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1. Al comma 23 dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, introdotto dal comma 6 dell'articolo 22 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
trattamento economico fondamentale del personale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, istituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, in posizione di comando, di fuori ruolo o in altra analoga posizione, presso enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza».
(Trattamento economico di talune categorie di personale del Ministero delle finanze).