Allegato A
Seduta n. 783 del 4/10/2000


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(A.C. 7184 - sezione 14)

ARTICOLO 98 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 98.
(Proroga di termini).

1. Nella legge 13 maggio 1999, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, nell'alinea, le parole: «entro nove mesi» sono


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sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi»;
b) all'articolo 3, comma 7, primo periodo, le parole: «1o giugno 2000» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2001»;
c) all'articolo 18, comma 1, le parole: «nove mesi» sono sostituite dalle seguenti: «venti mesi»;
d) all'articolo 35, comma 1, le parole: «dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti:«il 31 dicembre 2001».

2. All'articolo 30, comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n.488, le parole: «29 febbraio 2000» sono sostituite dalle seguenti: «29 febbraio 2000 e, limitatamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al 31 dicembre 2000».

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 98 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 98.
(Proroga di termini).

Sopprimerlo.
*98. 1. (ex 81. 3.) Contento, Antonio Pepe, Pace, Fino.

Sopprimerlo.
*98. 10. Giordano, Bonato.

Sopprimere il comma 1.
98. 2. (ex 81. 4.) Contento, Antonio Pepe, Pace, Fino.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
98. 3. (ex 81. 5.) Contento, Antonio Pepe, Pace, Fino.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
98. 4. (ex 81. 6.) Contento, Antonio Pepe, Pace, Fino.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*98. 5. (ex 81. 10.) Conte.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*98. 6. (ex 81. 7.) Contento, Antonio Pepe, Pace, Fino.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
98. 7. (ex 81. 8.) Contento, Antonio Pepe, Pace, Fino.

Sopprimere il comma 2.
98. 8. (ex 81. 9.) Contento, Antonio Pepe, Pace, Fino.

Dopo l'articolo 98, aggiungere il seguente:

Art. 98-bis.

1. I termini per gli adempimenti fiscali e contributivi aventi scadenza compresa fra il 1o ed il 31 agosto, sono prorogati di trentuno giorni, ovvero allo stesso giorno del mese di settembre, o ai primi due giorni del mese di ottobre, senza alcuna sanzione.
2. Se l'adempimento comporta un versamento di somme, imposte o contributi, l'importo deve essere maggiorato di interessi nella misura stabilita con decreto del Ministro delle finanze.
3. Alla data di entrata in vigore della presente legge la maggiorazione di cui al comma 2 è stabilita nello 0,4 per cento.
98. 09. (ex 81. 03.) Molgora, Frosio Roncalli.