Allegato A
Seduta n. 783 del 4/10/2000


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DISEGNO DI LEGGE: S. 4336 - MISURE IN MATERIA FISCALE (APPROVATO DAL SENATO) (7184)

(A.C. 7184 - sezione 1)

ARTICOLO 85 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 85.
(Composizione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria).

1. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è sostituito dai seguenti:
«2. Il consiglio di presidenza è composto da quindici membri eletti tra i giudici tributari.
2-bis. Il consiglio di presidenza elegge nel suo seno il Presidente e due vicepresidenti».

2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Sono conseguentemente ridotte le indennità di cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, spettanti ai componenti del consiglio di presidenza.
3. Il comma 2 dell'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992 è sostituito dai seguenti:
«2. Per l'elezione dei componenti del consiglio di presidenza è istituito presso il Ministero delle finanze l'ufficio elettorale centrale, composto da un presidente di commissione tributaria regionale o provinciale che lo presiede e da due giudici tributari, nominati dal Ministro delle finanze.
2-bis. Le operazioni elettorali si svolgono presso le sedi delle commissioni provinciali e regionali e presso ciascuna di queste sedi è istituito l'ufficio elettorale, che assicura l'espletamento delle operazioni di voto, composto dal presidente della commissione o da un suo delegato, che lo presiede, e da due giudici tributari nominati dal presidente delle rispettive commissioni. Il voto viene espresso presso la sede della commissione presso la quale è espletata la funzione giurisdizionale».

4. All'articolo 22 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, il comma 1 è abrogato.
5. All'articolo 22 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Al termine delle operazioni elettorali il verbale di scrutinio è trasmesso all'ufficio elettorale centrale che provvede alla proclamazione degli eletti ed alla loro prima convocazione».

6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, sono determinati il modello della scheda elettorale, le modalità per la presentazione delle candidature e di funzionamento degli uffici elettorali. Alle spese di funzionamento degli uffici elettorali si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.


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EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 85 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 85.
(Composizione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria).

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, gli articoli 17, comma 4, 19 e 22, comma 2, sono abrogati.
85. 1. La Commissione.