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PRESIDENTE. Esaminato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 120 del regolamento, il disegno di legge finanziaria, sentito il parere della V Commissione (Bilancio), comunico lo stralcio delle seguenti disposizioni contenute nel testo presentato dal Governo, in quanto estranee all'oggetto del medesimo così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e contabilità dello Stato:
della commissione interministeriale per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite nei territori ceduti alla ex Iugoslavia; comma 10, in materia di interventi per Malpensa 2000; comma 11, recante estensione al Corpo di polizia penitenziario di finanziamenti concernenti la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza, a decorrere dagli anni successivi al 2001.
Le disposizioni stralciate andranno a costituire autonomi disegni di legge, che saranno assegnati alle competenti Commissioni.
articolo 17, le cui disposizioni soppressive delle imposte di consumo sugli oli lubrificanti e istitutive di un contributo ecologico trovano applicazione solo dal 1o gennaio 2002 e, quindi, sono prive di effetti per il primo anno del bilancio triennale;
articolo 34, comma 2, che reca norme meramente procedurali e organizzative in materia di trasferimento di funzioni alle regioni;
articolo 45, che reca, in riferimento a pagamenti e riscossioni di limitato ammontare, disposizioni di tipo procedurale, con effetti di gettito non rilevanti ai fini del miglioramento dei saldi;
articolo 46, comma 5, in quanto reca disposizioni di natura meramente organizzatoria in materia di rilascio o di rinnovo dei passaporti;
articolo 50, limitatamente alle seguenti disposizioni: comma 10, recante norme interpretative in ordine ai diritti dei cittadini titolari di carta di soggiorno, prive di effetti finanziari rilevanti ai fini del miglioramento dei saldi; comma 15, che interviene in ordine alle competenze del Ministero del tesoro, in quanto avente natura esclusivamente procedurale;
articolo 54, limitatamente alle seguenti disposizioni di carattere ordinamentale: commi 20 e 21, concernenti sanzioni in materia di pubblicità rivolta agli operatori sanitari; comma 23, in materia di incarichi presso il Ministero della sanità;
articolo 57, che autorizza l'emanazione di un regolamento in materia di vaccinazione, in quanto di carattere ordinamentale e privo di effetti finanziari rilevanti ai fini del miglioramento dei saldi;
articolo 61, commi da 3 a 7, che recano disposizioni meramente organizzatorie concernenti l'istituzione e l'attività di un osservatorio nazionale per la promozione della salute;
articolo 72, limitatamente alle seguenti disposizioni aventi carattere ordinamentale e prive di effetti finanziari rilevanti ai fini del miglioramento dei saldi: comma 4, recante la soppressione


