Allegato A
Seduta n. 783 del 4/10/2000


Pag. 60


...

(Sezione 7 - Normativa di attuazione della legge sul fondo per le vittime dei reati di mafia)

LO PRESTI, SELVA, ARMAROLI, MANTOVANO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il 15 dicembre 1999 il Parlamento ha approvato la legge relativa all'istituzione del fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, la n. 512 del 22 dicembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 2000;
a tutt'oggi non è stato emanato il regolamento di attuazione, ne alcuno schema di regolamento è stato sottoposto all'esame delle competenti Commissioni parlamentari, che detta legge prevede all'articolo 7 nel termine temporale di quattro mesi dall'entrata in vigore, e cioè entro lo scorso mese di maggio per individuare le modalità di gestione del fondo ed altre modalità operative di gestione dello stesso;
in mancanza del regolamento di attuazione rischiano di non essere riconosciuti i diritti di coloro ai quali spetta il risarcimento per effetto di sentenze pronunciate prima della data di entrata in vigore della legge e per le quali l'articolo 5 della legge stessa prescrive la presentazione della domanda al fondo «a pena di decandenza (...) entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa» -:
quali opportune iniziative il Governo intenda assumere per emanare quanto prima il regolamento in oggetto. (3-06354)
(3 ottobre 2000)