1. Il decreto-legge 4 agosto 2000, n. 220, recante disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
1. Dopo l'articolo 423 del codice penale è inserito il seguente:
2. All'articolo 424, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «Chiunque» sono inserite le seguenti: «,al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis,».
5. All'articolo 425, alinea, del codice penale, le parole: «dai due articoli precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 423 e 424».
7. All'articolo 449, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «Chiunque» sono inserite le seguenti: «,al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis,».
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Modifiche al codice penale).
«Art. 423-bis. - (Incendio boschivo). - Chiunque cagiona un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente».
3. All'articolo 424, secondo comma, del codice penale le parole: «dell'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 423».
4. All'articolo 424 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
«Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo 423-bis».
6. All'articolo 425 del codice penale il numero 5) è abrogato.
(Entrata in vigore).