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LINO DE BENETTI. Qual è il significato e quali le modalità di questa riforma? Il processo di crescente industrializzazione della nostra economia non può prescindere dalle ragioni di integrità ambientali sancite anche dalla Corte costituzionale. Sulla scorta di una consolidata elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, appare evidente che la salubrità dell'ambiente si ricollega ad una posizione soggettiva inquadrabile nell'ambito del diritto alla salute che la Costituzione riconosce e tutela in via primaria, assoluta, non condizionata ad eventuali interessi di ordine collettivo e generale.
In attuazione della delega conferita al Governo con l'articolo 11 della legge n. 133 del 1999, si ritiene che sia importante agire sul processo produttivo, migliorando il rapporto impresa-ambiente fin dalle fasi di produzione. Pertanto è necessario sostenere e promuovere tutte le iniziative volte a riqualificare la dotazione impianti del nostro paese, per porla all'avanguardia sotto il profilo ambientale, puntando a premiare i comportamenti positivi oltre che a sanzionare quelli negativi.
Tale esigenza, seppure con differente intensità e sensibilità, è stata da tempo avvertita anche dalle imprese al punto che si sta affermando il cosiddetto «report ambientale» come sviluppo ed integrazione delle tradizionali comunicazioni economico-finanziarie, rese attraverso il bilancio di esercizio. Inoltre nello stesso bilancio di esercizio, documento obbligatorio ai sensi dell'articolo 2423, trovano spazio i costi ambientali, gli investimenti ambientali e le passività ambientali, come peraltro previsto dalla «Comunicazione interpretativa in merito ad alcuni articoli della quarta e settima direttiva del consiglio sui conti della società» (98/C 16/04), pubblicata sulla GUCE del 20 gennaio 1998, che all'articolo 2.3.5 prevede gli accantonamenti per rischi ed oneri ambientali, all'articolo 2.4.3 prevede spese ambientali, all'articolo 2.5.7 prevede i criteri per la capitalizzazione delle spese ambientali, all'articolo 2.6 dispone che la nota integrativa debba contenere le informazioni su fatti di natura ambientale, all'articolo 2.7 prevede le informazioni ambientali da includere nella relazione sulla gestione. In tale comunicazione, si fa riferimento ad una nozione di costi ambientali come prevista dalla prassi internazionale, ovvero quella prevista nel documento contabile «Environmental Issues in Financial Reporting», doc. XV/6004/94. La posizione della prassi contabile italiana è allineata rispetto a tale principio ed è espressa nel documento «Aspetti ambientali nell'informativa del bilancio d'esercizio» a cura della Task force ambientale del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e del Consiglio nazionale dei ragionieri (1998).
In questo documento si definisce univocamente cosa si intende per investimento ambientale, ovvero un costo pluriennale relativo alle misure intraprese da una azienda per prevenire, ridurre o riparare danni causati all'ambiente, o per la conservazione delle risorse rinnovabili o non rinnovabili. Gli investimenti ambientali vanno calcolati con l'approccio «incrementale». In tale documento si esclude dalla nozione di investimenti ambientali quelli fatti per compensare comportamenti contra legem dei periodi precedenti, oppure investimenti che si limitino all'applicazione di norme italiane cogenti. Possono essere definiti come investimenti ambientali solo quelli relativi a immobilizzazioni che migliorano l'uso delle risorse (o ne contengono l'impatto), in misura più favorevole per l'ambiente rispetto a quanto previsto dalla legge.
L'attenzione del mondo finanziario verso questi temi è testimoniata anche dalla circostanza per cui nella borsa di New York, alle società quotate, si chiede il dettaglio dei costi ambientali e degli investimenti ambientali effettuati dalle società medesime, quale indicatore di valore creato dalle aziende, assumendo che le aziende che effettuano maggiori investimenti ambientali (come qui definiti) sono aziende che generano maggior valore per gli azionisti, per lo Stato e per la comunità in genere.
Muovendo da tali promesse, si è ritenuto opportuno inserire un emendamento al disegno di legge collegato alla finanziaria 2001, che si pone come obiettivo la diffusione (presso tutte le aziende, di qualsiasi dimensione e forma sociale, in tutti i settori economici) degli investimenti ambientali.
Il provvedimento solleciterà le aziende ad investire in tecnologie ecocompatibili, ovvero con minor impatto ambientale. È importante sottolineare che per investimenti si intendono le immobilizzazioni materiali di cui all'articolo 2424 del codice civile, lettera B.II Immobilizzazioni materiali. A tali tipologie di investimenti, sono interessate tutte le aziende (si pensi non solo alla chimica, ma ad esempio al settore distributivo e ai condizionatori per i piccoli esercizi; ai filtri per i piccoli impianti manufatturieri; ad impianti energy saver o con razionalizzazione dell'uso delle materie prime).
La prassi contabile ha già chiarito a livello europeo ed italiano come si definiscono gli investimenti ambientali, per evitare comportamenti opportunistici. Inoltre, si precisa nell'emendamento che investimenti che abbiano motivazioni miste (tecnologiche e ambientali) sono considerati ambientali solo per la quota-parte riferita al miglioramento ambientale. Tali valutazioni rientrano nelle normali operazioni di stima e di valutazione che gli amministratori devono effettuare per redigere il bilancio di esercizio dell'azienda.
Per il primo esercizio di entrata in vigore, non c'è un limite per la detassazione: questo per spingere il maggior numero di imprese ad investire in impianti ecocompatibili. Dal secondo esercizio, invece, la detassazione scatta sull'eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali effettuati nel biennio precedente. È importante non introdurre questo limite fin dal primo esercizio, per evitare di penalizzare le aziende virtuose che abbiano già effettuato investimenti ambientali. Infine, si è voluto limitare un uso improprio del provvedimento. Se i cespiti beneficiati della detassazione vengono alienati entro i due anni successivi a quello in cui hanno usufruito della detassazione (e quindi si profila un comportamento opportunistico), le imposte risparmiate in precedenza vengono calcolate al momento dell'alienazione e sono dovute.
Sotto il profilo tecnico, l'agevolazione consiste nell'integrale detassazione degli investimenti ambientali e cioè delle misure intraprese da una azienda per prevenire, ridurre o riparare danni causati all'ambiente, o per la conservazione delle risorse rinnovabili o non rinnovabili.
Tale scelta legislativa risiede nell'esigenza di dare impulso agli investimenti ambientali, anche in considerazione del positivo andamento congiunturale che consente un maggior ristoro di risorse erariali.
Proprio a tale riguardo, con riferimento cioè all'impatto della disposizione sulle entrate tributarie, si osserva che l'incentivo ai suddetti investimenti dovrebbe, da un lato ridurre il gettito in quanto una parte del reddito d'impresa non viene sottoposto a tassazione se destinato appunto ad investimenti ambientali, dall'altro incrementare la produttività del comparto «ambientale», creando così le condizioni per un aumento delle entrate tributarie.
Il risultato netto, combinato con l'effetto IVA, potrebbe far tendere la norma in commento ad una sostanziale neutralità fiscale. Vale però la pena di ribadire che gli obiettivi perseguiti dall'emendamento e cioè la salute dei cittadini e la salubrità dell'ambiente, consentono un risparmio di spesa in tale comparto che, nel medio periodo, appare non trascurabile.


