Allegato A
Seduta n. 783 del 4/10/2000


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(A.C. 7184 - sezione 18)

ARTICOLO 65 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 65.
(Disposizioni in materia di rivendite di generi di monopolio).

1. Le rivendite speciali annesse ad esercizi diversi da quelli specificatamente previsti dal primo comma dell'articolo 53 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, possono essere trasformate in rivendite ordinarie, con l'osservanza delle disposizioni relative alle distanze ed ai parametri di redditività, qualora i relativi gerenti chiedano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il conferimento a trattativa privata dei rispettivi esercizi, secondo le modalità previste dall'articolo 1, lettera b), della legge 23 luglio 1980, n. 384.
2. I rivenditori di generi di monopolio, in servizio come gerenti provvisori, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire la diretta assegnazione a trattativa privata delle rivendite che gestiscono.
3. Le rivendite ordinarie di prima categoria attualmente individuate dall'articolo 25, primo comma, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, nelle rivendite con un reddito da tabacchi pari o maggiore ai dieci milioni di lire, a decorrere dal 1o gennaio 2001 sono considerate tali solo se percepiscono un reddito da tabacchi e lotto pari o maggiore ai venti milioni di lire.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 65 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 65.
(Disposizioni in materia di rivendite di generi di monopolio)

Subemendamento all'emendamento 65.4 della Commissione

All'emendamento 65.4, aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Le rivendite ordinarie di prima categoria attualmente individuate dall'articolo 25, primo comma, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, nelle rivendite con un reddito da tabacchi pari o maggiore ai dieci milioni di lire, a decorrere dal 1o gennaio 2001 sono considerate tali solo se percepiscono un reddito da tabacchi e lotto pari o maggiore ai venti milioni di lire
0. 65. 4. 1. Teresio Delfino, Volontè, Paissan.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 65 - (Disposizioni in materia di rivendite di generi di monopolio). - 1. I rivenditori di generi di monopolio, in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge come gerenti provvisori senza titolo al conferimento diretto, ai sensi dell'articolo 29 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e dall'articolo


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66 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, ed in attesa della sistemazione a termini di legge della rivendita vacante, possono conseguire l'assegnazione a trattativa privata delle rivendite che gestiscono, dietro versamento di un corrispettivo fissato dalla commissione di cui all'articolo 1, primo comma, lettera b), della legge 23 luglio 1980, n. 384. Le relative domande devono essere presentate al competente ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le rivendite speciali annuali di generi di monopolio, già istituite con contratto decorrente da data antecedente al 30 giugno 2000, intestate a persone fisiche ed ubicate in esercizi diversi da quelli specificatamente previsti dal primo comma dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, possono essere trasformate in rivendite ordinarie, ove siano venute meno le condizioni che ne giustificarono a suo tempo l'impianto come speciali e nella accertata condizione di accessibilità diretta da parte del pubblico in genere, qualora i relativi gerenti ne chiedano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il conferimento a trattativa privata secondo le modalità previste dall'articolo 1, primo comma, lettera b), della legge 23 luglio 1980, n. 384.
65. 4. (Nuova formulazione) La Commissione.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La misura del 10 per cento prevista dall'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito con modificazioni, nella legge 12 novembre 1990, n. 331, è ridotta all'8 per cento.
*65. 1. (ex 52. 03.) Leone, Conte, Berruti, Armosino, Crimi, De Luca.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La misura del 10 per cento prevista dall'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito con modificazioni, nella legge 12 novembre 1990, n. 331, è ridotta all'8 per cento.
*65. 2. (ex 52. 02.) Volontè, Teresio Delfino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La misura del 10 per cento prevista dall'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito con modificazioni, nella legge 12 novembre 1990, n. 331, è ridotta all'8 per cento.
*65. 3. (ex 72. 02.) Contento, Antonio Pepe, Pace, Fino.