Allegato A
Seduta n. 783 del 4/10/2000


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(A.C. 7184 - sezione 8)

ARTICOLO 92 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 92.
(Determinazione e versamento dell'imposta).

1. L'imposta di cui all'articolo 90 è determinata, sulla base dell'emissione sonora dell'aeromobile civile come indicata nelle norme sulla certificazione acustica internazionale, nelle seguenti misure:
a) classe 1: lire 479 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e lire 631 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione e ad elica senza certificazione acustica;
b) classe 2: lire 359 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e lire 473 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione aventi le caratteristiche indicate nel capitolo 2 dell'allegato XVI alla Convenzione internazionale per l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, di cui al decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616;
c) classe 3: lire 120 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e lire 158 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione aventi le caratteristiche indicate nel capitolo 3 dell'allegato XVI alla Convenzione citata alla lettera b) del presente comma e ad elica muniti di certificazione acustica.

2. Le misure di cui al comma 1 possono, con legge delle regioni interessate, essere elevate del 50 per cento nel caso che il decollo o l'atterraggio dell'aeromobile avvenga nelle fasce orarie di maggiore utilizzazione, individuate dal Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 92 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 92.
(Determinazione e versamento dell'imposta).

Al comma 2, sostituire le parole: del 50 per cento con le seguenti: fino al 15 per cento.
92. 2. La Commissione.


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Al comma 2, dopo le parole: maggiore utilizzazione aggiungere le seguenti: e nelle ore notturne.
92. 1. (ex 75. 1.) Giordano, Bonato.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Entro il 1o gennaio 2004, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente, verifica, sulla base dei dati forniti dalle regioni, se e in che misura, le finalità indicate al comma 1 dell'articolo 90 siano state realizzate con l'utilizzo del gettito già acquisito. In caso di esito positivo, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le misure dell'imposta indicate al comma 1 dell'articolo 92 possono essere modificate.
92. 3. La Commissione.