
Pertanto, non si ravvisano anomalie procedurali nel comportamento dell'amministrazione e di conseguenza non appare giustificato promuovere ulteriori accertamenti. Allo stesso modo non appare concretamente percorribile l'ipotizzata riammissione in servizio dell'ex capitano, anche con mansioni differenti, in ragione delle numerose diagnosi mediche ed in mancanza di uno specifico istituto giuridico che autorizzi in tal senso.
Il Ministro della difesa: Sergio Mattarella.

BASTIANONI. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
la direttiva comunitaria 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, è stata recepita con il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
in sede di esame del provvedimento sono stati ignorati sia il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sia degli operatori privati, creando una situazione di precarietà e rischio per il futuro imprenditoriale del settore;
tale situazione ha determinato un contenzioso con la Comunità europea con la conseguente messa in mora del Governo italiano da parte della Commissione e potrebbe successivamente portare alla rilevazione di infrazione;
la valutazione della Commissione europea esamina i seguenti servizi: i servizi a valore aggiunto della posta elettronica ibrida, i servizi a valore aggiunto della corrispondenza amministrativa per espresso, i servizi a valore aggiunto di corrispondenza aziendale locale;
tali servizi sono stati considerati al di fuori del servizio universale e quindi non riservabili ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 261 del 1999;
il servizio a valore aggiunto è stato definito sulla base della qualità del servizio offerto, indipendentemente da qualsiasi considerazione di prezzo -:
quali iniziative il Governo intenda adottare per rimuovere i fattori di infrazione evidenziati dalla Commissione europea e sanare la situazione di incertezza per gli operatori privati, garantendo quel processo di modernizzazione del nostro Paese da più parti sollecitato.
(4-30723)

Risposta. - Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di attuazione della direttiva 97/67/CE, all'articolo 23 riserva al fornitore del servizio universale una serie predefinita di servizi di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, salvo quanto disposto dal comma 7 dello stesso articolo 23.
Tale riserva vale fino al 31 dicembre 2000, mentre a decorrere dal 1o gennaio 2001 spetterà a questo ministero, quale autorità di regolamentazione del settore postale, definire l'estensione ed il contenuto della riserva che dovrà essere contenuta nei limiti occorrenti al mantenimento del servizio universale sulla base di periodiche verifiche.
Ciò premesso, si significa che, a seguito dei rilievi mossi dalla Commissione europea su parti specifiche del suddetto decreto legislativo n. 261 del 99, questo ministero, dopo un incontro informale con la delegazione della Commissione europea, ha fornito tutti i chiarimenti richiesti.
In particolare, per quanto riguarda i rilievi relativi all'area della riserva riconosciuta al fornitore del servizio universale, è stato rappresentato che, in linea con la direttiva europea (che imponeva ai fini della determinazione della riserva, l'applicazione di criteri di peso e di prezzo ben definiti) la


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riserva prevista dalla nuova normativa risulta, rispetto alla situazione precedente, ridotta sia per quanto riguarda le lettere, in quanto precedentemente erano riservati tutti gli invii di corrispondenza epistolare (fino a 2 Kg. di peso e fino a 20.000 lire di prezzo), mentre adesso la riserva comprende gli invii fino a 350 grammi di peso e 6.000 lire di prezzo, sia per quanto riguarda gli invii di corrispondenza raccomandati e assicurati per effetto dei suddetti limiti di peso è di prezzo, sia, in particolar modo, per quanto concerne la pubblicità di corrispondenza che, unico caso tra i grandi Paesi europei, non è inclusa nella riserva, per gli invii indirizzati, relativamente a ciascuna campagna pubblicitaria, ad almeno 10.000 destinatari.
Da parte sua la direzione generale della concorrenza presso la Commissione europea ha trasmesso, il 16 maggio 2000, al Governo italiano una lettera di messa in mora in ordine a talune disposizioni del ripetuto provvedimento n. 261 del 99 con invito formale a fornire chiarimenti.
Le notizie richieste sono state tempestivamente comunicate alla direzione anzidetta mentre, nel contempo, l'avvocatura generale dello Stato ha impugnato la lettera di messa in mora dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee; si è pertanto in attesa degli sviluppi del contenzioso in questione.
Il Ministro delle comunicazioni: Salvatore Cardinale.

BECCHETTI. - Ai Ministri dei lavori pubblici, della difesa e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
gli alloggi Incis dati in locazione ai militari sono stati costruiti a totale carico dello Stato con il concorso in capitale gravante sul bilancio del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze;
con la legge n. 560 del 24 dicembre 1993 è stata disposta la vendita ai militari (ufficiali, sottufficiali dell'esercito, della marina, dell'aereonautica, dei carabinieri e della guardia di finanza) degli alloggi ex Incis costruiti con la suddetta legge;
l'amministrazione della difesa ha portato a termine tutti gli adempimenti di propria competenza (decreto ministeriale 13 agosto 1994) rendendo attuabile la norma su tutto il territorio nazionale;
solo lo Iacp per la provincia di Roma ha provveduto ad un parziale adempimento nell'applicazione della legge n. 560 e alla relativa circolare esplicativa del ministero dei lavori pubblici (30 giugno 1995), né sembra mostrare alcuna disponibilità, e il tempo trascorso lo attesta, ad andare incontro alle legittime aspettative dei numerosi militari affittuari di alloggi a Roma;
la parziale applicazione della legge, che prevede un prezzo di vendita legato alla rendita catastale, ha posto i presupposti per una discriminazione sostanziale tra coloro che hanno acquistato gli alloggi prima e dopo il 1996, anno nel quale è stata notevolmente maggiorata la rendita catastale stessa -:
quali siano le motivazioni che hanno indotto lo Iacp di Roma a non adempiere in modo completo alle indicazioni previste dalla legge;
come intenda intervenire per far sì che la legge n. 560 del 1993 venga applicata in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale eliminando l'incongruenza della situazione venutasi a creare per gli alloggi ex Iacp di Roma.
(4-25612)

Risposta. - In riferimento alla interrogazione indicata, si fa presente che la circolare di questo Ministero n. 31/segr. del 30 giugno 1995, contenente «Disposizioni esplicative delle legge n. 560 del 1993», ha chiarito ogni dubbio interpretativo in ordine alla possibilità di alienare gli alloggi ex Incis, ora trasferiti agli IACP, secondo le modalità della legge n. 560 del 1993.
Questo ministero non ha alcun potere di intervento in merito alla questione posta dall'interrogante in quanto la competenza in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, pur dovendosi svolgere nell'ambito della normativa quadro contenuta nella legge n. 56 del 1993, è attribuita alle regioni, le quali esercitano


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anche le funzioni di vigilanza sugli IACP, ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77.
In merito alle problematiche evidenziate nell'atto ispettivo cui si risponde, l'Istituto autonomo per le case popolari di Roma riferisce che come emerge chiaramente dal 5o comma dell'articolo 1 della legge n. 560 del 1993, la vendita degli alloggi disposta ai sensi della stessa legge, deve essere rigorosamente effettuata nell'esclusivo interesse pubblico di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica e va, quindi, assicurata la piena correlazione tra alienazione e investimenti, sia sull'aspetto economico che su quello temporale, come disposto anche nella citata circolare n. 31 del 1995, punto 3, 7o capoverso.
Il predetto istituto riferisce a riguardo che le numerose vendite previste dalla legge 560 (circa 22.000) sono venute ad aggiungersi a quelle altrettanto numerose (oltre 10.000) disposte ai sensi della L.R. n. 42 del 1991, aventi finalità sostanzialmente analoghe, nonché a quelle residue (4a tranche) effettuate ai sensi della legge n. 513 del 1977.
In tale situazione, le operazioni di vendita degli alloggi ex lege n. 560 del 1993 non hanno trovato sin qui possibilità di essere avviate, anche per la oggettiva impossibilità da parte delle strutture operative del suddetto Istituto di assumere ulteriori carichi di lavoro, in quanto già impegnate nell'esecuzione dei precedenti programmi di alienazione.
Nei limiti consentiti dall'attuale situazione, lo IACP di Roma sta ricercando soluzioni al problema al fine di pervenire, quanto prima, al concreto avvio anche di tali vendite.
Per quanto riguarda infine la considerazione secondo la quale la maggiorata rendita catastale degli alloggi, intervenuta successivamente al 1996, avrebbe fatto notevolmente lievitare i rispettivi prezzi di cessione, ponendo così i presupposti per una sostanziale discriminazione tra coloro che hanno acquistato gli alloggi stessi prima e dopo il 1996, tale assunzione a parere dello IACP in questione non sembra trovare alcun conforto nella normativa di riferimento (legge n. 626 del 1996 articolo 3 comma 48) che, per quanto qui interessa, stabilisce che «fino alla entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e di ogni altra imposta».
Il Ministro dei lavori pubblici: Nerio Nesi.

BERGAMO. - Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. - Per sapere - premesso che:
recentemente, le agevolazioni delle aree depresse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 488 del 1992, sono state estese alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero;
le imprese richiedenti le agevolazioni possono quindi assumere le forme giuridiche previste: ditte individuali, snc, sas, srl, spa, eccetera;
per le ditte individuali esistenti, che intendano diversificare la propria attività e per quelle di nuova costituzione che intendano inserirsi nel settore turistico, la nuova normativa prevista dalla legge n. 488 del 1992 (turismo), impone vincoli molto rigidi che, purtroppo, costituiscono elementi discriminanti e di disparità di trattamento rispetto ad un impresa che avesse qualsiasi forma societaria;
infatti la circolare del ministero dell'industria, del 19 marzo 1999, n. 1039080, tra l'altro prevede: «... lo svolgimento e la possibilità di svolgere l'attività turistico-alberghiera deve risultare, fin dalla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, sul certificato di iscrizione al registro delle imprese e, in particolare, dall'attività dichiarata, per quanto concerne le imprese individuali, o dall'oggetto sociale, per tutte le imprese...»;
come accennato, tale vincolo normativo costituisce una palese disparità di trattamento a seconda della forma giuridica assunta dall'impresa richiedente le agevolazioni o di una impresa sotto forma di ditta individuale rispetto ad un'altra sotto


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forma societaria. Per le ditte individuali l'ottenimento del certificato di iscrizione al registro delle imprese presuppone il rispetto dell'iscrizione al Rec - Sezione speciale imprese turistiche, e l'autorizzazione all'esercizio dell'attività turistica rilasciata dal sindaco, previa verifica dell'inizio dell'attività d'impresa;
in tale situazione, la ditta individuale richiedente le agevolazioni non potrà iniziare l'attività di gestione sino a quando non verrà portato a termine il programma di investimenti a fronte del quale si richiedono le agevolazioni e, quindi, in base alla legge n. 488 del 1992, non potrà ottenere dalla banca concessionaria un giudizio finale positivo perché alla data di sottoscrizione della domanda dell'attività dichiarata nel Cciaa non risulta lo svolgimento o la possibilità di svolgere detta attività;
al contrario, tutte le altre imprese che assumono forma societaria, devono semplicemente attestare la possibilità di svolgere attività turistico-alberghiera dall'oggetto sociale;
come già detto, tutto ciò costituisce una grave disparità di trattamento a seconda la forma giuridica assunta dall'impresa richiedente le agevolazioni previste dalla legge n. 488 per «nuovo impianto», che penalizza in modo evidente le imprese sotto forma di ditta individuale -:
se, per superare la problematica esposta, non sia il caso di emanare un provvedimento correttivo che elimini la disparità esposta e che preveda, sostanzialmente, che la ditta, al momento della presentazione della domanda, oltre agli altri certificati, alleghi anche il certificato Cciaa d'iscrizione al Rec - sezione speciali imprese turistiche, il certificato di destinazione d'uso turistico-alberghiero del terreno fabbricato, concessione edilizia per la costruzione di un fabbricato di natura turistica, dichiarazione d'impegno a produrre il certificato d'iscrizione al registro ditte della camera di commercio al momento della presentazione della documentazione finale di spesa.
(4-26153)

Risposta. - L'atto di sindacato ispettivo indicato riguarda l'estensione al settore turistico-alberghiero delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge n. 488 del 1992, inizialmente operanti per i settori estrattivo-manifatturiero e di servizi.
Si rammenta che tale estensione ha avuto avvio con l'articolo 9, comma 1 della legge n. 449 del 1997, per cui hanno fatto seguito, dapprima, le direttive emanate con il proprio decreto del 20 luglio 1998, per le competenze ricevute con l'articolo 18, comma 1, lettera
aa) del decreto legislativo n. 112 del 1998 e, poi, le disposizioni di natura attuativa, fissate con la circolare n. 1039080 del 19 marzo 1999.
È stato così messo a punto il vigente sistema che consente di incentivare, tramite le norme di attuazione della legge n. 488 del 1992, opportunamente adattate alle peculiarità del settore, gli investimenti produttivi promossi dalle imprese turistiche, che sono state correttamente individuate con il richiamo alla legge quadro per il turismo e, precisamente, facendo riferimento all'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217.
Pertanto, è da considerare impresa turistica quella che svolge attività di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici, dovendo la stessa impresa, per tale attività, essere iscritta all'Albo delle imprese turistiche previsto dalla detta legge n. 217 del 1983, fermo restando, in via più generale, il requisito dell'iscrizione al Registro delle imprese, ai sensi delle vigenti disposizioni di natura civilistica.
In relazione a tali aspetti normativi ed in particolare alla certificazione richiesta per l'accesso alle agevolazioni, nell'interrogazione in argomento sono sollevate alcune problematiche per cui, di fatto, le imprese costituite in forma individuale che intendono realizzare una nuova struttura turistica risultano discriminate rispetto alle imprese che, invece, assumono altre forme giuridiche.
In effetti il soggetto che intende costituirsi come impresa individuale, per ottenere l'iscrizione al Registro delle imprese deve dimostrare di avere già avviato l'attività di impresa mentre, nel caso di soggetto che intende operare in forma societaria,


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l'iscrizione al detto Registro consegue alla formulazione, nell'atto costitutivo, di un idoneo oggetto sociale.
È indubbio, pertanto, il verificarsi di una posizione differenziata tra l'impresa individuale e quella societaria che, tuttavia, non discende direttamente dal complesso della legge n. 488 del 1992 ma dalla normativa di carattere generale che disciplina l'iscrizione al Registro delle imprese.
Infatti, per quest'ultima normativa, il soggetto che intende proporsi in forma individuale e che è interessato allo svolgimento di un'attività turistica, attraverso la realizzazione di una nuova struttura, perviene al riconoscimento, sotto il profilo giuridico, di impresa soltanto con l'iscrizione nel Registro delle imprese, subordinata peraltro all'autorizzazione di inizio attività rilasciata dal sindaco del comune territorialmente competente; in termini concreti, prima di tale iscrizione, non vengono a determinarsi elementi compiuti per poter considerare il soggetto individuale nei confronti dei terzi come impresa.
Atteso che la normativa n. 488 del 1992 è specificamente volta alle imprese, è chiaro che le problematiche segnalate non sono di facile soluzione, anche perché riguardanti norme di altre discipline.
Del resto, le valutazioni espresse con la stessa interrogazione non sembrano contrastanti con quelle sopra esplicitate da parte di questo Ministero, tant'è che non portano ad alcuna richiesta di ipotesi alternative alla detta iscrizione al Registro delle imprese, prospettando, invece, più correttamente l'introduzione di correttivi per differire il momento di presentazione del certificato comprovante la detta iscrizione al Registro delle imprese.
In tale direzione, appunto, il Ministero dell'industria nell'ambito delle proprie competenze, è da tempo impegnato nella ricerca di una soluzione idonea che possa consentire, per il futuro, il superamento delle problematiche segnalate, rispettando comunque i principi fissati da norme di fonte primaria.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero: Enrico Letta.

BONATO. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
nella giornata di giovedì 14 ottobre 1999, nei cantieri navali ex-Breda Fincantieri di Porto Marghera (Venezia) un giovane operaio di 31 anni, Calogero Capodici, è rimasto ucciso mentre toglieva la fune d'acciaio che reggeva il basamento di sostegno al braccio di un'enorme gru, pronta su una chiatta per essere trasferita da Marghera a Palermo;
l'operaio lavorava per conto dell'impresa «Metalmec» e con altri operai della ditta «Omer», che avevano ricevuto il lavoro di trasporto in subappalto dalla «Ansaldo Movimentazioni», a sua volta subappaltata dalla società «Fagioli», che aveva ottenuto l'appalto dalla società «Fincantieri»;
la morte dell'operaio è l'ennesimo caso di infortunio e di incidente sul lavoro registrato nei cantieri navali Fincantieri di Porto Marghera-Venezia, dove da tempo organizzazioni sindacali e lavoratori denunciano il sistema di appalti/subappalti e la mancanza delle più elementari misure di sicurezza che questo produce, oltre a turni di lavoro massacranti (10-11 ore giornaliere) e alla sistematica violazione dei più elementari diritti sindacali e sociali dei lavoratori;
il sistema di appalti/subappalti fa sì che le responsabilità civili e penali diventino irriconoscibili, a cominciare da quelle del committente;
nel Veneto si registra un infortunio di lavoro, anche mortale, ogni 48 secondi: il settore dei cantieri navali risulta tra i più esposti in questa triste classifica -:
se ritenga opportuno avviare immediatamente un'ispezione nei cantieri navali, in primo luogo della Fincantieri, sulle condizioni di vita e di lavoro degli operai e delle imprese;


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quali misure intenda prendere per garantire la sicurezza dei lavoratori nei cantieri e far rispettare il diritto alla salute costituzionalmente protetto;
quali interventi di carattere legislativo intenda mettere in atto per assicurare i principi di trasparenza nel sistema degli appalti e di responsabilità dei committenti.
(4-26272)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione indicata, si fa presente, in via preliminare, che in merito all'incidente mortale verificatosi presso lo stabilimento Fincantieri di Marghera, il servizio ispettivo della Direzione provinciale del lavoro di Venezia non è intervenuto, in quanto le indagini di Polizia Giudiziaria sono svolte dalla SPSAL di Venezia Marghera.
Presso la Fincantieri, comunque, il predetto ufficio, sin dal settembre 1997, tramite un apposito nucleo ispettivo, con il coinvolgimento dei servizi di vigilanza dell'INPS e dell'INAIL, ha posto in essere una particolare attività di vigilanza ordinaria.
Tale attività, che si è protratta per oltre un anno, ha consentito di accertare non poche violazioni tenuto conto che sul luogo di lavoro si è verificata una presenza media di 550 aziende appaltatrici.
Le violazioni legislative e contrattuali più ricorrenti e per le quali i funzionari del suddetto servizio hanno proceduto alle denunce all'autorità giudiziaria ed alle contestazioni amministrative, sono così riassumibili:
registrazioni sistematiche di orari di lavoro di gran lunga inferiori a quelli svolti dai lavoratori, con conseguente evasione contributiva per retribuzioni non denunciate;
sistematico ricorso al lavoro straordinario non denunciato né autorizzato da questo ufficio;
consegna ai dipendenti di prospetti paga con retribuzioni e orari inferiori a quelli reali;
frequente mancata concessione di riposi settimanali;
intermediazione nella fornitura illegale di manodopera da parte di ditte spesso costituite per questo unico scopo.

A seguito della costante azione svolta, la Fincantieri si è impegnata a rivedere la gestione degli appalti al fine di contenere il numero degli stessi ed evitare irregolarità; tale impegno si è concretizzato con la sottoscrizione, in data 25.1.1999 di un apposito accordo con le organizzazione sindacali dei lavoratori.
Si ritiene opportuno evidenziare che, a partire dal mese di dicembre 1998, sulla base dell'indirizzo ministeriale, è stato avviato un programma di vigilanza speciale in materia di sicurezza del lavoro in edilizia, adibendovi, a tempo pieno, un ispettore del l'area vigilanza tecnica, con esperienza anche nell'area vigilanza ordinaria.
Alla data del 23.11.1999 risultano visitati n. 138 cantieri edili, rivisitati n. 123 ed emesse n. 360 prescrizioni.
Si fa presente, infine, che a seguito di contatti intercorsi con l'INPS e l'INAIL il 22 marzo u.s. ha avuto inizio, presso lo stabilimento Fincantieri di Porto Marghera, una vigilanza congiunta con i predetti Enti, coordinati dal servizio ispezione del lavoro di Venezia.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

BORGHEZIO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
la causa civile Cardona contro Cierre ha avuto il seguente iter:
atto di precetto Cardona contro Cierre per sorte capitale di lire 3.357.000, notificato nel settembre 1979;
successiva esecuzione immobiliare n. 12/80;
comunicazione 10 novembre 1982 del tribunale di Avezzano che riunisce le due esecuzioni immobiliari n. 25/80 e 12/80 alla procedura n. 36/78;
relazione di stima immobiliare redatta dal consulente tecnico d'ufficio ingegner Ruscitti del 9 marzo 1993;


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comunicazione del tribunale di Avezzano della liquidazione del compenso al Consulente tecnico d'ufficio del 15 aprile 1993;
verbale d'udienza del 20 novembre 1993 e provvedimento del giudice dell'esecuzione dal quale risulta che la vendita dell'immobile veniva fissata per il 29 aprile 1995, successivamente rinviata d'ufficio;
udienza del 4 aprile 1998 nella quale il giudice dell'esecuzione ha fissato gli incanti per la vendita dell'immobile al 29 aprile 2000 -:
quale sia lo stato attuale del procedimento e quali siano i motivi per cui questo procedimento abbia visto trascorrere ben due decenni senza raggiungere l'esito, quando, nei paesi realmente «civili», la durata dell'iter di un procedimento esecutivo, anche immobiliare, si computa in mesi o, al più, in qualche anno, non in decenni.
(4-26180)

Risposta. - In merito alla vicenda segnalata con il presente atto di sindacato ispettivo si comunica che sono state interessate le competenti articolazioni ministeriali che hanno al riguardo rappresentato come nel caso di specie non sembrino sussistere profili di rilievo disciplinare a carico dei magistrati che si sono occupati della procedura esecutiva immobiliare in parola. Infatti la obiettiva lunghezza della stessa non parrebbe imputabile a comportamenti negligenti di magistrati, quanto ad eventi estranei alla sfera dei predetti, quali la necessità di sostituire vari C.T.U. rinunciatari, il mancato adempimento di talune incombenze da parte dei creditori procedenti, la mancata partecipazione di acquirenti alla vendite disposte.
È stato comunque rappresentato che nell'ambito di tale procedura esecutiva sono stati disposti riparti parziali e che la stessa verrebbe definita in breve tempo qualora si riuscisse a reperire soggetti interessati all'acquisto dei beni immobili ancora assoggettati ad esecuzione.
Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.

BORGHEZIO. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
nell'assemblea del 17 giugno 1998 la Camera dei deputati approvava un ordine del giorno n. 9/169/6, accolto dal Governo relativo al provvedimento concernente la tutela delle lingue piemontese e veneta;
rilevato che, ad oggi, non risulta agli interroganti che il Governo abbia adottato alcuna misura di tutela della lingua piemontese e della lingua veneta;
considerato che anche la scuola pubblica e il servizio pubblico radiotelevisivo continuano nell'ostracismo coloniale verso le culture e le lingue minoritarie, ignorando ed oscurando totalmente le espressioni culturali ed artistiche in lingua veneta e piemontese -:
quali urgenti misure si intenda attuare per dare finalmente concreto ed adeguato adempimento all'ordine del giorno sopracitato a tutela della lingua piemontese e della lingua veneta.
(4-27834)

Risposta. - Si risponde alla interrogazione parlamentare in esame su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri e si comunica quanto segue.
Premesso che la legge 15.12.1999 n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche non reca alcuna previsione per le lingue piemontese e veneta, in considerazione dei principi ispiratori del Regolamento sull'autonomia delle istituzioni scolastiche, si ritiene che la proposta dell'interrogante, in merito alla tutela delle lingue medesime, possa trovare una adeguata risposta nell'ambito delle modalità di integrazione della quota nazionale e di quella riservata alle scuole, finalizzata alla valorizzazione del pluralismo culturale e territoriale come previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999.
Il Piano dell'offerta formativa, previsto dall'articolo 3 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, è la sede ideale per l'iniziativa di cui si tratta in quanto documento


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fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle varie istituzioni scolastiche.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

BORGHEZIO. - Ai Ministri della giustizia e per la solidarietà sociale. - Per sapere - premesso che:
è nota la vicenda di Gennaro Cannavacciuolo, il quale, entrò nella famiglia di Mandato Rosa, detta la Santona di Melito, di cui aveva sposato la figlia Patrizia Fioletti, ed era così venuto a conoscenza dei fatti per cui oggi detta Mandato ed il suo clan sono sottoposti al giudizio della Corte d'assise di Roma, in cui è principale teste a carico;
a seguito di tale sua presa di coscienza egli fu cacciato brutalmente dalla casa coniugale e potè rivedere la figlia appena nata, e tenutagli nascosta a mo' di ricatto per ottenere il suo silenzio, solo nove mesi dopo, a seguito di provvedimento del tribunale dei minori e di indagini di polizia;
la bambina dai nove mesi ai quattro anni era vissuta con lui e con i suoi genitori, per esser loro brutalmente strappata a seguito di contrastanti decisioni del tribunale di Roma e della Corte d'appello minorile, in conseguenza di perizia d'ufficio, per la cui disinvoltura pende procedimento penale;
il nonno paterno, esasperato dalla situazione e dalla difficoltà di vedere la nipotina, concessa al padre, con cui era vissuta fino ai quattro anni, per due ore la settimana in ambiente protetto, ha ucciso la nuora, che Gennaro Cannavacciuolo, assurdamente incriminato come mandante di tale omicidio ed arrestato, è stato poi rinviato a giudizio, nonostante che un motivatissimo decreto del tribunale del riesame smentisse platealmente una per una le argomentazioni del pubblico ministero, e la sua assoluta estraneità è stata confermata dalla II Corte d'assise di Roma il 23 marzo 2000;
nel frattempo la bambina Rossella Cannavacciuolo è stata custodita da due anni e finora presso un istituto religioso, quale orfanella, consentendo al padre di vederla per due ore stentate una volta la settimana, in quanto i giudici della Corte d'appello minorile di Roma, competente per territorio, attendevano la condanna del Cannavacciuolo per rendere la bambina adottabile ed affidarla alla famiglia della suddetta Santona;
emessa la decisione assolutoria della Corte d'assise, il Cannavacciuolo l'ha depositata presso la cancelleria della Corte d'appello minorile insieme con un'istanza perché questa ponesse immediato termine alla persecuzione contro Rossella e contro di lui, in quanto non v'era più motivo rimanessero separati, e che essa è stata respinta;
analoga istanza presentata, «nel precipuo interesse della minore» da parte del procuratore generale dottor Francesco Paolo Lanzara, volta ad ottenere una congrua anticipazione dell'udienza, eminentemente dilatoria, fissata per il 12 maggio 2000, è stata pur essa respinta dal presidente della Corte d'appello minorile che neppure ha voluto prendere in considerazione la richiesta che, almeno per le feste pasquali, figlia e padre potessero ricongiungersi;
ad avviso dell'interrogante è necessario, anche in applicazione del dettato costituzionale (articolo 29), porre immediato termine a tale persecuzione e consentire l'immediata riunione della famiglia di Rossella e Gennaro Cannavacciuolo -:
se alla luce dei fatti esposti in premessa non intenda disporre una immediata indagine ispettiva presso il tribunale e la Corte d'appello minorile di Roma per accertare le gravi irregolarità denunciate.
(4-29385)

Risposta. - Con l'atto ispettivo indicato, l'interrogante, richiamata la complessa vicenda


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umana e giudiziaria in cui risulta coinvolta la figlia minorenne di Cannavacciuolo Gennaro, sollecita l'immediata restituzione della piccola al padre e lo svolgimento di apposita inchiesta presso il Tribunale e la Corte di Appello di Roma - Sezione minorenni al fine di accertare le gravi irregolarità denunciate.
Al riguardo è stato interessato il competente Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile che ha comunicato che le varie questioni integranti la fattispecie sono state trattate in maniera congrua ed approfondita, e che i provvedimenti giurisdizionali adottati appaiono coerenti con quanto emerso in sede giudiziaria e conformi alle previsioni normative.
Con specifico riguardo al procedimento pendente presso la Sezione Minorenni della Corte di Appello di Roma, relativo all'affidamento della minore al padre, risulta che non è stato possibile procedere ai sensi dell'articolo 332 del codice di procedura civile restituendo la potestà genitoriale al Cannavacciuolo, in quanto il medesimo è ancora ritenuto fonte di possibile pregiudizio per lo sviluppo della minore. In proposito va precisato che ai sensi del citato articolo di legge il giudice può reintegrare nella potestà il genitore che ne è decaduto quando, cessate le ragioni che avevano determinato la decadenza risulti anche escluso ogni pregiudizio per il figlio.
Persistendo a giudizio della Corte di Appello di Roma, pericolo per la minore è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio, volta a verificare il grado di capacità del Cannavacciuolo a allevare e educare la prole.
Gli accertamenti peritali sono tuttora in corso e il rinvio dell'udienza al 22 settembre 2000 non ha avuto evidentemente finalità dilatorie attesi i tempi tecnici necessari per il deposito della relazione peritale. Al riguardo si segnala che i consulenti tecnici hanno chiesto il termine di novanta giorni a decorrere dall'inizio delle operazioni peritali fissato per il 16 giugno 2000, termine che verrà, quindi, a scadere il successivo 16 settembre. L'udienza fissata è quindi quella immediatamente successiva alla scadenza del suddetto termine.
Sulla base delle risultanze di quanto sopra può dunque escludersi la sussistenza di elementi che possono giustificare iniziative di specifica competenza del Ministero della Giustizia nei confronti delle autorità giudiziarie che a vario titolo si sono occupate della vicenda, in merito al cui sviluppo peraltro non sembra essere utilmente invocabile l'articolo 29 della Costituzione, relativo al riconoscimento dell'assoluta parità morale e giuridica dei coniugi a garanzia dell'unità familiare.
Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.

BRUNETTI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
il liceo classico di Castrovillari, in provincia di Cosenza, oltre ad essere l'istituto che ha caratterizzato la storia ed il prestigio della capitale del Pollino calabrese, ha anche formato intere generazioni che hanno dato lustro non solo alla Calabria ma all'intero paese;
per la irresponsabilità e l'insipienza di un preside, che, evidentemente, non sente su di sé neppure il senso della responsabilità nel guidare una struttura così carica di prestigio, il liceo di cui trattasi ha raggiunto un tale limite di regressione che rischia di precipitare, in caduta libera, in un baratro senza ritorno; il clima da caserma instaurato dal preside; i suoi atteggiamenti arroganti; le decisioni discrezionali che informano i suoi atti, lesivi della continuità didattica e penalizzanti i valori professionali indiscussi che esistono nel personale insegnante; tutto ciò ha creato profondo malumore nella scuola e grande inquietudine nella popolazione tant'è che non poche sono state le prese di posizione: dal consiglio di classe al consiglio di istituto, dal consiglio dei docenti alle assemblee degli studenti, dalle istituzioni comunali di Castrovillari a tante personalità dell'hinterland; tetragono nella sua insensibilità è rimasto il preside che ha continuato ad interpretare, nella sua opera


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spregiudicata, lo statuto in conflitto con i princìpi della continuità didattica, assegnando classi ad insegnanti secondo criteri insensati con gravi disagi agli studenti e forti preoccupazioni tra i genitori;
tutta la situazione è stata sottoposta al Provveditorato agli studi di Cosenza che, pur dando generiche assicurazioni ai vari esposti e alle pressanti richieste dei genitori, non ha operato atti concreti per modificare la situazione, rimasta, sostanzialmente, senza apprezzabili miglioramenti, cosicché cresce l'allarme su possibili compiacenti coperture al comportamento del preside che, già in precedenza, è stato sottoposto ad inchiesta ministeriale conclusasi con severi giudizi e che, però, non ha avuto seguiti concreti -:
se, alla luce di questa allarmante situazione, non ritenga di dover intervenire tempestivamente, attraverso gli strumenti a sua disposizione e, in ogni caso, attivando una inchiesta ministeriale sulla base delle cui risultanze assumere adeguate decisioni che riportino un clima di serenità nell'Istituto, dal momento che lo si rende urgente non solo per salvaguardare la storia, il prestigio, la dignità di una struttura statale, luogo di produzione e formazione di cultura, ma anche per porre fine a metodi di gestione e atteggiamenti personalistici pericolosi in un sud che ha bisogno al contrario di dare segnali, per il suo riscatto, di una radicale discontinuità con lo spirito di mafiosità che ha costituito storicamente la sua cancrena.
(4-22002)

Risposta. - In merito alla questione rappresentata il Provveditore agli studi di Cosenza, al riguardo interpellato ha fatto presente che non è pervenuto da parte degli operatori scolastici in servizio presso il liceo classico di Castrovillari alcuna lagnanza circa atteggiamenti arroganti del preside dell'istituto né sono stati rilevate carenze di sorta nel funzionamento dell'istituto.
Il Provveditore agli Studi a tale ultimo riguardo ha precisato anche che il Consiglio di Istituto nella sua relazione annuale, approvata all'unanimità, ha espresso «parere altamente positivo sull'andamento generale della attività didattica e della funzione educativa svolta dalla scuola che si è confermata punto di riferimento nella città e nel circondario per la formazione delle giovani generazioni».
Quanto all'esposto presentato da due genitori, il medesimo Provveditore ha fatto presente che in sede di organico di diritto in una sola classe su cinque non era stato possibile assicurare la continuità didattica, a causa della necessità di uniformarsi al posto cattedra esterno: il problema è stato però superato in sede di organico di fatto.
Riguardo a severi giudizi che avrebbero concluso un'inchiesta ministeriale a carico del Preside, si fa presente che la medesima risale al 1991 ed è risultata originata dal conflitto con la Segretaria all'epoca operante nell'Istituto e conteneva una proposta di trasferimento d'ufficio del prof. Simonetti per incompatibilità ambientale. Tale proposta è stata respinta a seguito del parere espresso dal Consiglio Nazionale della P.I. nell'adunanza del 14.10.1991: la vicenda a suo tempo si è comunque conclusa con un provvedimento d'utilizzazione della segretaria presso un altro Istituto.
Da parte di questo ministero, tenuto conto di quanto relazionato dal Provveditore agli Studi ed atteso che non risultano richieste di interventi a carico del preside non si ravvisano i presupposti per attivare ulteriori accertamenti.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

DONATO BRUNO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
dal 1979 presso l'ufficio unico notifiche della Corte di appello di Perugia, la pianta organica, che prevedeva n. 8 posti di aiutanti (ora assistenti), non solo non è stata mai ampliata, ma non è stata neppure completata;
il numero degli atti da notificare è passato in venti anni da circa 15.000 a 150.000 (e ciò anche in considerazione dell'entrata in vigore del codice di procedura penale, della legge sulle sezioni stralcio,


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di quella sul giudice unico e dell'enorme aumento del contenzioso);
se è pur vero che molti uffici notifiche trovansi in situazioni disastrose, quello presso la Corte di appello di Perugia appare ormai in una fase che non consente più rinvii o differimenti, se si vuole evitare il collasso -:
se sia a conoscenza del grave stato in cui trovansi l'ufficio unico notifiche della Corte di appello di Perugia;
quali iniziative intenda prendere per eliminare le notevoli disfunzioni e rendere il servizio notifiche più consono alle esigenze qualitative e quantitative che gli addetti della Corte di appello di Perugia e gli utenti ormai da venti anni lamentano.
(4-26891)

Risposta. - Relativamente all'interrogazione in esame può riferirsi quanto segue sulla base delle notizie acquisite dalla Direzione generale Organizzazione Giudiziaria e degli Affari Generali di questo ministero.
La predetta Direzione Generale ha reso noto che è in corso di predisposizione, in accordo con le organizzazioni sindacali, ed i dirigenti degli Uffici, un modello di rilevazione dei carichi di lavoro degli uffici in questione, al fine d procedere alla revisione delle piante organiche, tra cui anche quella dell'Ufficio notifiche della Corte di Appello di Perugia.
Tale modello sarà definito nel mese di settembre p.v. e sarà utilizzato per le rilevazioni ufficiali cui questo Ministero procederà a decorrere dall'ultimo trimestre dell'anno 2000.
Effettuata la rilevazione, verrà compiuta un'analisi statistica multivariata per la determinazione delle nuove piante organiche, utilizzando una metodologia che permetterà di considerare la totalità degli Uffici interessati alla revisione in gruppi omogenei, tanto per ciò che concerne i carichi di lavoro, che la competenza territoriale e la distanza chilometrica esistente tra i diversi comuni.
All'esito di tale monitoraggio, si procederà quindi ad un'analisi comparativa al fine di procedere alla variazione delle piante organiche, nel cui ambito verrà adeguatamente valutata anche la situazione ricordata dall'interrogante.
Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.

EDUARDO BRUNO. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
il signor Angelo Colombo, dipendente Epi e sindacalista dello Slai-Cobas, è in forza presso l'ufficio di Milano Precotto con la mansione di scambista;
avendo ricevuto più volte incarichi che esulavano dalle sue mansioni, ha sollecitato per iscritto all'azienda risposte sugli effettivi carichi di lavoro e sulle mansioni relative alle qualifiche di portalettere e scambista senza mai ricevere opportune delucidazioni;
in data 18 novembre 1997 il signor Angelo Colombo ha ricevuto una lettera da parte della area provinciale e organizzazione dell'Epi - sede Lombardia - in cui gli è stata notificata la applicabilità della sanzione disciplinare di cui all'articolo 32 lettera d) del Ccnl per aver rifiutato di svolgere le mansioni richiestegli -:
se non si ritenga necessario un intervento presso la direzione Epi sede Lombardia affinché si chiuda immediatamente il contenzioso di evidente natura sindacale e non personale;
se non si intenda intervenire presso la direzione dell'area personale, sede Lombardia, per arrivare a riequilibrare i rapporti tra sindacati e dirigenza secondo le più elementari regole di democrazia nei posti di lavoro.
(4-15156)

Risposta. - In relazione all'atto parlamentare indicato si rappresentano gli esiti degli accertamenti ispettivi effettuati dalla competente Direzione provinciale del lavoro di Milano.
Il signore Angelo Colombo, in posizione di distacco dalle Ferrovie dello Stato, è in


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servizio presso l'ente Poste - agenzia di base «Milano Precotto». Svolge mansioni di recapito a mezzo furgoni ed è inquadrato nell'area operativa (ex IV Categoria). L'articolo 43 del relativo contratto collettivo nazionale prevede, per la citata area, mansioni che presuppongono adeguata preparazione professionale.
La circolare n. 25 del 25 agosto 1995, esplicativa del contratto collettivo nazionale, chiarisce, ulteriormente che le mansioni proprie dell'area operativa - tipologia produzione - comprendono sia il recapito che la consegna di tutte le tipologie di corrispondenza e pacchi.
Il procedimento disciplinare a carico del sig. Colombo, secondo l'ente Poste Italiano prende avvio dai disservizi causati dallo stesso, nel periodo compreso tra il 3 luglio ed il 12 settembre 1997. I motivi sono configurabili nel rifiuto ad effettuare il recapito di una serie di pacchi di corrispondenza e nel rientro anticipato, rispetto all'orario di lavoro programmato. Il rifiuto ad ottemperare agli obblighi di servizio è la causa del procedimento disciplinare ex articolo 7, della legge n. 300 del 1970, notificato il 3 dicembre 1997, per l'applicazione della sanzione del licenziamento (ex articolo 32, lettera d), del CCNL).
Il sig. Colombo, rappresentante sindacale dello SLAI COBAS, in data 28 agosto 1997, aveva inviato sia al direttore dell'agenzia di Milano Precotto, sia al direttore dell'agenzia di coordinamento e dell'area servizi postali della sede Lombardia delle Poste italiane S.p.a., una lettera con la quale preannunciava un eventuale stato di agitazione sindacale a fronte di una mancata chiarifica sulle modalità di svolgimento delle mansioni, relative al recapito della corrispondenza. Nella stessa nota veniva fissato il termine di 5 giorni per il relativo riscontro da parte dell'ente in argomento. Pertanto dal 3 al 12 settembre 1997 il personale ha seguito l'iniziativa sindacale.
Nelle more del procedimento disciplinare, preso atto della citata lettera, l'ente sospendeva il procedimento in corso e segnalava la situazione alla Commissione di garanzia (prevista dalla legge n. 146 del 1990).
La citata Commissione, con delibera n. 99/338 -10.1 del 27/5/99 ha escluso la configurabilità dello stato di agitazione in esame, come sciopero in senso proprio, trattandosi di una forma anomala di agitazione sindacale, tale da non causare una significativa riduzione o disorganizzazione del servizio pubblico essenziale. La stessa ha giudicato la questione afferente alla disciplina del rapporto di lavoro. A seguito della delibera la S.a.s. Poste Italiane, con atto del 10/9/99 notificato al sig. Colombo il 30/9/99, applicava la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo di 10 giorni, secondo quanto previsto dagli articoli 32, lettera c) e 34 del CCNL.
Con atto del 2/10/99, il lavoratore ricorreva avverso il provvedimento disciplinare, chiedendo la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato, per il tramite della direzione provinciale del lavoro, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge 20/5/1970, n. 300. Avviata la procedura, in data 21/12/99 e 10/1/2000 le parti, convocate davanti alla predetta Commissione, non hanno raggiunto alcun accordo e, pertanto, la società ha proposto ricorso ex articolo 7 della legge n. 300 del 1970, davanti al tribunale di Milano.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

CARRARA CARMELO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
l'ordinanza ministeriale attuativa della legge n. 124 del 1999, ed emanata dal ministero della pubblica istruzione in data 15 giugno 1999, adotta, per la valutazione del punteggio di abilitazione, criteri penalizzanti per i precari rispetto a quelli adottati per tutti i concorsi, così da attribuire a costoro punteggi inferiori rispetto a quelli che avrebbero ottenuto senza il riconoscimento della professionalità acquisita con legge da questo Parlamento;
precedentemente il punteggio di abilitazione dei concorsi ordinari e riservati


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senza riconoscimento della professionalità acquisita in servizio è stato espresso in ottantesimi, poi convertito in centesimi all'atto dell'inserimento in graduatoria per soli titoli;
per questo concorso riservato il punteggio viene invece espresso direttamente in centesimi, sommando agli 80 punti massimi dell'esame i 20 punti massimi del servizio prestato in ragione di 1.8 punti per anno di servizio;
tale servizio, però, viene valutato solo se prestato specificamente sulla classe di concorso per la quale ci si abilita: conseguentemente il punteggio maturato nelle altre classi di concorso sulle quali il candidato ha prestato servizio non viene minimamente valutato-:
quali misure intenda adottare per evitare che con l'ordinanza ministeriale del 15 giugno 1999 attuativa della legge n. 124 del 1999 venga svuotato di contenuto il riconoscimento della professionalità acquisita dai docenti precari.
(4-25012)

Risposta. - In ordine alla interrogazione parlamentare indicata, si fa presente che l'articolo 2 comma 4 della legge 124 del 1999 stabilisce espressamente che «nel punteggio finale, interverrà, a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio, una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato».
In puntuale applicazione della normativa citata è stato formulato l'articolo 9 comma 2 della O.M. 153 del 15.6.1999 secondo il quale al punteggio complessivo in ottantesimi delle prove d'esame viene aggiunto un punteggio massimo di 20 punti come riconoscimento della professionalità acquisita.
Com'è dato rilevare i candidati, nella procedura abilitante, ottengono una differente considerazione, così come richiesto dalla legge, in virtù della diversa professionalità posseduta.
Occorre anche precisare che la mancata valutazione del servizio prestato per altre classi di concorso è stata voluta dal legislatore atteso che l'articolo 2 comma 4 della legge n. 124 del 1999 limita la valutazione «agli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posto di ruolo».
Quanto ai criteri di inserimento nelle graduatorie permanenti formate ai sensi dell'articolo 1 della medesima legge n. 124 del 1999 da utilizzare per le assunzioni in ruolo e per il conferimento delle supplenze, essi sono stati definiti con regolamento adottato con decreto ministeriale 27.3.2000.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

CASCIO, RUSSO e CESARO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. - Per sapere - premesso che:
al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva delle imprese operanti nei territori individuati dall'articolo 1 della legge n. 64 del 1 marzo 1986, è stato emanato il decreto-legge n. 510 del 1 ottobre 1996, più volte reiterato e convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 28 novembre 1996, e, successivamente, integrato e modificato dall'articolo 23 della legge n. 197 del 24 giugno 1997;
detta legge dispone la sospensione della condizione della corresponsione dell'ammontare retributivo di cui all'articolo 6 comma 9 lettere a), b) e c) del decreto-legge n. 338 del 9 ottobre 1989, convertito con modificazione dalla legge n. 389 del 7 dicembre 1989, nonché della sospensione di tutti i provvedimenti di esecuzione in corso, in qualsiasi fase e grado, fino all'avvenuto riallineamento;
al 27 maggio 1998, quasi tutte le imprese che ne avevano l'esigenza hanno provveduto a recepire e depositare regolarmente i contratti di riallineamento provinciali posti in essere dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni di categoria in esecuzione al disposto delle su cennate leggi;


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alla data odierna, però, non si ha ancora notizia dell'avvenuta presa d'atto di tali contratti da parte dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale, deputato a dare corso alla estinzione delle sanzioni amministrative di sua competenza, così costringendo anche gli Ispettorati provinciali del lavoro e massima occupazione a tenere analogo comportamento pilatesco, atteso che quasi tutti i verbali ispettivi vengono effettuati in modo congiunto;
tale ritardo comporta, per le aziende, l'impossibilità di avere aggiudicate gare d'appalto pubbliche e fra queste la stessa Inps, atteso che non viene dal detto Istituto nazionale per la previdenza sociale rilasciato il certificato di correttezza contributiva -:
se vi siano ragioni ostative da parte dell'Inps e da parte degli Ispettorati provinciali del lavoro e massima occupazione all'applicazione delle leggi dello Stato su riferite ed, in questo caso, quali siano i rimedi proposti e, comunque, quali provvedimenti intendano adottare nei confronti di coloro che di ciò si sono resi responsabili.
(4-18153)

Risposta. - In ordine all'indicato atto parlamentare si rappresenta lo stato di attuazione della normativa riguardante i contratti di riallineamento retributivo.
Si deve precisare che gran parte delle difficoltà, registrate negli ultimi mesi e sorte in sede di attuazione pratica della normativa in esame, erano dovute a dubbi interpretativi della norma. Gli stessi dubbi hanno indotto l'INPS a formulare alcune riserve circa la regolarità dei verbali di adesione depositati.
Questo ministero per ovviare a tali incertezze interpretative ha provveduto, in data 22 novembre 1999, ad emanare la circolare n. 75, con la quale sono state affrontate le problematiche relative alla sottoscrizione dei verbali in parola, nonché quelle riguardanti fenomeni di uso improprio del contratto di riallineamento.
In particolare, nella suindicata circolare, è stato ribadito che, ai fini della validità ed efficacia del verbale di recepimento dell'accordo verbale che viene sottoposto, alle opportune verifiche, in via preventiva, per l'ammissione dell'azienda interessata ai benefici di legge, è necessaria e sufficiente la sottoscrizione da parte di almeno una delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori. Queste ultime devono essere comparativamente più rappresentative sul piano nazionale tra quelle che abbiano sottoscritto l'accordo provinciale. Il verbale può, quindi, ritenersi vincolante quando l'accordo viene raggiunto con almeno una di esse, purché effettivamente rappresentativa degli interessi dei lavoratori dell'azienda e che abbia sottoscritto l'accordo provinciale. Sostanzialmente, la mancata ed immotivata partecipazione alla stipula del verbale di una organizzazione, nonostante il necessario invito del datore di lavoro non si ritiene possa incidere sulla validità dello stesso. Ciò allo scopo di favorire l'emersione del lavoro irregolare e favorire la regolarizzazione retributiva e contributiva. Qualora, invece, il diniego alla partecipazione fosse motivato, la congruità dello stesso dovrà essere valutata dall'ufficio depositario.
Inoltre, si rappresenta che, in data 3 agosto 1999, questo ministero ha fornito all'INPS chiarimenti interpretativi evidenziando che «il verbale di adesione all'accordo provinciale di riallineamento costituisce condizione indispensabile per beneficiare delle opportunità previste dalla disciplina di che trattasi». L'istituto è stato comunque invitato a verificare volta per volta ed immediatamente l'effettiva esistenza del predetto verbale anche ai fini della decorrenza dei benefici e, al fine di evitare inconvenienti verificatisi in talune province, dovrà svolgere gli accertamenti sulle regolarità del verbale stesso anteriormente alla emissione dei bollettini di pagamento.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

CENTO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
a partire dal corrente anno per quanto riguarda gli esami di maturità si


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adotterà una nuova regola di votazione poiché non si dovrà più totalizzare un punteggio da 36 a 60 sessantesimi, ma dai 60 a 100 centesimi;
per il punteggio finale si terrà conto anche del rendimento ottenuto nell'ultimo anno dallo studente cioè del suo «credito scolastico» che potrà valere fino ad un massimo di 20 punti;
tale «credito scolastico» inciderà sul giudizio conclusivo degli studenti e rischierà di diventare uno strumento di grande disparità perché in ogni classe i titoli esterni al curriculum scolastico saranno valutati in maniera diversa e ci saranno quindi disparità di valutazione tra istituto e istituto -:
quali provvedimenti intenda intraprendere, anche attraverso una circolare, per rendere uniformi i giudizi sui titoli, quali potrebbero essere partecipazione ad attività extrascolastiche, corsi sportivi che alcuni istituti di norma non adottano, con l'obiettivo di eliminare così quelle differenze nei giudizi che creeranno disagio e malumore tra gli studenti.
(4-24544)

Risposta. - La materia dei crediti formativi è stata oggetto sia di puntuale e dettagliata informazione alle istituzioni scolastiche, attraverso i materiali per l'aggiornamento nei quali sono contenute riflessioni e precisazioni sulla materia stessa, sia di apposita normativa emanata nel passato e nel corrente anno scolastico.
Dal quadro normativo emerge che le situazioni che configurano i crediti formativi si riferiscono a tipologie espressamente individuate e definite. Devono trattarsi infatti:
a) di esperienze acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale;
b) di esperienze qualificate, vale a dire di significativo rilievo;
c) di esperienze dalle quali derivino competenze, coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame di Stato.

La documentazione relativa alle esperienze valutabili quali crediti formativi deve consistere in ogni caso in una attestazione proveniente da Enti, Associazioni, Istituzioni.
Dal contesto normativo sopra richiamato, si evince che le esperienze riconoscibili come crediti formativi devono rispondere a una serie di requisiti oggettivi, sia per quel che concerne i contenuti che per quello che attiene ai profili formali.
La relativa valutazione, a seconda che si riferisca a candidati interni o esterni, compete rispettivamente ai consigli di classe e alle commissioni esaminatrici.
I requisiti di valutabilità, sopra accennati, non potevano trovare, ovviamente, una esplicitazione minuziosa e tassativa nel dettato normativo sia per la notevole ampiezza e variabilità della casistica, sia perché i consigli di classe e le commissioni esaminatrici sono gli unici organi in grado di valutare l'effettiva coerenza tra le esperienze acquisite e i corsi di studio cui si riferisce l'esame.
D'altra parte rientra nelle autonome facoltà di consigli di classe e delle commissioni la definizione di criteri e griglie valutative attraverso cui conferire trasparenza e oggettività ai punteggi attribuiti e ai crediti formativi.
Il decreto ministeriale 24.2.2000, n. 49, che ha rinnovato l'analogo decreto del precedente anno, ha ribadito le necessità che le esperienze extra scolastiche, debitamente documentate, per essere riconosciute come crediti formativi, risultino coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

CENTO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il signor Paolo Dorigo è detenuto dal 1993, per una condanna emessa sull'esito


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di un procedimento ritenuto non equo dalla Corte di giustizia europea;
egli è stato condannato, con altri tre imputati, sulla base di accuse di alcuni collaboratori di giustizia che in sede di dibattimento si avvalsero della facoltà di non rispondere prevista dall'articolo 513, per l'azione contro la base Usaf di Aviano nel 1993 rivendicata dalle Brigate rosse;
secondo i giudici europei è stato violato il diritto del Dorigo ad interrogare e a fare interrogare i testimoni di accusa;
il Dorigo si definisce «prigioniero politico» che non ha mai rinnegato le scelte politiche che lo caratterizzavano e per questo motivo non chiede nessun beneficio della cosiddetta legge Gozzini;
il 7 agosto 1997 Dorigo rinuncia all'ora d'aria come forma di protesta a sostegno della sua richiesta di essere riassegnato ad una delle sezioni esistenti nei carceri speciali italiani, in cui sono detenuti un numero significativo di prigionieri politici;
dal 12 settembre 1999 il Dorigo ha inoltre iniziato a rifiutare il vitto fornito dall'amministrazione penitenziaria e tale forma di protesta proseguirà fino a quando non gli verrà riconosciuto il suo diritto, comune a quello di ogni altro detenuto di essere immune da qualsiasi forma di vessazione ed umiliazione psicologica;
dal 3 settembre 1996 il Dorigo si trova nella casa circondariale di Opera. Dal febbraio all'aprile 1997 era stato assunto dalla SPES come coordinatore e poi licenziato in seguito ad un rapporto disciplinare riguardante la sua persona nel merito di una sua presunta refrattarietà alla norme (orario di accesso) del reparto lavorazioni (aveva effettuato una pausa pranzo più breve del consentito) e ha appreso in seguito, particolarmente in riferimento alla coincidenza temporale con il licenziamento, di essere oggetto di un rapporto disciplinare in cui veniva ritenuto responsabile, sulla base di notizie circolanti nell'istituto della promozione di una raccolta di firme tra i detenuti, avente come oggetto la richiesta di rimozione delle reti metalliche alle finestre e lo si indicava come individuo che cercava di «montare» i detenuti;
nel luglio 1998 il Dorigo avrebbe ricevuto le scuse formali di un vicedirettore per la perquisizione effettuata nella sua cella il 30 giugno 1998 durante la quale sono andati distrutti o buttati via dei manifesti affissi alle pareti ed un certo numero di riviste e quotidiani che riceveva in abbonamento;
il lavoro in carcere rappresenta un indispensabile strumento di conservazione dell'integrità psicofisica del detenuto, oltre che di risocializzazione; gravi, infatti, possono essere i danni procurati dalla protratta inattività del detenuto ed altrettanto si può ritenere per tutte le condizioni della reclusione che producono una persecuzione morale ed ideologica che non ha alcunché a che vedere con l'esercizio della legittima pretesa punitiva dello Stato;
il Dorigo inoltre lamenta di essere stato arbitrariamente spostato dalle sezione in cui si trovava dall'11 settembre 1999, con le motivazioni di sicurezza aggravate dal rinvenimento, nella cella in cui dormiva, rinvenimento avvenuto senza testimoni, di alcuni pezzi di metallo e essere in attesa, dal 1 ottobre 1999 di ricevere l'autorizzazione di essere visitato, come prevede la legge penitenziaria, da un medico di sua fiducia, noto professionista che esercita nella provincia di Milano, autorizzazione ferma in attesa della firma del direttore -:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti e quali siano le sue valutazioni;
quali iniziative intenda intraprendere, nel rispetto delle sue competenze, affinché vengano verificate le condizioni di detenzione di Paolo Dorigo e la possibilità di porre in essere quelle iniziative previste dell'ordinamento penitenziario per il ripristino della situazione lavorativa.
(4-26570)


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Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, si comunica sulla base delle informazioni acquisite dal competente Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che il detenuto Paolo Dorigo, già ristretto presso la Casa di Reclusione di Milano Opera in una sezione riservata ai cosiddetti detenuti politici, l'11 giugno scorso, è stato trasferito all'istituto penitenziario di Biella.
Il citato Dipartimento ha anche precisato di non aver ritenuto opportuno disporre il trasferimento del Dorigo presso la Casa Circondariale di Novara, istituto questo dal quale era stato in precedenza allontanato dopo avere posto in essere atti autolesionistici, in seguito a dissensi con altri detenuti aventi la stessa ideologia politica.
Si fa presente, comunque, che durante la permanenza nell'istituto milanese, il detenuto ha effettuato regolari colloqui interni con la moglie Alberta Biliato e, pur continuando a rifiutare il vitto dell'Amministrazione, dal 19.1.2000, ha sospeso lo sciopero della fame.
Nel corso della sua permanenza presso la Casa di Reclusione di Milano il Dorigo è stato visitato con regolarità dai medici dell'istituto che hanno definito la sua situazione clinica «priva di rilevanti problematiche».
Per quanto concerne l'attività lavorativa, si è accertato che l'interessato ha svolto solo un periodo di lavoro in prova presso la S.P.E.S. S.p.A. che tuttavia lo ha successivamente giudicato non idoneo.
Si comunica, inoltre, che il Dorigo l'11.9.99 è stato trasferito dalla cella già occupata non arbitrariamente, ma a seguito del rinvenimento all'interno di essa di due pezzi di metallo celati nel condotto di aerazione. Al riguardo sembra opportuno sottolineare le numerose segnalazioni, provenienti dagli stessi compagni di Dorigo, che lo indicavano come un soggetto sempre pronto a creare tensione all'interno della sezione.
Si rappresenta, infine, che tutte le istanze del detenuto finalizzate ad ottenere di essere visitato dal proprio medico di fiducia sono state riscontrate positivamente; e invero una prima visita è stata effettuata il 3.11.1999 mentre una seconda visita, pure autorizzata, non ha avuto luogo per cause non dipendenti dall'Amministrazione.
Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.

CENTO. - Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente. - Per sapere - premesso che:
nel comune di Marano Valpolicella, nella provincia di Verona, insiste una cava di marna per la produzione di cemento di circa 590 ha, circa 1/6 del territorio comunale accordata in concessione alla Società Cementi Verona spa fino all'aprile 2000;
l'industria Cementi Giovanni Rossi spa ha richiesto il rinnovo della concessione mineraria Monte Noroni;
la zona di Marezzane, fortemente voluta dalla Cementi Rossi spa rappresenta una delle più belle della Valpolicella ed è parte del parco della Lessinia e inserita in un contesto ambientale di estrema importanza sia paesaggistica che storica;
non sono state fornite assicurazioni da parte della società per il problema lavoro, infatti la società potrebbe benissimo chiudere lo stabilimento e tenere aperta la miniera e far lavorare altrove la marna scavata;
quali iniziative intendano intraprendere per verificare la regolarità delle concessioni rilasciate, il rispetto dell'ambiente, del territorio e paesaggio, l'esistenza dei piani di intervento per il ripristino delle zone già destinate agli scavi, la valutazione dell'impatto ambientale sull'apertura delle nuove cave e sull'utilizzo delle vecchie.
(4-27540)

Risposta. - In riferimento all'atto di sindacato ispettivo indicato, anche sulla base degli elementi informativi forniti dal distretto minerario di Padova, si fa presente quanto segue.
In territorio dei Comuni di Fumane e Marano di Valpolicella in provincia di Verona


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insiste la concessione mineraria per marna da cemento (minerale di 1a categoria a termine dell'articolo 2 del R.D. 29/7/1927, n. 1443) denominata «Monte Coroni», originariamente accordata il 29/4/1975 per la durata di anni 25 alla S.p.a. Cementi Verona sulla superficie di 590 ha e successivamente trasferita in data 28/2/1994 alla S.p.a. Industria Cementi Rossi di Piacenza.
In vista della scadenza del titolo minerario la società concessionaria ha proposto istanza di rinnovo con riduzione della superficie di concessione.
Il distretto minerario di Padova, competente per territorio, ha attivato la procedura istruttoria a termine del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1994.
Nel corso del procedimento sono state tenute due conferenze di servizi nel corso delle quali sono state raggiunte determinazioni concordate favorevoli al rinnovo, pur tuttavia condizionato alla osservanza di prescrizioni di salvaguardia ambientale.
Fra queste, quella di subordinare qualsiasi attività mineraria nella zona di Marezzane alla presentazione ed approvazione, da parte degli enti competenti, di una documentazione maggiormente dettagliata di livello esecutivo.
Espletata l'istruttoria di rito, con decreto in data 22/12/1999 la concessione è stata rinnovata, a decorrere dal 29/4/2000, e ridotta di superficie ad 406 ha.
In merito a quanto espresso nel testo dell'interrogazione si fa, inoltre, presente quanto segue.
La superficie di 590 ha (406 ha a decorrere dal 29/4/2000) ricade sia in territorio di Marano di Valpolicella che in territorio di Fumane.
Il nucleo centrale e più importante del giacimento minerario è situato nella zona di Marezzane, che è sempre stata compresa nell'area della concessione mineraria.
Il Parco Naturale Regionale della Lessinia, istituito con L.R. 30/1/1990, n. 12 è stato ampliato, ricomprendendo l'area di Marezzane, con deliberazione del Consiglio della Comunità Montana n. 3 del 1o marzo 1993, approvato dal Consiglio Regionale con provvedimento n. 42 del 4/6/1997.
Ai sensi dell'articolo 9, comma 3 delle norme di attuazione del Parco Regionale della Lessinia
«Sono fatte salve le attività connesse all'esercizio di permessi o concessioni minerarie già rilasciati dai competenti organi dello Stato». Tale clausola di salvaguardia ha reso, pertanto, compatibile l'istituzione del Parco nei riguardi del procedimento di rinnovo della concessione mineraria «Monte Noroni».
Peraltro, la clausola concordata in conferenza di servizi fornisce opportune garanzie di tutela ambientale posto che l'attività mineraria in località Marezzane dovrà essere preventivamente valutata in dettaglio ed espressamente autorizzata dagli enti competenti.
L'attività della miniera e quella dell'annessa cementeria di Fumane sono strettamente dipendenti. Nella zona non esistono, infatti, altri stabilimenti che possano essere economicamente alimentati dalla miniera «Monte Noroni».
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero: Enrico Letta.

CENTO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
nel carcere di Sulmona il detenuto Catgiu Francesco sta attuando lo sciopero della fame perché sofferente di claustrofobia e quindi richiede la possibilità di avere una cella singola;
nel corso dello sciopero della fame le sue condizioni fisiche e sanitarie stanno peggiorando;
è necessario garantire un trattamento adeguato e dignitoso al detenuto -:
quali iniziative intenda intraprendere al fine di risolvere i gravi problemi di claustrofobia di cui si lamenta il suddetto detenuto.
(4-29682)


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Risposta. - Con riferimento all'interrogazione indicata, si comunica quanto segue sulla base delle notizie fornite dalla competente articolazione ministeriale.
Il detenuto Francesco Catgiu, tratto in arresto per la prima volta il 5.3.1984 in esecuzione di due ordini di cattura emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro, è stato condannato in via definitiva per i reati di sequestro di persona a scopo di estorsione, detenzione e porto illegale di armi da fuoco, rapina aggravata, omicidio aggravato, soppressione di cadavere e riciclaggio in concorso con altri, con fine pena previsto per il 13.1.2022.
Per quanto concerne gli aspetti della sua gestione penitenziaria si rappresenta che il Catgiu, dal 12.12.1998, è stato classificato come soggetto ad elevato indice di vigilanza e, quindi, inserito nel relativo circuito.
Trattasi di un soggetto di difficile gestione, resosi protagonista di numerosi episodi di indisciplina per i quali è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria.
La reiterazione di tali atteggiamenti ha indotto la Direzione della Casa Circondariale di Voghera, istituto presso il quale il detenuto Catgiu è stato trasferito da Novara in data 29.12.1999, a prospettare l'opportunità di un suo ulteriore trasferimento ad altra sede, attese le difficoltà legate alla sua gestione e confermate dalla decisione di evitare il ricorso alle procedure destinate ad accumulare notizie di reato e consigli disciplinari con effetti quasi del tutto nulli nei confronti del soggetto.
Il Catgiu è peraltro affetto da una sindrome claustrofobica accompagnata da disturbi della personalità in senso antisociale ed eteroaggressivo.
Per il trattamento della psicopatologia da cui risulta affetto, il detenuto è stato assegnato al reparto C.O.N.P. annesso al centro diagnostico terapeutico della casa circondariale di Milano in data 13.5.1992, da dove è stato dimesso l'8.6.1992; infatti è portatore di una gonalgia bilaterale importante, tale da giustificare il suo trasferimento, avvenuto in data 29.12.1999, presso la casa di reclusione di Sulmona ove esiste un servizio specialistico di FKT.
Nella certificazione sanitaria redatta presso il predetto istituto in data 26.1.2000 si dava atto che il Catgiu, in astinenza volontaria dall'alimentazione da circa venti giorni, rifiutava sistematicamente qualsiasi visita medica e i colloqui di supporto psicologico. Sulla base dei sintomi rilevati all'esito degli esami clinici - iniziale scompenso metabolico - il magistrato di sorveglianza de L'Aquila, in data 27.1.2000, ha emesso decreto di autorizzazione al ricovero presso l'ospedale civile di Sulmona.
All'indomani del ricovero presso il citato nosocomio la stessa autorità giudiziaria, letto il referto medico rilasciato dai sanitari del locale presidio ospedaliero e la relazione redatta dal sanitario incaricato della casa di reclusione di Sulmona, con ordinanza dell'1.2.2000 ha disposto, nei confronti del Catgiu, il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario ex articolo 99 dell'Ordinamento Penitenziario.
Il competente Ufficio del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha conseguentemente designato la sezione osservandi della casa circondariale di Livorno quale sede idonea per l'effettuazione della osservazione psichiatrica del detenuto.
In data 28.2.2000 lo psichiatra incaricato ha ritenuto il Catgiu affetto da un grave ed emendabile disturbo antisociale della personalità. Di tal che è stato escluso qualsiasi elemento psicotico o psichico tale da costituire quell'infermità psichica prevista dall'articolo 148 del codice penale. Pertanto, sulla base della proposta formulata dallo stesso psichiatra, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha disposto il rientro del Catgiu presso l'istituto di Sulmona, previo nulla osta del magistrato di sorveglianza de L'Aquila, in data 29.2.2000.
Si segnala, altresì, che il Catgiu si è reso, recentemente, autore di una manifestazione di protesta, consistente nell'astensione sistematica dal consumo del vitto dell'Amministrazione, proseguita senza soluzione di continuità fino al 13.3.2000.
In pari data, infatti, il Catgiu ha ripreso ad alimentarsi con dieta semiliquida. Si fa, ancora, presente che, dalle relazioni di servizio redatte dal personale addetto al piantonamento durante la permanenza del Catgiu


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presso l'ospedale civile di Sulmona (dal 10 al 13 marzo u.s.), emerge che il medesimo ha assunto discrete quantità di cibo e bevande interrompendo, di fatto, lo sciopero della fame a suo tempo intrapreso.
Attualmente le condizioni di salute del detenuto appaiono discrete.
Tuttavia il protrarsi dello sciopero della fame impone una assidua e continua osservazione medica. In ogni caso si precisa che alla data odierna il detenuto non effettua alcuna manifestazione di protesta.
Da quanto sin qui esposto si evince che la particolare situazione in cui versa il Catgiu è stata sempre seguita con la massima attenzione dalle competenti autorità in occasione delle varie iniziative adottate, sempre finalizzate a contemperare, con ogni accorgimento utile e nei limiti del possibile, il rigore del regime carcerario con le precarie condizioni di salute del detenuto.
Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.

CESARO. - Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'interno. - Per sapere - premesso che:
nell'area consortile ASI di Caivano - località «Pascarola» - sono ubicate diciannove aziende con il loro sito produttivo principale;
ben dieci di esse sono società per azioni che hanno una posizione di primo piano nel panorama produttivo italiano ed internazionale (fra tutte, basta fare riferimento alla Cirio);
la suddetta area presenta da sempre gravi carenze infrastrutturali e, peraltro, quei pochi impianti realizzati dal consorzio, distrutti da azioni vandaliche, costituiscono allo stato un vero e proprio pericolo per la pubblica incolumità;
le strade sono, infatti, dissestate, coperte da arbusti e pertanto pressoché impercorribili; la rete di illuminazione, mai andata in esercizio, è stata completamente danneggiata e saccheggiata; l'impianto idrico, in più punti rotto e danneggiato, costituisce un clamoroso esempio di quotidiano spreco d'acqua;
nella suddetta area da tempo si è sistemato un consistente numero di nomadi che ha trasformato il sito in vero e proprio insediamento stabile, costituito anche da casupole di legno, da una primitiva rete viaria, da punti di ritrovo e fonti di ristoro;
gli abitanti di questo agglomerato, di cui è facile immaginare le condizioni igieniche, sono per lo più dediti al contrabbando di sigarette, all'accattonaggio e a quei traffici illegali tipici che ruotano intorno a tali attività;
tale baraccopoli costituisce un pericolo costante anche per i dipendenti e i visitatori degli opifici industriali, nei quali ultimi, più volte, si sono verificati furti, manomissioni di impianti di sicurezza, danneggiamenti vari ed atti di vandalismo;
la suddetta area, per di più, è stata da tempo trasformata da autotrasportatori senza scrupoli in una discarica a cielo aperto dove non è escluso che vengano depositati anche rifiuti tossici e/o nocivi;
durante la notte, poi, l'area consortile e l'area immediatamente circostante si trasformano in luogo di prostituzione, di spaccio di droga e luogo di consumazione di tutti quei reati che solitamente fanno da «corona» a tali illecite attività;
le aziende hanno più volte provveduto a denunciare tale allarmante stato di cose al comune di Caivano, alla prefettura di Napoli, al consorzio Asi e all'Unione industriali;
le denunce hanno ottenuto il solo effetto di una maggiore presenza di forze dell'ordine nell'area industriale, presenza che però non ha portato significativi benefici visto che la zona rimane sempre nelle stesse miserande condizioni più sopra descritte;
alcune aziende del consorzio stanno maturando la decisione di trasferirsi in


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altro sito dove poter dignitosamente e con più sicurezza esercitare la propria attività -:
se siano a conoscenza della situazione sopra descritta;
quali iniziative intendano immediatamente assumere per: a) garantire alla più grande area industriale della provincia di Napoli condizioni minime di vivibilità e di produttività; b) assicurare, al contempo, e comunque in un'area diversa, agli abitanti dell'insediamento condizioni di vita che non costituiscano una intollerabile offesa per essi stessi e per chi li ospita;
se non sia opportuno per garantire una più diretta partecipazione alle vicende dell'area consortile porre fine alla gestione commissariale del consorzio Asi di Caivano ed avviare con sollecitudine la gestione ordinaria;
se non sia opportuno procedere alla delega al consorzio di 2 grado (ai sensi della legge regionale n. 16 del 2 agosto 1998, articolo 4, comma 3 - consorzio già costituito fra le aziende insediate) della gestione e manutenzione ordinaria delle infrastrutture e dei servizi, per evitare scelte di delocalizzazione che andrebbero ad incidere negativamente sui già difficili problemi occupazionali della zona.
(4-25233)

Risposta. - Nel premettere che le questioni sollevate nell'atto di sindacato ispettivo medesimo riguardano in gran parte materie di stretta competenza di altre amministrazione, tra le quali il dipartimento affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in virtù delle funzioni amministrative trasferite dallo Stato alle Regioni in ordine all'assetto di consorzi a gestione di zone industriali (articolo 65, decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), si riassumono qui di seguito gli elementi informativi emersi a seguito dall'istruttoria condotta dagli uffici di questo ministero.
Il Commissario straordinario dell'ASI di Caivano, interpellato al riguardo, ha fatto anzitutto presente che i rilievi formulati nel predetto atto parlamentare sono stati, da diversi anni, oggetto di denuncia da parte del Consorzio stesso alle Autorità preposte alla tutela e salvaguardia del territorio: Procura della Repubblica, Prefetto di Napoli, Presidente della Giunta Regionale, Comando Compagnia dei C.C. di Casoria, Sindaco di Caivano, A.S.L. di Afragola e Tribunale Civile di Napoli.
Affermato che la grave situazione di degrado, in cui versa l'agglomerato di Caivano, è dovuta essenzialmente alla presenza di numerose colonie di nomadi, che di fatto hanno stravolto il territorio e cambiato il volto della zona che dovrebbe servire al rilancio produttivo dell'hinterland napoletano, il Commissario Straordinario enuclea le iniziative promosse dall'ASI per il recupero e la riqualificazione ambientale delle aree industriali interessate:
progetto relativo ai «Presidi di sicurezza e riqualificazione ambientale»;
progetto esecutivo-cantierabile «Opere di completamento, riqualificazione e recupero funzionale di aree di insediamento produttivo», afferente al rifacimento delle sedi stradali, pulizia delle canalette, delle condotte, rifacimento segnaletica stradale e dell'impianto di pubblica illuminazione.

Auspica, infine, che le azioni che il Consorzio intende portare a compimento, e per le quali impegna quotidianamente risorse finanziarie e strutture, trovino il concomitante sostegno da parte delle autorità preposte alla vigilanza, in vista dell'obiettivo di restituire le aree attualmente occupate dai nomadi alla loro naturale funzione di accoglienza per le attività produttive ivi insediate.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero: Enrico Letta.

COLUCCI e MALGIERI. - Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. - Per sapere - premesso che:
nel quadro della grave e sempre più preoccupante crisi occupazionale in provincia


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di Salerno, ritorna, purtroppo drammaticamente, di attualità il problema relativo allo stabilimento Alcatel Cavi di Battipaglia (Salerno), già più volte attenzionato ai Ministri interrogati dall'onorevole Gennaro Malgieri;
i lavoratori e la Rsu dello stabilimento battipagliese sono fortemente preoccupati per il futuro dell'azienda, preoccupazione che troverebbe conferma nella strategia che la multinazionale francese, proprietaria dell'Alcatel Cavi sta attuando con forti investimenti (circa 20 miliardi), nel sito produttivo di Latina, accompagnati dal totale abbandono, sia dal punto di vista gestionale che da quello degli investimenti, del sito produttivo di Battipaglia;
dall'acquisizione del gruppo Manuli Fulgor la multinazionale francese ha chiuso 5 dei 7 stabilimenti che erano presenti sul territorio nazionale (Ortona, 115 addetti - Moncalieri, 85 - Scafati, 220 - Pagani, 130 - Moc Battipaglia, 80);
dall'indicato elenco si evince come la provincia di Salerno abbia pagato il più alto tributo alla strategia riduttiva aziendale, senza considerare che, mentre per altri stabilimenti (come per quello di Ortona) sono state individuate situazioni produttive alternative, i lavoratori degli stabilimenti di Scafati e Pagani sono stati collocati in mobilità;
le maestranze dello stabilimento di Battipaglia, inoltre, nel triennio 1997-1999, passavano da 222 a 133 addetti, in conseguenza di cali di produzione provocati dalla diminuzione di ordinazioni da parte dell'Enel, principale committente, dalla soppressione di una tipologia di prodotti («cavo carta») e dal mancato rispetto di accordi sul trasferimento di produzione («cavo mercato»), il che veniva gestito con varie mobilità incentivate, tutte finalizzate alla sopravvivenza del sito di Battipaglia ed alla salvaguardia dei residuati posti di lavoro;
ricorrenti e preoccupanti voci sembrano vanificare questi sacrifici; voci che, purtroppo, trovano riscontro, come innanzi accennato, negli investimenti programmati dall'azienda nel solo stabilimento di Latina e non anche in quello di Battipaglia;
dal paventato, forte ridimensionamento dell'attività produttiva, se non addirittura la chiusura dell'Alcatel Cavi di Battipaglia, scaturirebbero, in un'area che già soffre di un altissimo tasso di disoccupazione, enormi e drammatiche conseguenze sociali -:
se i Ministri interrogati non ritengano necessario ed urgente, innanzitutto accertare e verificare la fondatezza delle voci di un probabile, forte ridimensionamento dell'attività produttiva dell'Alcatel Cavi di Battipaglia, se non addirittura la prevista chiusura dello stabilimento in un futuro piuttosto prossimo;
nel caso fosse riscontrata la fondatezza delle voci, se non ritengano di dover intervenire per scongiurare l'apertura di un'ulteriore grave crisi occupazionale ed evitare questa ennesima emorragia di posti di lavoro nel salernitano, coinvolgendo in un tavolo di trattative le organizzazioni categoriali, sindacali e gli enti locali.
(4-29109)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione indicata, dagli accertamenti effettuati dalla direzione provinciale del lavoro di Salerno è emerso quanto segue.
La Alcatel Cavi S.p.A., in data 18.10.99, in un incontro nella sede di Milano con le segreterie nazionali di FIM CISL, FIOM CGIL, UILM UIL, ha avviato la procedura di riduzione del personale di cui all'articolo 24 della legge n. 223 del 1991, per n. 592 lavoratori, strutturalmente esuberanti su tutto il territorio nazionale rispetto alle esigenze aziendali.
Per quanto riguarda, in particolare, lo stabilimento di Battipaglia, si fa presente che attualmente la società, a seguito di una sensibile riduzione di personale avvenuta


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nel 1998, opera con un organico di 133 unità, di cui 11 impiegati, 2 quadri e 120 operai.
Negli uffici Alcatel in Roma, in data 24 marzo u.s., si è tenuto un incontro tra l'azienda, la F.U.L.C. Provinciale e Regionale e la R.S.U. durante il quale i responsabili aziendali hanno confermato la destinazione produttiva dello stabilimento di Battipaglia nella produzione di cavi di distribuzione ENEL e di cavi in gomma speciali, confermando, altresì, i volumi di budget previsti per l'anno 2000.
Le parti hanno concordato, inoltre, di raggiungere una efficienza almeno al 98 per cento e di mantenere gli scarti al di sotto del valore del budget.
Nel breve l'azienda attuerà alcuni investimenti destinati all'aumento della produttività su cordatrici bitorsionali e su una linea di isolamento XLPE con l'inserimento in tandem della guaina.
Resta, inoltre, confermato l'adeguamento della linea TR3 alla produzione di cavo con isolamento silanico in funzione delle richieste ENEL.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

CONTI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
il signor Huda Aziz, nato a Delvina di Albania il 3 maggio 1916 è stato dichiarato invalido di guerra con decreto ministeriale del Tesoro italiano n. 2007753 del 10 aprile 1992, così come si evince dal certificato di pensione privilegiata di guerra n. 5005522;
in data 19 giugno 1992 il signor Huda Aziz ha depositato presso l'Ufficio militare di Ascoli Piceno-Ufficio matricola richiesta regolarmente registrata per la certificazione della concessione di Medaglia d'Argento al fine di poter ottenere l'assegno straordinario;
dal 1992 - sono trascorsi ben otto anni! - non vi è stata alcuna risposta -:
se non ritengano doveroso nei confronti di un cittadino invalido di guerra, classe 1916, fornire una risposta quantomeno interlocutoria;
se non ritengano, altresì, sia preciso dovere degli uffici pubblici rispondere in tempi «decenti» alle richieste dei cittadini senza che questi debbano continuamente scontrarsi con il muro di gomma della burocrazia;
quali siano i motivi ostativi al rilascio della certificazione e al gravissimo ritardo nel fornire ragguagli in merito.
(4-27884)

Risposta. - Il signor Huda Azis, nato a Delvino di Albania il 3 maggio 1916 ed abitante in San Benedetto del Tronto in via Gronchi n. 13, mai incorporato come militare nell'Esercito italiano, fu arruolato nella Milizia fascista albanese il 15 marzo 1940.
L'interessato è effettivamente titolare di pensione di guerra rilasciata dal Ministero del Tesoro con decreto n. 3290006 (e non 2007753) in data 22 aprile 1969 (e non 10 aprile 1992), in quanto invalido di seconda categoria per aver subito un'amputazione al braccio destro, a seguito di uno scoppio di granata avvenuta sul fronte greco albanese il 30 ottobre 1940.
Tuttavia, presso il Distretto militare di Ancona, che ha assorbito le competenze del soppresso Distretto militare di Ascoli Piceno, non risulta agli atti né l'istanza cui si riferisce l'interrogante né nessun altro documento relativo al sig. Huda.
Ciò premesso, però, qualora l'interessato avesse presentato una domanda tesa a ottenere la concessione di una ricompensa al Valor Militare, si precisa che il Regio Decreto del 4 novembre 1932, n. 1423 ed il successivo Regio Decreto 13 luglio 1939, n. 1260, prevedono che i conferimenti non avvengano su istanza degli interessati, ma a seguito di apposite proposte formulate dalle autorità gerarchiche allo scopo delegate, entro un periodo massimo di nove mesi da uno specifico fatto d'arme.
Per completezza di informazione inoltre per il periodo del secondo conflitto mondiale, con le circolari ministeriali n. 154/1.G


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in data 24 maggio 1948 e n. 116520/1 in data 31 dicembre 1948, furono eccezionalmente stabiliti al 30 giugno 1948 i termini di presentazione delle eventuali proposte di concessione ed alla data del 31 gennaio 1949 quelli per la presentazione di eventuali esposti o reclami.
Più precisi elementi, tuttavia, sulla richiesta del sig. Huda, potrebbero comunque consentire ulteriori ricerche, tenuto conto che l'amministrazione è impegnata a fornire al cittadino, nella più ampia trasparenza, risposte esaurienti a specifici quesiti e a tutelare i diritti legittimi di ciascuno nel rapporto con la pubblica amministrazione.
Il Ministro della difesa: Sergio Mattarella.

CORVINO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
le disposizioni in vigore sull'uso del tricolore negli uffici pubblici non hanno modificato nulla nella disciplina regolamentare sulle cerimonie ufficiali;
viene consentito che il tricolore ed il vessillo europeo vengano issati per Palazzo Chigi, così come accaduto il 7 novembre 1999, da agenti della polizia di Stato - peraltro formalmente non disciplinati - e non da militari, la cui presenza è apprezzata ed esaltata soprattutto fuori dai confini nazionali -:
se ed in quali sedute del Consiglio dei ministri siano stati esaminati ed approvati provvedimenti che rendano facoltativa ed eventuale la presenza di militari delle Forze armate nel portare o issare su pennoni il tricolore nazionale;
se sia stato deliberato una sorta di status di «extraterritorialità» per Palazzo Chigi tale che corpi militarizzati possano fare le veci e le funzioni peculiari e tipiche delle Forze armate.
(4-26895)

Risposta. - In relazione all'atto di sindacato ispettivo cui si fa riferimento, si fa presente quanto segue.
Le modalità di esposizione delle bandiere nazionale ed europea sugli edifici pubblici sono previste dalla L. 5 febbraio 1998, n. 22, e disciplinate dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 21.
La sede centrale del Governo (Palazzo Chigi) rientra tra gli edifici ove le bandiere devono essere esposte in permanenza e in particolare in occasione delle riunioni del Consiglio dei Ministri.
Le bandiere nazionale ed europea sono issate ed ammainate a Palazzo Chigi da agenti della Polizia di Stato, poiché nel palazzo ha sede un Ispettorato della Polizia.
È infatti riservata ai militari l'alzabandiera e l'ammainabandiera nei comandi e nei siti militari, nei sacrari e nelle manifestazioni militari.
Sugli altri edifici pubblici provvede il personale colà disponibile.
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Enrico Micheli.

CREMA. - Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che:
gli interessi bancari per i piccoli risparmiatori - quasi la totalità - sono ridotti ad aliquote minime per ragioni oggettive;
meno oggettivo appare il mantenimento - su tali interessi - di una tassa del 27 per cento come quando la remunerazione dei depositi era assai più consistente -:
se non si ritenga opportuno prevedere, stante anche il dettame costituzionale che all'articolo 47, primo comma, recita che: «La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme...», una riduzione dell'imposta erariale affinché la remunerazione netta non sia comunque inferiore al processo inflattivo.
(4-24251)

Risposta. - Con il sindacato ispettivo cui si risponde l'interrogante, premesso che gli interessi sui depositi bancari sono stati ridotti ad aliquote minime, chiede di conoscere


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se non si ritenga opportuno ridurre l'aliquota del 27 per cento della ritenuta a titolo di imposta gravante sugli stessi, in modo che la remunerazione netta di tali depositi sia almeno pari al tasso di inflazione, ciò in osservanza del dettato costituzionale che incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme.
Al riguardo si osserva che la riforma della disciplina tributaria dei redditi da capitali e dei redditi diversi, contenuta nel decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ispirandosi agli enunciati principi costituzionali, ha ridotto l'aliquota della ritenuta da operare sugli interessi bancari dal 30 per cento al 27 per cento.
Pertanto, l'auspicata ulteriore riduzione di tale aliquota non può trovare soluzione in via interpretativa, ma richiede una specifica modifica legislativa, che dovrà tenere conto delle esigenze del bilancio dello Stato.
Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

DEL BARONE. - Al Ministro della sanità. - Per sapere - premesso che:
il mito di Faust, sempre di moda specie per quanto riguarda le donne, ha avuto una sua riattivazione con la comparsa di un prodotto, il botox, che come canterebbe il donizzettiano Dulcamara è «mirabile per rughe»;
di fatto si tratta di una tossina botulinica da iniettare sotto pelle nel luogo «incriminato» o per dire meglio rugoso;
sempre riandando al simpatico Dulcamara, venditore di stupefacenti elisir, il botox sta avendo grosso successo tra «le matrone rigide» bramose di ringiovanire che per ottenere il ritorno agli anni verdi, dimenticano che la spesa per l'applicazione del botox oscilla tra il milione ed il milione e mezzo -:
se il ministro ha fatto esaminare dai suoi tecnici il prodotto, evidenziandone i sicuri rischi (gonfiore in loco, ptosi palpebrale, reazioni allergiche) controllandone la durata degli effetti, se vi sono, positivi, le negatività legate all'introduzione nel corpo umano comunque di un veleno, e considerando inoltre che una precisa, rapida risposta sul tutto eviterà, dati i costi, un business che potrebbe, proprio perché poggiante sulla credulità umana, essere truffaldino.
(4-28296)

Risposta. - In esito ai quesiti posti dall'interrogante, si specifica che la specialità medicinale BOTOX, contenente tossina di Clostridium botulinum tipo A, è stata registrata esclusivamente per le seguenti indicazioni terapeutiche:
«trattamento del blefarospasmo e dello strabismo associato a distonia, compreso il blefarospasmo benigno essenziale e le alterazioni del VII paio di nervi cranici in pazienti di età superiore a 12 anni;
distonia cervicale e trattamento della deformità da piede equino».

A causa delle indicazioni altamente specialistiche, la non facile maneggevolezza e la potenziale tossicità, l'autorità regolatoria ha deciso che la terapia con BOTOX debba effettuarsi soltanto in Centri ospedalieri oculistici e neurologici specializzati, riservando pertanto il farmaco all'impiego nosocomiale e vietandone la vendita al pubblico.
La necessità che la prescrizione di un farmaco sia correlata alle indicazioni terapeutiche, riconosciute ufficialmente all'atto della registrazione e autorizzazione alla commerciabilità, è stata più volte ribadita da leggi, decreti e circolari.
Tra le più recenti, l'articolo 3 del Decreto Legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito con la Legge 8 aprile 1998, n. 94, afferma al comma 1: «Il medico, nel prescrivere una specialità medicinale, si attiene alle indicazioni terapeutiche, alle vie e alle modalità di somministrazione previste dall'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dal Ministero della Sanità».
È del tutto evidente che eventuali prescrizioni di medicinali per il trattamento di patologie o condizioni non comprese nelle indicazioni terapeutiche per le quali i prodotti sono stati valutati sotto il profilo


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tecnico e, quindi, registrati dal Ministero della Sanità, possono costituire un pericolo per la salute pubblica, minando alla base le norme che affidano all'autorità sanitaria il compito di verificare preventivamente l'efficacia e la sicurezza dell'impiego terapeutico di ogni farmaco.
Tuttavia, in base alla norma vigente, «in singoli casi il medico può, sotto la sua diretta responsabilità e previa informazione del paziente e acquisizione del consenso dello stesso, impiegare un medicinale prodotto industrialmente per un'indicazione o una via di somministrazione o una modalità di somministrazione o di utilizzazione diversa da quella autorizzata, qualora il medico stesso ritenga, in base a dati documentabili, che il paziente non possa essere utilmente trattato con medicinali per i quali sia già approvata quella indicazione terapeutica o quella via o modalità di somministrazione e purché tale impiego sia noto e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale» (articolo 3, comma 2, decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 3, convertito con la Legge 8 aprile 1998, n. 94).
In nessun caso, tuttavia, il ricorso del medico alla modalità prescrittiva prevista dal citato comma 2 può costituire riconoscimento del diritto del paziente alla erogazione di medicinali a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
In definitiva, si ribadisce l'esistenza di una specifica normativa che disciplina il corretto impiego dei medicinali secondo indicazioni terapeutiche, vie e modalità di somministrazione previste all'atto della loro registrazione da parte del Ministero della Sanità.
È prevista la prescrizione dei farmaci anche al di fuori delle indicazioni autorizzate, ma a condizione che siano rispettate determinate regole.
In particolare, il medico deve essere consapevole del fatto che qualsiasi conseguenza indesiderata possa derivare ai pazienti da un impiego non autorizzato di BOTOX quale «elisir antirughe», essa ricadrebbe esclusivamente sotto la sua responsabilità, anche agli effetti penali, dal momento che su di lui incombe la prova della terapeuticità e della sicurezza d'impiego del farmaco.
Inoltre, non possono essere riversati sul Servizio Sanitario Nazionale i costi di eventuali libere scelte individuali circa il trattamento terapeutico preferito.
In altri termini, se «l'applicazione del BOTOX oscilla tra il milione e il milione e mezzo» non può essere a carico del Servizio Sanitario Nazionale, in quanto la rimborsabilità di un medicinale è possibile purché esso sia prescritto conformemente alle condizioni e alle limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione Unica del Farmaco, indicazioni comprese.
Il Ministro della sanità: Umberto Veronesi.

DEL BARONE. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità. - Per sapere - premesso che:
venerdì 25 febbraio 2000 il Consiglio dei ministri ha approvato il testo del decreto legislativo avente per oggetto la «normativa sulla libera professione intramoenia dei medici dipendenti delle Asl», includente la data ultima relativa all'obbligo di opzione tra libera professione intra ed extramoenia (13 marzo 2000);
alla data odierna, non è ancora pervenuto alle organizzazioni sindacali mediche il testo integrale di detto decreto e, di conseguenza, viene resa impossibile una seria e completa informazione sul tema (data, regole, diritti e doveri) agli oltre 90.000 medici interessati al problema;
considerato altresì che sono in corso ed in fase avanzata, le trattative contrattuali della dirigenza medica presso la sede dell'Aran, trattative nelle quali il tema della libera professione, dell'obbligo di opzione, della data di opzione, nonché delle conseguenti e pesanti implicazioni professionali ed economiche irreversibili (per chi opterà per l'intramoenia) rappresenta un capitolo importante e con riflessi pesanti su altri punti contrattuali e previdenziali -:
se non reputino necessario prorogare immediatamente la data di opzione dal 13


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marzo 2000 a 30 giorni dopo la firma del contratto della dirigenza medica, in modo da consentire agli oltre 90.000 medici ospedalieri di effettuare una scelta (così obbligata e così importante per il futuro professionale) con piena conoscenza di tutti gli elementi indispensabili per attuarla in maniera libera e consapevole.
(4-28809)

Risposta. - In merito al quesito formulato nell'atto parlamentare in esame, si fa presente che il rinvio del termine per l'opzione da parte dei dirigenti sanitari per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria non è, allo stato attuale, possibile, in quanto il decreto legislativo 2 marzo 2000, n. 49, contenente disposizioni correttive del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, riguardo al termine di opzione per il rapporto esclusivo, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 2000, n. 58 ed è pienamente operante.
Nello stesso periodo, inoltre, è stato siglato l'accordo per il rinnovo contrattuale del personale della dirigenza sanitaria e, pertanto, il quadro normativo riferibile alla scelta tra libera professione intramuraria ed extramuraria può essere considerato completo.
Il Ministro della sanità: Umberto Veronesi.

TERESIO DELFINO, VOLONTÈ e TASSONE. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere quali siano gli esiti dei seguenti procedimenti penali che riguardano un dirigente della pubblica amministrazione che malgrado le pesanti accuse confermate in sede di indagini preliminari effettuate dalla procura della Repubblica di Roma è rimasto al proprio posto: n. 5553/I/RG, n. 6296/97/A, n. 9457/97/I.
(4-27796)

Risposta. - In merito a quanto richiesto con l'interrogazione in esame, si comunica che è stata interessata la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma che ha in proposito rappresentato quanto segue.
Il procedimento n. 9457/97/I, originariamente iscritto contro ignoti, è stato successivamente reiscritto sotto il n. 4390/98R nei confronti di persone note. Risulta altresì iscritto nei confronti di persone note il procedimento n. 6296/97R.
Entrambi tali procedimenti, connessi, si trovano ancora nella fase delle indagini preliminari, che sono in via di definizione. In tali procedimenti risultano indagati diversi funzionari dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
La predetta Procura ha infine soggiunto di non poter fornire nessuna notizia per il procedimento n. 5553/I/RG, mancando l'indicazione dell'anno di iscrizione necessario per la sua individuazione.
Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.

FIORI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
venerdì 29 ottobre 1999 gli alunni del liceo Giulio Cesare di Roma hanno eletto i propri rappresentanti con una votazione che ha visto la vittoria della lista di destra (nucleo Giulio Cesare) con 396 preferenze;
dopo cinque giorni è stato fatto un nuovo scrutinio delle schede rimaste nel frattempo aperte, in luogo sconosciuto e, comunque, senza sicura custodia;
con il nuovo scrutinio la lista «nucleo Giulio Cesare» è stata retrocessa al terzo posto;
tale ripetizione dello scrutinio è palesemente illegittima e comunque avvenuta senza alcun controllo democratico e senza che siano stati avvertiti gli scrutatori e gli interessati -:
se non ritengano che il procedimento seguito abbia violato la normativa vigente e che pertanto debba essere confermato il primo scrutinio avvenuto secondo le procedure previste dalla legge;
se non ritengano che tali irregolarità abbiano determinato non solo la violazione delle leggi in tema di partecipazione e di rappresentanza studentesca ma anche la violazione di un diritto politico degli studenti


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che costituisce un grave reato punibile ai sensi dell'articolo 294 del codice penale (attentato contro i diritti politici dei cittadini) con la reclusione da uno a cinque anni;
se abbiano avviato le dovute inchieste amministrative e se abbiano inviato la notizia criminis al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.
(4-26695)

Risposta. - In relazione all'interrogazione indicata, si riferisce quanto segue.
Il Provveditore agli Studi di Roma ha comunicato di essere venuto a conoscenza del caso in esame quando al proprio Ufficio sono pervenute, per il tramite del preside del liceo classico «G. Cesare», numerose richieste da parte degli allievi dell'istituto in parola, di ripetizione delle elezioni già svolte, a causa delle poca chiarezza delle procedure elettorali.
Allegata alla nota del citato preside, è stata trasmessa anche una dichiarazione resa dal Presidente del seggio e dal Presidente della Commissione elettorale, con la quale i medesimi avevano riferito sulle iniziative prese, d'intesa con la segreteria didattica.
Il Provveditore, proprio dopo aver esaminato la relazione di cui sopra, pur prendendo atto dell'assoluta buona fede e delle buone intenzioni dei docenti sopra citati, nel pieno convincimento, però, dell'inosservanza degli imprenscindibili principi della «competenza» e della «collegialità», rigorosamente disciplinati dal disposto di cui agli articoli 43-46 dell'O.M. 215 del 1999, tanto da rendere insanabili le irregolarità commesse, ai sensi dell'articolo 28 del D. Lgs. 10.4.94, n. 297 e nell'esercizio del potere di vigilanza sul regolare funzionamento degli Organi collegiali della scuola e quindi della Commissione elettorale di istituto «emanazione» del Consiglio di Istituto, ha disposto la ripetizione delle votazioni in argomento.
Tale disposizione è stata impartita perché considerata come condizione essenziale per riportare chiarezza e trasparenza alle risultanze elettorali, onde evitare l'insorgenza di ogni minimo dubbio in ordine a qualsiasi ipotesi di inquinamento elettorale.
La ripetizione delle elezioni di cui trattasi ha avuto luogo il giorno 7.12.1999.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

FOTI. - Al Ministro della sanità. - Per sapere:
i motivi per i quali l'interferone beta, farmaco in grado di rallentare la progressione della sclerosi multipla, sia fornito gratuitamente ai soli malati, ritenuti gravi, di età compresa tra i 16 e i 50 anni;
i motivi per i quali la commissione unica del farmaco classifichi a carico del paziente - e ciò in contrasto con la direttiva europea che ne prescrive la gratuità - i farmaci necessari per la cura dei malati di Alzheimer.
(4-25316)

Risposta. - In esito ai quesiti sollevati nella interrogazione parlamentare indicata, si comunica che la Commissione Unica del Farmaco (CUF) ha deliberato l'ampliamento delle indicazioni e la rimborsabilità dell'interferone beta per il trattamento della sclerosi multipla superando il limite di età attuale.
Prima della pubblicazione del conseguente decreto autorizzativo nella Gazzetta Ufficiale, è stato posto all'attenzione della CUF un ulteriore problema, relativo al prezzo delle specialità a base di interferone beta. Le aziende che lo producono hanno imposto un prezzo di vendita delle loro specialità tale per cui il costo attuale del trattamento di un paziente con sclerosi multipla si aggira, mediamente, sui 20 milioni/anno. Il prezzo dell'interferone è stato negoziato con il Servizio Sanitario Nazionale tenendo in debito conto, tra i criteri della negoziazione previsti dalla delibera CIPE 30.1.1997, le previsioni di mercato, vale a dire il numero di pazienti da sottoporre a trattamento.
È evidente che, con la decisione di allargare i limiti di età e il punteggio di


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invalidità, il numero di pazienti a cui il farmaco può essere concesso è più elevato.
Per questo motivo, sulla base della menzionata delibera CIPE, il prezzo di cessione al Servizio Sanitario Nazionale delle specialità a base di interferone deve essere rinegoziato al fine di definirne l'entità in rapporto ai probabili volumi di vendita.
Tale procedura, iniziata negli ultimi mesi del 1999, si è conclusa con una significativa riduzione del prezzo dell'interferone beta.
Per quanto, invece, riguarda i farmaci contro il morbo di Alzheimer, va precisato che questa è una malattia di tipo degenerativo progressivo del Sistema nervoso centrale, che attualmente non è possibile né prevenire né rallentare nella sua evoluzione. I farmaci recentemente introdotti per il trattamento sintomatico del morbo di Alzheimer, donepezil e rivastigmina, sono di modesta efficacia: infatti, sono attivi solo nelle forme iniziali lievi o moderate della malattia e solo su alcuni suoi sintomi.
La loro attività sulla funzione cognitiva è assai limitata nel tempo, presentando una durata che va da tre a sei mesi, anche se questo dato viene normalmente taciuto negli studi clinici effettuati.
L'autorizzazione al commercio di donepezil e rivastigmina, avvenuta secondo procedure europee centralizzate sotto forti pressioni di chi li produce (essendo il potenziale mercato estremamente favorevole), ha destato grandi perplessità tra gli specialisti del settore ed è stata seriamente criticata dalla stampa scientifica, soprattutto anglosassone. In particolare, è stata contestata la scarsa evidenza sulla reale utilità terapeutica di tali farmaci, l'unico elemento che dovrebbe orientare la decisione di commercializzare un farmaco.
Il Ministero della Sanità ha dovuto concedere l'autorizzazione al commercio dei farmaci suddetti quale conseguenza della registrazione europea. Non esiste, invece, nessuna direttiva europea che ne prescriva la gratuità.
Il profilo di sicurezza di donepezil e rivastigmina non è del tutto chiarito ed è ancora sotto attenta valutazione. Attualmente si sa che, a causa delle loro proprietà farmacologiche (acetilcolinesterasi-inibitori), possono provocare effetti indesiderati quali: difficoltà urinarie, disturbi cardiaci, difficoltà respiratorie, particolarmente nei pazienti asmatici o con broncopneumopatie ostruttive, disturbi gastro-duodenali, specie in pazienti sofferenti di gastriti o forme ulcerose, disturbi psichiatrici quali insonnia, allucinazioni, convulsioni, agitazioni psicomotorie, ecc. Frequenti sono nausea, vomito, diarrea, crampi muscolari e altro.
Non va infine sottaciuto il costo elevato dei farmaci proposti per la cura del morbo di Alzheimer, aggirandosi il trattamento annuale di un paziente intorno ai 3-4 milioni ed essendo stato calcolato che i soggetti in fase lieve o moderata della malattia, potenzialmente trattabili, siano in Italia 70-80.000.
Questi limiti dei farmaci proposti contro l'Alzheimer - efficacia terapeutica assai modesta e transitoria, potenziale tossicità e costo elevato - rappresentano i motivi principali che hanno orientato la CUF a non concedere la rimborsabilità a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
Il Ministro della sanità: Umberto Veronesi.

FOTI. - Al Ministro delle finanze. - Per sapere quale sia lo stato dell'istanza rivolta alla Sisal sport Italia dal signor Re Salvatore (nato a Acireale Catania il 1 gennaio 1970) titolare della rivendita generi di monopolio N.S nel comune di Gossolengo (Piacenza), Via Matteotti 93, con la quale chiedeva l'assegnazione della concessione per la raccolta delle giocate Totip, corsa Tris, Super enalotto.
(4-25931)

Risposta. - Con il sindacato ispettivo cui si risponde l'interrogante chiede di conoscere quale sia lo stato dell'istanza, presentata alla Sisal S.p.a. dal signor Salvatore Re, titolare della rivendita di generi di monopoli di Gossolengo (PC), per l'esercizio della raccolta delle giocate Totip, corsa Tris ed Enalotto.
Al riguardo, il competente Dipartimento delle entrate, premesso che le convenzioni per la gestione dei concorsi pronostici Enalotto


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e Totip affidano esclusivamente alla Sisal S.p.a. la scelta dei propri ricevitori, ha riferito che tale società, a seguito della rinuncia del precedente ricevitore di Gossolengo, ha affidato la raccolta delle giocate al titolare di rivendita di generi di monopolio che aveva prodotto la propria istanza precedentemente a quella trasmessa dal signor Re.
Considerato poi il limitato numero di abitanti del Comune di Gossolengo, la Sisal S.p.a. non ha ritenuto opportuno assegnare una seconda ricevitoria, non accogliendo, di conseguenza, l'istanza del signor Re.
Per quanto concerne la scommessa Tris, poiché attualmente, concessionaria del gioco è la Sara Bet, s.r.l. con sede in Roma, via Reno 5, la raccolta di tali scommesse può essere effettuata previo accordo con la stessa società.
Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

FOTI. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
il programma Meteo trasmesso da RAI 3 Emilia-Romagna è sistematicamente interrotto a causa della messa in onda di spot pubblicitari, con conseguente legittimo disappunto da parte dei telespettatori interessati alle previsioni del tempo -:
se tale comportamento non contrasti con gli obblighi derivanti dal contratto di servizio, sulla cui osservanza il Ministro interrogato ha poteri di vigilante.
(4-29604)

Risposta. - Al riguardo, si fa presente che la concessionaria RAI - interessata in merito a quanto rappresentato dall'interrogante nell'atto parlamentare in esame - ha escluso che il programma «Meteo» che va in onda sulla terza rete dell'Emilia Romagna, venga interrotto dalla trasmissione di spot pubblicitari.
Può, invece, accadere, ha precisato la medesima RAI, che la durata del programma in parola debba essere ridimensionata rispetto a quella normalmente prevista in dipendenza dello sforamento dei tempi concessi al notiziario regionale derivante dalla necessità di riferire fatti ed avvenimenti di particolare rilevanza locale: ciò in quanto il collegamento regionale deve comunque essere completato in tempo utile per consentire alla regione interessata la diffusione del telegiornale nazionale.
La ripetuta RAI nel precisare, infine, che stante la genericità di quanto riferito non è stato possibile effettuare accertamenti mirati, ha fatto presente che negli ultimi tempi l'unica interruzione anticipata del programma «Meteo» andato in onda dopo il TGR delle ore 14.00 si è verificata in occasione dell'evento sismico che recentemente ha colpito la Romagna, occasione nella quale il notiziario regionale si era protratto per consentire la diffusione dei relativi servizi, nonché delle necessarie informazioni sui numeri di pubblica utilità alle popolazioni interessate.
Il Ministro delle comunicazioni: Salvatore Cardinale.

FRAU. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
la guerra civile angolana, una tragedia che dura da alcuni decenni, ha radici profonde: storiche, culturali, politiche ed ideologiche che persistono al di là dei condizionamenti esterni;
l'unica soluzione realista per fermare il conflitto angolano deve essere politica. Ciò implica che si riprendano immediatamente i negoziati tra i due belligeranti Governo e Unita, infatti l'eliminazione di una delle parti attraverso la guerra significa patrocinare il genocidio e rendere impossibile il dialogo e distruggere ogni speranza di riconciliazione tra gli angolani;
è necessario che sia revocata la politica delle sanzioni imposte dall'Onu applicata soltanto ad una delle parti quando il non rispetto degli accordi è stato bilaterale. È opportuno, inoltre, trovare rapidamente nuove forme di mediazione per superare le inevitabili difficoltà del processo di pace ed i mediatori devono agire


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con imparzialità e con la conoscenza e la sensibilità necessarie per affrontare la complessità dei problemi;
è opportuno, inoltre, che la comunità internazionale sappia imporre alle due parti l'accettazione delle condizioni indispensabili affinché tutti i partiti politici, le chiese, la stampa e la società civile angolana in generale possano esprimersi ed agire liberamente contribuendo alla costruzione della pace ed alla riconciliazione. Queste sono le condizioni minime ed indispensabili perché si possano svolgere elezioni libere e giuste che dovranno finalmente stabilire la democrazia in Angola -:
quali urgenti iniziative intenda adottare per dare seguito a quanto espresso nella premessa ed addivenire ad una soluzione pacifica della situazione angolana affinché in quel Paese venga ripristinata la democrazia e la legalità.
(4-29602)

Risposta. - Si condividono le osservazioni svolte dall'interrogante in ordine alla gravità del conflitto angolano e alla necessità che la sua soluzione sia politica.
Secondo i giudizi espressi in risoluzioni e decisioni delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea, dell'Organizzazione dell'Unità Africana e di altri organismi internazionali, la responsabilità della mancata realizzazione degli Accordi di Lusaka del 1994 e della ripresa delle ostilità ricade in primo luogo sull'UNITA e in particolare sul suo leader Jonas Savimbi.
Tale convinzione è basata su elementi incontrovertibili, confermati dagli accertamenti di missioni delle Nazioni Unite.
In questo contesto il Governo italiano condivide le decisioni prese sia dalle Nazioni Unite che dall'Unione Europea.
A livello diplomatico si sta comunque operando, da ultimo anche attraverso una missione nel marzo scorso a Luanda e in altre capitali della regione, affinché, il Governo angolano riprenda il dialogo con l'UNITA e con le altre forze presenti nel Paese per la ricerca di una soluzione politica anche con le nuove elezioni la cui tenuta, secondo quanto preannunciato dal Governo, avrà luogo il prossimo anno.
In questa direzione si colloca l'aggiornamento della posizione comune sull'Angola adottato dai Ministri degli Esteri dell'Unione Europea al Consiglio di Feira del 19 giugno scorso, il quale oltre a confermare il pieno sostegno a tutte le iniziative internazionali volte a rafforzare le misure contro l'UNITA e ad offrire assistenza agli Stati africani e alla Comunità per lo Sviluppo dell'Africa Australe (SADC) per la loro piena applicazione, esorta il governo angolano al rafforzamento delle istituzioni democratiche, al rispetto dei diritti dell'uomo e dello Stato di diritto e allo svolgimento di elezioni legislative e presidenziali libere e trasparenti, nonché a promuovere politiche di ricostruzione, di lotta alla povertà e di sviluppo al fine di creare le condizioni per l'instaurazione di una pace effettiva e duratura.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Rino Serri.

GALDELLI. - Al Ministro dell'ambiente. - Per sapere - premesso che:
nella campagna di Sansepolcro (provincia di Arezzo), nei dintorni della frazione di Santa Fiora, a pochi metri dall'agglomerato urbano di Falcigiano è stata scoperta una discarica abusiva a cielo aperto vicina al fiume Tevere e all'area nella quale il comune di Sansepolcro ha fatto confluire i propri rifiuti;
tale discarica ha una estensione di circa 300 metri quadrati, ed è costituita da rifiuti urbani e assimilati di tipo industriale: in particolare è significativa la presenza di scarti edilizi, eternit, plastica, secchi, taniche, paraurti d'auto, pneumatici, eccetera, e non è da escludere che sotto questa coltre di rifiuti siano presenti sostanze tossiche altamente nocive;
tale area è destinata a diventare parco fluviale di interesse nazionale per la presenza delle particolari caratteristiche di tipo faunistico e floricolo che la diga di Montedoglio con il suo grande bacino ha contribuito e sta contribuendo a far nascere e sviluppare;


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è stato approvato un progetto dagli enti locali della Valtiberina Toscana per un complessivo costo di lire 8 miliardi per la bonifica delle vecchie discariche di Santa Fiora e Pieve Santo Stefano, e tale cifra sarà destinata ad aumentare se dovessero slittare i tempi della messa in cantiere;
della situazione sopra descritta sono a conoscenza l'amministrazione locale di Sansepolcro, l'Arpat Toscana, il Corpo forestale dello Stato e la provincia di Arezzo -:
quali misure intenda assumere per tutelare questa importantissima area che rappresenta un tassello molto importante per il patrimonio naturalistico italiano e se non ritenga opportuno adoperarsi affinché siano individuati gli eventuali responsabili e le negligenze che hanno provocato questo notevole danno ambientale.
(4-23365)

Risposta. - In riferimento all'interrogazione parlamentare indicata, si forniscono i seguenti elementi di risposta.
Si ritiene utile premettere che all'interno di una cava di inerti abbandonata nella località citata nell'interrogazione sono stati rinvenuti rifiuti di vario tipo quali pneumatici fuori uso, pezzi di ricambio metallici e in plastica per autovetture, contenitori in plastica per liquidi, inerti da demolizioni, vari sacchi in plastica e carta contenenti collanti per l'edilizia.
Gli agenti del Corpo Forestale dello Stato di Pieve Santo Stefano hanno informato, attraverso specifica notizia di reato, la competente Autorità Giudiziaria, nonché l'Agenzia Regionale Protezione Ambiente Toscana di Arezzo per le relative analisi di laboratorio e la classificazione dei rifiuti ed il Sindaco di Sansepolcro.
In data 3 maggio 1999 il Comune di Sansepolcro ha comunicato al Corpo Forestale di Stato e al Prefetto di Arezzo l'avvenuta bonifica della discarica e dell'area.
Il Ministro dell'ambiente: Willer Bordon.

GALDELLI. - Ai Ministri dell'ambiente, della sanità, delle comunicazioni e del lavoro e della previdenza sociale. - Per Sapere - Premesso che:
a Roma, su di un edificio di via Cristoforo Colombo in corrispondenza del numero civico 70 è installato un impianto per la rete cellulare di notevole portata;
nell'edificio in questione sono ubicati il Ministero dell'ambiente, un ufficio Asl ed una sede della Sai (Società assicuratrice industriale);
adiacentemente allo stesso edificio sono altresì ubicate le sedi dell'Enasarco e della Società di Credito Fondiario e Industriale;
il numero dei dipendenti, sia pubblici che privati, di tutti questi uffici assomma a diverse centinaia di persone, con una permanenza costante e continua tra le sei e le otto ore giornaliere;
la normativa attualmente in vigore (decreto ministeriale 410 settembre 1998, n. 381) ritiene necessario riservare misure più cautelative perlomeno nei casi in cui si possano verificare esposizioni a campi elettromagnetici per tempi prolungati, da parte di recettori sensibili non esposti per ragioni professionali;
l'esposizione costante e prolungata nel tempo ai campi elettromagnetici comporta effetti dannosi sulla salute delle persone e più in generale dell'ambiente -:
se si sia proceduto ad effettuare tutte le verifiche relative ai valori di campo elettromagnetico in fase di progettazione e di realizzazione del sistema fisso di telecomunicazione in questione e, ove gia esistente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 381 del 1998, il suo risanamento a carico del titolare dell'impianto;
se non sia possibile allontanare l'impianto dalla sede attuale al fine di riservare maggiori misure cautelative per la salute delle persone esposte.
(4-29298)

Risposta. - Sul piano di copertura dell'edificio di via C. Colombo n. 70, di proprietà della S.A.I. Assicurazione contiguo alla sede del Ministero dell'ambiente, è presente


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una terna di antenne per TLC (Telecomunicazioni) di proprietà della Omnitel Telecomunicazioni SpA, pertanto, in riferimento a quanto previsto dal D.I. n. 381 del 10 settembre 1998, in data 3 novembre 1998 con nota 19163/SPP, indirizzato alla S.A.I. Assicurazione, questo Dicastero ha chiesto gli elementi caratteristici del campo elettromagnetico prodotto dalle apparecchiature in parola.
In data 16 novembre 1998 con nota 20358/SPP il Ministero dell'ambiente avanzava richiesta di controllo di detto campo elettromagnetico alla competente ASL RM/A - Servizio PRE.SAL, a cui non è seguito alcun riscontro.
In data 7 aprile 1999 la S.A.I. Assicurazione ha prodotto la documentazione relativa all'impianto per Telecomunicazione (TLC) installato sul tetto dell'edificio, da cui è stato riscontrato che la relazione di compatibilità elettromagnetica rilasciata dalla competente ASL risaliva al 19 novembre 1996 ed i rilievi risultavano effettuati a livello stradale e non negli ambienti sottostanti, adibiti ad uffici.
In data 10 giugno 1999 con nota 11454/SPP, anche in risposta al sollecito ricevuto dalla Rappresentanza dei Lavoratori della Sicurezza, è stato interpellato per la verifica del campo elettromagnetico, in perdurante assenza di riscontro da parte della A.U.S.L., l'istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, che in data 17 giugno u.s. ha effettuato una serie di rilievi, alla presenza del responsabile del servizio prevenzione e protezione di questo Dicastero e di un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
In fase di sopralluogo è stato utilizzato un misuratore di campo globale provvisto di sonda di campo elettrico con intervallo di frequenza da 100 kHz a 3 GHz.
Sono state effettuate quindi delle misure dei valori del campo elettrico efficace medio sul lastrico solare, che è a circa 10 metri più basso della quota delle antenne, una a circa 15 metri e un'altra a circa 30 metri. I valori di campo elettrico efficace medio rilevati sono risultati pari a 1,6 V/m (Volt/metro) nel primo caso e a 1,5 V/m (volt/metro) nel secondo caso.
All'interno dell'edificio, nelle stanze dell'ultimo piano (piano decimo), sottostante il gruppo di antenne è stato misurato un valore medio efficace del campo elettrico inferiore alla soglia minima di sensibilità dello strumento che è di 1,0 volt per metro.
Un'altra serie di misure sono state effettuate al sesto piano, all'interno dell'edificio ed in corrispondenza delle aree di disimpegno, in cui si è riscontrato un valore medio di campo elettrico efficace inferiore alla succitata soglia minima di sensibilità dello strumento.
Pertanto le misure effettuate nel corso del citato sopralluogo portano a concludere che i valori attesi del campo elettrico all'interno di tutto l'edificio della sede del Ministero dell'ambiente sono largamente inferiori ai tetti di radiofrequenza che possano essere ritenuti pericolosi per la salute umana, come stabilito dal D.I. 381/98.
Il Ministro dell'ambiente: Willer Bordon.

GALLETTI. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
è ancora aperta nel nostro paese la ferita della tragedia del Cermis, dove un volo a bassa quota di un aereo militare americano tranciando i cavi di una funivia, ha provocato la caduta di una cabina e la conseguente morte di venti persone;
nel 1990 a Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, un Aermacchi Mb 326 dell'Aeronautica italiana, in volo radente a bassa quota, si abbatteva, a causa di un'avaria, su un edificio scolastico causando la morte di dodici alunni e il ferimento di altre novanta persone;
nonostante questi e altri incidenti causati da aerei militari alle autorità giudiziarie, soprattutto nelle zone dove sono ubicate basi militari, arrivano in continuazione segnalazioni di voli radenti che provocano panico e gravi disagi ai cittadini;
nonostante l'attività addestrativa dei jet debba avvenire nel rispetto della quota


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minima di duemila piedi - circa seicento metri dal terreno - il 21 ottobre 1998 due aerei militari di nazionalità non identificata hanno sorvolato a bassa quota l'abitato di Panico - sull'appennino bolognese -, una frazione del comune di Marzabotto;
i voli sono continuati, come riferiscono alunni e insegnanti della locale scuola elementare, anche in questi giorni, creando paura e allarme nella intera popolazione;
i suddetti voli erano così radenti e a bassa quota che si potevano distinguere tutti i particolari delle ali e della fusoliera; solo il sangue freddo degli insegnanti ha impedito che il panico contaggiasse i bambini rendendo incontrollabile e pericolosa la situazione -:
quali disposizioni siano state impartite, dopo la disgrazia del Cermis avvenuta il 3 febbraio 1998, per garantire la sicurezza delle popolazioni civili;
se non ritenga doveroso per motivi di sicurezza far svolgere le esercitazioni lontano dei centri abitati e nel rispetto delle più rigorose disposizioni tecniche;
se non ritenga opportuno e necessario, dato il reiterarsi di questi incidenti, attivarsi affinché la normativa italiana che disciplina i voli militari vieti i voli e le esercitazioni vicino a centri abitati e in aree frequentate da turisti;
se non ritenga di dover emanare urgentemente una direttiva al fine di concordare con le autorità locali di controllo le modalità di effettuazione e di segnalazione dei voli a bassa quota.
(4-20588)

Risposta. - In relazione alla problematica proposta con l'interrogazione risulta necessario premettere alcune considerazioni di carattere generale.
Il volo a bassa quota è praticato necessariamente da tutte le aviazioni militari per l'assolvimento dei compiti istituzionali ad esse assegnati e costituisce una componente essenziale dell'addestramento degli equipaggi.
Tale forma di volo è regolata da precise disposizioni volte a contemperare le esigenze di carattere operativo, di programmazione e controllo del volo militare con quella di garantire la massima sicurezza per la popolazione civile e quella di contenere l'impatto ambientale.
A tale scopo le norme sul traffico operativo a bassissima quota (Manuale BOAT) impongono ai velivoli militari di sorvolare il territorio nazionale ad una quota non inferiore a 1.000 piedi, evitando il sorvolo delle aree urbane riportate sulle carte di navigazione OACI CAI o AMI CNA a scala 1:500.000.
Qualora il sorvolo di tali aree urbane risulti inevitabile, le citate norme prevedono il rispetto di una quota minima di 1.500 piedi.
Preme assicurare che l'amministrazione pone la massima attenzione affinché le norme vigenti in materia di volo militare siano osservate con scrupolo in ogni circostanza.
Per quanto concerne il sorvolo della zona di Panico da parte di due aerei militari, segnalato dall'interrogante nelle premesse dell'atto ispettivo si ritiene che lo stesso possa essere correlato alla missione di volo svolta da 2 velivoli dell'Aeronautica Militare appartenenti alla 46a Brigata aerea di stanza in Pisa.
Dalle verifiche effettuate dal Centro operativo del comando operativo delle Forze aeree di Poggio Renatico (FE) si è potuto stabilire che i due velivoli hanno effettuato una missione regolarmente pianificata di addestramento alla navigazione e alla formazione tattica.
Si evidenzia che per il sorvolo della zona di Panico, non essendo essa compresa nelle carte di navigazione sopracitate, i velivoli militari devono rispettare una quota minima di volo di 1000 piedi (circa 330 mt. circa).
Si rende noto che, data la conformazione orografica dell'area sorvolata, che non permette un puntuale rilevamento delle quote di volo, non sono disponibili tracciati radar utili a determinare l'esatta quota dei due velivoli in argomento. Tuttavia, il pilota capo-missione ha dichiarato che, nell'occasione,


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entrambi gli aerei hanno mantenuto una quota variabile tra i 1.500 ed i 2.000 piedi, rispettando, quindi, la quota minima prevista per la zona interessata.
Tutto ciò premesso, in ordine ai quesiti posti con l'interrogazione, si rappresenta che immediatamente dopo la tragedia del Monte Cermis la Difesa ha emanato disposizioni modificative ed integrative comportanti ulteriori limitazioni e cautele nelle procedure di volo, finalizzate all'ampliamento della salvaguardia della popolazione e consistenti nell'elevazione della quota minima di sorvolo.
In particolare, è stata fissata la quota minima di sorvolo su tutto l'arco alpino pari a 2.000 piedi dal suolo (660 mt. circa), stabilendo il divieto di sorvolo a quote inferiori a 13.000 piedi dal livello medio del mare (4.300 mt. circa) in un'area di circa 30 km intorno al comune di Cavalese e raddoppiando le quote minime di volo sul resto del territorio nazionale ad eccezione delle aree di mare deputate a tale tipologia addestrativa.
Inoltre, sono state riviste le aree tattiche, le aree dedicate e le aree di lavoro per la bassissima quota, tenendo presente la densità abitativa della zona sulla quale insistono al fine ulteriore di limitare al massimo il disagio alla popolazione civile.
Infine, allo scopo di dare maggiore efficacia all'azione di controllo è stato creato un ulteriore canale informativo di notizie riguardanti sorvoli militari ritenuti, per qualche motivo, non regolamentari, attraverso la predisposizione e divulgazione capillare di un «Modulo per l'azione di sorvolo» per eventuali segnalazioni di voli irregolari da parte di cittadini e Forze dell'ordine.
Tale procedura, oltre a rispondere alle esigenze di trasparenza sull'espletamento dell'attività pubblica, costituisce un penetrante strumento di controllo sull'attività di volo a disposizione del singolo cittadino che va oltre l'auspicata esigenza di concordare con le autorità locali di controllo le modalità di segnalazione dei voli a bassa quota.
Il Ministro della difesa: Sergio Mattarella.

GARDIOL. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il 6 agosto 1999, il Consigliere regionale del Piemonte, Pasquale Cavaliere, è stato rinvenuto morto a Cordoba (Repubblica federale di Argentina) in circostanze ancora da chiarire;
gli accertamenti condotti dalle autorità argentine hanno concluso per il suicidio, ed in questo senso si era espresso il giudice istruttore dottor Ugarte di Cordoba in un colloquio con l'interrogante e un familiare di Cavaliere, illustrando tra l'altro l'esito dell'autopsia;
la salma per consentire il trasporto a Ciriè, è stata successivamente immersa in formalina;
per iniziativa della famiglia di Cavaliere, il procuratore della Repubblica di Torino, dottor Gabriella Viglione ha disposto l'effettuazione di una seconda autopsia per accertare le cause della morte; autopsia che veniva realizzata il 20 agosto dal dottor Luciano Varetto;
successivamente il dottor Varetto ha confrontato i referti dell'autopsia condotta a Cordoba con quella da lui stesso effettuata ed ha concluso «il verbale dell'autopsia è sconcertante: risulta in più parti assolutamente falso». Risulterebbero infatti descritte pratiche autoptiche mai eseguite;
è necessario perciò accertare in modo autonomo le ragioni delle discrepanze tra le due autopsie e anche le cause della morte -:
se vi siano iniziative in corso per acquisire copia di tutti gli atti istruttori condotti dalla autorità giudiziaria argentina e trasmetterli alla Procura della Repubblica di Torino, al fine di consentire la conclusione delle indagini preliminari condotte dalla dottoressa Gabriella Viglione.
(4-28095)

Risposta. - Relativamente all'interrogazione in esame può riferirsi quanto segue, nei limiti consentiti dal segreto delle indagini, sulla base delle notizie fatte pervenire dalla Procura della Repubblica di Torino, per il tramite della locale Procura Generale.


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In data 17.8.99 Vincenzo Cavaliere depositava presso l'ufficio giudiziario sopra indicato un esposto con il quale chiedeva la riesumazione della salma del figlio (noto personaggio della vita politica locale ed altresì consigliere regionale), deceduto in Cordoba in data 9.8.99 e tumulato a Ciriè il giorno precedente la presentazione dell'esposto. In tale atto, si evidenziava che le autorità argentine avevano ritenuto che il decesso del Cavaliere era avvenuto a seguito di suicidio per impiccagione; che l'unico documento consegnato era costituito dal referto di morte; che nessuno dei congiunti aveva potuto vedere il corpo del defunto.
L'esponente precisava, inoltre, che il figlio si trovava in Argentina per importanti motivi di carattere personale e di impegno politico, tali da rendere quanto mai improbabile una sua volontà suicida.
L'ufficio inquirente provvedeva quindi a iscrivere il fascicolo al n. 1862/99 reg. mod. 45, non essendovi al momento elementi per individuare una notizia di reato e, in adesione alla richiesta dell'esponente, autorizzava la riesumazione della salma. Veniva poi disposta consulenza autoptica nelle forme di cui all'articolo 360 del codice di procedura penale, con conseguente avviso ai congiunti del defunto. Nel contempo il magistrato assegnatario del procedimento svolgeva attività istruttoria con l'escussione di diverse persone informate sui fatti. L'attività espletata non faceva emergere tuttavia elementi tali da far ipotizzare cause di morte diversa dal suicidio e anche il nominato C.T.U. evidenziava l'assenza, allo stato, di elementi in grado di suffragare l'ipotesi dell'omicidio, pur consigliando, al fine di dare risposta soddisfacente a tutti i quesiti posti, un raffronto con quanto refertato in Argentina in occasione del primo esame del cadavere.
A tanto si provvedeva a seguito dell'acquisizione di alcuni atti a cura della difesa dell'esponente e all'esito lo stesso consulente, pur evidenziando l'anomalia di alcuni dati riportati nel verbale autoptico redatto In Argentina, non rilevava elementi in contrasto con la formulata ipotesi di suicidio, sollecitando peraltro un esame tossicologico, poi effettuato con esito negativo.
Le indagini sono tuttora in corso e la Procura di Torino sta valutando le ulteriori iniziative di carattere processuale e investigativo da intraprendere, anche in ambito internazionale, tenuto conto anche dell'attuale iscrizione del proc. a mod. 45.
Si fa riserva, comunque, di comunicare più complete notizie non appena disponibili, compatibilmente con le già richiamate esigenze connesse al segreto investigativo.
Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.

GATTO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
il liceo artistico statale di Aversa nel rispetto delle vigenti leggi e della vigente normativa ha istituito e svolto nell'anno scolastico 1998/1999 n. 4 corsi per l'anno integrativo destinati agli alunni in possesso della maturità artistica;
detti corsi sono stati svolti da n. 13 docenti reclutati in conformità con le leggi vigenti;
i docenti incaricati di svolgere i corsi hanno ricevuto regolare nomina dal Provveditorato agli studi di Caserta;
essi hanno prestato la propria attività dal mese di ottobre al mese di maggio;
per questa attività, invece, sono stati retribuiti fino al mese di febbraio;
gli stipendi per i mesi seguenti non sono stati erogati perché il Provveditorato agli studi di Caserta non ha accreditato alla scuola i fondi necessari, regolarmente ed opportunamente richiesti dalla segreteria;
è un diritto fondamentale ed inalienabile del lavoratore ricevere il giusto compenso al termine delle prestazioni;
anche i docenti del liceo artistico che hanno preso parte alle commissioni per gli esami di Stato operanti presso questo Istituto come membri interni hanno ricevuto solo un acconto sulle loro spettanze sempre per mancanza di fondi da parte del Provveditorato;


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in tutti gli istituti cittadini i docenti sono stati regolarmente retribuiti sia per l'anno integrativo che per gli esami di Stato;
la riforma della scuola passa anche attraverso un maggior rispetto dei professori e delle loro legittime aspettative -:
per quali motivi i lavoratori del liceo artistico di Aversa non siano stati ancora retribuiti regolarmente e quando a detti docenti saranno erogate le spettanze maturate.
(4-25762)

Risposta. - In ordine alla interrogazione parlamentare indicata, si ritiene opportuno precisare, preliminarmente che l'articolo 29, comma 2, della legge 23.12.98 n. 448 ha previsto che «nel triennio 1999-2001 le erogazioni di cassa a favore delle scuole e istituti di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni educative, sono disposte con l'obiettivo di assicurare che per l'anno 1999 i pagamenti delle istituzioni scolastiche non risultino globalmente superiori a quelli rilevati dal conto consuntivo 1997, incrementati del 6 per cento».
Con decreto ministeriale n. 93 dell'8 aprile 1999 sono state impartite disposizioni per l'applicazione della succitata normativa e successivamente, con circolare ministeriale n. 187 in data 30 luglio 1999 si è reso necessario impartire istruzioni operative e chiarimenti circa gli adempimenti a carico delle istituzioni scolastiche ed a carico degli ufficio scolastici provinciali.
In tale ultimo contesto è stato precisato che da parte degli uffici scolastici provinciali doveva essere determinato il limite complessivo, a livello provinciale dei pagamenti esigibili per l'anno 1999, dalle istituzioni scolastiche e che, tenuto conto dell'avanzata fase di gestione relativa all'anno 1999, era rimessa agli uffici scolastici provinciali medesimi l'utilizzazione dell'intera restante quota di incremento a livello provinciale per gli interventi di riequilibrio tra le istituzioni scolastiche funzionanti nell'ambito della stessa provincia, fermo restando l'imputazione degli ulteriori finanziamenti nel rispetto della provenienza delle risorse dai pertinenti «centri di responsabilità».
Nella stessa circolare i Provveditori agli Studi sono stati invitati a dare priorità alle esigenze di natura straordinaria, quali tra l'altro le maggiori spese per le supplenze brevi, mentre le istituzioni scolastiche sono state invitate ad attingere alla propria giacenza di cassa, indipendentemente da come si fosse andata a formare nel corso dell'anno, per i pagamenti chiamati ad effettuare a fronte di finanziamenti statali.
Ciò premesso, per quanto riguarda la situazione evidenziata dall'interrogante riguardante il liceo artistico statale di Aversa il Provveditore agli Studi di Caserta ha precisato che i docenti incaricati di svolgere i corsi integrativi nell'anno scolastico 1998/1999 presso il liceo artistico in parola sono stati regolarmente pagati fino al mese di febbraio 1999 con i fondi non utilizzati per l'anno finanziario 1998 e riportato nel bilancio 1999 con vincolo di destinazione.
Con l'applicazione della circolare succitata è stato possibile, utilizzando i fondi di altri capitoli, riprendere i pagamenti ed il 12.10.1999 sono stati saldati i rimanenti mesi.
Anche per quanto riguarda le indennità spettanti ai Presidenti delle Commissioni ed ai Commissari esterni ed interni le medesime sono state integralmente corrisposte a saldo.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

GAZZILLI. - Al Ministro dei lavori pubblici. - Per sapere - premesso che:l'autostrada del sole, nel tratto Caserta nord-Caserta sud, in prossimità della barriera di Napoli, costeggia il centro abitato della città di Marcianise (Caserta);
da siffatta condizione dei luoghi deriva grave disagio tra i residenti a causa dei rumori prodotti dagli autoveicoli in transito sulla autostrada;
la necessità di eliminare tale grave inconveniente non è revocabile in dubbio e, all'uopo, occorrerebbe provvedere alla installazione di mezzi atti ad impedire o


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attenuare l'immissione di rumore nelle abitazioni private -:
se non ritengano di promuovere la messa in opera di barriere antirumore sul percorso autostradale sopra indicato.
(4-24448)

Risposta. - In risposta all'interrogazione indicata, l'Ente Nazionale per le Strade, interessato in merito, ha comunicato quanto segue.
La tutela dell'ambiente dai fenomeni di inquinamento acustico è regolamentata dalla Legge Quadro n. 447 del 1995 i cui decreti attuativi relativi al rumore da traffico stradale ancora non sono stati emanati.
Nelle more dell'emanazione di detti decreti, che dovranno definire i valori limite del livello sonoro cui fare riferimento e i criteri di priorità degli interventi risolutivi, la Società Autostrade S.p.A. sta accantonando le somme da impiegare ogni anno per lo svolgimento delle attività di bonifica.
Contemporaneamente, la medesima società sta effettuando interventi di bonifica acustica prioritari nei siti ove è assicurata una partecipazione alle spese da parte di enti o privati.
Tale approccio al problema è stato approvato dal Ministero dell'ambiente che sta anche regolamentando le modalità operative di realizzazione delle varie opere ed i rapporti economici tra le parti.
L'ANAS, per la parte di propria competenza, e d'intesa con la concessionaria autostradale suddetta e il Ministero dell'ambiente, sta testando i criteri di priorità degli interventi di bonifica che saranno riportati nei decreti attuativi della Legge Quadro e che dovranno essere utilizzati sul territorio nazionale da ciascun ente gestore o proprietario delle strade per il piano di risanamento acustico della rete di propria competenza.
Il Ministro dei lavori pubblici: Nerio Nesi.

GIANNOTTI. - Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per i beni e le attività culturali e dell'ambiente. - Per sapere - premesso che:
la Mining italiana spa ha promosso una procedura, ex decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382, finalizzata all'ottenimento da parte del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di un permesso di ricerca, e successiva estrazione, di giacimento minerario di anidride carbonica nel comune di Caprese Michelangelo (Arezzo), località San Casciano;
congiuntamente, la Mining italiana spa, tramite il Distretto minerario di Firenze faceva pervenire richiesta di pubblicazione dell'istanza di ricerca e estrazione all'albo pretorio del comune di Caprese Michelangelo (Arezzo);
il 20 settembre 1999, si è tenuta a Firenze la Conferenza dei servizi, presenti il distretto minerario, la Mining italiana, la Cciaa, con l'assenza però della provincia di Arezzo alla quale invece sono demandati compiti di tutela e valorizzazione dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e che deve essere obbligatoriamente sentita in casi di attività mineraria;
all'interrogante risulta che, la conferenza dei servizi, è avvenuta a soli sei giorni dall'inizio della pubblicazione dell'istanza all'Albo comunale, pertanto prima che avesse termine la pubblicazione all'albo (quindici sono i giorni minimi di pubblicazione) e quindi in mancanza del previsto referto di avvenuta pubblicazione, il quale doveva riportare se fossero stati presentati o meno reclami;
inoltre, l'area nella quale verrà effettuata la prospezione è di elevato interesse paesaggistico, tenuto conto che essa accoglie anche la Pieve di San Casciano di origini paleocristiane, e che sono stati ritrovati reperti dell'età del bronzo (XVI-XV secolo avanti Cristo) in una recente campagna di scavi condotta durante la scorsa estate sotto il patrocinio della soprintendenza ai beni archeologici di Firenze;


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i residenti della zona svolgono attività economiche incompatibili con lo sfruttamento del giacimento di anidride carbonica che la fase di prospezione intende avviare, essendo tali attività essenzialmente legate allo sfruttamento delle sue risorse naturali e paesaggistiche;
nel novembre del 1999 si è costituito un comitato di cittadini per la preservazione dei beni ambientali di Caprese Michelangelo, per impedire il sondaggio da parte della Mining Spa per la ricerca di CO2, che ha informato della questione le associazioni ambientaliste: Wwf, Greenpeace, Italia Nostra, nonché la soprintendenza archeologica e le belle arti -:
quali provvedimenti ritenga opportuno prendere allo scopo di evitare il grave danno che ne deriverebbe all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio archeologico, nonché alla salute dei residenti a causa dell'attività della Mining italiana spa.
(4-27478)

Risposta. - Nel comune di Caprese Michelangelo, provincia di Arezzo, durante una ricerca per idrocarburi eseguita negli anni '70, furono rinvenuti alcuni orizzonti geologici con presenza di anidride carbonica.
La ricerca per idrocarburi si concluse con esito negativo mentre venne segnalata all'attenzione degli operatori minerari la consistente presenza di gas carbonico.
Fu, pertanto, richiesto un permesso di ricerca per CO2 da parte della società Pergine e, successivamente, da parte della società Tec-Spea, interessate alla produzione di anidride carbonica.
Come è noto, la CO2 assume notevole interesse per i vari usi industriali: produzione di ghiaccio secco, inertizzante per ambienti suscettibili di incendio e/o potenzialmente esplosivi e, soprattutto, elemento fondamentale per gasare le bibite.
Le suddette società, in sostanza, non proseguirono le ricerche e l'area si rese libera dal vincolo minerario.
Successivamente, con istanza in data 6 luglio 1999, l'area per complessivi 230 è stata richiesta in permesso di ricerca dalla Mining Italiana S.p.A. allo scopo di esperire gli accertamenti necessari per valutare la effettiva potenzialità del giacimento di CO2 e, se del caso, chiedere la concessione mineraria.
In buona sostanza, il programma dei lavori prevede la riperforazione del pozzo a suo tempo eseguito per ricerca di idrocarburi e, quindi, l'esecuzione di prove di produzione.
Il distretto minerario di Firenze competente per territorio, ha esperito l'istruttoria di merito a termine del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1994 e del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 trasmettendo gli atti al Ministero dell'industria per l'emanazione del decreto del permesso di ricerca, risultando la CO2 minerale di interesse nazionale.
Dall'esame degli atti è stato riscontrato che alla Conferenza dei servizi, indetta dallo stesso distretto minerario di Firenze, non risultavano aver partecipato tutti gli enti coinvolti nel procedimento amministrativo.
Il comune di Caprese Michelangelo ha espresso parere favorevole, ma non sono stati chiariti alcuni punti quali, ad esempio, la presenza di reperti archeologici e, soprattutto, le misure volte a garantire la sicurezza e la salute dei cittadini nonché la tutela ambientale dei luoghi oggetto della ricerca.
Nello stesso tempo, pervenivano reclami da parte di taluni cittadini e di associazioni ambientaliste.
In relazione a ciò, la direzione generale competente del Ministero dell'industria ha invitato il distretto minerario di Firenze ad espletare una istruttoria integrativa al fine di approfondire il tema riguardante la sicurezza e la salute dei cittadini nonché la tutela ambientale dei luoghi.
Il distretto minerario di Firenze ha quindi riaperto l'istruttoria convocando per il 14 febbraio u.s. una ulteriore Conferenza di servizi.
Tale Conferenza di servizi ha evidenziato l'esigenza di sottoporre alla procedura di valutazione di impatto ambientale il programma dei lavori di ricerca proposto dalla Società Mining Italiana, a termine della L. Regione Toscana n. 79 del 3 novembre 1998 e del D.P.C.M. 3 settembre 1999.


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Pertanto, l'istruttoria per il rilascio del permesso di ricerca per anidride carbonica «S. Cassiano» è stata sospesa fino a quando la Società Mining Italiana non avrà ottenuto dalla Regione Toscana la pronuncia di compatibilità ambientale per i programmi che intende attuare.
Le determinazioni finali saranno assunte in esito al completamento dell'iter istruttorio.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero: Enrico Letta.

GIANCARLO GIORGETTI. - Al Ministro dei lavori pubblici. - Per sapere - premesso che:
i centri abitati di Vergiate e Sesto Calende, provincia di Varese, sono attraversati dalla strada statale n. 33 del Sempione che, specie nelle ore di punta, è soggetta ad intenso traffico in cui non risulta trascurabile la quota a media percorrenza;
il medesimo tragitto può essere utilmente percorso utilizzando l'autostrada nella tratta VergiateSesto Calende-Castelletto Ticino, senza disagio essendo la capacità di trasporto disponibile di suddetta bretella autostradale enorme;
il costo, recentemente incrementato, delle tariffe autostradali sulle tratte brevi induce gli automobilisti a dirottare il traffico sulla strada statale n. 33, generando ingorghi e disagio ai centri abitati attraversati;
gli enti locali, in particolare il comune di Sesto Calende, hanno da tempo sollecitato la società Autostrade e tutti gli enti interessati al caso per la sua soluzione e non hanno mancato di intervenire per quanto di competenza con semafori;
l'incasso annuale del tratto autostradale Sesto-Castelletto ammonta a soli 500 milioni di lire -:
se ritenga opportuna una sperimentazione di una sostanziale gratuità del tratto autostradale Vergiate-Sesto Castelletto al fine di sollevare, mediante il trasferimento di quote di traffico locale sulla bretella autostradale, i centri abitati dal traffico che congestione la strada statale n. 33.
(4-23990)

Risposta. - In merito all'interrogazione in oggetto, l'Ente Nazionale per le Strade rappresenta che, in base alla convenzione attualmente vigente fra Società Autostrade S.p.A e l'Ente medesimo, l'esenzione parziale o totale dei pedaggi può essere attuata soltanto a fronte di compensazioni economiche dei mancati introiti da parte di altri Enti, anche in considerazione del fatto che alla società concessionaria non possono attribuirsi oneri che non siano di stretta competenza.
Alla luce di quanto suesposto, l'ANAS non ritiene possibile la sperimentazione della gratuità del tratto autostradale Vergiate-Sesto Castelletto, così come richiesto dall'interrogante.
Il Ministro dei lavori pubblici: Nerio Nesi.

GIANCARLO GIORGETTI. - Ai Ministri delle finanze, dell'interno e della solidarietà sociale. - Per sapere - premesso che:
l'assistenza ai bisognosi è una funzione importantissima rimessa allo Stato e agli enti locali;
imprese hanno manifestato la disponibilità a contribuire finanziariamente a favore di comuni per la realizzazione di progetti di intervento socio-assistenziale definite con l'assistente sociale;
il legislatore dovrebbe agevolare tali forme di contribuzione privata -:
la rilevanza ai fini fiscali del contributo versato dal privato all'ente locale;
l'eventuale limite massimo del contributo erogabile dalla ditta;


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la forma dell'atto che dovrà definire la collaborazione tra «privati e ente».
(4-29413)

Risposta. - Con il sindacato ispettivo cui si risponde l'interrogante ha chiesto che venga riconosciuta rilevanza ai fini fiscali ad eventuali contributi che i privati e le imprese intenderebbero versare ai Comuni per finanziare la realizzazione di progetti di intervento socio-assistenziale.
Al riguardo si osserva che per quanto riguarda le persone fisiche, l'articolo 10 e l'articolo 13-
bis del Testo unico delle imposte sui redditi (Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) che prevedono, rispettivamente, la deducibilità di taluni oneri dal reddito complessivo e la detrazione dall'imposta lorda di un importo pari al 19 per cento di altri oneri - non disciplinano alcuna fattispecie simile a quella evidenziata nella interrogazione.
Analogamente, per quanto riguarda le imprese, l'articolo 65 del medesimo Testo unico, che statuisce la deducibilità dal reddito d'impresa di determinati oneri di utilità sociale, non disciplina la fattispecie in esame.
Pertanto, la problematica sollevata dall'interrogante richiede uno specifico intervento legislativo volto a prevedere la deducibilità dei contributi versati ai comuni per il finanziamento di progetti di intervento socio assistenziali.
Ciò posto, ed in considerazione della rilevanza sociale della questione, il Governo non mancherà di esaminare la possibilità di una eventuale iniziativa legislativa nel senso auspicato dall'interrogante.
Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

GRAMAZIO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
nella recente partita finale dei campionati europei di calcio alla quale era presente il Ministro dei beni culturali, onorevole Giovanna Melandri, che indossava un abito nero con impunture di colore viola, colori inadatti all'occasione ad avviso dell'interrogante;
oltre alla sconfitta dell'Italia si è registrato anche un episodio di brutalità nei riguardi di alcuni corrispondenti e giornalisti della Rai-Tv e di Telemontecarlo;
le telecamere hanno registrato il pestaggio avvenuto ai danni del noto giornalista sportivo Mario Mattioli che dalle riprese televisive risulta ferito e trascinato in modo brutale dagli uomini della sicurezza olandese;
l'interrogante si augura, altresì, che le autorità italiane presenti siano intervenute in difesa dei nostri giornalisti e che abbiano fatto tutti i passi necessari per la richiesta ufficiale di scuse all'Italia da parte del governo e delle autorità olandesi che hanno operato con la brutalità che tutti abbiamo visto dalle riprese televisive -:
quali iniziative abbia intrapreso il Ministro Melandri in merito ai succitati episodi di violenza.
(4-30675)

Risposta. - Non appena avuta notizia dei gravi incidenti occorsi nello stadio di Rotterdam, che ha visto coinvolti un gruppo di disabili e giornalisti e cameramen italiani, il Ministero degli Affari Esteri si è immediatamente attivato, sia per una pronta assistenza agli interessati che per fare piena luce sugli avvenimenti.
L'Ambasciata d'Italia a L'Aja è subito intervenuta presso il Commissariato di polizia ed ha preso contatto con il giudice incaricato delle indagini, avviate sulla base di una denuncia della polizia, ottenendo che il giudice ascoltasse quali testimoni dell'inchiesta diverse persone e che fossero acquisiti, come documenti di prova, alcuni filmati sugli incidenti.
In stretta collaborazione con la RAI, l'Ambasciatore italiano, intervenuto anch'egli personalmente, ha potuto ottenere che i fermati fossero liberati.
La gravità del comportamento dei servizi d'ordine e delle forze di polizia olandesi, documentata anche da referti medici, è apparsa subito evidente ed ha formato oggetto


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di un immediato passo di protesta attraverso l'Ambasciatore d'Italia a L'Aja.
Nella giornata di lunedì 3 luglio l'Ambasciatore dei Paesi Bassi a Roma è stato convocato alla Farnesina dal Segretario Generale, che ha nuovamente espresso lo sconcerto del Governo italiano per gli inammissibili disagi ai quali erano stati sottoposti i disabili e per le violenze esercitate dai tutori dell'ordine olandesi nei confronti di giornalisti e operatori italiani. Egli ha inoltre manifestato sorpresa per il fatto che i componenti della troupe giornalistica italiana fossero stati trattenuti al Commissariato per oltre otto ore, nonostante l'intervento dell'Ambasciatore d'Italia e del Presidente della RAI che sono stati inoltre oggetto di un trattamento irriguardoso da parte della Polizia olandese.
Il Segretario Generale ha infine espresso all'Ambasciatore dei Paesi Bassi la viva attesa del Governo italiano per un rapido accertamento di tutte le responsabilità per il comportamento tenuto dalla Polizia di Rotterdam, che configurava una grave violazione della libertà di informazione oltre all'inammissibile ricorso a metodi brutali, aggiungendo che oltre all'esaustiva spiegazione dell'accaduto, il Governo italiano si attendeva delle scuse ufficiali.
Tale richiesta di scuse formali è stata reiterata dall'Ambasciatore d'Italia a L'Aja al Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri olandese nel pomeriggio dello stesso lunedì 3 luglio. Il Segretario Generale olandese ha preso atto della richiesta di scuse formali e si è riservato di fornire una risposta su questo punto dopo che l'inchiesta si fosse conclusa. Egli ha espresso il più profondo rincrescimento del Ministro degli Affari Esteri e dell'intero Governo olandese per l'accaduto.
Per parte sua, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha avuto martedì 4 luglio una conversazione telefonica con il Primo Ministro olandese, cui ha sollecitato la manifestazione di una netta presa di posizione del Governo dell'Aja sull'accaduto. Nella stessa serata, nel corso di una trasmissione televisiva, il Primo Ministro Kok ha annunciato l'apertura immediata di un'inchiesta e l'intenzione del suo Governo di trarre dalle conclusioni di quest'ultima tutte le conseguenze che dovessero discendere.
Una prima inchiesta di carattere amministrativo del Governo olandese ha preso le forme di un rapporto dei Ministri dell'Interno e della Giustizia al Parlamento dell'Aja che ne aveva fatto immediata richiesta. Tale rapporto, consegnato alla nostra Ambasciata il 13 luglio scorso, ha raggiunto delle conclusioni che il Governo italiano trova solo parzialmente soddisfacenti. Non riteniamo condivisibile la generale assoluzione degli addetti alla sicurezza e delle forze dell'ordine: essa infatti risponde ad un'analisi dei fatti che non tiene conto di taluni aspetti evidenziati da parte nostra fin dai primi contatti con le autorità olandesi. A giudizio del Governo italiano l'operato della troupe italiana rappresentava l'esercizio di un diritto-dovere di informazione che da ogni parte va rispettato e tutelato.
Su istruzioni del Ministero degli Affari Esteri, l'Ambasciata d'Italia a L'Aja ha richiesto alle autorità olandesi la restituzione dei filmati sequestrati nell'ambito del procedimento giudiziario inizialmente aperto contro i giornalisti e che il giudice istruttore ha ora riconosciuto di dover archiviare. Le autorità olandesi si sono impegnate alla loro restituzione.
D'altro canto, con l'assistenza dell'Ambasciata, i giornalisti italiani coinvolti nell'incidente hanno dato incarico a propri legali di procedere contro i servizi d'ordine e le forze di polizia olandesi per il trattamento subito.
Il Governo italiano confida nella giustizia olandese perché sia fatta piena luce sull'accaduto e siano individuate e sanzionate le responsabilità di modo che incidenti, come quello occorso a Rotterdam, lesivi della libertà dei giornalisti, del diritto di cronaca e della dignità dei portatori di handicap, non abbiano più a ripetersi.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Franco Danieli.

GRILLO. - Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. - Per sapere - premesso che:
l'Enel adotta il sistema di emettere fatture periodiche per un importo presunto,


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procedendo successivamente al conguaglio reale del consumo;
tale metodo comporta a carico delle categorie più disagiate enormi difficoltà di pagamento;
appare necessario effettuare tali conguagli entro periodi di tempo più accettabili (non oltre due mesi) o quanto meno adottare altri adeguati rimedi in favore delle predette categorie d'utenti;
è una condizione essenziale per i più bisognosi -:
se intenda effettuare un intervento presso l'Enel per risolvere il delicato problema esposto, che non appare affatto di insormontabile difficoltà.
(4-28605)

Risposta. - Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo indicato anche sulla base degli elementi informativi forniti dall'autorità per l'energia elettrica e il gas, si fa presente quanto segue.
Alla fine dello scorso anno, l'autorità ha adottato un provvedimento (deliberazione n. 200 del 1999) con cui ha ridefinito le principali condizioni contrattuali riguardanti l'attività di distribuzione nel settore dell'energia elettrica. In particolare, è stato fatto obbligo agli esercenti l'attività di distribuzione di energia elettrica di leggere i contatori degli utenti domestici almeno una volta l'anno e di rendere disponibile ai propri clienti una modalità di autolettura del contatore (articolo 3, comma 2 della deliberazione citata). Qualora le modalità di autolettura non fossero disponibili, l'esercente ha l'obbligo della lettura dei contatori almeno due volte l'anno.
In base alla disposizione sulle autoletture il cliente finale può rilevare direttamente i consumi dal contatore e comunicarli all'esercente. In tal modo il cliente finale, restando ferma l'applicazione del metodo della fatturazione in base al consumo presunto, può verificare ogni volta che riceve il documento di fatturazione dei consumi di elettricità (bimestrale) se il suo consumo si discosta da quello presunto, comunicare le differenze all'esercente che adatterà la successiva bolletta al consumo effettivo ed evitare il rischio di vedersi recapitare alla fine dell'anno rilevanti bollette di conguaglio.
Con l'introduzione della modalità di autolettura il consumatore in condizioni di disagio economico è in grado di modulare la spesa per il servizio in corrispondenza con i suoi consumi e, nel caso che questi risultino tendenzialmente minori di quelli dell'anno precedente, di non anticipare somme all'esercente, che gli verrebbero restituite a titolo di conguaglio annuale, in occasione della prima fatturazione successiva dei consumi.
Sono altresì previste disposizioni specifiche per i nuovi utenti (articolo 5, comma 2 deliberazione n. 200 del 1999) per i quali i rischi di elevati scostamenti tra consumi fatturati in acconto e consumi effettivi risulta particolarmente elevato.
Va d'altronde considerato che l'imposizione all'esercente di una frequenza di lettura più ravvicinata, che ridurrebbe il numero di fatture in acconto per i clienti, comporterebbe costi aggiuntivi che andrebbero a gravare sull'utenza senza peraltro garantire il miglioramento dei processi di fatturazione a quei clienti per i quali la lettura risulta non effettuabile per difficoltà di accesso ai locali; clienti il cui numero risulta crescente.
L'esercente ha, comunque, l'obbligo, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della citata deliberazione n. 200 del 1999, di rivedere la funzione dei consumi storici del cliente a seguito di ogni lettura o autolettura.
Questo comporta che il cliente che ricorra all'autolettura otterrà, oltre ad un numero più frequente di fatture a conguaglio, anche delle fatture in acconto che approssimano con maggior precisione i consumi effettivi.
Per garantire che lo scostamento fra consumi fatturati in acconto e consumi effettivi sia sempre più contenuto, l'autorità ha altresì introdotto con la deliberazione n. 201 del 1999 del 28 dicembre 1999 uno standard generale di qualità obbligatorio per tutti gli esercenti il servizio di distribuzione


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e vendita di energia elettrica che permette il monitoraggio del grado di scostamento delle fatture di conguaglio da quelle di acconto (articolo 20). Tale grado di scostamento sarà periodicamente reso pubblico e, nel caso si dovessero verificare fenomeni di peggioramento, saranno possibili ulteriori interventi dell'autorità.
Nella deliberazione n. 200 del 1999 è stato inoltre introdotto l'obbligo per gli esercenti di proporre la rateizzazione dei conguagli che risultino consistentemente al di sopra della bolletta media di acconto (articoli 12 e 13 della deliberazione). Questa previsione consente al cliente finale, che non si sia avvalso dell'autolettura e a cui debba essere conseguentemente applicato un conguaglio elevato perché i suoi consumi si sono sensibilmente discostati da quelli dell'anno precedente, di ridurre l'impatto economico del conguaglio. L'autorità ha fissato le soglie di scostamento sopra le quali la rateizzazione deve essere obbligatoriamente proposta all'utente.
La deliberazione n. 200 del 1999 citata ha iniziato a produrre i suoi effetti dal 28 giugno 2000.
L'autorità ha inoltre previsto di introdurre, nel quadro delle disposizioni che adotterà per disciplinare la nuova fascia sociale, condizioni contrattuali di fornitura specifiche per l'utenza che si trova in condizione di disagio economico.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero: Enrico Letta.

LEONE. - Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'ingegner Francesco Dragone già direttore dell'ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria sarebbe inquisito dalla magistratura reggina per reati assai gravi, quale l'associazione a delinquere, il falso e la truffa continuata;
il predetto invece di essere sospeso dalle sue funzioni in attesa di chiarimenti sulla sua posizione, è stato trasferito, sempre come dirigente, in un ufficio ancor più importante;
ad avviso dell'interrogante in questa decisione insolitamente favorevole per l'ingegner Dragone è ipotizzabile che abbia pesato la sua parentela con il sottosegretario Minniti, come riportato su Il Giornale del 14 marzo 2000 -:
quale sia la motivazione del trasferimento dell'ingegner Dragone disposto dal Ministero delle finanze.
(4-28992)

Risposta. - In merito alla problematica sollevata dall'interrogante concernente il conferimento al dirigente dr. Francesco Dragone dell'incarico di Direttore compartimentale del territorio per la Sicilia, il Dipartimento del territorio ha preliminarmente rilevato che il conferimento di tale incarico è scaturito da una valutazione comparativa del curriculum professionale del dr. ing. Dragone nonché di quelli di altri Dirigenti potenziali destinatari del provvedimento di che trattasi.
A seguito di tale esame comparativo è emerso che i requisiti professionali posseduti dal predetto dirigente (in particolare, l'esperienza acquisita nel corso della lunga permanenza in qualità di Direttore sia dell'ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria che di quello di Messina, nonché le positive risultanze gestionali) corrispondevano a quelli richiesti dall'amministrazione al fine di assicurare una efficiente conduzione della Direzione compartimentale del territorio per la Sicilia.
Ciò posto, il predetto Dipartimento, a seguito delle notizie di stampa concernenti presunte indagini penali cui è stato sottoposto il dr. ing. Dragone, ha interessato il Servizio ispettivo centrale, al fine di acquisire elementi di giudizio sulla questione per l'adozione dei conseguenti, eventuali provvedimenti.
Dalle risultanze della verifica eseguita non sono emerse irregolarità nella gestione dell'ufficio del territorio di Reggio Calabria, diretto, fino al 28 febbraio 2000, dal predetto dirigente.


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Ulteriori elementi di valutazione potrebbero pervenire da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, cui lo stesso dipartimento ha inviato richiesta di copia degli eventuali atti emessi.
Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

LUCCHESE. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
la Telecom ha intenzione di tagliare ben 140 mila cabine telefoniche;
la Telecom deve svolgere un pubblico servizio e non può privare i cittadini della possibilità di effettuare una telefonata;
se i nuovi dirigenti della Telecom hanno come scopo solo il lucro, ebbene che lo Stato intervenga per fare espletare tale servizio pubblico a società che diano maggiori garanzie;
non è più tollerabile che lo scopo dei nuovi acquirenti delle società pubbliche sia solo quello di arricchirsi, spillando in varie forme ed in vario modo soldi ai lavoratori, ai pensionati, ai cittadini di ogni strato sociale;
occorre pure porre un limite alla arroganza e prepotenza dei nuovi «finanzieri», che sono sempre più coccolati dai governi della sinistra -:
se e come intenda intervenire per fare desistere la Telecom dall'attuare un assurdo ed indecente taglio di ben 140 mila cabine telefoniche.
(4-27783)

Risposta. - Al riguardo, si ritiene opportuno premettere che a seguito della privatizzazione della società Telecom e della liberalizzazione del mercato della telefonia vocale i problemi riguardanti le strategie aziendali nonché l'organizzazione delle proprie strutture rientrano nella competenza specifica degli organi di gestione a ciò preposti nei confronti dei quali il Governo non ha alcuna possibilità di intervenire.
Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'interrogante nell'atto parlamentare in esame, non si è mancato di interessare la predetta società la quale ha significato di aver avviato su tutto il territorio nazionale un progetto di riqualificazione della telefonia pubblica al fine di migliorare sia la qualità del servizio, sia la redditività degli impianti.
In proposito, la società Telecom ha comunicato di aver effettuato una analisi complessiva di tutte le postazioni di telefonia pubblica con l'obiettivo di attuare una redistribuzione delle stesse sul territorio uniformandosi agli standards europei di penetrazione e tenendo, altresì, presenti le mutate esigenze della clientela in conseguenza del rilevante sviluppo della telefonia mobile e della capillare diffusione della telefonia residenziale registratisi negli ultimi anni.
La razionalizzazione dei terminali pubblici - ha concluso Telecom - sta avvenendo in modo più consistente negli esercizi commerciali, nelle aziende private e negli enti statali mentre è meno incisiva per gli impianti installati lungo le strade e all'interno delle strutture di notevole rilevanza sociale (ad esempio negli ospedali).
Il Ministro delle comunicazioni: Salvatore Cardinale.

LUCCHESE. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere:
se intenda subito stabilire che con il prossimo anno scolastico in tutte le scuole venga introdotta come disciplina obbligatoria l'informatica considerato che non è concepibile che nelle scuole italiane non si insegni l'uso del computer ed internet;
se non ritenga di rendere obbligatorio lo studio della lingua inglese in tutte le scuole.
(4-29181)

Risposta. - In ordine alla interrogazione parlamentare indicata si deve far presente che lo studio delle lingue comunitarie, in


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primis la lingua inglese, è stato ed è oggetto di particolare attenzione da parte del ministero.
Nell'ambito della prevista autonomia didattico-organizzativa, con il Progetto lingue 2000 l'Amministrazione ha inteso sottolineare l'indispensabilità di garantire e potenziare lo studio di una lingua straniera in ogni ordine e grado di scolarità offrendo a tutti anche l'insegnamento facoltativo ed aggiuntivo di una seconda lingua. A tal fine, la direttiva n. 180 del 19 luglio 1999 ha destinato la cifra di 105 miliardi di lire per il potenziamento ed arricchimento dell'insegnamento/apprendimento delle lingue straniere.
Già nell'ambito sperimentale, ma a fortiori nell'attuale contesto, la lingua inglese, veicolo necessario di comunicazione transnazionale e strumento indispensabile per l'utilizzo delle tecnologie informatiche e multimediali, onnipresenti in tutti i settori del lavoro e del vivere quotidiano, gioca un ruolo di primo piano e si pone come una irreversibile scelta prioritaria, anche se non esclusiva.
Per quanto concerne l'uso ormai diffuso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione applicate alla didattica e alla formazione, numerose scuole dell'ordine classico e degli altri ordini di istruzione sono coinvolte da tempo, a livello sperimentale, nel Piano nazionale di informatica. Le tecnologie multimediali, consentendo l'utilizzo di una pluralità di linguaggi, trovano molteplici applicazioni in ambito scolastico. D'altro canto gli indirizzi di studio sono strettamente collegati alle conoscenze e all'utilizzo delle nuove tecnologie.
L'esigenza di capillarizzarne la diffusione nella didattica di tutte le scuole ha indotto l'Amministrazione a decidere l'avvio del Programma di Sviluppo delle Tecnologie Didattiche (PSTF). L'iniziativa, avviata nel 1997, è destinata a coinvolgere tutte le scuole italiane, dalle materne alle superiori. Per quanto riguarda la scuola dell'obbligo, oltre a prevedersi due sottoprogrammi 1A e 1B, destinati all'acquisto di attrezzature multimediali rispettivamente per la formazione e l'aggiornamento dei docenti e per la multimedialità nella didattica, si prevedono due progetti speciali finalizzati all'apprendimento della lingua straniera (inglese per la scuola elementare) con l'uso delle tecnologie didattiche.
Si segnala, infine, che il Regolamento in materia di autonomia scolastica (articolo 4, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell'8 marzo 1999) prevede che le istituzioni scolastiche favoriscano l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie innovative.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

MALAVENDA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il signor Paolo Dorigo è detenuto dal 1993, per una condanna emessa sull'esito di un procedimento ritenuto non equo dalla Corte di giustizia europea;
egli è stato condannato, con altri tre imputati, sulla base di accuse di alcuni collaboratori di giustizia che in sede di dibattimento si avvalsero della facoltà di non rispondere, prevista dall'articolo 513, per l'azione contro la base Usaf di Aviano nel 1993 rivendicata dalle Brigate Rosse;
secondo i giudici europei è stato violato il diritto del Dorigo ad interrogare e a fare interrogare i testimoni di accusa;
il Dorigo, definendosi «prigioniero politico», non ha mai rinnegato le sue scelte politiche e per questo motivo non chiede nessun beneficio della cosiddetta legge Gozzini;
Dorigo rifiuta i colloqui con i familiari come forma di protesta a sostegno della sua richiesta di essere riassegnato ad una delle sezioni esistenti nei carceri speciali italiani di Trani e Novara, in cui sono detenuti un numero significativo di prigionieri politici;
dal 12 settembre 1999 il Dorigo ha inoltre iniziato a rifiutare il vitto fornito dall'amministrazione penitenziaria attuando una forma di sciopero parziale della fame senza assistenza sanitaria e dal


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15 gennaio inizierà uno sciopero della fame totale fino a quando non gli verrà riconosciuto il suo diritto, comune a quello di ogni altro detenuto di essere immune a qualsiasi forma di vessazione ed umiliazione psicologica;
dal 30 settembre 1996 il Dorigo si trova nel carcere di Opera dove in luogo di 300 detenuti previsti ve ne sono circa 600, con celle di un posto occupate da due persone -:
quali iniziative intenda intraprendere, nel rispetto, delle sue competenze, affinché vengano verificate le condizioni di detenzione del Dorigo e la possibilità di porre in essere iniziative per accogliere la richiesta di riassegnazione e riclassificazione fatta dallo stesso Dorigo viste le condizioni di disagio e di profondo isolamento denunciate.
(4-27881)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, si comunica sulla base delle informazioni acquisite dal competente Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che il detenuto Paolo Dorigo, già ristretto presso la Casa di Reclusione di Milano Opera in una sezione riservata ai cosiddetti detenuti politici l'11 giugno scorso, è stato trasferito all'istituto penitenziario di Biella.
Il citato Dipartimento ha anche precisato di non aver ritenuto opportuno disporre il trasferimento del Dorigo presso la Casa Circondariale di Novara, istituto questo dal quale era stato in precedenza allontanato dopo avere posto in essere atti autolesionistici, in seguito a dissensi con altri detenuti aventi la stessa ideologia politica.
Si fa presente, comunque, che durante la permanenza nell'istituto milanese, il detenuto ha effettuato regolari colloqui interni con la moglie Alberta Biliato e, pur continuando a rifiutare il vitto dell'Amministrazione, dal 19 gennaio 2000, ha sospeso lo sciopero della fame.
Nel corso della sua permanenza presso la Casa di Reclusione di Milano il Dorigo è stato visitato con regolarità dai medici dell'istituto che hanno definito la sua situazione clinica «priva di rilevanti problematiche».
Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.

MAMMOLA. - Ai Ministri delle finanze e delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
con lettera in data 21 aprile 2000 il 1 ufficio entrate di Torino S.A.T. - sportello abbonamenti TV ha inviato al signor Ercole Orlandi, già abitante a Roma in via San Godenzo 91, un avviso di pagamento relativo all'anno 2000 per il canone TV, abbonamento 837632 malgrado tale abbonamento fosse stato disdettato in data 11 maggio 1999 con raccomandata con ricevuta di ritorno numero 6828 dell'ufficio postale Roma Camera e ricevuta dall'Urar, casella postale 22 Torino, il 18 maggio 1999;
in data 11 maggio 2000, presa visione della lettera, i congiunti del signor Ercole Orlandi, il quale nel frattempo era deceduto, hanno preso contatto con l'Ufficio informazioni telefoniche al numero di telefono 199123000, indicato nell'avviso di pagamento, al fine di comunicare i dati della lettera di disdetta dell'abbonamento 837632, ma tale ufficio non è stato in grado rintracciare la lettera di disdetta dell'abbonamento malgrado gli siano stati forniti tutti gli elementi utili;
lo stesso ufficio ha rifiutato di fornire il proprio numero di fax perché è stato asserito che non potevano essere accettate comunicazioni con questo strumento ma ha richiesto che la copia della lettera di disdetta fosse inviata a mezzo lettera raccomandata -:
quali siano i motivi per cui gli uffici competenti non abbiano registrato la disdetta del canone TV e se sia lecito che un cittadino debba essere infastidito con richieste immotivate di pagamento;
se tali errori degli uffici siano frequenti;


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quali siano le ragioni per cui in un'epoca in cui l'uso degli strumenti informatici semplifica la tenuta delle contabilità e delle registrazioni, gli uffici in questione non siano stati in grado di registrare una disdetta presentata ben 12 mesi fa;
se non si ritenga opportuno, in attesa della pura e semplice quanto auspicabile soppressione del canone televisivo semplificare le procedure relative alle pratiche di abbonamento;
per quale ragione l'ufficio non accetti comunicazioni via fax malgrado le assicurazioni del Ministro delle comunicazioni il quale, rispondendo all'interrogazione dell'interrogante n. 4-23987 del 19 maggio 1999 relativa a problemi di pagamento del canone Rai, abbia testualmente affermato «ha inoltre riferito la Rai che è possibile trasmettere la fotocopia della ricevuta tramite il fax».
(4-29766)

Risposta. - Al riguardo, nel precisare che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si fa presente che la RAI, opportunamente interessata, ha comunicato che, a causa di un inconveniente tecnico, la regolare disdetta dell'abbonamento del sig. Ercole Orlandi non è stata inserita nell'archivio informatico per cui l'ufficio entrate - S.A.T. ha provveduto ad inviare l'avviso di pagamento.
La società ha inoltre riferito che il suo servizio di informazione telefonica che risponde al numero 199123000, gestito da una società esterna (Atesia), non è abilitato a ricevere comunicazioni via fax, precisando che, sulla scorta del caso segnalato (per il momento l'unico), si è ritenuto di fornire agli operatori telefonici di Atesia un numero fax di un ufficio della stessa RAI, al quale gli utenti potranno inviare comunicazioni e documentazione relative agli abbonamenti radiotelevisivi.
In ogni caso, ha precisato la concessionaria, si è provveduto ad aggiornare l'archivio chiudendo l'abbonamento del sig. Orlandi con decorrenza gennaio 2000 e pertanto l'avviso di pagamento dal medesimo ricevuto in data 21 aprile u.s. deve intendersi annullato.
Il Ministro delle comunicazioni: Salvatore Cardinale.

MANTOVANI e NARDINI. - Ai Ministri delle comunicazioni e di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che:
sabato 27 giugno 1998 la polizia postale di Bologna, su ordine della procura di Vicenza, ha posto sotto sequestro il server Internet di «Isole Nella Rete», associazione no-profit che fornisce spazio di comunicazione a centri sociali, organizzazioni e radio di movimento, associazioni di base e di volontariato sociale;
in sostanza, a causa di questo provvedimento senza precedenti sono stati chiusi gli spazi Web di oltre un centinaio di associazioni, centri sociali, radio autogestite tra le quali la Lila (Lega italiana per la lotta all'Aids), il Telefono Viola (sostegno alle malattie mentali), Adl (associazione italiana difesa dei lavoratori), Ya Basta, Usi (unione sindacale italiana), Cnt spagnola, il Coordinamento nazione delle RSU; centri sociali (circa 40 centri sociali in tutta Italia), emittenti radiofoniche (Radio Onda d'Urto di Brescia e Milano, Radio Black Out di Torino, Radio Sherwood di Padova); riviste on-line (.Zip e Necron di Torino, BandieraRossa di Milano, Freedom Press di Londra), gruppi musicali (99 posse, Sunscape, Electra Petra Mescal) e molti altri;
sono state anche interrotte numerose mailing list, tra le quali la lista in solidarietà con il Chiapas, la lista di discussione sui nuovi diritti legati all'era digitale, la lista delle comunità gay italiane (l'unica di questo genere nel nostro paese);
sono stati privati inoltre del loro indirizzo e-mail centinaia di utenti e soci dell'associazione, la cui corrispondenza (posta personale, progetti collettivi, contatti avviati, eccetera) è ora totalmente bloccata nelle mani della magistratura;
il sequestro è avvenuto nei locali del provider che ospitava il server, su ordine


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del pubblico ministero della procura di Vicenza Paolo Pecori ed è stato eseguito dagli ufficiali di polizia postale del compartimento di Bologna;
questo provvedimento, il primo del genere in Italia, è avvenuto in seguito alla denuncia dell'agenzia di viaggi Turban Italia srl di Milano che, ritenutasi diffamata da un messaggio apparso in rete, ha chiesto al magistrato di intervenire;
motivo del sequestro sarebbe la pubblicazione web di un messaggio inserito da un collettivo di Vicenza (fedele trascrizione di un volantino stampato su carta e normalmente distribuito in pubblico). Questo messaggio è stato originariamente inviato a una lista di discussione ospitata dal server di Isole Nella Rete e successivamente - in modo automatico come normalmente avviene - pubblicato sul web;
sebbene il decreto di sequestro non citi espressamente ancora nessuna persona formalmente indagata, il magistrato ha evidentemente ritenuto l'associazione «Isole Nella Rete» responsabile per il contenuto di quanto ospitato sul proprio server Internet;
la questione della responsabilità dei provider è in realtà materia di discussione accesissima in tutto il mondo e ben lontana dall'essere risolta. L'orientamento prevalente sembra tuttavia essere quello di non considerare i provider responsabili dei contenuti che veicolano, se non altro per ragioni di possibilità tecniche e di convenienza commerciale;
l'ordine di sequestro dell'intero server, inoltre, appare assolutamente spropositato poiché riguarda un servizio utilizzato da migliaia di utenti italiani e di ogni parte del mondo, del tutto estranei alla vicenda motivo del sequestro, e che si vedono improvvisamente privati di un mezzo di comunicazione indispensabile;
l'incongruenza della legislazione vigente con nuovi strumenti della comunicazione telematica, l'incompetenza degli organi giudiziari e la sostanziale arretratezza nella comprensione di cosa siano il fenomeno Internet, la comunicazione orizzontale e i nuovi diritti dell'era digitale. Ciò che è avvenuto equivale a far chiudere la Rai o la Fininvest a causa di una telefonata di uno spettatore trasmessa in diretta durante una qualsiasi trasmissione televisiva -:
se non ritenga il Governo di dover adottare iniziative di tipo legislativo per disciplinare in una precisa casistica casi come quello in questione, al fine di evitare il ripetersi di episodi analoghi che finiscono per rappresentare una violazione della libertà di stampa e del diritto alla comunicazione sancito dalla nostra Costituzione;
se il Ministro di grazia e giustizia non ritenga - al fine di tutelare la libertà di espressione e di pensiero - doversi escludere in casi analoghi il ricorso al sequestro del provider estendendosi a questa dimensione le consuetudini proprie della carta stampa e della informazione radiotelevisiva impartendo altresì ai magistrati le istruzioni necessarie sull'informazione digitale.
(4-18618)

Risposta. - Al riguardo si fa presente che le autorità giudiziarie competenti hanno comunicato che, con atto di querela depositato presso la procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Vicenza, il legale rappresentante della Turbanitalia s.r.l., con sede in Milano lamentava che la società predetta fosse vittima di un messaggio diffamatorio, che compariva sul circuito Internet da parecchi mesi e che risultava essere stato redatto da un collettivo di Vicenza.
Con successiva memoria, il difensore della parte offesa e querelante, illustrati i danni patrimoniali subiti dalla società Turbanitalia in seguito alla diffusione di tali notizie, chiedeva al Pubblico Ministero l'eliminazione del messaggio diffamatorio, al fine di impedire l'ulteriore consumazione del delitto di diffamazione.
La Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Vicenza ordinava, con decreto ai sensi dell'articolo 321.3-
bis del codice di procedura penale il sequestro


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preventivo presso la società DS Logic s.r.l. con sede in Bologna (risultata all'esito delle disposte indagini svolgere le funzioni di provider in relazione al messaggio incriminato) delle attrezzature in concreto utilizzate per diffondere il messaggio stesso, ovvero, in alternativa, del contratto in base al quale il provider medesimo eseguiva la prestazione, purché cessasse in ogni caso la diffusione del messaggio predetto.
In data 27 giugno 1998 la polizia Postale di Stato compartimento di Bologna, dava esecuzione al provvedimento di sequestro preventivo, sequestrando presso la sede della DS Logic s.r.l. l'unità centrale che conteneva la «pagina» in questione.
La polizia Postale dava atto, nel relativo verbale di sequestro, della circostanza che nessuna delle persone presenti nella sede della società in quel momento aveva potuto (o voluto) indicare la password di accesso alle pagine di interesse, al fine di eliminare unicamente la pagina contenente il messaggio ed evitare così il sequestro dell'unità centrale: il sequestro dell'unità utilizzata diveniva dunque inevitabile.
In data 29 giugno 1998 il P.M., rilevato che il verbale dell'eseguito sequestro preventivo era pervenuto in Procura dopo le 48 ore stabilite dall'articolo 321.3-
bis c.p.p., disponeva la restituzione del bene sequestrato alla libera disponibilità della DS Logic s.r.l..
Il giorno 1o luglio 1998, si presentava spontaneamente, in qualità di persona informata sui fatti dinanzi al P.M. titolare delle indagini il responsabile della associazione privata denominata «Isole nella Rete» che spiegava di aver messo in tale veste a disposizione del Collettivo di Vicenza il sito «web» ove era comparso il messaggio e si impegnava a cancellare immediatamente il messaggio diffamatorio.
Così avveniva effettivamente e pertanto la predetta Procura della Repubblica non ha ravvisato la necessità di disporre un nuovo sequestro preventivo.
Successivamente la Polizia Postale di Bologna restituiva alla società DS Logic s.r.l. tutto quanto in precedenza ad essa sequestrato.
Attualmente il procedimento penale originato dalla cennata querela vede come unico indagato il responsabile del Collettivo di Vicenza, identificato dalla Polizia Giudiziaria.
Il Ministro delle comunicazioni: Salvatore Cardinale.

MARTINAT. - Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'associazione Snadi-Cisal, sindacato nazionale aree pubbliche dettaglianti indipendente, che ha sede a Torino, si è accorta che una propria impiegata si è indebitamente appropriata di considerevoli somme di denaro, versate dai propri associati e destinate al pagamento di imposte e tasse;
il sindacato, nella persona del presidente, ha immediatamente inoltrato denuncia alla procura della Repubblica di Torino;
tale vicenda con il trascorrere del tempo, sta determinando una situazione insostenibile, tanto per gli associati quanto per l'associazione;
a seguito delle inevitabili e legittime verifiche fiscali, gli uffici finanziari, stanno provvedendo ad inviare avvisi di liquidazione relativi alle imposte omesse nonché sanzioni, soprattasse ed interessi;
a fronte di questa situazione l'associazione ha deciso di richiedere alla direzione regionale delle entrate quanto meno la sospensione delle sanzioni e soprattasse ai sensi della legge n. 423 del 1995;
risulta che l'ufficio, in tal senso interpellato, respinge ogni istanza di sospensione, poiché ritiene che ai sensi della norma già citata, non vi sia stato alcun rapporto di mandato tra gli associati e l'autrice del reato;
il direttivo dell'associazione ritiene invece che, alla luce di quanto disposto dal decreto legislativo n. 427 del 1997 che disciplina in maniera più dettagliata le cause di non punibilità del contribuente che dimostri


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di non avere effettuato versamenti di imposta per cause indipendenti dalla sua volontà, le disposizioni contenute nella legge n. 423 del 1995 debbano essere estese anche ai casi di comportamento illecito del personale dipendente dei soggetti indicati dalla stessa;
bisogna infatti tenere conto che l'erario non ha subito alcun danno, poiché in seguito agli avvisi di accertamento, l'imposta e gli interessi sono stati regolarmente versati e che lo spirito che ha guidato il legislatore nelle due leggi sopra citate è quello della difesa del contribuente che è comunque stato ingannato;
l'associazione suddetta ritiene quindi assurdo che gli uffici interpretino la legge in modo così letterale e restrittivo adottando di fatto, attraverso la negazione della sospensione delle sanzioni, una politica di ulteriore repressione nei confronti dei contribuenti pienamente estranei al reato -:
se non ritenga di intervenire per favorire una interpretazione autentica ed estensiva della legge ed in particolare della norma succitata.
(4-25838)

Risposta. - Con l'interrogazione testé enunciata l'interrogante premesso che una impiegata dell'associazione SNADI-CISAL (Sindacato Nazionale Aree Pubbliche Dettaglianti Indipendente) si sarebbe indebitamente appropriata di considerevoli somme di denaro, versate dagli associati e destinate al pagamento di imposte e tasse, chiede di conoscere se la normativa disciplinante la sospensione della riscossione delle sanzioni, prevista dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 ottobre 1995, n. 423, possa essere interpretata estensivamente fino a ricomprendere il suddetto caso. Ciò, alla luce di quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie), concernente le cause di non punibilità.
In particolare, l'associazione SNADI-CISAL ha presentato all'Ufficio bollo e Demanio di Torino una richiesta di sospensione delle soprattasse e degli interessi derivanti da omissioni di versamento causate dall'operato illecito di una propria ex dipendente che, nel periodo dal 1991 al 1996, si è indebitamente appropriata di denaro relativo ai versamenti di tasse e concessioni governative (tassa annuale IVA) di associati.
Nella denuncia presentata alla Procura della Repubblica di Torino, viene evidenziato che l'impiegata ha incassato direttamente dagli associati somme per versamenti relativi a iscrizioni presso la Camera di commercio, l'INPS, l'Ufficio IVA e altri enti pubblici, ammettendo di «avere falsificato, all'insaputa di tutti, numerosi documenti per pratiche amministrative e fiscali di numerosi associati».
Al riguardo, il Dipartimento delle entrate ha, preliminarmente, rilevato che le due norme richiamate nella interrogazione si fondano su presupposti sostanzialmente differenti.
Infatti, la predetta legge n. 423 del 1995 contempla il beneficio della sospensione della riscossione delle sanzioni previste in caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento, nei confronti del contribuente e del sostituto d'imposta, subordinandola alla necessaria ricorrenza di alcuni specifici presupposti:
la violazione deve conseguire alla condotta illecita, penalmente rilevante, di dottori commercialisti, ragionieri e consulenti del lavoro, iscritti in appositi albi;
tale condotta deve essere realizzata in dipendenza di un mandato professionale;
occorre che sia stata presentata denuncia del fatto all'autorità giudiziaria o ad un ufficiale di polizia giudiziaria;
il contribuente deve dimostrare di aver provvisto il professionista delle somme necessarie al versamento omesso, ritardato o insufficiente.

Inoltre, la particolare qualifica di tale ultimo soggetto è stata, nella valutazione prenormativa del legislatore, considerata elemento sufficiente, ossia sicura garanzia, per giustificare l'affidamento da parte del


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contribuente, giudicato a priori incolpevole per quel che riguarda la scelta del professionista.
L'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997 si pone, invece, su un piano del tutto diverso in quanto esclude la stessa configurazione di un illecito. Ciò, mediante la previsione di una specifica esimente a favore del contribuente, che abbia affidato l'incarico di versamento ad un terzo non qualificato, a condizione però che il mancato versamento sia addebitabile esclusivamente a quest'ultimo.
Orbene, mentre nel primo caso, la colpa del contribuente è esclusa per definizione ed il verificarsi di tutti i presupposti normativi dà luogo, automaticamente, alla sospensione della riscossione; nella seconda ipotesi, occorre accertare caso per caso (in conformità al principio di colpevolezza che informa il novellato sistema sanzionatorio penale) se possa muoversi o meno allo stesso la censura di una qualche forma di negligenza o di imprudenza nella scelta del terzo o anche nell'opera di vigilanza sul comportamento di quest'ultimo, in relazione all'incarico conferito.
Soltanto l'assoluta assenza di colpevolezza nel senso sopra specificato (che dovrà essere ovviamente dimostrata da parte dell'interessato) potrà far ritenere che il fatto illecito sia addebitabile esclusivamente al terzo, legittimando, quindi, l'ammissibilità della specifica esimente prevista dalla norma.
Infatti, la competente Direzione regionale delle entrate per il Piemonte - Sezione staccata di Torino - ha rappresentato all'associazione istante che non sussistono i presupposti per applicare la sospensione prevista dalla legge n. 423 del 1995 in mancanza di alcun rapporto di mandato tra gli associati e l'impiegata, la quale non è una professionista iscritta nel relativo albo.
Il diniego della sospensione trova ulteriore giustificazione nel fatto che la richiesta è stata formulata in via generale senza riferimento ad atti specifici già emessi da parte degli uffici finanziari.
A tal proposito il Dipartimento delle entrate ha invitato la predetta Direzione regionale ad assumere le opportune iniziative affinché venga riscontrata caso per caso la sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997.
Pertanto, sebbene la questione sollevata nella interrogazione risulti indubbiamente fondata, tuttavia, la legislazione vigente in materia non consente una differente e più favorevole interpretazione.
Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

MATRANGA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
uno degli ultimi decreti firmati dall'ex ministro della Giustizia Oliviero Diliberto riguarda la riduzione degli organici della Procura della Repubblica e del Tribunale di Palermo per rinforzare quelli della vicina Termini Imerese;
sono sei i posti che riguardano i giudici del tribunale e tre quelli dei magistrati della Procura. Il provvedimento fa seguito all'allargamento del territorio di competenza del tribunale termitano;
al decreto si erano opposti nei mesi scorsi il presidente del tribunale di Palermo Carlo Rotolo e il procuratore Pietro Grasso. Per il momento, comunque, si afferma in ambienti giudiziari, non si prevedono trasferimenti dei nove giudici ad altra sede -:
quali provvedimenti si intendano adottare per consentire alla Procura della Repubblica e del tribunale di Palermo a ritornare nel pieno dell'organico per combattere in maniera sempre più incisiva la criminalità e la mafia in Sicilia.
(4-29703)

Risposta. - Relativamente all'interrogazione in esame si riferisce quanto segue sulla base delle notizie acquisite presso la competente articolazione ministeriale.
La Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria e degli Affari Generali ha


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in proposito comunicato che, contrariamente a quanto affermato dall'interrogante, il decreto ministeriale del 7 aprile 2000, adottato in attuazione dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 491 del 1999 in materia di Tribunali metropolitani, non ha comportato alcuna diminuzione nell'organico del personale di magistratura presso il Tribunale di Palermo.
La predetta diminuzione ha invece riguardato la Procura della Repubblica, ma è stata contenuta in sole due unità, proprio in considerazione delle osservazioni giunte dal territorio, e ciò a fronte di una pur sensibile diminuzione di competenza che la predetta riforma ha comportato per la sede di Palermo.
Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.

MAZZOCCHIN. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno. - Per sapere - premesso che:
mai come quest'anno scolastico il succedersi continuo di appuntamenti elettorali ha suscitato le proteste di insegnanti e genitori a causa dei lunghi periodi di «vacanza» imposta agli alunni che frequentano le scuole utilizzate come sedi di seggio elettorale;
prima le elezioni regionali, in alcune città anche quelle comunali che si sono svolte in due turni, adesso i referendum e nel bel mezzo ci sono state anche le vacanze di Pasqua che hanno contribuito a rendere ancora più lunghe le assenze degli studenti dalla scuola;
non è questione di poco peso e hanno ragione insegnanti e dirigenti scolastici a protestare per un anno scolastico sempre più corto e soprattutto continuamente interrotto nella fase conclusiva quando già c'è un po' di stanchezza e ci sono le somme di un anno di lavoro da tirare;
nella maggior parte degli altri paesi non sono solo le scuole sedi dei seggi elettorali; ci sono numerosi altri «contenitori» pubblici, sedi comunali, consigli di quartiere, ma anche caserme, impianti sportivi, eccetera nei quali ricavare sezioni elettorali;
tutti questi luoghi pubblici se temporaneamente utilizzati non sconvolgono il loro naturale utilizzo come succede per le scuole e non coinvolgono tante persone come nelle scuole -:
se non ritengano di prendere in considerazione con urgenza questo problema per cercare di trovare al più presto una soluzione alternativa alla attuale, circa la collocazione delle sedi dei seggi elettorali.
(4-29816)

Risposta. - In ordine alla interrogazione parlamentare indicata alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri si fa presente che le istruzioni impartite da questo Ministero, in occasione delle tornate elettorali, per l'utilizzazione dei locali scolastici prescelti quali sedi di seggio, sono da tempo quelle di limitare l'impiego dei locali in parola ai giorni strettamente necessari per l'approntamento dei seggi e per lo svolgimento delle operazioni elettorali.
Da ultimo istruzioni nel senso su esposto sono state impartite in occasione dei referendum popolari di domenica 21 maggio 2000, con lettera circolare del 14 aprile 2000.
Quanto all'esigenza di trovare soluzioni alternative all'ubicazione dei seggi elettorali, contatti in tal senso sono in corso con il Ministero dell'interno.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

MESSA. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere:
se corrisponda al vero che i costi di Isoradio gravino completamente sul canone pubblico mentre sette network privati forniscono gratuitamente le stesse informazioni legate alla viabilità;
se corrisponda al vero che sia possibile ascoltare Isoradio soltanto lungo poco


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meno di 2.000 dei 6.000 chilometri di autostrade nazionali;
se corrisponda al vero che tra i tratti esclusi dalla ricezione ci sia la A3 Salerno-Reggio Calabria;
se corrisponda al vero che la frequenza utilizzata da Isoradio (103.3 Fm) non sia la stessa ovunque;
se non ritenga la gestione di questo servizio particolarmente onerosa per la collettività rispetto alla sua funzionalità.
(4-25422)

Risposta. - Al riguardo si fa presente che la società RAI - interessata in merito a quanto rappresentato dall'interrogante nell'atto parlamentare cui si risponde - ha comunicato che effettivamente il servizio Isoradio è, attualmente, ricevibile per circa 2.000 chilometri di tratti autostradali di cui circa 1.600 sono gestiti in concessione dalla società Autostrade.
Per quanto riguarda, in particolare, i 444 chilometri dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria ne risultano coperti circa 200 e precisamente il tratto che va da Atena Lucana (SA) a S. Mango d'Aquino (CS) esclusi i tratti in galleria.
Nelle aree di Milano e Roma il segnale Isoradio è trasmesso rispettivamente sulle frequenze 103.2 MHz e 103.450 MHz invece della frequenza 103.3 MHz che risulta, in tali aree, non utilizzabile a causa dei noti problemi interferenziali esistenti nelle suddette zone.
I costi di realizzazione della rete Isoradio rientrano nel budget previsto per i servizi di pubblica utilità mentre la nuova convenzione con la società Autostrade prevede la corresponsione di un canone annuale da parte di quest'ultima società per la manutenzione degli impianti di trasmissione.
Quanto alla utilità del servizio si ritiene opportuno sottolineare che mentre i network privati forniscono notizie sulla viabilità soltanto nel corso di alcuni definiti appuntamenti orari, nel caso di Isoradio l'informazione sulla viabilità autostradale costituisce la parte preponderante della programmazione a cui si aggiungono comunicazioni riguardanti la prevenzione degli incidenti e consigli per una corretta condotta di guida.
A completamento di informazione la ripetuta RAI ha comunicato infine che nell'ambito della nuova convenzione con la società Autostrade è stato completato uno studio per estendere il servizio radiofonico Isoradio anche nei tratti non serviti per ulteriori 1.500 chilometri precisando, tuttavia, che tale incremento non interesserà le zone del sud in quanto tali tratti autostradali non sono gestiti da quest'ultima società.
La medesima RAI si è comunque dichiarata disponibile a stipulare analoghe convenzioni aventi per oggetto l'estensione del servizio Isoradio, con altre società che gestiscono autostrade.
Il Ministro delle comunicazioni: Salvatore Cardinale.

MESSA. - Al Ministro dei lavori pubblici. - Per sapere:
quale sia l'importo delle somme utilizzate dall'Anas, negli ultimi cinque anni, per l'ordinaria e la straordinaria manutenzione delle strade statali n. 5 «Tiburtina», nel tratto compreso tra l'Autostrada del Gra e Tivoli, e della strada statale «5 Ter»;
quale sia l'importo delle somme utilizzate, negli ultimi cinque anni, per le strade in questione e per il tratto sopra indicato, per il rifacimento della segnaletica orizzontale e la sostituzione di quella verticale ritenuta obsoleta;
quali siano le somme a disposizione, per i prossimi anni, per assicurare la manutenzione alle due strade statali.
(4-28071)

Risposta. - In merito alla interrogazione indicata, l'Ente Nazionale per le Strade, interessato in merito, comunica che gli importi spesi per lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, nell'ultimo quinquennio per le S.S. n. 5 e S.S. n. 5-Ter, nel tratto compreso tra il G.R.A. e Tivoli, ammontano a L. 2,5


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miliardi ai quali si aggiungono L. 2,5 miliardi per il rifacimento della pavimentazione stradale, mentre per la segnaletica la spesa è stata di L. 500 milioni.
L'ANAS fa presente, infine, che entro il corrente anno è prevista una spesa di L. 317 milioni per l'ordinaria manutenzione e L. 230 milioni per il rifacimento della pavimentazione.
Il Ministro dei lavori pubblici: Nerio Nesi.

MESSA. - Al Ministro dei lavori pubblici. - Per sapere - premesso che:
lungo la statale «5-ter», in prossimità della frazione di Colle Fiorito di Guidonia, sono presenti due curve particolarmente insidiose;
nonostante i limiti di velocità, in questi tratti si sono verificati numerosi gravi incidenti stradali -:
se non ritenga opportuno dare immediate disposizioni all'Anas per predisporre l'adozione, in prossimità delle curve in questione ed in aggiunta alla segnaletica esistente, dei sistemi di rallentamento della velocità previsti dall'articolo 179 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada.
(4-28154)

MESSA. - Al Ministro dei lavori pubblici. - Per sapere:
se sia possibile procedere all'urgente installazione delle bande rumorose nel tratto di statale 5 ter, in prossimità del centro abitato di Colle Fiorito, nelle immediate vicinanze delle due curve spesso oggetto di gravi incidenti stradali;
per quale motivo, ad oggi, non si sia ancora provveduto a dare risposta ad un precedente atto di sindacato ispettivo nel quale lo scrivente rappresentava la necessità dell'intervento sopra richiamato;
se non ritenga che i temi della sicurezza stradale meritino la massima attenzione specie quando gli interventi sollecitati, a tutela dell'incolumità degli automobilisti, comportino impegni finanziari veramente minimi.
(4-30571)

Risposta. - In risposta agli atti ispettivi indicati, l'Ente Nazionale per le Strade, cui sono stati richiesti elementi, riferisce che le curve esistenti sulla S.S. 5-ter «Tiburtina-Valeria» presso il centro abitato di Colle Fiorito di Guidonia risultano avere la pavimentazione in buono stato di conservazione. Le stesse, riporta l'Anas, sono ben segnalate e per tutto il tratto vige il limite di velocità di 50 km/h.
Per quanto riguarda l'eventuale installazione di bande rumorose di rallentamento, l'esperienza sinora fatta non ha conseguito i risultati attesi poiché è emerso che l'utenza, dopo breve tempo, ignora tale dispositivo annullandone l'efficacia.
L'Ente precisa, infine, che il problema è comunque legato al comportamento dell'utenza che, come dimostrano gli studi sulla incidentalità, spesso non osserva i limiti di velocità imposti in relazione all'andamento della strada.
Questo ministero, in proposito, ha comunque avviato numerose iniziative per la promozione di comportamenti rispettosi del codice della strada.
Il Ministro dei lavori pubblici: Nerio Nesi.

MIGLIORI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il decreto legislativo n. 200 del 12 maggio 1995 all'articolo 9 «Concorsi ad il ispettore superiore inerente la polizia penitenziaria», prevede «per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la promozione alla qualifica di ispettore superiore si consegue anche in sovrannumero... per contingente di cento posti l'anno previa selezione alla quale è ammesso il personale che riveste la qualifica di ispettore capo e che ne faccia domanda...»;


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risulta che per il 1999, contrariamente a quanto previsto nella suddetta norma, non si è preceduto alla selezione per l'individuazione del contingente per la qualifica di Ispettore superiore per il personale che nel 1999 ha conseguito la qualifica di Ispettore capo -:
quali siano i motivi di tale inosservanza, particolarmente incomprensibile perché la promozione avviene eventualmente anche in situazione di «sovrannumero»;
se non si reputi opportuno e doveroso applicare al più presto, seppure in ritardo, tale normativa ormai considerabile ad ogni effetto «diritto quesito» da parte degli interessati.
(4-29644)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, si comunica che relativamente alle promozioni alla qualifica di ispettore superiore ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. n. 200 del 1995, l'Amministrazione, parallelamente a quanto disposto dalle altre Forze di polizia, ha individuato nel periodo 1995/1998 il quadriennio utile per procedere, anche in sovrannumero, alla selezione del personale rivestente la qualifica di ispettore capo.
Pertanto, tutte le Forze di Polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato), in applicazione delle disposizioni contenute nei relativi decreti legislativi, hanno attuato in totale quattro selezioni alle quali è stato ammesso il personale in possesso della qualifica di ispettore capo rispettivamente al 31.2.1995, al 31.12.1996, al 31.12.1997, al 31.12.1998.
Si rappresenta, peraltro, che al personale non rientrato nella selezione non è preclusa la possibilità di un'ulteriore progressione in carriera atteso che, l'articolo 30-
bis, lettera b) del decreto legislativo n. 443 del 1992 prevede che l'accesso alla qualifica di ispettore superiore si consegue, per il 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esami riservato al personale che riveste la qualifica di ispettore capo ed in possesso dei prescritti requisiti.
Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.

NAPOLI. - Ai Ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
in sede di determinazione dell'organico scolastico per il triennio 1999/2002, il Mae ha prospettato la riduzione di 47 unità (36 nel settore dei corsi ed 11 nel settore delle scuole) e la contemporanea istituzione di 27 cattedre di lettorato in diversi paesi del mondo;
le misure adottate non solo appaiono gravi per il numero dei tagli, quanto per la diminuzione del servizio scolastico nelle aree di emigrazione;
la notizia della proposta di soppressione dei posti ha creato viva preoccupazione in tutti coloro che, a vario titolo, si sono sempre avvalsi dei corsi di italiano;
anziché una diminuzione occorrerebbe un aumento del numero di docenti per una migliore organizzazione dei corsi sia per colmare le aree attualmente abbandonate;
la riduzione del personale proposta dal Mae non tiene conto, quindi, delle necessità esistenti, anzi sembrerebbe voler giungere allo smantellamento totale delle nostre istituzioni scolastiche all'estero;
quanto denunziato appare estremamente preoccupante nel momento in cui, anche in termini di cultura, dovremmo essere competitivi a livello europeo -:
quali urgenti iniziative intenda attuare per evitare la riduzione del personale proposta dal Mae e per avviare un organico processo di riforma della scuola italiana all'estero.
(4-24716)

Risposta. - Per la definizione del contingente del personale scolastico in servizio all'estero per il triennio 1999-2002 si è tenuto conto preliminarmente delle sollecitazioni


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provenienti dal Parlamento (ordine del giorno - allegato 1 - n. 0/2739/1/3a - Tab. 6 del 2.12.99) a ridurre, tra l'altro, le sedi scolastiche e a ridistribuire l'organico disponibile. Si è altresì considerata anche la crescente richiesta di lingua e cultura italiana che proviene dalle istituzioni scolastiche e accademiche straniere. È stata pertanto effettuata una lieve riduzione di posti (15 su 1.268, portando quindi il contingente a 1.253) ed una parziale ridistribuzione dei medesimi. Tale operazione ha comportato nell'anno scolastico 1999-2000 una riduzione di 33 posti nel settore dei corsi ex lege n. 153 del 1971 e di 6 posti nel settore delle scuole e la contestuale istituzione di 24 posti aggiuntivi di lettorato. Nell'anno scolastico 2000-2001 il numero complessivo del personale scolastico all'estero risulta invariato, anche se vi sarà uno spostamento: verranno tolti 13 posti di insegnamento presso i corsi ex lege n. 153 del 1971, mentre lo stesso numero di lettori sarà aggiunto presso le università straniere.
A fronte di tale riduzione dei posti del personale di ruolo del contingente del personale scolastico, programmata per il triennio 1999-2002, da destinare ai corsi di lingua e cultura italiana ex articolo 636 del decreto legislativo n. 297 del 1994, non ha potuto corrispondere un incremento di contributi finanziari per gli enti che gestiscono tali corsi, in quanto il capitolo 3577 per il 1999 è rimasto invariato.
Il decreto interministeriale che definisce il citato contingente triennale tiene conto delle seguenti linee direttrici nei vari settori di intervento:
a) si è proceduto in una linea di consolidamento delle scuole statali assegnando alcune unità aggiuntive di docenti;
b) si è favorito lo sviluppo dei progetti bilingue nelle scuole straniere, sia rafforzando quelli già avviati (Francoforte, Friburgo, Wolfsburg), sia sostenendo l'avvio di nuovi progetti (Washington, Città del Messico, Tunisi, Varsavia e, da ultimo, Albania, Romania e Russia), con l'assegnazione di una unità di personale di ruolo;
c) nelle scuole legalmente riconosciute, si è previsto un graduale incremento dei contributi finanziari all'assunzione di docenti locali con contestuale leggera riduzione dei docenti di ruolo inviati dall'Italia;
d) nel settore dei corsi di lingua e cultura italiana, ai sensi della Legge n. 153 del 1971, si è proseguito il riorientamento degli interventi privilegiando i corsi inseriti nell'ordinamento scolastico locale (mediante accordi con le autorità scolastiche) e procedendo altresì alla razionalizzazione degli interventi, già avviata negli ultimi anni, con la chiusura di posti di insegnamento in presenza di corsi non curricolari;
e) tenuto conto dell'elevata richiesta che proviene dalle Università straniere, è stato inoltre programmato l'ampliamento dei lettorati, sia per favorire una politica di diffusione della lingua e cultura italiana a tutti i livelli - dalla materna all'università - che per attuare una politica mondiale di espansione, soprattutto in nuove aree (Africa, Oceania) o sedi (Europa occidentale e centro-orientale e America Latina).

Alla luce di quanto sopra esposto sembra lecito affermare che le nostre istituzioni scolastiche, lungi dall'essere smantellate, manterranno sostanzialmente, anche nel prossimo triennio, l'attuale consistenza.
La ridistribuzione operata vuole peraltro essere nella linea del processo di riforma della scuola italiana all'estero, auspicata dall'interrogante, e in tal senso si situano anche le disposizioni relative al miglioramento dell'offerta formativa e della formazione iniziale e
in itinere del personale che figurano nel contratto della scuola comparto estero, siglato in sede A.R.A.N. il 25 luglio 1999.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Franco Danieli.

NAPOLI. - Ai Ministri dell'interno e della giustizia. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 4 del contratto collettivo nazionale integrativo del 31 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 9 settembre 1999 prevede l'assegnazione di


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risorse per retribuire lo specifico impegno del personale disponibile ad operare nelle scuole collocate in aree a rischio di devianza sociale e criminalità minorile, caratterizzate da dispersione scolastica sensibilmente superiore alla media nazionale;
l'osservatorio provincia di Reggio Calabria sulla dispersione scolastica, ha elaborato un elenco delle scuole a rischio di tutta la provincia che possono fruire di particolari risorse economiche per migliorare la qualità dell'istruzione e della formazione dei giovani;
nell'elenco predisposto dall'osservatorio figurano le scuole medie di Ciminà, San Luca, Natile di Careri, Plati, Africo Nuovo (comuni della locride) in quanto già riconosciute a rischio dalla giunta regionale nel '90;
stranamente il provveditorato agli studi di Reggio Calabria ha escluso la scuola media di Ciminà dall'elenco delle scuole a rischio;
la discriminazione appare assurda anche perché la prefettura di Reggio Calabria ha riconosciuto lo stato di rischio in cui versa la gioventù di Ciminà;
i giovani che frequentano la scuola media di Ciminà appartengono per lo più a famiglie che vivono in disagiate condizioni economiche e che hanno particolari vicissitudini alle spalle -:
se non ritengano necessario ed urgente far inserire, dal provveditorato di Reggio Calabria, la scuola media di Ciminà tra le scuole collocate in aree a rischio di devianza sociale e criminalità minorile.
(4-26598)

Risposta. - Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare, alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e si precisa quanto segue.
Al Provveditorato agli Studi di Reggio Calabria, per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 4 del C.C.N.I., sono state assegnate a suo tempo L. 1.890.000.000 per assicurare orientativamente la programmazione di n. 9 progetti.
Secondo le indicazioni previste dall'articolo 12 dell'intesa allegata al C.C.N.I., per la individuazione delle aree territoriali maggiormente a rischio e per il conseguente esame delle problematiche, si sono svolte apposite riunioni presso la prefettura di Reggio Calabria alle quali hanno preso parte anche rappresentanti della Prefettura stessa, degli Enti locali, delle A.S.L., del Tribunale dei minorenni, delle Associazioni di volontariato e cooperative sociali.
Alla luce dei dati sulla devianza sociale e la criminalità minorile acquisiti nel corso di dette riunioni il Provveditore agli Studi e le organizzazioni sindacali del comparto Scuola hanno, in un primo tempo, individuato 15 Comuni della Provincia maggiormente interessati ai citati fenomeni e poi, all'interno di essi, hanno indicato le scuole della fascia dell'infanzia e dell'obbligo alle quali chiedere di elaborare i progetti; nel protocollo d'intesa, siglato in data 3 novembre 1999 non compare il comune di Ciminà, in quanto, sulla base dei dati sopraindicati tale comune non è risultato essere tra i quindici a più alta criminalità.
Quindi, sempre d'intesa con le organizzazioni sindacali, sono stati esaminati i 12 progetti presentati graduandoli secondo la priorità prevista dall'articolo 4 p. 10 del C.C.N.N. (maggiore coinvolgimento del personale scolastico) ai fini della successiva approvazione.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

NAPOLI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
gli insegnanti di religione cattolica, nonostante la professionalità e l'impegno profuso nella realizzazione degli obiettivi formativi degli alunni, risultano a tutt'oggi privi del riconoscimento giuridico;
senza l'insegnamento della religione gli alunni rimarrebbero privi della conoscenza del fenomeno religioso con grave pregiudizio per la formazione di quelle attitudini alla tolleranza richieste dalla nostra società multietnica;


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nonostante le numerose proposte di legge presentate dalle varie rappresentanze politiche in Parlamento, gli insegnanti di religione non riescono a godere di un loro stato giuridico;
appare incomprensibile all'interrogante il fatto che i docenti di religione cattolica non debbano essere posti sullo stesso piano di tutti gli altri docenti, anche sulla scorta degli accordi contenuti nel Concordato -:
quali siano i reali intendimenti del Governo in merito all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole del nostro Paese;
se non ritengano necessario ed urgente stabilire lo statuto giuridico degli insegnanti di religione cattolica al fine di ridare equità di riconoscimento al loro insegnamento.
(4-28423)

Risposta. - Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il ministero condivide le considerazioni formulate dall'interrogante circa l'esigenza che sia concluso in tempi rapidi l'
iter parlamentare del disegno di legge recante norme sullo status giuridico dei docenti di religione già approvato dal Senato della Repubblica e trasmesso alla Camera dei Deputati il 20 luglio 2000.
Detto provvedimento prevede per l'insegnamento della religione cattolica l'istituzione di appositi ruoli e per gli insegnanti che accedono ai ruoli il trattamento giuridico ed economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative contenute nel Decreto legislativo 16.4.1994 n. 297 e delle contrattazioni collettive per quanto compatibili.
Com'è noto, infatti bisogna tener conto di alcuni aspetti specifici - concernenti le modalità di reclutamento di tale personale che prevedono l'intervento dell'ordinario diocesano - che essendo stati definiti in sede di attuazione della norma concordataria, non possono essere modificati unilateralmente dallo Stato italiano.
Quanto poi alla riconfigurazione dell'insegnamento della religione cattolica nel contesto della riforma scolastica, si fa presente che la Conferenza Episcopale Italiana ha presentato, per gli anni scolastici 1998/99 e 1999/2000 un progetto di sperimentazione denominato «Sperimentazioni nazionali biennali sui programmi di religione cattolica» che nasce dalla rilettura dei programmi di religione cattolica operato dal settore IRC della conferenza medesima.
I risultati di questo lavoro stanno alla base della sperimentazione che intende per l'appunto riconfigurare l'insegnamento nel contesto delle riforma in atto.
Detto progetto, assunto da questo Ministero nell'ambito del tavolo di confronto aperto con la CEI, è assistito e monitorato da un osservatorio composto da membri designati da questo Ministero nel quadro normativo delineato dal Concordato e dall'intesa.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

NAPOLI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere:
quali siano i motivi per i quali i docenti abilitati alla classe A 059 (scienze matematiche, chimiche, fisiche, naturali nella scuola media) non hanno avuto il riconoscimento della abilitazione in un ambito disciplinare più ampio, come tutte le altre classi di concorso della scuola media.
(4-30176)

Risposta. - Com'è noto all'interrogante, con il decreto ministeriale n. 354 del 1998, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 40, comma 10, della legge n. 449 del 1997, si è proceduto ad aggregare in più ampi ambiti disciplinari le classi di concorso a cattedre ed a posti di insegnamento tecnico pratico nelle scuole secondarie che presentavano elementi di affinità, sia per titoli di accesso, sia per gli insegnamenti in esse comprese.
Per le discipline scientifiche è stato creato l'ambito 8 in cui sono incluse tre


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classi di concorso, 47/A matematica, 38/A fisica e 49/A matematica e fisica.
Non si è ritenuto, su conforme parere dei competenti ispettori tecnici, nonché dell'avviso espresso al riguardo dal Consiglio Universitario Nazionale, che com'è noto è l'organo consultivo del Ministero dell'università, di inserire in tale ambito anche la classe di concorso 59/A scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media, in quanto data la peculiarità di tale classe di concorso, in cui sono presenti congiuntamente insegnamenti di matematica e di scienze naturali, i titoli di accesso non sono omogenei con quelli previsti per l'ambito 8.
Analogamente non si è ritenuta praticabile l'aggregazione tra la classe di concorso 59/A e la classe di concorso 60/A scienze naturali, chimica, geografia, microbiologia, considerati i differenti titoli di accesso.
Si fa presente, comunque, che la normativa concernente l'ordinamento delle classi di concorso subirà sicuramente una revisione, in quanto la riorganizzazione dei curricoli della scuola di base e secondaria, secondo le previsioni di cui alla legge quadro in materia di riordino dei cicli d'istruzione, comporterà la creazione di nuove e più ampie aree disciplinari.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

NAPPI, BIELLI e VIGNALI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
la Convenzione stipulata per la trasmissione delle sedute parlamentari da parte di Radio radicale è scaduta nel mese di novembre 1997;
con il collegato alla finanziaria 1998 si è giunti ad una proroga straordinaria ed eccezionale fino al gennaio 1998;
il vigente contratto di servizio Stato-Rai, sul quale la stessa Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi ha espresso parere favorevole nel luglio 1997, all'articolo 14 prevede al comma 3 che:
«La concessionaria si impegna all'avvio del servizio di rete parlamentare a terra a partire dal l gennaio 1998. In ogni caso dal l novembre 1997, con carattere aggiuntivo, si avvierà la diffusione via satellite, in analogico ed in digitale del canale radiofonico parlamentare»;
per la realizzazione di tale obiettivo i cittadini concorrono direttamente con quota parte del canone radiotelevisivo;
il contratto di servizio nel suo articolo 14 è al momento disatteso, pur essendo stato affermato ripetutamente, e da ultimo in sede di Commissione parlamentare vigilanza Rai il 16 dicembre 1997, dai responsabili della concessionaria pubblica, la possibilità dell'azienda di avviare la trasmissione con una capacità di copertura territoriale leggermente inferiore, solo nella fase di avvio, rispetto a quella attualmente garantita da Radio radicale o, da subito, pari, nel caso di conclusione positiva della trattativa aperta con Radio radicale;
per l'attivazione del servizio pubblico della rete parlamentare si sono ripetutamente espressi i Presidenti della Camera e del Senato;
nessuna conseguenza avrebbe, tra l'altro, l'avvio della rete parlamentare sul futuro di Radio radicale che continuerebbe nella sua libera esistenza e nel suo libero ruolo informativo, visti i finanziamenti pubblici che la Radio legittimamente continuerebbe a percepire in quanto organo di partito;
nonostante la proroga già concessa è ripresa una spinta per giungere ed una nuova e più ampia proroga anche attraverso nuovi atti legislativi proposti dal Governo -:
se tutto ciò corrisponda agli orientamenti del Governo;
se non sia necessario procedere inderogabilmente alla attuazione del dispositivo dell'articolo 14 del contratto di servizio;


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se ulteriori proroghe siano suscettibili di impugnabilità sotto il profilo della legittimità;
se considerino giusto che i cittadini oggi paghino due volte per lo stesso servizio: la Rai con il canone, Radio radicale con la convenzione;
se non considerino quantomeno singolare e non corrispondente ad alcun criterio liberale e pluralista immaginare che un delicato servizio di natura pubblica possa essere condotto da un organo, formalmente e sostanzialmente di partito;
a quanto ammontino i contributi percepiti nell'ultimo triennio dalla proprietà di Radio radicale in quanto organo di partito;
a quanto ammontino i contributi percepiti nell'ultimo triennio dalla proprietà di Radio radicale per la trasmissione delle sedute parlamentari;
di chi sia la proprietà di Radio radicale;
quanti siano i dipendenti della Radio e quale sia il loro regime contrattuale, anche in relazione alle mansioni effettivamente svolte, segnatamente per la redazione giornalistica addetta alla realizzazione dei servizi parlamentari.
(4-14849)

Risposta. - Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri si ritiene opportuno fare un breve riepilogo della situazione riguardante la trasmissione delle sedute parlamentari.
In proposito si significa che già l'articolo 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223 prevedeva che alla concessionaria RAI poteva essere assentita una quarta rete radiofonica da riservare esclusivamente ai lavori parlamentari.
Tuttavia, l'indisponibilità di frequenze radioelettriche derivante dalla mancata definizione del relativo piano di assegnazione, non consentì, a suo tempo, di destinare alla concessionaria RAI i necessari supporti tecnici per l'istituzione della suddetta rete parlamentare.
Allo scopo di assicurare, comunque, il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, il Governo fu autorizzato, con decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 558, più volte reiterato, a stipulare una convenzione di durata triennale, con un altro operatore del settore - individuato nella società Centro di produzione S.p.A., titolare dell'emittente radiofonica radio Radicale - al fine di assicurare le predette trasmissioni.
Con decreto ministeriale 21 novembre 1994, pertanto, fu approvata una convenzione (scaduta il 21 novembre 1997) con cui il Centro di produzione S.p.A. si impegnava a provvedere alla trasmissione delle sedute parlamentari previa una remunerazione pari a lire 10 miliardi annui.
Successivamente a tale data atteso che il menzionato Centro di produzione S.p.A. aveva, nel frattempo, continuato ad effettuare le trasmissioni in parola e che il Parlamento aveva, con vari ordini del giorno, impegnato il Governo ad assumere idonee iniziative legislative al fine di garantire la continuazione delle trasmissioni di cui trattasi nonché di ridisciplinare la materia in modo da pervenire ad un effettivo potenziamento del servizio, è stata emanata la legge 11 luglio 1998, n. 224 con cui il ripetuto Centro di produzione S.p.A. veniva autorizzato alla prosecuzione delle trasmissioni parlamentari per un ulteriore triennio (fino al 20 novembre 2000) per un importo annuo rivalutato in lire 11.500.000.000.
La predetta legge prevede, altresì, che fino all'entrata in vigore della legge di riforma generale del sistema delle comunicazioni, la rete radiofonica dedicata ai lavori parlamentari non può essere ampliata fatte salve, comunque, le acquisizioni di impianti conseguenti all'esercizio di opzioni già concordate alla data di entrata in vigore della legge n. 224 del 98.
Nel frattempo, atteso che non si sono riscontrati impedimenti giuridici a che la RAI avviasse le trasmissioni parlamentari in attuazione dell'articolo 14 del contratto di servizio approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, gli organi amministrativi competenti hanno provveduto ad autorizzare, in via provvisoria,


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alcuni impianti RAI operanti in modulazione di frequenza, dedicati alle ripetute trasmissioni parlamentari.
Il Ministro delle comunicazioni: Salvatore Cardinale.

PEZZOLI. - Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che:
una spinosa questione sta emergendo con riferimento alla potestà regolamentare concessa ai comuni in materia d'imposta comunale sugli immobili dall'articolo 59 del decreto legislativo n. 446/1997;
si segnala, in particolare, che il comune di San Donà di Piave, con l'articolo 23 del proprio regolamento, in ossequio al disposto del numero 1) della lettera l) del primo comma del citato articolo 59, ha sì eliminato l'obbligo di dichiarazione sostituendolo con quello di una semplice comunicazione, ma ne ha fissato il termine di presentazione entro il 31 gennaio 2000, senza peraltro darne alcuna opportuna informativa alla cittadinanza ed agli operatori del settore;
risulta che almeno altri 8.000 comuni italiani si stiano muovendo nella medesima direzione e ciò significa che ogni professionista dovrà, per forza di cose, munirsi di ottomila diversi regolamenti comunali sull'Ici e di ottomila stampati personalizzati, oltre che gestire centinaia di differenti scadenze rispetto a quella generale fissata dal comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
nella relazione governativa al decreto legislativo n. 446/1997 si afferma testualmente che «Nell'esercitare la potestà regolamentare, i comuni devono porsi un limite generale, quello di rispettare la tendenza del sistema alla semplificazione del rapporto tra contribuente ed ente impositore, al fine di non creare adempimenti che, per termini e modalità, risultino vessatori o difficilmente conoscibili» -:
se non ritenga opportuno un immediato intervento al fine di porre un po' d'ordine normativo rispetto al caos ingenerato dalla norma in questione.
(4-27986)

Risposta. - In merito alla problematica sollevata dall'interrogante concernente la potestà regolamentare esercitata dal comune di San Donà di Piave il competente Dipartimento delle entrate ha osservato che nell'ambito dell'esercizio della potestà regolamentare disciplinata dagli articoli 52 e 59 lettera l), punto 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, ai comuni è data facoltà di introdurre in materia di imposta comunale sugli immobili, con proprio regolamento, l'obbligo della comunicazione da parte del contribuente, stabilendone il termine entro il quale deve essere presentata.
Pertanto, come precisato nelle istruzioni allegate al modello di dichiarazione per l'ICI relativa all'anno 1999, sarà cura del contribuente stesso informarsi presso il comune dove è ubicato l'immobile se tale obbligo sia stato introdotto.
Ciò posto, appare evidente che gli inconvenienti lamentati dall'interrogante sono una conseguenza ineliminabile dell'autonomia normativa ed organizzativa conferita agli enti locali.
Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

PISCITELLO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
l'emanazione del decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1999, ridefinendo solo diverse classi di concorso dei docenti di materie letterarie, lingua e civiltà straniere e affini, ha realizzato una grave ed incomprensibile discriminazione tra colleghi, ignorando del tutto i docenti appartenenti alla classe di concorso 59A, relativa alle scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali;
attraverso questa ingiustificata discriminazione, tacciabile di incostituzionalità, i docenti di materie umanistiche hanno avuto il privilegio di vedere riconosciuti i propri titoli per il passaggio di ruolo dal 1


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grado della scuola media al 2, mentre quelli delle materie scientifiche, pur in possesso dei medesimi titoli e diritti, sono stati esclusi da tale prerogativa, con palese violazione del principio inconfutabile delle pari opportunità;
il decreto ministeriale n. 39 è un provvedimento iniquo perché basato su valutazioni soggettive, prive di qualsiasi criterio di omogeneità che ha già determinato gravi conseguenze discriminatorie per le migliaia di docenti di ruolo laureati nelle discipline scientifico-matematiche, esclusi in materia arbitraria dalle agevolazioni concesse ad altre categorie di docenti;
il provvedimento adottato, non è stato infine in grado di tracciare un principio razionale di utilizzazione della professionalità dei docenti, negando un uguale riconoscimento ai docenti dell'area scientifico-matematico che al momento attendono ancora una più corretta ed equa ridefinizione degli ambiti disciplinari, con l'eliminazione di ogni discriminazione;
nell'interesse dei docenti della classe 59A si ritiene urgente una ridefinizione degli ambiti disciplinari con almeno un ambito di area scientifico-matematica con diversi sotto-ambiti, data la complessità dell'insegnamento e le diverse lauree di cui gli stessi sono in possesso -:
quali urgenti iniziative intenda avviare per riconoscere ai docenti predetti, gli stessi diritti dei colleghi delle discipline umanistiche relativamente alla possibilità di poter accedere all'insegnamento anche nelle scuole medie di 2 eliminando le discriminazioni e le iniquità dello stato attuale.
(4-29787)

Risposta. - Com'è noto all'interrogante, con il decreto ministeriale n. 354 del 1998, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 40, comma 10, della legge n. 449 del 1997, si è proceduto ad aggregare in più ampi ambiti disciplinari le classi di concorso a cattedre ed a posti di insegnamento tecnico pratico nelle scuole secondarie che presentavano elementi di affinità, sia per titoli di accesso, sia per gli insegnamenti in esse comprese.
Per le discipline scientifiche è stato creato l'ambito 8 in cui sono incluse tre classi di concorso, 47/A matematica, 38/A fisica e 49/A matematica e fisica.
Non si è ritenuto, su conforme parere dei competenti ispettori tecnici, nonché dell'avviso espresso al riguardo dal Consiglio Universitario Nazionale, che com'è noto è l'organo consultivo del Ministero dell'università, di inserire in tale ambito anche la classe di concorso 59/A scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media, in quanto data la peculiarità di tale classe di concorso, in cui sono presenti congiuntamente insegnamenti di matematica e di scienze naturali, i titoli di accesso non sono omogenei con quelli previsti per l'ambito 8.
Analogamente non si è ritenuta praticabile l'aggregazione tra la classe di concorso 59/A e la classe di concorso 60/A scienze naturali, chimica, geografia, microbiologia, considerati i differenti titoli di accesso.
Si fa presente, comunque, che la normativa concernente l'ordinamento delle classi di concorso subirà sicuramente una revisione, in quanto la riorganizzazione dei curricoli della scuola di base e secondaria, secondo le previsioni di cui alla legge quadro in materia di riordino dei cicli d'istruzione, comporterà la creazione di nuove e più ampie aree disciplinari.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

RALLO. - Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. - Per sapere - premesso che:
nell'ambito del progetto di rilancio dell'economia meridionale il Governo, al fine di favorire lo sviluppo delle piccole e medie imprese, individuò alcune linee direttrici nei provvedimenti che ha poi tradotto nella legge n. 488 del 1992;
tale legge era apparsa in grado di potere produrre gli effetti sperati ed aveva


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creato nella categoria fiducia ed aspettativa per i vantaggi che sembrava offrire;
le risorse impegnate si sono, di contro, rivelate assolutamente esigue, tanto da determinare una bassissima percentuale di imprese realmente finanziate, provocando l'esclusione di molte altre che ne avevano avanzato richiesta e che pure erano state giudicate idonee;
in Sicilia, tale risvolto negativo si è accentuato di guisa che, nel 1998, delle 2000 domande presentate, di cui 1399 con istruttoria positiva, solo 363 sono state finanziate, per un ammontare globale di agevolazioni di soli 740 miliardi di lire; ciò ha invertito una rotta che aveva visto, nel 1996, su 376 domande presentate, il finanziamento di 335 aziende per 998,7 miliardi e, nel 1997, su 447 domande, il finanziamento di 423 aziende per globali 953,5 miliardi;
dal dato evidenziato si deducono facilmente gli effetti negativi determinatisi anche sul fronte occupazionale, dove si è realizzata l'attivazione di soli cinquemila posti di lavoro a fronte dei ventimila potenzialmente attivabili;
tale situazione si è determinata anche per l'iniquo criterio di distribuzione delle scarse risorse disponibili, fagocitate per gran parte da alcune grosse aziende che avrebbero invece potuto accedere ad altre forme di sostegno quali i patti territoriali ed i contratti d'area;
seppure una preassegnazione decisa dal Cipe dovrebbe consentire con il bando chiuso al 30 novembre 1998 il recupero al finanziamento delle aziende escluse, sanando un evidente vulnus, essa lascerebbe irrisolto il problema per il prossimo anno, in cui, si desume, solo il 50 per cento delle richieste ritenute idonee troverebbero copertura -:
se non ritenga di intervenire affinché la legge n. 488 del 1992 possa dispiegare completamente i suoi effetti positivi nei confronti delle piccole e medie imprese, cui prioritariamente dovrebbe essere consentito l'accesso, disciplinando al meglio il criterio di distribuzione delle risorse;
se non ritenga che l'assegnazione dei fondi debba essere ulteriormente incentivata e comunque perequata alle esigenze manifestatesi e quali iniziative intenda adottare in tale direzione.
(4-21101)

Risposta. - In considerazione degli esiti delle graduatorie regionali relative al 3o bando (1o semestrale dell'anno 1998) di attuazione della legge n. 488 del 1992, con l'interrogazione di cui trattasi furono richiesti interventi per favorire le piccole e medie imprese e per adeguare le risorse finanziarie alla crescente domanda contributiva espressa dalle imprese.
È utile ricordare che le risorse disponibili per il 3o bando consentirono una copertura molto limitata, sia in relazione al numero dei progetti agevolati rispetto a quelli presentati e ritenuti agevolabili, sia in relazione all'entità delle agevolazioni connesse rispetto a quelle complessivamente richieste.
Considerati tali esiti chiaramente insufficienti per le finalità e le potenzialità della legge n. 488 del 1992 e, tenuto conto che gran parte dei progetti non agevolati con il 3o bando, per insufficienza dei fondi, sarebbero confluiti automaticamente sul 4o bando (2o semestrale dell'anno 1998) per effetto di una specifica disposizione normativa, il Ministero dell'industria avanzò una proposta di rifinanziamento del quarto bando stesso - al fine di assicurare comunque un'adeguata copertura alle domande presentate nell'anno 1998 - consistente nell'utilizzo di una parte delle risorse destinate dalla legge finanziaria 1999 allo sviluppo delle aree depresse.
L'
iter della proposta si concluse positivamente con la deliberazione emanata dal CIPE in data 22/1/1999 con la destinazione di ulteriori lire 3.000 miliardi di lire per le domande presentate sul 4o bando.
Definita in tale modo la questione cardine della disponibilità di risorse finanziarie in misura adeguata al forte interesse dimostrato dal settore industriale per gli incentivi della legge, il Ministero dell'industria potè


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procedere alla formazione delle graduatorie regionali del 4o bando con il decreto ministeriale del 18/2/1999 di approvazione delle graduatorie stesse.
Avendo già fatto presente che nel novero delle iniziative del 4o bando sarebbero risultate numerose iniziative non agevolate con il 3o bando e che gran parte di queste ultime sono state agevolate con il 4o bando, si ritiene corretto evidenziare i seguenti dati relativi complessivamente al 3o e 4o bando (e quindi ai due bandi semestrali delle domande presentate nel 1998):
agevolazioni concesse per L. 7.540 miliardi, di cui lire 6.566 miliardi ad iniziative localizzate nel Mezzogiorno pari all'87 per cento delle agevolazioni complessive concesse;
n. 7.332 progetti agevolati (pari al 47 per cento circa dei progetti ritenuti agevolabili) di cui n. 5.091 localizzati nel Mezzogiorno, pari al 69 per cento dei progetti complessivi agevolati.

In un'ottica di valutazione più ampia sugli effetti della legge n. 488 del 1992 e, quindi, con riferimento ai quattro bandi effettuati, in relazione alle attività del settore estrattivo-manifatturiero e di servizi, si riportano i dati più significativi:
n. 18.000 progetti agevolati;
L. 18.900 miliardi circa di agevolazioni concesse, di cui oltre \P 16.000 miliardi circa a favore di iniziative localizzate nel Mezzogiorno;
oltre 228.000 unità di incremento occupazionale previste a seguito del completamento dei progetti agevolati (con tempi medi di realizzazione previsti di 3/4 anni circa), di cui 150.000 unità nel Mezzogiorno;
in relazione alle diverse dimensioni d'impresa (piccola, media e grande), alle piccole e medie imprese sono state assegnate agevolazioni pari al 74 per cento di quelle complessive, mentre il rimanente 26 per cento è stato assegnato alle imprese di grande dimensione.

Restringendo, poi, la valutazione alla Regione Sicilia, di cui il testo dell'interrogazione evidenzia i risultati dei primi tre bandi, va segnalato - sempre con riferimento ai quattro bandi effettuati - che le iniziative agevolate sono state n. 1.758, con agevolazioni concesse pari a 3.541 miliardi (pari al 18,7 per cento di quelle complessive ed al 22,1 per cento di quelle relative alle aree del Mezzogiorno), con investimenti complessivi per L. 6.700 miliardi circa e con un incremento occupazionale di 19.000 unità lavorative, le agevolazioni concesse per il detto importo di L. 3.541 miliardi sono risultate assegnate per il 70 per cento circa alle piccole e medie imprese e per il rimanente 30 per cento circa alle imprese di grande dimensione.
Tali esiti, ove considerati complessivamente e in direzione dei primari obiettivi perseguiti dalla legge - ovvero sviluppo economico del Mezzogiorno e forte sostegno alla piccola e media imprenditoria - appaiono confortanti e qualificano, di fatto, la legge stessa come un valido strumento per l'azione di riequilibrio economico e sociale dell'intero territorio nazionale.
Per quanto sopra evidenziato, possono considerarsi sinora attuati gli interventi richiesti con l'interrogazione parlamentare in oggetto atti ad indirizzare maggiormente le agevolazioni verso le piccole e medie imprese ed a garantire risorse finanziarie adeguate all'interesse dimostrato dal settore imprenditoriale.
Per quanto concerne la prossima applicazione della legge n. 488 del 1992, occorre segnalare che il Ministero dell'industria, a seguito delle competenze ricevute con l'articolo 18 del D.Leg.vo n. 112 del 1998, mediante il decreto emanato in data 22 luglio 1999 ha apportato rilevanti modifiche al testo delle direttive date dal CIPE con deliberazione del 27 aprile 1995 (come modificata in data 18/12/1996) in materia di concessione delle agevolazioni della legge n. 488 del 1992.
Tra le dette modifiche si evidenziano, in particolare, la previsione di graduatorie distinte con riferimento all'importo degli investimenti oppure, ancor più, con riferimento a specifiche aree o settori di attività


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e l'elevazione della riserva a favore delle piccole e medie imprese fino ad una quota non inferiore al 70 per cento delle risorse complessive.
Tali disposizioni dovrebbero ulteriormente favorire lo sviluppo delle piccole e medie imprese, in aderenza ai principi dettati dalla legge.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero: Enrico Letta.

RALLO. - Ai Ministri delle comunicazioni e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. - Per sapere - premesso che:
la direzione generale della RAI ha appaltato il servizio relativo alle riprese esterne in Sicilia ad una azienda privata di Catania denominata Si.ge. srl;
tale appalto è stato attribuito a trattativa privata senza che siano state tenute in considerazione, né tantomeno consultate, quelle ditte di services che in precedenza avevano effettuato, dietro apposita convenzione, questo tipo di lavoro;
il costo dell'appalto, 200 milioni annui e 700 mila lire per ogni ripresa, rappresenta quasi il doppio di quello pagato in precedenza;
la Si.ge. non ha sedi operative in tutte le province, non ha postazioni di montaggio e riversaggio in tutti i capoluoghi e non possiede le indispensabili attrezzature che le permettano di fare fronte agli impegni assunti, tanto da essere costretta a dare in subappalto molti dei servizi che le vengono commissionati, per i quali pretende 24 ore di preavviso;
tutto questo oltre a non giustificare il notevole aggravio dei costi, rappresenta per la RAI una naturale rinuncia sia alla quantità sia alla qualità dei servizi di informazione;
se non ritenga, nell'ambito dei suoi poteri di controllo sull'andamento della gestione della concessionaria, verificare le ragioni che hanno indotto la RAI a dare corso all'oneroso appalto con la Si.ge. proprio nel momento in cui sembrava prossima la progettata realizzazione della installazione di punti di riversaggio a Caltanissetta, Siracusa, Trapani e Agrigento, con i quali assicurare una completa e puntuale copertura di tutto il territorio isolano, in grado di conquistare all'azienda pubblica l'auspicata autonomia;
se non ritengano di d'adoperarsi affinché la RAI, alla luce della analisi comparata tra costi e benefici, possa rivedere la sua scelta ed indirizzare le cospicue risorse anziché all'improduttivo appalto in favore della Si.ge. alla realizzazione del progetto di rafforzamento tecnologico delle proprie infrastrutture periferiche.
(4-24857)

Risposta. - Al riguardo si ritiene anzitutto opportuno rammentare che non rientra fra i poteri del Governo quello di sindacare l'operato della RAI per la parte riguardante la gestione aziendale che è ricompresa nelle competenze degli organi statutari delle medesime società.
Ciò premesso, si significa che la suddetta concessionaria - interessata in merito a quanto rappresentato dall'interrogante nell'atto parlamentare in esame - ha comunicato che motivi di opportunità pratica ed economica hanno fatto maturare la decisione di avvalersi di un unico interlocutore che garantisse una rete completa di riversamenti in tutte le province della regione Sicilia, piuttosto che utilizzare una serie di services come avveniva in passato, atteso che provvedere in proprio a tali attività avrebbe richiesto all'azienda cospicui investimenti in termini di attrezzature tecniche e notevoli costi di esercizio.
Quanto all'appalto alla società SIGE di Catania, la medesima RAI ha precisato che la scelta è stata determinata dalla mancanza di altre ditte che potessero farsi carico dello stesso tipo di impegni economici e di approvvigionamento di apparecchiature e di personale su tutto il territorio ed ha significato,


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altresì, che tale appalto - che è in forma di convenzione - prevede oltre alla disponibilità di punti di riversamento, anche la fornitura di servizi produttivi nel caso in cui la sede regionale RAI non fosse in grado di realizzarli direttamente.
Nell'assicurare che tale convenzione è in linea con la strategia aziendale che ha già portato alla definizione di analoghi impegni con società di service o con emittenti locali in altre regioni italiane, la ripetuta RAI ha comunicato che l'anzidetta convenzione prevede un importo minimo annuo garantito di 200 milioni di lire, definito tenendo conto degli impegni economici sostenuti dall'azienda nel corso dei precedenti esercizi, relativamente all'acquisizione di analoghi servizi.
I servizi previsti nel contratto, ha aggiunto la RAI, sono di varie tipologie, con tariffe che risultano essere tra le più basse del mercato siciliano e comunque allineate allo standard nazionale; nel contratto è previsto che la società SIGE in alcuni casi possa subappaltare i servizi richiesti, previa accettazione da parte della redazione giornalistica regionale.
In definitiva, ad avviso della concessionaria, il rapporto in atto consente di aumentare le potenzialità delle risorse, mentre la qualità dei servizi è comunque garantita dall'insindacabile decisione dell'azienda che può accettarli o meno con ovvie conseguenze circa la liquidazione del compenso.
La società concessionaria ha infine informato che la soc. SIGE assicura la necessaria copertura delle province siciliane, fatte salve Palermo e Catania, dove la stessa Rai è direttamente presente con propri insediamenti.
Il Ministro delle comunicazioni: Salvatore Cardinale.

RALLO e NAPOLI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 8 della legge n. 124 del 3 maggio 1999 prevede il trasferimento del personale Ata (Amministrativo - tecnico - ausiliare) dagli Enti locali allo Stato;
al fine di dare immediata esecutività al disposto della legge il ministero della pubblica istruzione, di concerto con il ministero dell'interno e quelli del tesoro e della funzione pubblica, con un apposito decreto, il n. 184 del 3 agosto 1999, ha inteso fissare modalità e termini che disciplinassero quei trasferimenti;
l'articolo 4 del menzionato decreto ministeriale, al terzo capoverso, precisa che dal 1 gennaio 2000 eventuali ulteriori nomine a tempo determinato verranno conferite, dai competenti capi d'istituto. A tal fine, limitatamente alle figure professionali già degli Enti locali, le graduatorie di Istituto degli aspiranti alla nomina a tempo determinato saranno costituite tenendo conto della inclusione degli interessati nelle graduatorie, ove esistenti, formulate dagli Enti medesimi entro il 31 agosto del 1999;
la provincia regionale di Trapani, in funzione di questo decreto, intendendo il termine del 31 agosto 1999, in esso contenuto, come ordinatorio e non perentorio ha ritenuto utili alla formazione delle graduatorie tutte le domande spedite dagli interessati entro quella data assumendo che ne facesse fede il timbro postale;
in conseguenza di ciò, acquisite le domande, qualche giorno dopo, con regolare delibera di giunta ha provveduto alla formulazione ed approvazione delle graduatorie dandone comunicazione ai diversi istituti ed al provveditore agli studi di Trapani;
il provveditore agli studi di Trapani con nota dell'11 gennaio 2000 ha dato disposizione ai Capi d'istituto interessati al passaggio del personale Ata dagli Enti locali allo Stato di non conferire nomine a tempo determinato ritenendo non idonee le graduatorie formulate dalla Provincia regionale di Trapani in quanto formulate con


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delibera assunta dopo i termini fissati dal decreto ministeriale del 3 agosto 1999 -:
se non ritenga il comportamento del provveditore agli studi di Trapani eccessivamente fiscale posto che appare pressoché scontato che un ente non poteva raccogliere le domande del personale interessato entro il 31 agosto 1999 e quindi, sempre entro la stessa data, formulare, approvare e spedire le graduatorie richieste agli istituti di competenza;
se non ritenga altresì, ingiustificato tale comportamento posto che, almeno fino al 31 dicembre 1999, non rientrava nella sfera di competenza del provveditore agli studi vigilare e contestare atti che erano di specifica pertinenza della provincia regionale di Trapani;
se in considerazione di quanto sopra le scuole e gli istituti destinatari delle graduatorie della provincia regionale possano legittimamente essere impedite dal tenerne conto.
(4-28031)

Risposta. - In ordine a quanto rappresentato nell'interrogazione indicata, si fa presente quanto segue.
Come è già noto all'interrogante, il trasferimento del personale ATA allo Stato è stato disposto con la legge n. 124 del 1999, articolo 8, la cui applicazione è stata disciplinata dal decreto ministeriale n. 184 del 23 luglio 1999, che, al fine di assicurare un normale svolgimento dei compiti istituzionali delle scuole, oltre alla proroga delle supplenze già conferite dagli Enti locali, all'articolo 4, comma 3o, ha previsto che eventuali ulteriori nomine a tempo determinato, limitatamente alle figure professionali già degli Enti locali, vengano conferite dai dirigenti scolastici, i quali, nel costituire graduatorie di istituto degli aspiranti a tale nomina, tengano conto dell'inclusione degli interessati nelle graduatorie, ove esistenti, formulate dagli Enti locali medesimi, entro il 31 agosto 1999.
Per maggiore chiarezza il ministero ha emanato successive circolari intese a fornire puntuali indicazioni su tutta la materia, compresa quella concernente l'assunzione del personale a tempo determinato.
In particolare, la CM. n. 245 del 15 ottobre 1999, con riguardo alle graduatorie sopra accennate, ha precisato che i dirigenti scolastici, nel formulare le graduatorie di istituto, debbano recepire, «ove esistenti (e non da compilare appositamente), graduatorie formulate a tal fine dagli Enti locali».
La C.M n. 297 del 10 dicembre 1999, poi, ha confermato sia la proroga di eventuali supplenze conferite dagli Enti locali, sia l'uso delle già citate graduatorie compilate entro il 31 agosto 1999 e precedentemente utilizzate dagli enti stessi; la medesima circolare, quindi, ha previsto che, in assenza di quest'ultima tipologia di graduatoria, le supplenze debbano essere conferite nel rispetto delle competenze previste dall'O.M. 59/94, utilizzando, ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, le liste degli Uffici del Collocamento.
Al riguardo il Provveditore agli Studi di Trapani ha assicurato di avere adottato i conseguenziali atti amministrativi nel pieno rispetto di quanto indicato nelle disposizioni sopra dette. Lo stesso, infatti, con circolare del 28.12.99, aveva diramato le opportune indicazioni alle istituzioni scolastiche (in cui il personale ATA era gestito dagli Enti locali) finalizzate alla costituzione della graduatoria di istituto degli aspiranti alla nomina di supplenza temporanea, prevista dal citato articolo 4 del decreto ministeriale n. 184 del 23.7.99, per la sostituzione del personale assente dal servizio.
Quanto alla graduatoria compilata dalla provincia di Trapani, cui si fa riferimento, il Provveditore agli Studi ha fatto presente che essa non ha potuto essere presa in considerazione dai dirigenti scolastici per la formulazione delle graduatorie d'istituto in quanto non trattavasi di graduatoria già esistente e comunque approvata antro il 31.8.1999, come previsto dall'articolo 4 comma 3, del decreto ministeriale n. 184 del 23.7.1999 essendo stata costituita in data successiva: la delibera di giunta della provincia con la quale è stata approvata la graduatoria è infatti del 31.12.1999.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.


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RIZZI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
alcune direzioni didattiche della Toscana (in particolare Viareggio e alcune delle province di Pisa, ma forse anche di altre province) hanno autorizzato (o anche incentivato) l'effettuazione di gite scolastiche per alunni delle scuole elementari;
tali gite, ipocritamente ascritte a programmi a sfondo «culturale», hanno come obiettivo d'istruire gli allievi circa la struttura dei supermercati Coop -:
quale aspetto culturale possa rivestire tale meta nella formazione di un alunno in fase di istruzione elementare;
quali oneri comportino per la collettività tali visite o se, al contrario, possano determinare un lucro, e a favore di chi visto la chiara e smaccata opera di pubblicità assicurata, oltretutto subdolamente diretta verso soggetti psicologicamente indifesi;
quali precauzioni siano adottate a salvaguardia dell'incolumità di bambini all'interno degli esercizi commerciali;
quale autorità abbia ritenuto che la visita più formativa tra quelle possibili (Versilia, Pisa, Lucca, Siena, Firenze, Apuoliguri, Etruschi, Comuni, primi al mondo, e Repubbliche di Lucca e Pisa, Puccini, Torre del Lago, Carnevale e arte della cartapesta, storia, arte, turismo, marmi, nautica, floricoltura, pesca, eccetera) fosse quella di un... supermercato;
perché tra i vari supermercati sia stata sempre e comunque scelta la Coop.
(4-28281)

Risposta. - In ordine alla interrogazione parlamentare indicata, si ritiene opportuno premettere che rientrano nella autonoma determinazione degli organi collegiali le iniziative da attivare nell'ambito della programmazione annuale d'istituto.
In merito a quanto rilevato dall'interrogante i Provveditori agli Studi di Pisa e di Lucca, al riguardo interessati, hanno fatto presente che nell'ambito della loro autonomia progettuale varie istituzioni scolastiche hanno attivato iniziative di educazione alla salute, con particolare riferimento all'educazione alimentare, al consumo, al riciclaggio con il supporto e la collaborazione delle sezioni didattiche della COOP territoriale.
Ciò in quanto le COOP offrono sul territorio supporto di esperti, materiali ed opportunità di riscontro di cui le scuole si avvalgono per l'espletamento dei progetti educativi deliberati.
A conclusione del lavoro didattico, predisposto e sviluppato dai docenti anche con il supporto di materiali informativi messi a disposizione dalle COOP, gli allievi hanno effettuato uscite d'istruzione - e non gite scolastiche - all'interno di vari supermercati per riscontrare sul campo quello che era stato loro illustrato teoricamente. Tali visite sono state regolarmente deliberate nell'ambito della programmazione annuale d'istituto.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

ROSSETTO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
è ormai prossima la scadenza dei componenti del Cnel ed essendo state già avviate da tempo le procedure per il rinnovo -:
se non ritenga indispensabile ai fini di assicurare la piena funzionalità di tale organo costituzionale, rinnovarlo alla scadenza di legge evitando la prorogatio.
(4-29019)

Risposta. - In relazione all'atto di sindacato ispettivo di cui si fa riferimento, si fa presente quanto segue.
Al CNEL, organo di rilevanza costituzionale non si applica il regime della prorogatio degli organi amministrativi previsto dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. Pertanto alla naturale scadenza del precedente Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (23 maggio 2000), si è provveduto alla sua immediata ricostituzione, tanto che il nuovo


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Consiglio si è potuto insediare in data 27 giugno ed acquisire piena funzionalità.
Infatti con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2000 è stato nominato Presidente Pietro Larizza.
Con successivi provvedimenti sono stati nominati in data 8 giugno 2000 i 110 componenti e precisamente: 98 componenti in qualità di rappresentanti delle categorie dei beni e servizi nei settori pubblico e privato; 12 membri in qualità di esperti, esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali 4 nominati dal Presidente della Repubblica e 4 proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Enrico Micheli.

ORESTE ROSSI. - Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione. - Per sapere - premesso che:
il Governo sta varando una serie di norme per limitare il numero di morti e incidenti stradali, comprendendo tra le stesse una maggior severità nei controlli delegati alla polizia;
molti incidenti sono causati da cantieri di lavoro situati lungo le autostrade;
l'interrogante percorrendo l'autostrada Genova-Serravalle, direzione Genova, in data 28 settembre 1999 ha contato la presenza di otto differenti cantieri di cui sette prevedevano il restringimento da due ad una corsia;
il tratto autostradale Serravalle-Genova è di cinquanta chilometri, tortuoso, con saliscendi e in buona parte senza corsie di emergenza, e con otto cantieri diventa rischioso per gli utenti;
è probabile che un automobilista, che si trovi ad impiegare due ore per percorrere cinquanta chilometri di autostrada, pagando il salato pedaggio, nei tratti successivi aumenti la velocità per recuperare il ritardo, creando rischi per sé stesso e per gli altri utenti -:
come sia possibile aprire contemporaneamente otto cantieri su cinquanta chilometri di autostrada;
i motivi per cui le forze dell'ordine addette al controllo dei tratti autostradali non siano intervenute al fine di rendere percorribile detta autostrada;
se intendano intervenire al fine di revocare la gestione di detta autostrada alla società concessionaria, in quanto ha dimostrato palesemente di non tenere in alcuna considerazione la sicurezza degli utenti e la percorribilità della stessa in tempi adeguati.
(4-25811)

Risposta. - In risposta all'interrogazione indicata, si forniscono i seguenti elementi di risposta.
L'Ente Nazionale per le Strade ha fatto presente che l'arteria in questione necessita di una manutenzione di tipo continuativo in quanto trattasi di una delle prime autostrade realizzate in Italia.
Dal mese di luglio a tutto settembre, gli interventi manutentori vengono limitati al massimo per non intralciare il traffico turistico della stagione estiva.
Ne consegne che gli stessi vengono concentrati nel periodo che va dalla terza decade di settembre fino a tutto il mese di novembre in quanto la stagione invernale, particolarmente nei tratti soggetti a più intenso innevamento, non consente l'esecuzione di alcun tipo di lavoro.
La necessità di interventi urgenti, pertanto, può determinare la presenza di più cantieri aperti contemporaneamente sulla tratta autostradale in questione.
Il Ministro dei lavori pubblici: Nerio Nesi.

ORESTE ROSSI. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
con il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 sono state varate nuove disposizioni inerenti la materia pensionistica dei militari, tendenti ad armonizzare i principi ispiratori della riforma riguardante la legge n. 335 del 1995;


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con l'entrata in vigore del citato decreto legislativo diversi militari appartenenti al ruolo sottufficiali, impiegati in attività di servizio presso enti o reparti non riconosciuti di «campagna» a decorrere dal 1 gennaio 1998, hanno avanzato richiesta di riscatto dei servizi comunque prestati, ai sensi dell'articolo 5 comma 3 e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 1997. Ciò richiesto al fine di potere ottenere riconosciuto quel privilegio che fino al 31 dicembre 1997 era dato a coloro che appartenevano o comunque prestavano servizio in enti detti di «campagna» e come di seguito classificati:
a) categorie dette di volo: automaticamente l'amministrazione concede il computo di 1/3, fino al 31 dicembre 1997 e di 1/5 a decorrere dall'entrata in vigore del citato decreto legislativo, degli anni effettivi di servizio, che vengono sommati a questi ultimi sia ai fini della buon'uscita che ai fini pensionistici senza alcun aggravio, per il sostituito, ai fini del riscatto previdenziale;
b) personale militare impiegato presso gli enti detti di campagna: automaticamente l'amministrazione concede il computo di 1/5 degli anni effettivi di servizio, che vengono sommati a questi ultimi sia ai fini della buon'uscita che ai fini pensionistici senza alcun aggravio, per il sostituito, ai fini del riscatto previdenziale;
c) personale militare ufficiali: indipendentemente dal ruolo o dall'impiego, presso Enti o Reparti detti di campagna o non di campagna, automaticamente l'amministrazione concede il computo di 1/3, fino al 31 dicembre 1997 e di 1/5 a decorrere dall'entrata in vigore del citato decreto legislativo, degli anni effettivi di servizio, che vengono sommati a questi ultimi sia ai fini della buon'uscita che ai fini pensionistici senza alcun aggravio, per il sostituito, ai fini del riscatto previdenziale;
l'articolo 5, del decreto legislativo n. 165 del 1997 comma 2 definisce, a parere dello scrivente, che il riscatto dei servizi comunque prestati si riferisce sia ai fini previdenziali sia ai fini della buon'uscita;
tale interpretazione non è condivisa dal ministero della difesa - direzione generale delle pensioni, che tramite la direzione territoriale di amministrazione della III R.A. ha emanato una circolare esplicativa (n. Prot. 1000/165/97/D.G. datata 15 aprile 1998) con la quale afferma il principio che il riscatto dei servizi comunque prestati è ammesso solamente ai fini del trattamento di fine rapporto e non ai fini pensionistici -:
se sia intendimento del signor Ministro porre rimedio, e in quali termini, alla disparità venutasi a creare tra il personale militare appartenente a diverse categorie nel merito del decreto legislativo n. 165 del 1997.
(4-29320)

Risposta. - Con riferimento alle modalità applicative dell'articolo 5, 3o comma, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 previste dalle direttive emanate dalla ex Difepensioni con circolare n. 1000/165/97 del 15.4.1998, si precisa quanto segue:
l'articolo 5 - 3o comma - del decreto legislativo n. 165/97 prevede che i periodi di servizio comunque prestato possano essere riscattati, con un onere parziale a carico dell'interessato e fino al massimo di cinque anni, ai fini del riconoscimento degli aumenti utili a pensione;
il 6o comma dello stesso articolo 5 sancisce la riscattabilità, ai fini dell'indennità di buonuscita, del servizio militare comunque prestato (anche in posizione di preruolo) nonché dei periodi riconosciuti utili a pensione, ivi compresi quelli riscattabili per effetto del 3o comma.

Ciò premesso, si rappresenta che con la menzionata circolare n. 1000/165/97 sono state indicate le modalità applicative delle citate disposizioni prevedendo la facoltà per gli interessati di riscattare i periodi di servizio comunque prestato sia ai fini di pensione, previo pagamento di una parte dell'onere, che della buonuscita.


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In quest'ultimo caso i medesimi dovranno provvedere al pagamento dell'intero onere come, tra l'altro, avviene per la generalità dei militari, ivi comprese le cosiddette categorie di volo ed il personale in servizio presso gli Enti operativi di campagna.
Da quanto sopra rappresentato si evince che le direttive attuative del più volte citato decreto legislativo n. 165 non hanno creato alcuna disparità tra i militari appartenenti a categorie diverse.
Il Ministro della difesa: Sergio Mattarella.

ROTUNDO. - Al Ministro delle finanze. - Per sapere: le ragioni del grave ritardo nel rimborso dell'imposta Irpef alla signora Ferreri Maria in Rizzo, residente a Lecce in Via Trinchese 68, considerato che la Commissione Tributaria Centrale, con decisione numero 4818/97 4, depositata il 10 ottobre 1997, ha respinto il riscosso proposto dall'Intendenza di finanza di Lecce.
(4-27621)

Risposta. - Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante chiede di conoscere le ragioni del grave ritardo nella erogazione del rimborso IRPEF spettante alla sig.ra Maria Ferreri in Rizzo, a seguito della decisione n. 4818/97 4, depositata il 10 ottobre 1997, con la quale la Commissione tributaria centrale ha respinto il ricorso presentato dall'intendenza di Finanza di Lecce.
Al riguardo, la Direzione regionale delle entrate per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, ha comunicato che il rimborso IRPEF sul TFR di lire 2.025.000 spettante alla sig.ra Maria Ferreri è stato convalidato in data 11 maggio 2000 dal competente centro di servizio di Bari, attraverso la procedura automatizzata di cui all'articolo 14 della legge n. 488 del 1999, con emissione di ordinativi collettivi di pagamento che verranno estinti mediante vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia.
Il predetto centro di servizio ha assicurato che l'erogazione del rimborso alla sig.ra Maria Ferreri avverrà presumibilmente nel corso del corrente anno.
Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

ROTUNDO. - Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che:
nella circolare ministeriale 14 giugno 1993 n. 9/249 - dipartimento entrate - si legge: «Non sono, parimenti, interessati all'elenco i terreni, sempre diversi dalle aree fabbricali, sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale: appartengono a questo secondo gruppo i piccoli apprezzamenti di terreno (cosiddetti "orticelli") coltivati occasionalmente senza strutture organizzative: i descritti terreni restano oggettivamente al di fuori del campo di applicazioni dell'Ici per cui non si pone il problema dell'esenzione»;
numerosi contribuenti, per effetto della circolare ministeriale citata, hanno escluso dalla imposizione dell'Ici «i piccoli appezzamenti di terreno "orticelli" sui quali non vengono esercitate attività agricole in forma imprenditoriale soggette ai fini Iva e dai quali i prodotti ottenuti vengono destinati esclusivamente all'autoconsumo»;
i comuni hanno atteggiamenti diversi nell'assoggettare all'imposta comunale sugli immobili (Ici) i cosiddetti «orticelli» -:
vi è una difficoltà nel definire, ai fini dell'imposta il termine «orticelli» -:
se il Ministro non ritenga di dover definire la dimensione (superficie o reddito dominicale massimo) e la qualità degli «orticelli» per dare certezza di applicazione ai numerosi contribuenti che si vedono notificare avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio e liquidazione dell'imposta con irrogazione di sanzioni e pagamento di interessi per gli anni dal 1993 e successivi.
(4-28680)


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Risposta. - In merito alla problematica sollevata dall'interrogante concernente il differente orientamento dei Comuni nell'assoggettare all'imposta comunale sugli immobili (ICI) i cosiddetti «orticelli» il competente Dipartimento delle entrate ha preliminarmente rilevato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'ICI, per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile cioè la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l'allevamento del bestiame, la trasformazione e l'alienazione del prodotto agricolo, se rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura.
Adibito all'esercizio dell'attività agricola nel senso civilistico, significa che le attività devono essere esercitate in forma imprenditoriale, non occasionale, da coltivatore diretto o imprenditore agricolo.
Conseguentemente, restano fuori dal campo di applicazione dell'ICI quei terreni non qualificabili come aree fabbricabili che sono normalmente inutilizzati (cosiddetti terreni incolti) e quei piccoli appezzamenti di terreno (cosiddetti orticelli) coltivati senza struttura organizzativa, ma solo occasionalmente da parte di soggetti che, non rivestendo né la qualifica di coltivatore diretto, nè quella di imprenditore agricolo, utilizzano tale terreno per ricavarne prodotti da destinare a soddisfare i bisogni propri e della propria famiglia.
Questi terreni, non avendo carattere agricolo, secondo la definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo n. 504 del 1992, in quanto coltivati occasionalmente, senza strutture organizzative, restano oggettivamente esclusi dal campo di applicazione dell'ICI.
Pertanto, da quanto sopra esposto ne deriva che, ai fini dell'esclusione dall'ICI, non è possibile determinare a priori la superficie dei terreni in esame essendo questa legata a valutazioni inerenti, per esempio, la fertilità del terreno, la dimensione della famiglia e così via.
Ha precisato, comunque, il predetto Dipartimento che rientra nel potere di accertamento del comune valutare se effettivamente i prodotti derivanti dall'attività occasionalmente svolta sul fondo siano destinati all'autoconsumo o meno.
Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

ROTUNDO e STANISCI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
da una giovane coppia di conviventi C.G. e P.A. nasceva una bambina P.D., e all'interrogante risulta che, a seguito delle violenze subite dal convivente, la madre si rifugiava dai propri genitori, portando seco la minore;
il padre ricorreva al tribunale per i minorenni di Lecce affinché ordinasse alla di lui ex convivente di fargli vedere la figliola;
il suddetto tribunale affidava il caso al consultorio di Poggiardo (Lecce), ove l'assistente sociale avviava degli incontri tra la minore ed il padre, ma con esito negativo e, tuttavia, senza mai sottoporre la minore medesima all'analisi di uno psicologo;
con provvedimento n. 267/95 il tribunale per i minorenni di Lecce dichiarava la madre decaduta dalla potestà genitoriale sulla figlia minore (cosa che di per sé si appalesa assai strana e rara);
in data 5 marzo 1997, la Corte d'appello di Lecce - sezione per i minorenni, con provvedimento n. 78/97 riformava il provvedimento del tribunale per i minorenni, affidando la minore al consultorio di Maglie, affinché provvedesse al recupero del rapporto tra il padre e la minore medesima;
risulta agli interroganti che, da tale provvedimento e dopo anni di silenzio e, precisamente a distanza di quattro anni dall'ultimo intervento delle istituzioni minorili, il consultorio di Maglie ha riavviato le procedure per le quali era stato delegato dalla Corte d'appello di Lecce;


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pertanto, in data 10 gennaio 2000 e 17 gennaio 2000 la madre ha accompagnato la minore, che oggi ha otto anni, presso il consultorio di Maglie, ove la stessa ha incontrato la psicologa dottoressa Ferrari;
risulta all'interrogante, che la piccola P.D., nel corso di detti incontri, si sia rifiutata a qualsivoglia incontro con il padre, tant'è che, a seguito degli stessi, ha avuto una crisi di nervi e ha persino rifiutato il cibo, tanto da dover richiedere l'intervento del pediatra;
risulta, inoltre, che la minore ha maturato un suo equlibrio e ha ottenuto buoni risultati scolastici e di relazione sociale prima dell'intervento del consultorio di Maglie e che, pertanto, oggi questo equilibrio possa essere seriamente minacciato imponendo alla minore di vedere un genitore che rifiuta;
risulta, ancora, all'interrogante, che, mentre alla madre il tribunale dei minorenni rifiuta ogni considerazione insistendo sulla bontà delle pretese del padre, su quest'ultimo non vi è stata alcuna indagine conoscitiva, nonostante lo stesso risulti monitorato dal C.I.M. in modo negativo e non corrisponda alcun contributo economico in favore della figlia (fatta eccezione per il solo anno 1996) -:
quali iniziative si intendano adottare per accertare i fatti di cui sopra ed eventuali responsabilità, nell'interesse della minore che corre il rischio concreto di perdere il suo riaquistato equilibrio, imponendole di vedere un genitore che rifiuta ed insistendo in sollecitazioni che contrastano con l'interesse della minore medesima;
se non intenda disporre una ispezione presso il tribunale dei minorenni di Lecce.
(4-28713)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame si rappresenta quanto segue sulla base delle informazioni acquisite dalla competente articolazione ministeriale.
Le tematiche trattate nell'atto ispettivo attengono, ancora una volta, al delicato problema degli interventi dell'autorità giudiziaria minorile in tema di tutela dei minori.
Premesso che il fine da perseguire in materia è costituito, per legge, dall'interesse del minorenne, non di rado accade che nell'attività posta in essere per il raggiungimento di tale scopo si verifichino situazioni conflittuali con i genitori, come accaduto nel caso di specie.
Al di là del fatto che non compete a questo ministero formulare giudizi sull'operato dell'autorità giudiziaria, né interferire con le autonome determinazioni di essa, sembra comunque opportuno, per rispondere alle richieste degli interroganti, riassumere, sulla base degli atti acquisiti, l'iter procedurale della vicenda.
I signori C.G. e P.A. dopo un periodo di tranquilla convivenza che sembrava dovesse portare ad una stabile unione, con la nascita della figlia si sono sempre più allontanati sino a giungere ad una separazione conflittuale col rientro nelle rispettive famiglie di origine. Secondo la madre della minore il motivo della separazione sarebbe dovuto alla incapacità del proprio compagno di avere rapporti sereni con la bambina e di gestire il nucleo familiare di fatto formatosi.
In tale situazione, il 7 aprile 1994, il tribunale per i minorenni di Lecce, in presenza della volontà della signora C.G. di vietare qualsiasi rapporto tra la figlia ed il padre ed in considerazione del fatto che quest'ultimo non intendeva rinunciare in alcun modo a mantenere rapporti affettivi con la figlia, decideva di affidare la bambina alla madre sotto il diretto controllo del consultorio familiare competente per territorio, che avrebbe dovuto favorire gli incontri tra la minore e il padre.
Tale provvedimento, però, non risultava di agevole attuazione attese le notevoli difficoltà frapposte dalla madre della minore, che sistematicamente ostacolava, con la collaborazione della famiglia di origine, gli interventi del consultorio, considerato più vicino alla controparte; ciò fino al punto che la piccola mostrava di possedere un'immagine


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così negativa sia del padre, sia del consultorio da piangere in modo irrefrenabile ogni volta che venivano programmati ed eseguiti gli incontri per avviare il programma stabilito dal Tribunale.
Per tale motivo, e per espressa volontà della madre (e dei suoi familiari) sono state momentaneamente interrotte le visite del Servizio in casa della minore; e tuttavia, nel frattempo, si è richiesta da parte dello stesso Consultorio la collaborazione degli operatori del locale Dipartimento di salute mentale al fine di una più attenta ed approfondita valutazione psicodiagnostica di entrambi i genitori.
Dall'anamnesi svolta nell'occasione risultava che i genitori avevano caratteri totalmente diversi e per tale ragione non si riusciva a giungere ad una qualsiasi mediazione che consentisse il riavvicinamento del padre alla figlia, senza tensioni per la madre; ciò anche in ragione della ferma posizione assunta dalla sua famiglia di origine.
Perdurando tale situazione, in data 21 giugno 1996 il Tribunale per i minorenni di Lecce, ritenuta la condotta della signora G.C. «inidonea al ruolo genitoriale per l'evidente pregiudizio già derivato all'equilibrato sviluppo psico-fisico della minore P.D. ed al prevedibile maggior danno che potrà in futuro realizzarsi a seguito dell'assenza della figura paterna», affidava la piccola P.D. al Servizio Sociale consultoriale competente, alfine di curare il recupero del rapporto tra il padre e la minore stessa, inserendola altresì in una struttura protetta idonea alla sua età ed alla sua già difficile condizione psicologica.
Senonché, a seguito di reclamo proposto dalla madre, la Corte di Appello di Lecce - Sezione minorenni, in data 5 marzo 1997, a parziale modifica del provvedimento impugnato, ripristinava la residenza abituale della piccola presso l'abitazione materna, fermo restando il suo affidamento al Servizio Sociale consultoriale che avrebbe continuato a curare il recupero del rapporto padre-figlia.
Ciò nonostante, la madre eludeva reiteratamente gli appuntamenti con il consultorio, compresi quelli fissati per il 14 giugno 1999 e per il 10 dicembre 1999, confermando così la propria indisponibilità a favorire i rapporti tra padre e figlia; ciò a fronte della persistente piena disponibilità del padre alla ricerca di una soluzione ragionevole che gli consentisse di instaurare un giusto rapporto con la bambina.
Nel corso dell'incontro programmato per il 2 febbraio 2000 tra la minore e la psicologa del consultorio incaricata di seguire il caso (diversi incontri precedenti erano stati annullati dalla madre o dal suo legale) emergeva che la bambina non veniva affatto preparata a tali incontri. Dalla indagine psicologica risultava invece evidente che la figura paterna era ben presente nella piccola, era vissuta emozionalmente in termini positivi e considerata addirittura come punto dinamico di forza e protezione. Nel corso di tale incontro, infatti, la bambina ha avuto modo di chiarire di non aver mai sentito parlare del padre in termini positivi e di temere di vederlo per la paura che il suo incontro avrebbe potuto provocare l'allontanamento dalla madre. A seguito di precisa domanda rivolta dalla psicologa la bambina rispondeva di avere desiderio di conoscere il padre. Successivamente la piccola non è stata più condotta al consultorio per gli appuntamenti già programmati.
Sulla base delle esposte risultanze psicologiche il tribunale per i minorenni di Lecce ha ritenuto opportuno disporre una consulenza tecnica di ufficio, nominando, con ordinanza del 6 aprile 2000, ulteriori due esperti incaricati di seguire il caso fino all'udienza camerale fissata per lo scorso 8 maggio. Nel corso della citata udienza le parti in causa hanno proposto i propri consulenti tecnici che in quella sede hanno accettato l'incarico.
I consulenti tecnici d'ufficio, d'altra parte, già nominati dal medesimo tribunale in data 6 aprile 2000, hanno chiesto ed ottenuto il termine di sessanta giorni (a partire dall'effettivo inizio delle operazioni peritali) per il deposito della relazione tecnica volta a conoscere se il graduale recupero del rapporto del padre con la minore


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risponda all'effettivo interesse di quest'ultima; in caso di esito positivo i consulenti dovranno altresì determinare modalità e tempi per tali futuri incontri.
Alla luce di quanto sopra non sussistono le condizioni e i presupposti per gli accertamenti anche ispettivi, sollecitati dagli interroganti, presso il tribunale per i minorenni di Lecce che, nonostante le difficoltà poste dai soggetti direttamente coinvolti nella vicenda ed in piena collaborazione con i servizi sociali territoriali interessati - attivatisi concretamente per addivenire a una soluzione del caso positiva e soddisfacente per tutte le parti - ha costantemente operato nell'esclusivo e primario interesse della minore a non vedersi privata di alcuna delle figure genitoriali, entrambe essenziali per il suo equilibrato sviluppo.
Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.

SAIA. - Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
da circa un anno i quarantacinque dipendenti dell'Azienda tessile C&P Style di Bazzano (L'Aquila) sono senza stipendio, in quanto l'azienda sta portando avanti un piano di ristrutturazione che la porterebbe ad un miglioramento della produzione, che viene fatta non per conto terzi, ma per un proprio marchio;
malgrado le buone prospettive, i lavoratori non possono evidentemente sopportare un periodo tanto lungo senza salario, per cui sono scesi, giustamente, in sciopero -:
se e quali iniziative intenda assumere il Governo per consentire alla suddetta azienda di sbloccare la situazione, portando a termine rapidamente il suo progetto senza continuare a richiedere ai lavoratori il sacrificio, insostenibile, di continuare a lavorare senza percepire salario.
(4-12618)

Risposta. - In relazione ai quesiti posti nell'indicato atto parlamentare, per la parte di competenza, si rappresenta l'esito degli accertamenti esperiti dalla direzione provinciale del lavoro di L'Aquila, congiuntamente con la sede INPS locale.
La società C&P Style arl, costituita con atto del 19/11/1987 ed iscritta alla sezione ordinaria della CCIAA del 19 dicembre 1996, con sede in L'Aquila, Bazzano, n. 1, rappresentante legale il sig. Vincenzo Chiappinelli, produceva capi di abbigliamento secondo le richieste del mercato, sia con marchio proprio sia per conto terzi.
Inoltre, commercializzava i propri prodotti sia all'ingrosso che al minuto in Italia e all'estero.
L'attività è iniziata il 1/2/95 e le prime assunzioni di personale risalgono al 7/2/1995. Dalle prime 7 operaie l'organico fu incrementano fino ad arrivare a circa 40 dipendenti, di cui un terzo con contratto di formazione e lavoro.
L'azienda ha fatto ricorso al trattamento di cassa integrazione ordinaria, per mancanza di commesse, nei mesi di ottobre e dicembre del 1995, poi dal mese di maggio a dicembre del 1996, per tutto il proprio personale. Nel 1997, il ricorso al suddetto trattamento ha interessato n. 10 operaie per il mese di gennaio, n. 33 operaie per il mese di aprile, n. 37 operaie per il mese di maggio, n. 8 operaie per il mese di giugno, n. 10 operaie per il mese di luglio ed infine n. 9 operaie per il mese di agosto. In seguito l'azienda ha presentato la richiesta per la cassa integrazione straordinaria con decorrenza 15/9/1997. Infine, il tribunale di L'Aquila, con sentenza n. 3521 del 23/6/1998, ha dichiarato il fallimento della società in esame ed ha nominato curatore fallimentare il sig. Paolo Badi. Presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di L'Aquila è risultato che i 44 dipendenti della C&P Style si sono inseriti nel passivo fallimentare, per il mancato pagamento delle competenze salariali dal luglio del 1997 al giugno 1998.
Al termine degli accertamenti sono stati adottati a carico del legale responsabile i seguenti provvedimenti amministrativi, ai


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sensi della legge n. 689 del 1981 in ordine alle violazioni di seguito elencate:
omessa comunicazione di assunzione, al centro impiego del L'Aquila, di n. 8 lavoratici;
omessa registrazione sui libri paga e matricola di n. 8 lavoratrici;
omesso versamento dei contributi dovuti all'INPS e dei premi dovuti all'INAIL in favore di n. 8 lavoratrici, annullando contemporaneamente le agevolazioni contributive, di cui all'articolo 3 della legge n. 863 del 1984 (C.F.L.) usufruite dalla ditta per le predette 8 lavoratrici;
omesso versamento dei contributi INPS sulle retribuzioni riportate sui libri paga, nel periodo agosto 1997 - aprile 1998, recuperando le prestazioni previdenziali di competenza INPS non corrisposte alle lavoratrici (Cassa integrazione ordinaria, malattia, maternità, assegno per il nucleo familiare);
omessa corresponsione delle competenze salariali in favore di n. 44 lavoratrici in violazione del Contratto collettivo nazionale.

Infine, è stata redatta notizia di reato a carico del legale rappresentante della società in argomento, per la violazione dell'articolo 640 del Codice penale, avendo posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS somme inerenti alla Cassa integrazione guadagni, gli assegni per il nucleo familiare, nonché le indennità per malattia e maternità non corrisposte ai dipendenti.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

SAIA e MALENTACCHI. - Al Ministro della sanità. - Per sapere - premesso che:
da alcuni anni è stato definitivamente accertato che l'Interferone beta è utile in alcune forme di sclerosi multipla per cui, anche se con ritardo rispetto ad altri paesi europei, in Italia si è deciso di concedere gratuitamente tale farmaco ai pazienti affetti da sclerosi multipla, escludendo però coloro che soffrono della forma remittente-progressiva per i quali si riteneva che tale farmaco non fosse utile;
di recente però è stato accertato da vari studi internazionali che anche per la sclerosi multipla remittente progressiva è utile l'uso dell'Interferone beta che pertanto, viene utilizzato con questa indicazione in quasi tutti i paesi europei;
ancora una volta l'Italia ritarda ad adeguarsi rispetto agli altri paesi europei, per cui i pazienti che soffrono di questo tipo di sclerosi multipla e che non si giovano di altre terapie (cortisone, eccetera), sono costretti a comprare il farmaco a proprie spese (con un costo di circa 2 milioni al mese), o, se non ne hanno la possibilità, a rinunciare a curarsi;
l'Associazione nazionale sclerosi multipla ha inviato alla XII Commissione affari sociali di Camera e Senato ed al ministero della sanità un'ampia documentazione da cui si evince come sia ormai accertata l'utilità della terapia con Interferone beta anche per la sclerosi multipla remittente progressiva e come, per tale motivo, l'uso con questa indicazione sia stato ormai autorizzato in quasi tutti gli Stati europei -:
se il Ministro non ritenga opportuno ed urgente intervenire nei confronti della Cuf per chiedere il riesame della questione alla luce delle recenti acquisizioni scientifiche, al fine di verificare l'opportunità e l'urgenza di dispensare gratuitamente il farmaco anche ai pazienti affetti da sclerosi multipla remittente progressiva.
(4-25222)

Risposta. - In riferimento all'interrogazione parlamentare indicata, si comunica che la Commissione Unica del Farmaco (CUF) ha esaminato il problema relativo all'estensione delle indicazioni delle specialità medicinali a base di interferone e ha deliberato la loro prescrivibilità e rimborsabilità elevando l'indice di invalidità a 5,5 ed eliminando i limiti di età. Per il solo


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interferone beta-1-b (Betaferon-Farmades) è stata concessa anche l'indicazione per la forma secondaria progressiva, e ciò sulla base degli studi che con tale prodotto sono stati condotti e che gli esperti della CUF seguono attentamente.
La CUF ha inoltre dato mandato al gruppo di lavoro, istituito ai sensi della delibera CIPE 30.1.1997, di rinegoziare il prezzo delle specialità medicinali a base di interferone beta alla luce della estensione delle indicazioni e quindi in funzione del prevedibile aumento dei volumi di vendita.
Le tre aziende produttrici di interferone utilizzato nella sclerosi multipla hanno imposto un prezzo di vendita delle loro specialità tale per cui il costo attuale del trattamento di un paziente si aggira sui 20 milioni/anno, totalmente rimborsati.
Il prezzo dell'interferone è stato negoziato con il Servizio sanitario nazionale in debito conto, tra i criteri della negoziazione previsti dalla delibera CIPE 30.1.1997, il numero di pazienti da sottoporre a trattamento.
È evidente che, con la decisione di allargare i limiti di età, il punteggio di invalidità e, per l'interferone beta-1-b, anche l'indicazione alla sclerosi secondaria progressiva, il numero dei pazienti a cui il farmaco sarà concesso appare decisamente più elevato.
Per questo motivo, secondo quanto previsto dalla menzionata delibera CIPE, il prezzo di cessione al servizio sanitario nazionale delle specialità a base di interferone doveva essere rinegoziato, proprio al fine di
definirne l'entità in rapporto ai probabili volumi di vendita. Tale procedura, iniziata negli ultimi mesi del 1999, si è conclusa con una significativa riduzione del prezzo delle specialità a base di interferone beta.
Il Ministro della sanità: Umberto Veronesi.

SALES. - Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per le politiche comunitarie. - Per sapere - premesso che:
sono in corso di attuazione circa 600 progetti «Occupazione Now» 2 fase (1996) cofinanziati per il 75 per cento dal Fondo Sociale Europeo e per il 15-25 per cento dal Fondo di rotazione nazionale;
tali progetti hanno avuto inizio nei primi mesi del 1998 e termineranno nel primo trimestre 2000;
nella maggior parte dei casi sono promossi e attuati da associazioni senza scopo di lucro che, causa la mancata erogazione di fondi, sono costrette a ritardare notevolmente i pagamenti dovuti ai fornitori e collaboratori;
finora ad esse è stata erogata soltanto una prima quota del Fondo di rotazione nazionale e in generale una somma non superiore al 10-15 per cento del confinanziamento approvato;
per ogni erogazione sono state stipulate fideiussioni bancarie non inseribili nei budget dei progetti;
per le erogazioni delle successive quote del Fondo Sociale sono richieste nuove fideiussioni che richiederebbero preventivamente la dimostrazione delle spese sostenute anziché di quelle comunque maturate e certificabili;
i progetti Now si configurano come promozionali per l'occupazione di fasce sociali svantaggiate;
i lunghi ritardi nei pagamenti rischiano di penalizzare gravemente la buona riuscita dei progetti;
la complicata disciplina delle fideiussioni e della dimostrazione delle spese sostenute penalizza fortemente le associazioni senza scopo di lucro, difficilmente in grado di anticipare forti somme di denaro;
gli eccessivi passaggi burocratici risultano controproducenti rispetto alle finalità occupazionali improntate ai principi della rapidità e flessibilità -:
quali iniziative il Ministro intenda intraprendere per adeguare le procedure di cofinanziamento dei progetti Now 2 fase alle finalità comunitarie di rapido sostegno dell'occupazione;


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se non ritenga opportuno adottare delle misure per rendere rapide e snelle le procedure in corrispondenza degli stati di avanzamento dei progetti e per evitare che il meccanismo delle fideiussioni strangoli le associazioni promotrici e attuatrici, che non dispongono di grossi capitali iniziali;
quali misure intenda assumere per inserire il criterio delle spese effettivamente maturate e dimostrabili in aggiunta a quelle effettivamente sostenute;
in che tempi ritenga che saranno erogate le restanti quote di cofinanziamento.
(4-25176)

Risposta. - In relazione al quesito posto nell'indicato atto parlamentare si rappresenta che, per la parte di competenza, l'erogazione dei contributi del fondo sociale europeo e del fondo di rotazione, ex legge n. 183 del 1987, a favore dei titolari degli interventi finanziati nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dalla Commissione europea, avviene secondo le previsioni della legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare dell'articolo 56, comma 2. Quest'ultimo stabilisce che le anticipazioni del Fondo di rotazione (ex legge n. 183 del 1987) nei confronti dei soggetti privati debbano essere garantite da apposite fidejussioni, redatte in conformità allo schema approvato con decreto del Ministero del Tesoro.
Con il decreto del Ministero del Tesoro 22 aprile 1997 è stato adottato lo schema definitivo di garanzia fidejussoria di cui sopra, che necessitava di integrazioni, la cui competenza impegnava ogni singola amministrazione impegnata nella gestione dei Fondi strutturali, riguardanti specificazioni in ordine alla durata della garanzia.
Con il decreto dirigenziale 9 maggio 1997, del dirigente generale dell'ufficio orientamento e addestramento professionale di questo ministero, è stata precisata la durata della garanzia e, contestualmente, estesa l'efficacia del dettato di cui all'articolo 56, della legge n. 52 del 1996 anche alle erogazioni effettuate con le risorse del Fondo sociale europeo.
La non riconoscibilità del costo delle fidejussioni bancarie o assicurative è riconducibile alle norme comunitarie che regolamentano la natura delle spese ammissibili a contributo da parte del Fondo sociale europeo (cfr. in particolare la decisione della Commissione C (97) 1053/6 del 24/4/97). Tuttavia, nella consapevolezza delle difficoltà che il predetto quadro normativo può determinare per le organizzazioni senza scopo di lucro, questo ministero ha più volte sollecitato i competenti Servizi della Commissione ad assumere una posizione più favorevole in merito al riconoscimento della spesa in questione.
Inoltre, con l'introduzione dell'articolo 17, commi 3 e 6, della legge 24 giugno 1997, n. 196 (cosiddetto Pacchetto Treu) e nel contesto dell'introduzione di una disciplina più generale tesa ad operare il riordino della materia della formazione professionale, è stata prevista l'istituzione di un Fondo di rotazione, istituito presso il Ministero del Tesoro, per garantire le erogazioni effettuate da questa amministrazione, in relazione alle attività cofinanziate dai Fondi strutturali, alto scopo di non far gravare sui soggetti finanziati tale spesa. Purtroppo, il Fondo in questione non ha mai potuto effettivamente operare, dato che il Regolamento interministeriale, attuativo dell'articolo 17, non ha superato il vaglio della Corte dei Conti. Con ogni probabilità, comunque, tale problema non sussisterà nella prossima programmazione, poiché in considerazione, anche, delle osservazioni italiane al riguardo, il progetto di Regolamento della Commissione, recante disposizioni di applicazione del regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1260 del 1999, relativo all'ammissibilità delle spese per le garanzie bancarie ed assicurative. Il Regolamento, una volta approvato, si applicherà ai progetti finanziati nel periodo di programmazione 2000-2006.
Si precisa, poi che non risulta che i fondi disponibili non siano stati erogati a favore dei soggetti attuatori dei progetti. Complessivamente dall'avvio dell'iniziativa «occupazione» ad oggi, i pagamenti disposti da questo ministero ammontano a 627 miliardi di lire, così ripartiti:


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362 miliardi a valere sul contributo del Fondo sociale europeo, a fronte di accrediti effettuati dalla Commissione europea pari a 374 miliardi di lire;
265 miliardi a carico del Fondo di rotazione.

Limitatamente al Fondo sociale europeo, che viene accreditato allo Stato membro in tranches, da parte della Commissione europea, l'eventualità di ritardi non può essere esclusa. Gli accrediti della Commissione, avvengono soltanto al raggiungimento di determinate soglie di spesa da parte dello Stato membro (cfr. regolamento CEE n. 2082 del 1993 del 20/7/23 e le disposizioni finanziarie delle decisioni di approvazione dei programmi operativi). Concretamente, ciò significa che lo Stato membro può chiedere ulteriori anticipazioni soltanto quando le somme precedentemente accreditate dalla Commissione siano state spese, secondo proporzioni determinate. Da ciò deriva la necessità, da parte dell'amministrazione di:
conoscere le spese effettivamente sostenute dai promotori quando questi, a loro volta, chiedono la corresponsione di ulteriori anticipi;
condizionare l'erogazione di ulteriori anticipi all'avvenuta spesa delle somme precedentemente erogate dal promotore.

A tale riguardo si rappresenta che i competenti uffici hanno adottato tutte le misure necessarie (monitoraggio costante del livello di spesa complessivo, riprogrammazione delle risorse finanziarie, snellimento delle procedure attraverso l'autocertificazione) al fine di prevedere e prevenire eventuali difficoltà di cassa per ciò che riguarda il Fondo sociale europeo.
In ogni caso, si rammenta che eventuali ritardi nell'accredito dei fondi comunitari da parte della Commissione europea non comporterebbero lo stallo delle attività, poiché il Fondo di rotazione non è soggetto agli stessi vincoli ed è sempre disponibile; nelle regioni dell'obiettivo 1, il Fondo di rotazione copre il 25 per cento del budget progettuale approvato, mentre nelle altre regioni ne copre il 55 per cento.
Infine, per quanto riguarda il fatto che i promotori, per accedere ad ulteriori anticipazioni devono dimostrare di aver speso le somme percepite precedentemente, occorre precisare che ciò è vero soltanto in parte. Infatti, il promotore riceve un primo anticipo (che può raggiungere al massimo il 50 per cento dell'importo approvato) dopo aver dichiarato di aver avviato le attività, può chiedere, quindi, un secondo anticipo pari al 30 per cento del finanziamento, dietro autocertificazione che le attività procedono regolarmente e che le spese sostenute ammontano ad almeno la metà del primo anticipo.
Tale procedura si ritiene sia né eccessiva, né complicata, trattandosi comunque di fondi pubblici. Inoltre, non richiede l'anticipazione di forti somme di denaro, poiché, come già esposto, le spese da autocertificazione si riferiscono a fondi già percepiti.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

SALES. - Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. - Per sapere - premesso che:
nel 1956 ebbero inizio i lavori per la costruzione della «Centrale ortofrutticola di Nocera-Pagani», in provincia di Salerno, ad opera dell'«Ente consortile ortofrutticolo Srl», costituito nell'anno 1953, al quale partecipava il Consorzio di bonifica dell'Agro nocerino-sarnese;
i primi lavori di costruzione della Centrale si svolsero tra il 1956 e il 1960;
a seguito del fallimento dell'Ente consortile ortofrutticolo, avvenuto nel 1969, i beni dello stesso, ovvero i primi manufatti realizzati dalla Centrale, furono acquistati dalla Cassa del Mezzogiorno con propri atti del luglio-novembre 1970;
la Cassa del Mezzogiorno approvò nel 1979 il progetto speciale 30/011 che dava


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l'attuale configurazione alla struttura, successivamente modificata dalla Agensud, subentrata alla CASMEZ, con delibera n. 6669 del 14 settembre 1989;
i lavori del progetto speciale 31/011 del 1979 e del successivo adeguamento ex Agensud del 1989 furono appaltati ad un gruppo di imprese «ATI Buontempo, D'Andrea e De Cesare»;
successivamente le imprese D'Andrea, originaria capogruppo, e Buontempo sono fallite;
la proprietà della costruenda Centrale è stata trasferita al Consorzio di bonifica dell'Agenzia per la Promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (Agensud) giusto atto n. 1728 di rep. Dell'8 marzo 1990;
le imprese appaltatrici, a seguito di molteplici vicende di trasformazioni aziendali e di fallimento di alcune, non hanno rispettato i tempi contrattuali e non hanno completato i lavori, fermi dall'anno 1992;
il commissario straordinario del Consorzio di bonifica, con atto n. 214 del 1 dicembre 1993, deliberava la rescissione in danno dei contratti in essere con la ATI superstite, composta dalle imprese Buontempo Costruzioni generali e De Cesare Antonio;
il progetto di «Completamento della centrale ortofrutticola di Nocera Inferiore» è stato inserito nell'elenco dei cantieri da sbloccare, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997 n. 67, convertito in legge 23 maggio 1997, n. 135, in virtù del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 1997;
l'ingegnere Alfredo Verrengia, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, è stato nominato commissario straordinario per il completamento dell'opera;
il Cipe, nella seduta del 21 aprile 1999, ha assegnato al completamento della centrale ortofrutticola di Nocera Pagani un finanziamento pari a 25,920 miliardi di lire, nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalla delibera Cipe 9 luglio 1998 a favore delle «intese istituzionali di programma», che prevedono una priorità per la tipologia di opere commissariate ai sensi della legge n. 135 del 1997;
sin dal mese di gennaio di quest'anno è stato chiesto, oltre che dall'interrogante, anche dal presidente della provincia di Salerno, la società di gestione del patto territoriale dell'Agro nocerino-sarnese, che sta operando nell'area in cui deve essere completata la Centrale ortofrutticola, un incontro al commissario straordinario, ingegnere Verrengia, al fine di poter discutere con lo stesso la migliore soluzione per il completamento dell'opera, considerato che l'idea ispiratrice del progetto originario risale all'anno 1974 e che a distanza di 25 anni occorre verificare se essa risponde alle mutate esigenze del settore agricolo dell'area;
il commissario straordinario ingegnere Verrengia in tutti i mesi precedenti e fino ad oggi non ha voluto tenere alcun incontro, nonostante allo stesso sia stata anche inviata la documentazione concernente i lavori preparatori, svoltisi da gennaio a marzo 1999, per la stipula di un accordo di programma tra l'ente proprietario dell'opera costruenda, il Consorzio di Bonifica dell'Agro nocerino sarnese, la Patto Territoriale dell'Agro SPA, la provincia di Salerno e la regione Campania;
gli obiettivi della proposta riguardano: la realizzazione di un trade market dell'Agro nocerino sarnese per l'esposizione e la promozione delle produzioni tipiche locali come previsto dal programma operativo multiregionale «Sviluppo locale-Patti territoriali per l'occupazione», sottoprogramma n. 1 È Patto territoriale per l'occupazione dell'Agro nocerino sarnese, finanziato con decisione UE C(98) del 29 dicembre 1998, alla misura 3 - azione n. 5 «Settori produttivi e Nuovi giacimenti occupazionali»; per tale realizzazione si proponeva l'utilizzazione dei tre capannoni più vecchi della struttura, da ristrutturare oppure da abbattere e ricostruire, per una superficie coperta di circa 2700 mq. E si rendeva disponibile un finanziamento


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del Patto territoriale di circa 5 miliardi di lire, immediatamente utilizzabili; il completamento della parte più moderna della struttura, per finalità coerenti con l'ispirazione originaria del filone agro-alimentare, ma tuttavia opportunamente aggiornate alle necessità attuali del mercato dell'Agro nocerino, tenuto conto dei decenni trascorsi dalla predisposizione del progetto originario di completamento della centrale che, come detto, risale ad un'idea progettuale dell'anno 1974, poi approvato dalla ex CASMEZ nel 1979; a tal fine si proponeva il coinvolgimento del partenariato composto da enti pubblici ed imprese private, già presente nel patto, per definire il progetto industriale oggi più valido e ricercare i soggetti imprenditoriali necessari per la gestione produttiva;
il partenariato costituisce il motore del patto territoriale dell'Agro nocerino sarnese, che è composto da 11 comuni dell'area, rappresentati dai rispettivi sindaci, dall'Associazione industriali di Salerno, dalla Camera di commercio, dall'ANICAV, dai segretari provinciali di CGIL, CISL, UIL, da istituti bancari quali il Banco di Napoli, la Banca di Roma, il Monte dei Paschi di Siena, complessivamente oltre 80 soggetti pubblici e privati rappresentativi della realtà locale, in grado, cioè, di suggerire il miglior uso della struttura da completare;
con nota dell'8 febbraio 1999, lo stesso consorzio di bonifica, proprietario della struttura, nel fornire alla regione Campania il parere richiesto sulla istanza di finanziamento del commissario ad acta, ingegnere Verrengia, ha evidenziato la opportunità di ulteriori riflessioni e cautele circa la destinazione finale dell'opera e la sua futura possibilità di gestione industriale, anche alla luce delle proposte avanzate dal patto territoriale dell'Agro nocerino sarnese;
in particolare il consorzio di bonifica esprimeva parere favorevole alla proposta del commissario straordinario, ingegnere Verrengia, a condizione che le somme previste nel quadro economico per la realizzazione di una linea di macchinari, pari ad oltre 4 miliardi, venissero stralciate per consentire di operare, successivamente, una scelta più confacente alle esigenze del soggetto gestore;
nella stessa nota, il consorzio di bonifica manifestava interesse per l'ipotesi di coinvolgere i soggetti locali del patto territoriale nella gestione dell'opera;
ad avviso dell'interrogante dall'insieme della vicenda emerge forte l'impressione che si stia avviando il completamento della «Centrale ortofrutticola Nocera-Pagani» sulla base di un progetto datato e superato, poiché in realtà l'opera del commissario straordinario si è limitata al semplice aggiornamento del quadro economico di un progetto di oltre 20 anni fa, che non risponde affatto alle attuali condizioni socio-economiche del contesto agricolo dell'Agro nocerino sarnese;
a ciò si aggiunga che non si sa se sia stata affrontata la questione di quale soggetto debba o possa gestire l'opera una volta completata ed in base a quale mercato di riferimento;
sorge il dubbio che ancora una volta si avvii un cantiere per il mero interesse degli addetti ai lavori e non per contribuire a realizzare un'opera capace di creare sviluppo economico stabile e duraturo, nell'interesse degli operatori del settore e di tutti i cittadini dell'Agro nocerino sarnese -:
quali iniziative si intendano assumere affinché vengano compiuti accertamenti e verifiche sull'operato del commissario straordinario ex legge n. 135 del 1997, ingegnere Alfredo Verrengia, che ha rifiutato qualsiasi confronto con le istituzioni elettive che, uniche, hanno avanzato una proposta di utilizzazione della struttura;
quali iniziative si intendano assumere perché sia scongiurata l'eventualità che il finanziamento concesso dal Cipe venga utilizzato senza sapere a che cosa serva l'opera e chi la gestirà;


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quali iniziative si intendano assumere affinché i fondi della legge «sbloccacantieri» non servano a finanziare un'opera che resterà inutilizzata perché costruita senza conoscere la destinazione finale e gli eventuali utilizzatori.
(4-25715)

Risposta. - In merito ai quesiti proposti dall'interrogante con la interrogazione indicata, si fa presente che la nomina a Commissario Straordinario dell'ing. Alfredo Verrengia, avvenuta con D.P.C.M. in data 5.12.97, è riferita specificatamente al «Completamento della Centrale Ortofrutticola di Nocera Inferiore», commissariata ex articolo 13 del decreto-legge 25.3.97 n. 67 convertito nella legge 23.5.97 n. 135. Per tale completamento il CIPE, con deliberazione n. 59 in data 21 aprile 1999, ha assentito un finanziamento di L. 25.920.000.000.
Al punto 6-4 di detta delibera, pubblicata sulla G.U. n. 165 del 16.7.99, viene sancito, tra l'altro, che: «Gli interventi che non vengano riavviati entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera vengono definanziati». Tale condizione ha generato una estrema urgenza nella predisposizione di quanto necessario al rispetto di detto termine perentorio.
I lavori per la realizzazione della Centrale hanno avuto un andamento del tutto anomalo ed insufficiente da parte dell'ATI accollataria, tanto da determinare da parte del Consorzio di Bonifica dell'Agro Sarnese Nocerino affidatario della realizzazione, la rescissione del contratto in danno a termini degli articoli 340 e 341 della Legge n. 2248 del 20.3.1865.
Allo stato, il cantiere è in completo abbandono con grave danno per le opere edili e gli impianti parzialmente realizzati, sia per deleterie azioni meteorologiche sia per la mancanza di qualsiasi intervento manutentorio di conservazione e di custodia. Si tiene ad evidenziare che nel cantiere sono stati effettuati atti criminosi per i quali è intervenuta anche la Magistratura.
I lavori eseguiti ammontano a circa 1/3 del progetto originario; il loro stato di consistenza è stato computato in via analitica dal Direttore dei lavori e solo in via descrittiva da un consulente giudiziario. La Commissione di collaudo in corso d'opera ha concluso le sue operazioni in data 15.7.99.
Il progetto definitivo di «Completamento della Centrale», redatto dal progettista e direttore dei lavori originario, prof. ing. Paolo Massarotti, sotto la data 31.8.1999, è stato sottoposto, per delega dell'ing. Verrengia a termini della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri D.A.G.L. 1-1.4/31890/54 in data 4.7.97, all'esame e parere del Comitato tecnico amministrativo operante presso il Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania che lo ha ritenuto meritevole di approvazione con voto n. 49 reso nell'adunanza del 23.9.1999 nell'importo di complessive lire 25.920.000.000=, così articolato:
lavori edili e di impiantistica (completamento), a corpo L.12.473.637.078;
somme a disposizione dell'amministrazione (allacciamenti, macchinari ed arredi, sistemazioni a verde, spese e contributi vari, ecc.) L.13.446.362.078;
Totale complessivo L.25.920.000.000.

Lo stesso Provveditorato alle opere pubbliche, sempre su delega, sta provvedendo all'espletamento della gara d'appalto, come da pubblicazione a norma di legge.
Una volta esperita la gara si potrà dar corso, nei termini prescritti dalla menzionata delibera CIPE 21.4.99, alla consegna dei lavori all'affidataria da parte dell'Ente che sarà deputato alla conduzione dei lavori, Ente che si presume debba essere la regione Campania, alla quale peraltro sono stati accreditati i fondi, come da comunicazione 7/9130 in data 18.10.1999 del Servizio centrale di segreteria del CIPE.
Va ribadito che il compito specifico demandato al Commissario straordinario è quello di provvedere, a termini delle citate leggi e deliberazioni del CIPE, al «Completamento della Centrale Ortofrutticola di Nocera Inferiore» con tutte le iniziative necessarie e consentite per una rapida ultimazione dell'opera, intesa a soddisfare i fini sociali ed operativi per cui viene realizzata.


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Ciò posto, va precisato che lo stesso Commissario straordinario ha avuto numerosi contatti sopralluogo, informativi e cognitivi con il Commissario ed i funzionari del Consorzio, nel corso dei quali ha potuto focalizzare la genesi dell'iniziativa e le connesse necessità urgenti del suo completamento.
Il Consorzio di bonifica ha prodotto, tra l'altro, un elaborato datato 6.1.1996, a firma del Commissario straordinario del Consorzio dottor Catalano, del Dirigente del Servizio Agrario dottor Moroni e del Direttore dei lavori professor Massarotti, avente per oggetto: «Appunti sulle attuali produzioni orticole dell'Agro Sarnese Nocerino nel quadro delle produzioni nelle regioni agrarie della Campania» circa la fattibilità di avvio della Centrale Ortofrutticola. Tale elaborato contiene, tra l'altro, «Riflessioni sulla progettata Centrale Ortofrutticola». Esso presenta particolare interesse per il contenuto dell'atto ispettivo cui si risponde per cui si ritiene riportarne le considerazioni più significative e le motivazioni che hanno dato luogo all'iniziativa de qua, che si possono sintetizzare in:
1. valorizzazione del prodotto orticolo dell'Agro Sarnese Nocerino per l'indiscussa vocazione della zona connessa alla quantità ottenibile per ortaggi di elevato pregio gastronomico;
2. formazione di un polo in grado di fungere da elemento trainante per l'aggregazione, la sperimentazione di nuove tecniche e di nuovo tipo di conferimento del prodotto liberandolo dalle pesanti leggi del mercato attuale;
3. formazione di nuovi posti di lavoro, diretti e per l'indotto in uno con riqualificazione della zona.

In conclusione, i relatori addivengono alla considerazione che al fine di attivare la funzionalità piena dell'impianto si dovrà procedere al completamento dei contenitori, delle infrastrutture e della impiantistica generale ivi compresa la sistemazione delle aree di risulta.
Per il surgelato, invece, si dovrà ricorrere a produzioni non solo campane ma anche dell'Agro limitrofo.
Da quanto sopra emerge che lo studio e l'analisi sulla compatibilità della costruenda Centrale con le produzioni, le economie della zona e il problema della formazione di nuovi posti di lavoro ha carattere positivo. Ne scaturisce, pertanto, la conferma della validità dell'iniziativa in essere, volta al completamento della Centrale Ortofrutticola di Nocera.
Per quanto riguarda la presunta indisponibilità del Commissario straordinario ing. Alfredo Verrengia ad incontri con le forze politiche e sociali locali, lo stesso precisa in modo determinato ed inconfutabile di non aver mai ricevuto alcun invito formale a partecipare a riunioni o incontri a qualsiasi livello, provinciale o regionale, né di aver rifiutato incontri per discutere della compatibilità della Centrale con eventuali nuove esigenze nel lungo tempo trascorso dalla sua iniziale programmazione. Soltanto un rappresentante del Patto territoriale dell'Agro inviò delle pubblicazioni informative, cui non è seguita alcuna determinazione concreta da parte del proponente.
Lo stesso Commissario straordinario precisa che, per la dotazione del complesso dei macchinari necessari al funzionamento della Centrale, si è ritenuto prevedere un «Appalto concorso» da espletarsi in tempo successivo alla realizzazione delle opere civili ed impiantistiche generali onde poter recepire le eventuali opportunità derivanti dall'analisi del mercato da effettuarsi da esperti addetti a tale tecnologie ed il tutto, comunque, nella speranza che le istituzioni nel lasso di tempo corrente tra le due fasi decidano per il «Gestore».
Infine, il predetto Commissario ribadisce che, a meno di non voler perdere quanto già realizzato, la Centrale dovrà essere completata secondo le ipotesi originarie, tuttora valide, anche con gli eventuali adeguamenti.
Il Ministro dei lavori pubblici: Nerio Nesi.

SCALTRITTI. - Ai Ministri delle finanze, della giustizia, del lavoro, dell'interno. - Per sapere - premesso che:
la ditta Consult Project, di cui sarebbe titolare Camillo Di Monte, con sede in


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piazza Fazzini 8, a San Benedetto del Tronto, partita Iva n. 01508360441, come si evince dalla risposta del comune di Grottammare all'interrogazione del consigliere comunale Vittorio Santori del 23 novembre 1999 (protocollo n. 26433 del 25 novembre 1999), gestisce il Progetto G.O.A.L. (giovani orientati al lavoro) promosso dai comuni di Grottammare e Ripatransone, con il sostegno della provincia di Ascoli Piceno;
la ditta Consult Project non risulta iscritta alla camera di commercio di Ascoli Piceno, essendo la stessa soltanto una denominazione usata da una ditta individuale (partita Iva n. 01508360441) il cui titolare è Camillo Di Monte, che risulta avere come attività la promozione e l'accoglienza turistica, e non certo quella di consulenza aziendale e formazione che, invece, la Consult Project, annovera tra le sue attività, peraltro sottoscrivendo incarichi e contratti in tal senso, soprattutto con Enti pubblici;
risulta, quindi, che Camillo Di Monte è titolare di una ditta individuale finalizzata alla promozione ed all'accoglienza turistica, ma esercita invece l'attività di consulenza aziendale usufruendo della partita Iva della ditta individuale di cui è titolare, usando la denominazione di Consult Project;
risulta inoltre, da una visura della camera di commercio di Ascoli Piceno redatta il 4 gennaio 2000, che la ditta individuale di cui è titolare Camillo Di Monte ha cessato ogni attività il 31 dicembre 1998, per essere poi definitivamente cancellata dall'albo in data 11 marzo 1999;
il provvedimento sindacale del comune di Grottammare n. 34 del 25 giugno 1999, nonché il successivo incarico conferito al Di Monte in data 6 luglio 1999 (rep. n. 2323) in convenzione di consulenza aziendale sarebbero, quindi, incarichi conferiti mediante atto pubblico a una ditta individuale inesistente, perché definitivamente cancellata alcuni mesi prima e che, peraltro, esercitava attività diversa da quella per cui ha ricevuto l'incarico dal comune;
l'incarico di «consulenza aziendale», conferito dal comune di Grattammare, infatti, si riferisce a una ditta individuale avente la partita Iva e praticante l'attività di «promozione ed accoglienza turistica», che peraltro ha cessato la propria attività qualche mese prima del conferimento dell'incarico stesso;
il compenso previsto per detti incarichi risulta essere comprensivo di Iva - lire 35 milioni più Iva - e, quindi, trattasi di incarico conferito alla ditta individuale Di Monte, non avendo lo stesso altra partita Iva per attività professionale;
risulta altresì che nell'attribuzione di detto incarico, e quindi di pubblico denaro, il comune di Grottammare e la provincia di Ascoli Piceno non abbiano effettuato i dovuti controlli sulle persone e sulle attività svolte dagli stessi;
la ditta individuale Camillo Di Monte risulta inoltre aver collaborato con i comuni di San Benedetto del Tronto, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, nonché con la regione Marche;
il signor Camillo Di Monte, da altra visura commerciale, risulta essere presidente del consiglio d'amministrazione dell'impresa «Consorzio Centro Evoluzione Turismo», iscritta alla Camera di commercio di Ascoli Piceno dal 29 marzo 1999, con codice fiscale n. 01599990445 e con sede, come la Consult Project, sempre in piazza Fazzini 8 a San Benedetto del Tronto;
in analogo periodo a quello dell'incarico conferito al Di Monte, lo stesso risulta essere stato anche direttore tecnico di un altro consorzio, il Consorzio turistico Riviera delle Palme;
da una pubblicità sui mass media locali risulta che nell'estate 1999 il comune di San Benedetto del Tronto, con il patrocinio della provincia di Ascoli Piceno, della regione Marche e dell'Assoturismo Confesercenti, in concomitanza con il Consorzio Centro Evoluzione Turismo, in cui Camillo Di Monte è presidente del consiglio d'amministrazione, abbia promosso un progetto


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di accoglienza turistica denominato «Villaggio Globale» affidandone la direzione e il coordinamento a quella stessa Consult Project che, come visto, altro non è se non la denominazione attribuita alla ditta individuale Camillo Di Monte;
risulta, quindi, che il Di Monte ha promosso un progetto nella sua veste di presidente del consiglio di amministrazione di un certo Consorzio, affidandone poi la direzione e il coordinamento ad una ditta individuale - apparentemente inesistente - di cui lo stesso è titolare;
per concludere, risulta altresì che Camillo Di Monte è titolare dell'incarico di segretario provinciale della Confesercenti di Ascoli Piceno;
ad avviso dell'interrogante è alquanto discutibile ed illegittimo il provvedimento assunto dal Comune di Grottammare che ha affidato un incarico per l'importo di 35 milioni più iva ad una persona-ditta di fatto inesistente e non iscritta alla Camera di commercio e quindi senza partita Iva;
sarebbe opportuna pertanto, una verifica ed un controllo sull'attività del signor Camillo Di Monte, che una volta come ditta individuale, altre volte come presidente di un consorzio, appare sulla scena come committente di incarichi pubblici di «consulenza aziendale» e di gestione di attività promosse da enti pubblici;
sarebbe il caso, ad avviso dell'interrogante, di verificare la legittimità e competenza delle precedenti collaborazioni con i comuni di San Benedetto del Tronto, Porto San Elpidio e Morrovalle, con la provincia di Ascoli Piceno, con la regione Marche ed altri enti e istituzioni pubbliche e private che il Di Monte ha svolto in passato -:
se il Ministo delle finanze non ritenga doverosa una ispezione fiscale nei confronti della ditta Consult Project.
(4-28406)

Risposta. - Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante ha segnalato il caso della ditta Consult Project di San Benedetto del Tronto, la quale, benché non iscritta presso la competente Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Ascoli Piceno, avrebbe ricevuto un incarico di consulenza da parte del comune di Grottamare (AP), in data 25 giugno 1999.
Al riguardo, il Dipartimento delle entrate ha riferito che dai controlli effettuati dall'ufficio delle entrate di San Benedetto del Tronto è emerso quanto segue:
titolare della ditta individuale Consult Project era il sig. Camillo Di Monte;
l'incarico di consulenza attribuito dal comune di Grottamare con la convenzione n. 2323 del 6 luglio 1999, è stato conferito al sig. Camillo Di Monte, in qualità di libero professionista e non alla ditta Consult Project;
il sig. Camillo Di Monte è titolare di partita IVA, attribuita per l'attività di pubbliche relazioni, iniziata a far data dal 9 gennaio 1997;
la cancellazione dal Registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di Ascoli Piceno, avvenuta in data 31 dicembre 1998, ha interessato la ditta individuale Consult Project, senza alcun riflesso nei confronti dell'attività professionale autonoma del suo titolare;
dalla ulteriore documentazione contabile ed informativa acquisita presso il comune di Grottamare, relativamente all'incarico di consulenza conferito al sig. Di Monte, non sono emersi elementi tali da far ritenere che questi abbia posto in essere operazioni evasive.
È stata, pertanto, evidenziata la regolarità della posizione del predetto professionista nell'ambito della vicenda di che trattasi.
Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

SICA. - Al Ministro della sanità. - Per sapere - premesso che:
in tempi anche recenti sono avvenuti gravi casi di intossicazione alimentare in diverse scuole italiane;


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numerosi genitori di bambini frequentanti le scuole materne comunali di San Ferdinando di Puglia hanno rilevato una qualità scadente in buona parte dei cibi precotti provenienti dalla nuova ditta con sede a Cerignola;
gli stessi interessati hanno richiesto più volte alle autorità cittadine di controllare i cibi senza ottenere risultati;
sarebbe utile attivare la Asl competente ai fini di una verifica qualificata, periodica e rassicurante per i genitori di S. Ferdinando di Puglia -:
se non ritenga necessario monitorare a livello nazionale il sistema di vigilanza sull'attuazione delle norme igienico-sanitarie nelle mense scolastiche operanti nelle scuole statali, tenendo informati Parlamento e organi di stampa ai fini di un corretto rapporto tra Istituzioni e cittadinanza.
(4-22391)

Risposta. - La vigilanza ed il controllo su tutto ciò che riguarda la filiera agro-alimentare vengono disciplinati da una accurata ed articolata normativa che investe le responsabilità sia di tutti gli operatori coinvolti nelle diverse fasi del processo stesso sia delle autorità sanitarie preposte alle necessarie verifiche.
A livello periferico, tali responsabilità coinvolgono direttamente le Aziende sanitarie locali, mentre a livello centrale, ai fini dei monitoraggi e controlli complessivi, sono competenti il Ministero della Sanità e l'Istituto superiore di sanità.
Peraltro, anche per tale profilo, l'ordinamento giuridico nazionale si colloca nel più ampio sistema normativo della Comunità europea che, nella fattispecie, prevede una procedura generale in base alla quale gli Stati membri sono tenuti ad inviare ogni anno alla Commissione europea i risultati statistici relativi al controllo dei prodotti alimentari e ad attivare un sistema di allerta ogni qualvolta si verifichino situazioni che costituiscano un reale rischio di diffusione di malattie ed intossicazioni attraverso gli alimenti.
Il sistema di controllo poc'anzi ricordato è continuo e prevede, tra le altre iniziative, ispezioni periodiche da parte delle ASL competenti, le quali possono essere attivate sia da segnalazioni di medici che osservino casi di malattie trasmesse da alimenti sia dagli stessi cittadini, che rendano note le situazioni di disagio derivanti, come nel caso delle scuole materne comunali di San Ferdinando di Puglia, dalla scadente qualità dei cibi precotti serviti presso la mensa scolastica, paventando possibili fenomeni di intossicazione alimentare.
Infine, si rappresenta che nell'espletamento delle indagini svolte dal 20 al 30 maggio 1998 nell'ambito del servizio di controllo in campo nazionale alle mense scolastiche ed alle strutture destinate alla ristorazione collettiva, il Comando Carabinieri per la sanità ha effettuato 697 ispezioni.
Sono state riscontrate 66 infrazioni alle norme penali e 151 di natura amministrativa, mentre 157 persone sono state segnalate all'Autorità giudiziaria.
Nel corso delle ispezioni, oltre al prelievo di numerosi campioni di alimenti, veniva disposta la chiusura di 9 esercizi e si provvedeva, altresì, al sequestro di 837 kg di merci (per un totale di 1.514 confezioni) per un valore complessivo pari a lire 1.922.660.000.
Il Ministro della sanità: Umberto Veronesi.

STORACE. - Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, dell'ambiente, dei lavori pubblici e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. - Per sapere - premesso che:
il comune di Roma ha previsto con una propria delibera di inserire addirittura nel piano degli interventi per il Giubileo la contestuale approvazione della terza corsia dell'autostrada Roma-Fiumicino e della cosiddetta viabilità accessoria con cui lo stesso comune intende la ristrutturazione della via Portuense che è una strada provinciale


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ed una serie di collegamenti viari a carattere locale, di arterie di notevole dimensione;
il comune di Roma ha abilmente rappresentato questa viabilità locale come rispondente alle esigenze degli insediamenti abitativi, peraltro molto modesti, circostanti -:
per quali motivi si punti sulle spese per il Giubileo per realizzazioni immobiliari i cui terreni saranno valorizzati da questa nuova viabilità;
se il Governo non ritenga opportuno che siano forniti i necessari chiarimenti al fine del congruo inserimento nel piano di interventi per il Giubileo dei collegamenti viari di cui in premessa;
se risulti che sia stato valutato realmente l'impatto ambientale e che si sia tenuto conto nella progettazione di questa viabilità accessoria anche degli interessi delle aziende agricole circostanti; se sia stata condotta una indagine preliminare con riguardo a possibili scavi archeologici, al fine della scelta dei tracciati.
(4-15272)

Risposta. - In merito alla interrogazione, l'Ufficio per Roma Capitale e grandi eventi ha comunicato che il Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000 non comprende nessun intervento inerente la ristrutturazione della via Portuense e della viabilità accessoria.
Per quanto concerne l'autostrada Roma-Fiumicino, il Piano in questione prevede l'intervento denominato «Autostrada Roma-Fiumicino realizzazione della terza corsia (lotto 2o e 3o) Cod.d.10.01» che consiste nell'ampliamento dell'autostrada per il tratto che va dallo svincolo dell'autostrada Roma-Fiumicino al Raccordo Anulare e per il quale è stata effettuata la valutazione di impatto ambientale dal Ministero dell'Ambiente.
L'Ente Nazionale per le Strade, per quanto di competenza, ha comunicato che, allo stato attuale, la situazione dei lavori di cui trattasi è la seguente:
1o lotto, tra i Km. 6+800 (G.R.A.) e 10+800 (Rio Galeria) - lavori terminati il 30 ottobre 1999;
2o lotto, tra i Km. 10+800 e 14+000-Comune di Roma - lavori terminati il 30 novembre 1999;
3o lotto, tra i Km. 14+000 e 18+400 - Comune di Fiumicino - lavori terminati il 30 settembre u.s.

Per quanto la progettazione dei lotti per la costruzione della terza corsia dell'autostrada Roma-Fiumicino non comprenda la viabilità accessoria, l'ANAS in sede di conferenza dei Servizi ha provveduto alla concertazione con gli Enti che hanno competenza nella realizzazione di tale viabilità, per verificare la compatibilità della viabilità medesima con la progettazione dei lotti suddetti. Tale iniziativa è stata, beninteso, assunta nella prospettiva della eventuale realizzazione della viabilità accessoria da parte delle Amministrazioni interessate.
La realizzazione di tale viabilità, come la fase propedeutica connessa alla progettazione dei correlati lavori, esula dalle competenze istituzionali dell'ANAS e, come riferito dalla stessa, rientra tra quelle del Comune.
Il Ministro dei lavori pubblici: Nerio Nesi.

TARADASH. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
il 27 giugno 1998 il server Internet di un'associazione no-profit, «Isole nella Rete», che fornisce spazio e comunicazione a centri sociali, organizzazioni e radio di movimento, associazioni di base e di volontariato sociale, è stato posto sotto sequestro in base ad un decreto della procura di Vicenza eseguito dalla polizia postale del Compartimento di Bologna;
il provvedimento di sequestro preventivo per un presunto reato di diffamazione è avvenuto nei locali del provider che ospitava il server ed è stato adottato in seguito alla denuncia di un'agenzia di


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viaggi, la Turban Italia srl, con sede a Milano; questa si è ritenuta vilipesa da un messaggio inviato da un utente che, riprendendo i contenuti di alcuni volantini distribuiti da un collettivo di Vicenza, denunciava il coinvolgimento dell'agenzia di viaggi negli interessi economici dell'ex premier turco Tansu Ciller e invitava i lettori a non servirsi di essa per solidarietà col popolo kurdo;
il messaggio era stato prima inviato ad una lista di discussione (cslist) e poi pubblicato automaticamente sul web;
il provvedimento di sequestro non si è limitato alla semplice rimozione del messaggio incriminato, ma ha chiuso l'intero servizio offerto da Isole nella Rete, interrompendo quindi anche lo scambio di posta di numerose mailing list, e disattivando le caselle postali di centinaia di utenti;
il decreto non cita alcuna persona formalmente indagata, ma il magistrato ha ritenuto di individuare Isole nella Rete responsabile per il contenuto di quanto ospitato sul proprio server Internet;
il sequestro ha penalizzato un servizio utilizzato da migliaia di utenti italiani di ogni parte del mondo, del tutto estranei alla vicenda che ha portato ad ipotizzare il reato in oggetto;
la Costituzione, all'articolo 15, sanziona come principio supremo dell'ordinamento la libertà della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione quale integrazione dell'inviolabilità della persona umana, e garantisce a tutti, all'articolo 21, il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione del pensiero;
l'articolo 27 della Carta fondamentale sancisce che la responsabilità penale è personale, cosicché il provvedimento di sequestro appare illegittimo e difforme da princìpi costituzionali;
quali iniziative intenda adottare al fine di garantire il rispetto dei diritti fondamentali violati che riguardano l'esercizio di libertà inviolabili dell'individuo;
se non ritenga opportuno l'emanazione di una disciplina atta a chiarire definitivamente i limiti della responsabilità dei provider per i contenuti di ciò che essi ospitano sul proprio server Internet, considerando che essi non hanno tecnicamente la possibilità di vagliarne gli elementi eventualmente riconducibili a fattispecie penalmente rilevanti;
se non ritenga opportuno intervenire alfine di evitare che, in futuro, gli utenti di un sito Internet possano essere penalizzati da provvedimenti come quello adottato dal magistrato di Vicenza che, non potendo ricostruire il nesso casuale e psicologico sotteso al delitto, ha oggettivato a tal punto la responsabilità da estendere le conseguenze a tutti gli utenti della rete.
(4-18636)

Risposta. - Al riguardo si fa presente che le autorità giudiziarie competenti hanno comunicato che, con atto di querela depositato presso la procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Vicenza, il legale rappresentante della Turbanitalia s.r.l., con sede in Milano lamentava che la società predetta fosse vittima di un messaggio diffamatorio, che compariva sul circuito Internet da parecchi mesi e che risultava essere stato redatto da un collettivo di Vicenza.
Con successiva memoria, il difensore della parte offesa e querelante, illustrati i danni patrimoniali subiti dalla società Turbanitalia in seguito alla diffusione di tali notizie, chiedeva al Pubblico Ministero l'eliminazione del messaggio diffamatorio, al fine di impedire l'ulteriore consumazione del delitto di diffamazione.
La Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Vicenza ordinava, con decreto ai sensi dell'articolo 321.3-
bis del codice di procedura penale il sequestro preventivo presso la società DS Logic s.r.l. con sede in Bologna (risultata all'esito delle disposte indagini svolgere le funzioni di provider in relazione al messaggio incriminato) delle attrezzature in concreto utilizzate per diffondere il messaggio stesso, ovvero, in alternativa, del contratto in base al quale il


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provider medesimo eseguiva la prestazione, purché cessasse in ogni caso la diffusione del messaggio predetto.
In data 27 giugno 1998 la polizia Postale di Stato compartimento di Bologna, dava esecuzione al provvedimento di sequestro preventivo, sequestrando presso la sede della DS Logic s.r.l. l'unità centrale che conteneva la «pagina» in questione.
La polizia Postale dava atto, nel relativo verbale di sequestro, della circostanza che nessuna delle persone presenti nella sede della società in quel momento aveva potuto (o voluto) indicare la password di accesso alle pagine di interesse, al fine di eliminare unicamente la pagina contenente il messaggio ed evitare così il sequestro dell'unità centrale: il sequestro dell'unità utilizzata diveniva dunque inevitabile.
In data 29 giugno 1998 il P.M., rilevato che il verbale dell'eseguito sequestro preventivo era pervenuto in Procura dopo le 48 ore stabilite dall'articolo 321.3-
bis c.p.p., disponeva la restituzione del bene sequestrato alla libera disponibilità della DS Logic s.r.l..
Il giorno 1o luglio 1998, si presentava spontaneamente, in qualità di persona informata sui fatti dinanzi al P.M. titolare delle indagini il responsabile della associazione privata denominata «Isole nella Rete» che spiegava di aver messo in tale veste a disposizione del Collettivo di Vicenza il sito «web» ove era comparso il messaggio e si impegnava a cancellare immediatamente il messaggio diffamatorio.
Così avveniva effettivamente e pertanto la predetta Procura della Repubblica non ha ravvisato la necessità di disporre un nuovo sequestro preventivo.
Successivamente la Polizia Postale di Bologna restituiva alla società DS Logic s.r.l. tutto quanto in precedenza ad essa sequestrato.
Attualmente il procedimento penale originato dalla cennata querela vede come unico indagato il responsabile del Collettivo di Vicenza, identificato dalla Polizia Giudiziaria.
Il Ministro delle comunicazioni: Salvatore Cardinale.

TERZI. - Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che:
è stata segnalata allo scrivente l'esistenza di biglietti della lotteria nazionale «La carta della fortuna» in cui risultano evidenti anomalie quali la difficile identificazione dei simboli che compaiono dopo la raschiatura, che servono ad individuare i biglietti vincenti, e la scomparsa di tali raffigurazioni,
tali anomalie non possono non suscitare le giuste proteste dei possessori dei biglietti i quali si rivolgono agli uffici competenti del Ministero delle finanze per avere chiarimenti al riguardo;
quali siano, se esistono, i criteri per la predeterminazione dei biglietti vincenti;
se esista un elenco dei numeri dei biglietti vincenti a prescindere dalla verifica dell'autenticità del biglietto stesso;
in cosa consistano le perizie volte ad accertarne l'autenticità, qualora siano oggetto di contestazione,
se il biglietto contestato al termine degli esami peritale sia rinviato il legittimo possessore.
(4-15140)

Risposta. - Con il sindacato ispettivo cui si risponde nel rilevare «anomalie di stampa» su alcuni biglietti della lotteria istantanea «La carta della fortuna», ha chiesto di conoscere le procedure e le modalità di verifica dei biglietti vincenti.
Al riguardo, la competente amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha preliminarmente rilevato che, nei confronti della lotteria istantanea «La carta della fortuna», non risultano rilevate anomalie attribuibili a difetti di stampa: pertanto è presumibile che i casi a cui si fa riferimento nell'interrogazione siano relativi ad una eccessiva abrasione dei biglietti da parte degli acquirenti, che si potrebbe verificare, peraltro, in tutte le lotterie ad estrazione istantanea.
Ciò posto, per quanto concerne la procedura di svolgimento della predetta lotteria, si osserva che il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea emanato


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con il decreto ministeriale 12 febbraio 1991, n. 183 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale 18 giugno 1991, n. 141), ha previsto che, con decreti del Ministro delle finanze, vengano individuati i criteri e le modalità di effettuazione di ogni lotteria nazionale ad estrazione istantanea (articolo 3).
L'avvio delle procedure delle lotterie ad estrazione istantanea avviene con la scelta del gioco e la progettazione dei biglietti che vengono ordinati, per la stampa, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
L'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha precisato, inoltre che la massa premi è ripartita in sette categorie, ed i premi sono attribuiti in base alla combinazione vincente indicata a fianco di ciascuna categoria rappresentata da lettere e numeri. Tale ripartizione, che varia per ciascuna lotteria, viene definita prima della stampa dei biglietti.
L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato provvede a sua volta, a tale stampa inserendo i premi previsti secondo criteri programmati, che conducono all'assoluta casualità dell'assemblaggio dei biglietti stampati nel numero e nell'entita dei premi previsti per ciascun lotto di 40 milioni, sulla base di input dettati direttamente dal computer.
Ogni biglietto è contraddistinto da una numerazione coperta (virn) nella zona dove appare la scritta «attenzione non grattare qui» e la relativa matrice informatica, con riferimento alla combinazione impressa ed ai numeri distintivi (numero di serie e virn), viene custodita presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
All'atto della presentazione di un biglietto ritenuto vincente, lo stesso viene trasmesso al predetto Istituto per la validazione (ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 62 del 1990), al fine di verificare l'autenticità e la non contraffazione, mediante analisi del biglietto e dei grafismi identificativi (Benday e lettere alfabeto) nonché la natura vincente della combinazione sulla base della corrispondenza tra numero di serie e virn, controllato in relazione alfa matrice informatica.
Completate dette operazioni, se l'esito è positivo l'amministrazione procede al pagamento; in caso contrario trattiene il biglietto agli atti quale prova documentale della perizia eseguita dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ma a disposizione di colui che lo ha presentato (ai sensi della legge n. 241 del 1990).
Si rileva, infine, che la lotteria «La carta della fortuna» ha avuto termine con determinazione pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 1997. Serie generale.
Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

TREMAGLIA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
la legge n. 368 del 1989 ha istituito il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), quale massimo organo istituzionale di rappresentanza delle comunità italiane all'estero, avente la finalità di promuovere ed agevolare lo sviluppo delle condizioni di vita delle comunità italiane all'estero;
i componenti del CGIE sono tutti qualificati esponenti dell'emigrazione italiana, i quali agiscono da decenni in stretto contatto con i consolati, le ambasciate, le istituzioni culturali, i patronati, le camere di commercio, al fine di difendere i diritti degli italiani, diffondere la lingua e la cultura, favorire il commercio e le attività produttive, contribuendo così in modo notevole ad accrescere il prestigio e lo sviluppo della Madre Patria, e che a questo titolo sono stati eletti dalle loro rispettive comunità;
la recente modifica dell'articolo 48 della Costituzione, sancita nella Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2000, con l'istituzione della «Circoscrizione estero», ha riconosciuto al più alto livello giuridico italiano la funzione eminente dell'emigrazione, anche nei rapporti internazionali, con finalità culturali, economiche e politiche;


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appare pertanto moralmente decoroso, da parte della Repubblica, riconoscere anche ai singoli rappresentanti legittimi e qualificati dell'emigrazione italiana il merito e l'impegno da essi manifestati -:
se non ritengano opportuno concedere, per le motivazioni politiche e morali suesposte, a tutti i componenti del CGIE - in occasione della prossima Festa della Repubblica del 2 giugno 2000 - l'onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica, e di formulare tempestivamente questa risposta alle competenti autorità preposte alla selezione dei candidati alle onorificenze ufficiali della Repubblica affinché possano procedere senza indugi.
(4-28464)

Risposta. - La legge 3 marzo 1951, n. 178 istitutiva dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana non contempla che si debbano concedere onorificenze a categorie di persone, ma indica «coloro che abbiano speciali benemerenze verso la Nazione». Ciò significa che le benemerenze, indipendentemente dalla categoria a cui si appartiene, sono acquisite individualmente e non collettivamente. Del resto concedere una onorificenza a una categoria di persone significherebbe fraintendere lo spirito del legislatore che vuole premiare colui che si distingue nell'ambito del contesto sociale in cui opera e perciò merita un riconoscimento. Se si premiasse la categoria, composta di persone più o meno meritevoli, non si terrebbe conto della effettiva benemerenza del singolo.
Spesso le Rappresentanze diplomatico-consolari all'estero propongono Rappresentanti del C.G.T.E. (Consiglio Generale degli Italiani all'Estero) per il conferimento di onorificenze O.M.R.T. Tali proposte vengono valutate con estrema attenzione ed interesse e molti sono i componenti del C.G.I.E. che sono stati insigniti di onorificenze O.M.R.I. Alcuni, iniziando dal grado di Cavaliere, sono stati successivamente insigniti anche a livelli superiori. Tale prassi appare naturale dal momento che queste persone sono tra quelle più in vista nell'ambito delle collettività italiane all'estero e quindi hanno maggiori contatti con le Rappresentanze diplomatico-consolari.
Inoltre va ricordato:
a) che la Presidenza del Consiglio dei Ministri assegna ogni anno al Ministero degli Esteri un contingente di conferimenti assai limitato;
b) che i conferimenti sono stati sospesi per oltre tre anni a causa della inagibilità dei locali adibiti ad archivio dell'Ufficio Onorificenze della stessa Presidenza del Consiglio e che sono ripresi solo nel 1999;
c) che per il corrente anno è stato già preannunciato dalla Presidenza della Repubblica un ulteriore taglio al contingente di circa il 30 per cento.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Franco Danieli.

VIALE, TABORELLI, GAGLIARDI e FRATTA PASINI. - Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente. - Per sapere - premesso che:
numerose inondazioni verificatesi in questi ultimi anni sono state determinate o quantomeno favorite dall'innalzamento del letto dei fiumi a sua volta causato dalla mancata effettuazione delle operazioni di dragaggio che in passato erano state fatte od autorizzate;
tutto ciò sembra essere derivato da una visione restrittiva, rigida e miope di concetti ambientalistici in base ai quali è stata praticamente inibita l'attività di operatori privati che effettuano queste operazioni senza oneri per le finanze pubbliche a condizione, ovviamente, che sia loro consentito di utilizzare il materiale di risulta -:
per quali ragioni non si siano consentite, pur sotto i dovuti controlli, le operazioni di dragaggio da parte dei privati e se non si ritenga indispensabile rivedere tale controproducente politica attraverso una regolamentazione equilibrata e rigorosa di tale attività che contemperi l'esigenza di tutela ambientale con quella di mantenere l'alveo dei fiumi in condizioni


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di efficienza consentendo altresì una attività economica utile per la collettività.
(4-23590)

Risposta. - In merito al quesito proposto dall'interrogante appare innanzitutto opportuno precisare che il dragaggio dei corsi d'acqua rappresenta una tipologia di intervento collegata alla navigabilità degli stessi, dunque alla manutenzione delle vie navigabili e non una misura volta alla difesa dalle inondazioni.
L'estrazione di inerti dai corsi d'acqua, quale intervento finalizzato a garantirne il buon andamento idraulico, non è regolata da normative a carattere nazionale di divieto o blocco delle estrazioni stesse e, qualora le autorità idrauliche competenti (Provveditorati alle opere pubbliche, regioni, enti locali) riscontrassero l'opportunità di intervenire sugli alvei con lo strumento dell'estrazione di materiale litoide, nulla osterebbe all'assunzione in sede locale dei relativi provvedimenti di autorizzazione.
Appare peraltro opportuno segnalare che lo sfruttamento, spesso indiscriminato, che nel passato è stato fatto di questa risorsa, ha notevolmente impoverito alcuni fiumi provocando evidenti fenomeni di erosione delle coste e di indebolimento delle opere idrauliche poste a presidio del territorio, considerazioni queste che sono state alla base delle scelte adottate da alcune autorità di bacino che hanno ritenuto di porre severi limiti all'estrazione di inerti nei bacini di propria competenza.
Il Ministro dei lavori pubblici: Nerio Nesi.

ZACCHERA. - Ai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione. - Per sapere - premesso che:
a monte della strada statale 34 del Lago Maggiore, nella provincia del Verbano Cusio Ossola soprattutto nel tratto tra Oggebbio e Cannobio e con particolare riguardo all'attraversamento del comune di Cannero, vi sono numerose aree geologicamente instabili che in passato hanno causato frane e smottamenti - anche di rilevante entità - bloccando il traffico su questa arteria internazionale;
il sindaco di Cannero ha dovuto emettere ordinanze ai proprietari dei terreni a monte la statale perché mettano in sicurezza il versante ma, obiettivamente, molti proprietari si trovano nella assoluta impossibilità economica di provvedervi, mentre può incorrere un potenziale pericolo per la popolazione ed il transito;
appare superata la normativa che obbliga i proprietari ad effettuare sui propri terreni opere di costo assolutamente sproporzionato rispetto al valore dei terreni stessi -:
se non si ritenga opportuno intervenire con una nuova normativa atta a chiarire a chi spetti il compito della messa in sicurezza delle pareti rocciose e/o dei versanti a monte di strade importanti, quando ciò non sia oggettivamente possibile farlo eseguire da privati quasi (o del tutto) nullatenenti;
nel caso specifico della strada statale 34 del Lago Maggiore, quali interventi di propria competenza siano programmati nel tratto da Oggebbio al confine svizzero per la messa in sicurezza delle aree soprastanti la strada statale.
(4-25160)

Risposta. - In merito all'atto ispettivo cui si risponde e per quanto concerne il problema della pericolosità della SS. n. 34 nel tratto Oggebbio-Canobbio, l'ANAS, nell'ambito di propria competenza, riferisce di aver già effettuato numerosi interventi, anche a carattere di urgenza, per la salvaguardia della pubblica incolumità e di aver al riguardo sensibilizzato la regione Piemonte per la regimentazione delle acque meteoriche e il consolidamento delle pendici minate da movimenti franosi o della caduta di singoli massi.
Ciò al fine di dare attuazione al D.P.C.M. del 29.9.98 che attribuisce alle amministrazioni regionali la competenza per l'individuazione,


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la perimentazione e l'adozione di misure a salvaguardia delle aree a rischio idrogeologico.
Purtuttavia, la Direzione dei servizi tecnici di prevenzione della regione Piemonte ed il competente Assessorato hanno già evidenziato in casi analoghi la difficoltà o l'impossibilità di finanziare interventi strutturali di grandi dimensioni, mentre l'esiguità delle risorse presuppone una rigorosa selezione degli interventi da sottoporre a finanziamento e, pertanto, ha rinviato i propri interventi agli esiti del lavoro svolto dalle Direzioni regionali per l'applicazione dei dettami del citato D.P.C.M.
Gli articoli 30 e 31 del codice della strada, come è noto, prevedono che i privati proprietari dei terreni siano tenuti ad impedire franamenti o caduta di materiale sulla strada.
Al riguardo, si fa presente che nell'ambito del processo di modifica al Codice della Strada, sono state proposte variazioni agli articoli 30 e 31, tuttora in discussione presso la IX Commissione Trasporti della Camera dei Deputati (A.C. n. 4859).
Tali proposte di modifica prevedono che, nel caso in cui la franosità non dipenda da interventi eseguiti dal proprietario, ma bensì dalla natura stessa del terreno, l'intervento di ripristino della situazione di sicurezza spetti agli organi di protezione civile.
Si comunica inoltre che il Comitato restretto, nominato ad hoc dalla citata Commissione, dovrà redigere un testo unico da sottopone alla stessa, per il seguito dell'iter parlamentare.
Per quanto riguarda gli interventi sulla SS. 34 «del Lago Maggiore» da Oggebbio al confine svizzero per la messa in sicurezza del traffico, l'ANAS fa presente, infine, che nelle programmazioni future dell'Ente sono stati individuati, limitatamente al tratto dal Km. 23+300 al Km. 38+000 della statale in questione, lavori di adeguamento al tipo VI CNR nel cui contesto potrebbero essere previsti, all'atto della progettazione esecutiva, anche interventi di messa in sicurezza, con la costruzione di gallerie e la posa di reti di protezione.
L'Ente precisa infine che potrà prendere in considerazione la progettazione dell'intervento quando sarà disponibile il finanziamento per i citati lavori, il cui importo si aggira intorno a L. 22 miliardi.
Il Ministro dei lavori pubblici: Nerio Nesi.