Allegato A
Seduta n. 783 del 4/10/2000


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(A.C. 7184 - sezione 12)

ARTICOLO 96 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo V
NORME FINALI

Art. 96.
(Disposizioni in materia di volontariato e di canone radio per attività antincendio e di protezione civile).

1. Al fine di sostenere l'attività istituzionale delle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), a decorrere dall'anno 2001 una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al comma 44 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni, determinata annualmente con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in misura non inferiore a lire 15 miliardi, è utilizzata per l'erogazione di contributi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per l'acquisto, da parte delle medesime associazioni e organizzazioni, di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni. Il contributo di cui al primo periodo del presente comma, sempre nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, è concesso altresì alle ONLUS limitatamente alla donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche. Ai fini di cui al primo periodo, il citato Fondo è integrato dell'importo di lire 10 miliardi per l'anno 2000 e di lire 15 miliardi a decorrere dall'anno 2001. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2001 la regione Valle d'Aosta, le province autonome di Trento e di Bolzano, le associazioni e le organizzazioni da queste demandate all'espletamento del servizio antincendi ed aventi sede nei rispettivi territori, sono esonerate dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto per tutte le attività antincendi e di protezione civile. Per gli stessi soggetti sono autorizzati i collegamenti esercitati alla data del 31 dicembre 1999 che non risultino incompatibili con impianti di telecomunicazioni esistenti appartenenti ad organi dello Stato o ad altri soggetti autorizzati.


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EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 96 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 96.
(Disposizioni in materia di volontariato e di canone radio per attività antincendio e di protezione civile).

Al comma 1, sostituire la parola: 15 con la seguente: 150.

Conseguentemente, all'articolo 101, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4. A decorrere dal 1o gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.
5. A decorrere dal 1o gennaio 2000 la tassa sui supercolici è aumentata del 15 per cento.
6. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 6, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a lire 1.000 miliardi».
7. Il comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 6, è soppresso.
8. All'articolo 3, comma 144, lettera e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
9. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:
29. «A decorrere dal 1ogennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (S02) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».
96. 1. (ex 79. 1.) Giordano, Bonato.

Al comma 2, sostituire le parole da: la regione fino a: Aosta, con le seguenti: le regioni e.
96. 2. (ex 79. 3.) Contento, Antonio Pepe, Pace, Fino, Chiappori, Fontan.