Allegato A
Seduta n. 783 del 4/10/2000


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(A.C. 7184 - sezione 6)

ARTICOLO 90 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo IV
IMPOSTA REGIONALE SULLE EMISSIONI SONORE DEGLI AEROMOBILI

Art. 90.
(Istituzione dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili).

1. A decorrere dall'anno 2001 è istituita l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili il cui gettito è destinato prioritariamente al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e al disinquinamento acustico e all'eventuale indennizzo delle popolazioni residenti delle zone A e B dell'intorno aeroportuale come definite dal decreto del Ministro dell'ambiente del 31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.267 del 15 novembre 1997. L'imposta stabilita nella misura di cui all'articolo 92 è dovuta ad ogni regione o provincia autonoma per ogni decollo ed atterraggio dell'aeromobile civile negli aeroporti civili.
2. Nel caso di zone sottoposte ad inquinamento acustico derivante dalle emissioni sonore di aeroporti civili, situate in regioni limitrofe a quella in cui risiede l'aeroporto stesso, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si attua la compensazione tra le diverse regioni interessate in merito alle risorse derivanti dall'applicazione dell'imposta.
3. La ripartizione del gettito dell'imposta viene effettuata al proprio interno da ciascuna regione e provincia autonoma sulla base dei programmi di risanamento e di disinquinamento acustico presentati dai comuni dell'intorno aeroportuale ed elaborati sui dati rilevati dai sistemi di monitoraggio acustico realizzati in conformità al decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.225 del 24 settembre 1999.
4. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative dell'imposta.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 90 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 90.
(Istituzione dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili).

Sopprimerlo.
90. 1. (ex 73. 2.) Armani, Pace, Antonio Pepe, Fino.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: il cui gettito, sino alla fine del periodo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
90. 2. (ex 73. 1.) Pace, Armani, Antonio Pepe, Fino.


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Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: La destinazione vincolata delle risorse derivanti dall'imposta di cui al comma 1 e la suddetta compensazione tra regioni si applicano solo sulla quota di introiti eccedente la riduzione dei trasferimenti erariali alle regioni effettuata ai sensi del comma 2 dell'articolo 78.
90. 3. (ex 73. 3.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 4, dopo le parole: Ministro delle finanze aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
90. 4. La Commissione.