Allegato B
Seduta n. 784 del 5/10/2000


Pag. 33685


FINANZE

Interrogazione a risposta in Commissione:

GASPERONI. - Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la lavoratrice Perlini Francesca, nata e residente a Pesaro, è dipendente del Ministero delle finanze - Centro di servizio delle imposte dirette ed indirette di Milano - con la qualifica di assistente tributario;
la signora Perlini Francesca, stante la particolare condizione familiare e di salute nella quale si trova ha più volte tentato di vedersi riconosciuta l'esigenza di avvicinarsi alla propria città di residenza;
i problemi di scompenso di organico e le precedenti rigide norme contrattuali e di legge ne hanno impedito l'accoglimento;
il sottosegretario Grandi Alfiero è già stato dettagliatamente informato della particolare condizione di bisogno in cui versa la signora Perlini Francesca;
con la presente interrogazione si chiede se non si ritenga ormai tempo di accogliere la domanda, presentata diversi mesi or sono, di concessione del nulla osta per il suo trasferimento all'Inps di Pesaro, la cui disponibilità è formalmente nota da tempo;
al riguardo si ritiene utile riassumere sinteticamente la situazione della signora Perlini Francesca:
è in servizio dal 1o aprile 1996 presso il Centro di servizio di Milano, ha ripetutamente ed inutilmente presentato domanda di trasferimento e richiesta di distacco presso la Direzione generale del Ministero senza aver finora trovato una interlocuzione attenta e adeguata alla sua situazione;
coniugata dal marzo 1992, al momento dell'assunzione sua figlia Chiara aveva tre anni e mezzo mentre la secondogenita, Lucia, aveva solo 1 giorno di vita essendo nata il 30 marzo 1996;
al termine del periodo di maternità ha cominciato i suoi viaggi settimanali Pesaro-Milano affidando le bambine ai propri genitori, la più piccola, di 11 mesi, sofferente di problemi respiratori e la maggiore affetta da problemi di deambulazione, bisognose quindi di terapie come è stato documentato nelle varie domande di trasferimento;
l'attività di agente commerciale del marito l'ha costretto a frequenti viaggi fuori Pesaro e non gli ha permesso né di trasferirsi a Milano né tantomeno di occuparsi delle figlie, creando un crescendo di sofferenze e tensioni familiari sfociate, nel settembre 1998 nella separazione, seguita da sentenza datata settembre 1999 con la quale le figlie venivano affidate alla madre;
naturalmente le bambine hanno vissuto queste vicende in modo traumatico, con la scomparsa dei punti di riferimento familiari, con gravi turbamenti posti in evidenza dagli operatori educativi;
i nonni materni, per potersi occupare delle due nipoti, hanno cessato le rispettive attività anche se la nonna fa sempre più fatica ad occuparsi di loro essendo invalida al 70 per cento;
il susseguirsi di questi eventi ha costretto la signora Perlini ad optare per il part-time con una riduzione drastica dello stipendio considerate le spese di affitto della casa a Milano, dei viaggi frequenti, le rette scolastiche, i costi della casa di Pesaro eccetera;
la situazione di stress psicofisico nella quale si trova, le provoca stati ansioso-depressivo che influiscono ancor più negativamente sui rapporti familiari e considerando il fatto che l'ufficio al quale appartiene sta chiudendo in seguito alla ristrutturazione degli uffici periferici del Ministero delle finanze si reputa favorevole il momento perché venga accolta la sua richiesta -:
se non ritenga pertanto che pur a fronte dei noti problemi di organico, sussistendone tutte le condizioni materiali e di


Pag. 33686

legge, umanamente opportuno e urgente concedere il richiesto nulla osta per il trasferimento della signora Perlini Francesca all'Inps di Pesaro.
(5-08298)

Interrogazioni a risposta scritta:

GIANCARLO GIORGETTI. - Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che:
alcuni titolari di unità immobiliari avevano prodotto istanza di revisione della posizione censuaria delle propria unità immobiliare affinchè la medesima unità immobiliare venisse retrocessa ad una categoria minore rispetto a quella ad essa attribuita;
a seguito del ricorso prodotto dai suddetti contribuenti veniva effettuata una variazione d'ufficio da parte della competente Ute, con conseguente riduzione della rendita;
dal 1o gennaio 1993 al 1996 il calcolo dell'Ici versata all'amministrazione comunale è stato effettuato su una rendita superiore rispetto a quella effettiva dall'unità immobiliare;
sulla base della risoluzione 226 del 27 novembre 1997 si tende a non riconoscere al contribuente il diritto al rimborso della maggiore Ici pagata per gli anni precedenti adducendo quale motivazione la regola «di carattere generale, contenuta nel primo periodo del comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504 del 1992, in forza del quale, dovendosi assumere per ciascun anno di imposizioni le rendite quali risultanti in catasto al primo gennaio dell'anno di imposizione medesimo, le modifiche di rendita hanno effetto soltanto a decorrere dall'anno di tassazione successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesime risultano essere state annotate negli atti catastali» -:
se si ritenga applicabile la risoluzione suindicata per il caso esposto nella premessa oppure se non si debba considerare più corretto per ragioni di equità fiscale procedere al rimborso della maggiore imposta pagata per gli anni dal 1993 al 1996 sulla base della più elevata rendita successivamente modificata.
(4-31790)

BOSCO e FONTANINI. - Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'ufficio delle entrate di Udine, in sede di liquidazione di un atto di compravendita di un terreno ricadente in zona industriale pedemontana «D1», in comune di Buia (Udine), ha ritenuto congruo il valore esposto in atto per un importo di lire 123.000.000 (si tratta di terreni di superficie complessiva di are 68,20 e con una valutazione unitaria di circa L/mg 18.000);
l'atto è stato registrato il 12 febbraio 1999 al n. 1089 serie 1V e pertanto ai fini dell'Invim il valore finale deve essere riferito alla data del 31 dicembre 1992;
che i venditori, per il calcolo di detta imposta hanno dichiarato, quale valore iniziale, lire 6.000.000, che è stato ritenuto congruo e, quale valore al 31 dicembre 1992, l'importo di lire 75.000.000 pari ad un valore unitario di circa L/mq 11.000, pagando a titolo di Invim la somma di lire 10.530.000;
l'ufficio ha emesso avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta per un importo, comprensivo degli interessi e delle spese, per lire 6.305.000;
la motivazione a supporto del valore finale di lire 97.000.000 ai fini Invim viene così motivata: «considerato il valore finale dichiarato si valuta in funzione del tasso di inflazione medio intervenuto rispetto al 1992 pari al 21 per cento - fonte Istat Cciaa Udine - in lire 97.000.000 pari a lire 14.000/mq»;
in occasione di vendite giudiziarie presso il Tribunale di Tolmezzo avvenute nel 1995 per terreni simili a quelli oggetto di accertamento sono stati corrisposti valori che corrispondono ad una valutazione


Pag. 33687

unitaria di L/mq 10.500 sulla scorta di perizie di stima eseguite da consulenti del giudice -:
in base a quali disposizioni di legge gli Uffici provvedono a determinare i valori ai fini Invim diversi da quelli dei cosiddetti «valori di mercato»;
se non sia il caso di richiamare i funzionari addetti alla valutazione degli atti al rispetto delle regole fissate dalla legge;
se le perizie di stima redatte dai tecnici nominati dai giudici non costituiscano fonte certa dei valori dei beni;
se nel caso in esame non ricorrano gli estremi per la sospensione del provvedimento attivando l'Istituto dell'«autotutela» al fine di non dover porre in essere a cura delle parti le procedure del ricorso con il versamento della somma di lire 1.950.000 oltre a lire 146.000 per gli interessi.
(4-31796)