Allegato A
Seduta n. 783 del 4/10/2000


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(A.C. 7184 - sezione 7)

ARTICOLO 91 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 91.
(Soggetto obbligato ed esenzioni).

1. Il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui all'articolo 90 è l'eser
cente dell'aeromobile, il quale provvede al versamento su base trimestrale, entro il quinto giorno del mese successivo ad ogni semestre.
2. Sono esclusi dal pagamento dell'imposta i voli di Stato, sanitari e di emergenza.