...
1. Ai maggiori oneri recati dalla presente legge, valutati in complessive lire 42,6 miliardi per l'anno 2000, lire 2.508,85 miliardi per l'anno 2001 e lire 1.471,4 miliardi a decorrere dall'anno 2002 si provvede, quanto a lire 42,6 miliardi per l'anno 2000, 82,6 miliardi per l'anno 2001 e 175,4 miliardi per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando, quanto a lire 26,6 miliardi per l'anno 2000, 72,6 miliardi per l'anno 2001 e 71,6 miliardi per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quanto a lire 16 miliardi per l'anno 2000, 10 miliardi per l'anno 2001 e 103,8 miliardi per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze e per la restante quota mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dalla presente legge.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo medesimo, nonché sostituire all'articolo 3 comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: fra il 3,5 ed il 4,5, con le seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dalla presente legge aggiungere le
seguenti: , fatto salvo quanto previsto dall'articolo 31, comma 3 e dall'articolo 68-bis.
All'onere derivante dalla disposizione si fa fronte mediante parziale utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativo per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi, è abrogato. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto, è abrogato. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci, è abrogato.
All'onere derivante dalla disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2001 e 2002, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2001, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2001, quanto a lire 60 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze, quanto a lire 50 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, quanto a lire 50 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a lire 80 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti, quanto a lire 80 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della sanità, quanto a lire 80 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente; per l'anno 2002 l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.
All'onere derivante dalla disposizione si fa fronte mediante parziale utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativo per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi, è abrogato. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto, è abrogato. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci, è abrogato. 2. I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma 1 continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole e
a quelle di natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 1000 milioni di lire.
All'onere derivante dalla disposizione si fa fronte attraverso il maggior gettito derivante dalla soppressione dell'articolo 20.
All'onere derivante dalla disposizione si fa fronte elevando le maggiori entrate previste dall'articolo 64.
All'onere derivante dalla disposizione si fa fronte attraverso il maggior gettito derivante dalla soppressione dell'articolo 43.
(Copertura finanziaria).
2. Le minori entrate recate dalla presente legge a decorrere dall'anno 2004 sono valutate in lire 2.000 miliardi. Ai fini della relativa copertura, il Ministro delle finanze è autorizzato a rideterminare con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, come modificato dalla presente legge, nella misura sufficiente a garantire il gettito necessario, salvo che al reperimento delle risorse necessarie si provveda secondo le procedure previste dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Copertura finanziaria).
2. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 6, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite con le seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.».
101. 1. (ex 83. 1.) Bonato.
101. 2. (Nuova formulazione) La Commissione.
I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma precedente continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole e a quelle di natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 300 milioni di lire.
Compensazione n. 1
Compensazione n. 2
Compensazione n. 3
Compensazione n. 1.
Compensazione n. 2.