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1. Nelle operazioni di conferimento di beni o aziende a favore dei centri di assistenza fiscale, residenti, di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell'oggetto conferito, ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda o ai beni conferiti nelle scritture contabili del soggetto conferitario. Le plusvalenze realizzate possono essere assoggettate ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 19 per cento.
Sopprimerlo.
Sopprimerlo.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 27 per cento.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 25 per cento.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
(Conferimenti di beni o aziende a favore di centri di assistenza fiscale).
(Conferimento di beni o aziende a favore di centri di assistenza fiscale).
* 8. 1. (ex 6. 1. e 6. 3.) Antonio Pepe, Pace, Fino, Contento.
*8. 2. (ex 6. 4.) Frosio Roncalli, Molgora.
8. 3. (ex 6. 6.) Molgora, Frosio Roncalli.
8. 4. (ex 6. 7.) Pace, Antonio Pepe.
2. La stessa imposta sostitutiva di cui al comma 1 è applicabile alle plusvalenze derivanti da cessioni di beni, di aziende o di rami d'azienda effettuati dalle società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto a maggioranza assoluta dalle associazioni o dalle organizzazioni di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei confronti dei centri di assistenza fiscale di cui al medesimo articolo. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali e l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili sono dovute secondo le disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 8 maggio 1998, n. 146.
8. 5. La Commissione.