Allegato A
Seduta n. 783 del 4/10/2000


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(A.C. 7184 - sezione 16)

ARTICOLO 100 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 100.
(Semplificazione degli adempimenti contabili).

1. Qualora intervengano, dopo l'entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nuove disposizioni legislative che regolino le materie ivi disciplinate, a meno che la legge sopravvenuta non lo escluda espressamente, possono essere emanati comunque ulteriori regolamenti ai sensi e per gli effetti del predetto articolo 3, comma 136, della citata legge n.662 del 1996.
2. Fra gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti di cui al citato comma 136 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996, sono inclusi anche quelli


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relativi alla effettuazione di transazioni di commercio elettronico aventi ad oggetto beni o servizi regolati con l'intervento di intermediari finanziari abilitati, con particolare riferimento alla semplificazione degli obblighi documentali, a tale fine potendosi prevedere la non obbligatorietà dell'emissione di fattura in presenza di idonea documentazione.

EMENDAMENTO ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 100 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 100.
(Semplificazione degli adempimenti contabili).

Sopprimerlo.
100. 1. (ex 82. 1). Contento, Antonio Pepe, Pace, Fino.

Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Abrogazioni).

1. L'articolo 2 della legge 4 agosto 1978, n. 467, è abrogato.
100. 01. (ex 82. 02.) Caveri, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.