Allegato A
Seduta n. 782 del 3/10/2000


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(A.C. 7184 - sezione 23)

ARTICOLO 84 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 84.
(Incompatibilità dei giudici tributari).

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.545, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i) a decorrere dal 1o ottobre 2001, coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, ovvero l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario;».
2. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio di presidenza della giustizia tributaria procede alla definizione di tutti gli adempimenti connessi con l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.545, e successive modificazioni. A tal fine i componenti del consiglio di presidenza della giustizia tributaria che siano magistrati ordinari, amministrativi o pubblici dipendenti sono esonerati dalle rispettive funzioni per tale periodo, su richiesta del consiglio stesso.
3. I termini di cui al comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, attualmente in carica, decorrono dal centoventesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di cui al comma 2.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 84 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 84.
(Incompatibilità dei giudici tributari).

Sopprimerlo.
84. 1. (ex 69. 12.) Contento, Antonio Pepe, Pace, Fino.

Sopprimere il comma 1.
*84. 2. (ex 69. 10.)Antonio Pepe, Contento, Pace, Fino.

Sopprimere il comma 1.
*84. 3. (ex 69. 22) Molgora, Frosio oncalli.


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Sopprimere il comma 1.
*84. 4. (ex 69. 17.) Conte, Berruti, Leone, Armosino, Crimi, De Luca.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
i) coloro che esercitano l'assistenza o la rappresentanza dei contribuenti nelle controversie di carattere tributario.
84. 5. (ex 69. 13.) Contento, Antonio Pepe, Pace, Fino.

Al comma 1, capoverso, premettere il seguente periodo:
L'incompatibilità è limitata al contenzioso riguardante la provincia in cui è esercitata l'attività di cui al periodo precedente.
84. 6. (ex 69. 19) Molgora, Frosio Roncalli.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: 1o ottobre 2001 con le seguenti: 31 dicembre 2002.
84. 27. Molgora.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: 1o ottobre 2001 con le seguenti: 1oottobre 2002.
84. 28. Molgora.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: la consulenza tributaria ovvero.
84. 7. (ex 69. 20.) Molgora, Frosio Roncalli.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria.
84. 8. (ex 69. 21) Molgora, Frosio Roncalli.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: limitatamente alla regione nella quale esercitano in maniera prevalente dette attività.
84. 9. (ex 69. 9.) Antonio Pepe, Contento, Pace, Fino.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: limitatamente alla provincia nella quale esercitano in maniera prevalente dette attività.
84. 10. (ex 69. 8.) Antonio Pepe, Contento, Pace, Fino.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: salvo che dette attività siano svolte per conto di procedure previste dalle leggi fallimentari.
84. 11. (ex 69. 14.) Antonio Pepe, Contento, Pace, Fino.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, all'articolo 4, lettera a) all'articolo 5, lettera a) del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono soppresse le parole: «in servizio».
84. 12. (ex 69. 31.) Molgora, Frosio Roncalli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al capoverso dopo le parole: «non possono essere componenti delle commissioni tributarie» inserire le seguenti: «in una determinata regione»;


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b) alla lettera i), dopo le parole: «coloro che esercitano» inserire le altre: «abitualmente in quella medesima regione».
84. 14. (ex 69. 16). Conte, Berruti, Leone, Armosino, Crimi, De Luca.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
n) i magistrati ordinari in servizio.
84. 13. (ex 69. 30). Molgora, Frosio Roncalli.

Sopprimere il comma 2.
84. 15. (ex 69. 23.) Molgora, Frosio Roncalli.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dieci mesi con le seguenti: tre mesi.
84. 17. (ex 69. 25). Molgora, Frosio Roncalli.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
84. 18. (ex 69. 24.) Molgora, Frosio Roncalli.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 17, riguardante la composizione del consiglio di presidenza:
a) il comma secondo è sostituito dal seguente: «Il consiglio di presidenza è composto da diciotto componenti, di cui almeno un presidente di commissione tributaria regionale o di sezione della stessa e due presidenti di commissione tributaria provinciale o di sezione della stessa, nonché di almeno un componente di commissione tributaria regionale e due componenti di commissione tributaria provinciale»;
b) il comma quarto è sostituito dal seguente: «i componenti del consiglio di presidenza che siano magistrati ordinari o amministrativi o pubblici dipendenti sono esonerati dalle rispettive funzioni per il periodo dell'incarico elettivo, su richiesta del consiglio stesso».

2-ter. All'articolo 21, riguardante la elezione del consiglio di presidenza, il comma secondo è sostituito dal seguente:
«Per l'elezione dei componenti del consiglio di presidenza è istituito presso il Ministero delle finanze l'ufficio elettorale centrale, nominato dal Ministro e composto da un presidente di commissione tributaria regionale, che lo presiede, nonché dal presidente di sezione e dal giudice tributario più anziano nell'incarico. È istituito altresì presso ciascuna direzione regionale dell'entrate e sezione staccata della stessa un ufficio elettorale locale nominato dal Ministro delle finanze e composto rispettivamente dal presidente della commissione tributaria regionale con sede nel capoluogo della regione, nonché dal presidente di sezione e dal giudice tributario della stessa con maggiore anzianità, e dal presidente della commissione tributaria provinciale nonché dal presidente di sezione e dal giudice tributario della stessa con maggiore anzianità.

2-quater. All'articolo 22, riguardante le votazioni:
a) il comma primo è sostituito dal seguente: «Le votazioni si svolgono presso gli uffici elettorali locali costituiti in seggi: ciascun componente di commissione vota presso l'ufficio elettorale istituito nel luogo in cui ha sede la commissione tributaria di appartenenza»;
b) il comma secondo è sostituito dal seguente: «Ciascun elettore ha facoltà di esprimere un voto per un componente delle commissioni tributarie appartenente a ciascuna delle qualifiche previste dall'articolo 17 e sei voti liberi;
c) il comma quarto è sostituito dal seguente: «Gli uffici elettorali presso le


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sezioni staccate provvedono soltanto alle operazioni di voto, all'esito delle quali trasmettono il materiale della votazione ai rispettivi uffici elettorali costituiti presso le direzioni regionali delle entrate. Questi ultimi uffici provvedono, oltre alle operazioni di voto, allo spoglio di tutte le schede degli uffici elettorali della regione, previamente conteggiate e inserite in un'unica urna e decidono a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto nonché su quelle relative alla validità delle schede, dandone atto nel processo verbale delle operazioni»;
d) il comma quinto è sostituito dal seguente: «I risultati delle suddette operazioni, i relativi verbali e le schede scrutinate sono trasmessi all'ufficio elettorale centrale».
84. 19. (ex 69. 7). Antonio Pepe, Contento, Pace, Fino.

Sopprimere il comma 3.
84. 20. (ex 69. 18.) Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.

Al comma 3, sostituire le parole da: decorrono fino alla fine del comma, con le seguenti: rimangono fermi anche in presenza degli adempimenti di cui al comma 2.
84. 22. (ex 69. 28.) Molgora, Frosio Roncalli.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: successivo con la seguente: precedente.
84. 23. (ex 69. 26.) Molgora, Frosio Roncalli.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le elezioni si svolgono anche presso le sedi delle Commissioni tributarie provinciali. L'ufficio elettorale è istituito su base provinciale con i medesimi criteri fissati dal comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.
84. 24. (ex 69. 27) Molgora, Frosio Roncalli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 è sostituito dal seguente:«È istituito altresì presso ciascuna direzione regionale delle entrate e delle loro sezioni staccate un ufficio elettorale rispettivamente regionale e provinciale nominato dal Ministero delle Finanze e composto dal presidente della commissione tributaria con sede rispettivamente nel capoluogo della regione e della provincia, nonché dal presidente di sezione e dal giudice tributario della stessa con maggiore anzianità».
84. 25. (ex 69. 29.) Molgora, Frosio Roncalli.

Dopo l'articolo 84 aggiungere il seguente:
Art. 84-bis. - 1. L'articolo 17, secondo comma del Decreto legislativo n. 545 del 1992, è sostituito dal seguente: «Il Consiglio di Presidenza è composto da diciotto componenti, di cui almeno un presidente di commissione tributaria regionale o di sezione della stessa e due presidenti di commissione tributaria provinciale o di sezione della stessa, nonché di almeno un componente di commissione tributaria regionale e due componenti di commissione tributaria provinciale».
2. Il primo comma dell'articolo 22 del Decreto Legislativo n. 545 del 1992 è sostituito dal seguente: «Le votazioni si svolgono presso gli uffici elettorali locali costituiti in seggi; ciascun componente di commissione vota presso l'ufficio istituito nel luogo in cui ha sede la commissione tributaria o sezione stancata di appartenenza».


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3. Il secondo comma dell'articolo 22 del decreto Legislativo n. 545 del 1992 è sostituito dal seguente «Ciascun elettore ha facoltà di esprimere un voto per un componente delle commissioni tributarie appartenente a ciascuna delle qualifiche previste dall'articolo 17 e sei voti liberi»;
4. Il primo comma dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 545 del 1992 è sostituito dal seguente: «L'ufficio elettorale centrale proclama eletti i diciotto componenti che hanno riportato il maggior numero di voti. Qualora tra questi non risultino rappresentate, nel numero minimo, le categorie indicate nel secondo comma dell'articolo 17, l'ufficio elettorale centrale proclama eletti gli appartenenti alle dette categorie che hanno riportato il maggior numero di voti in sostituzione di quelli inclusi nella graduatoria dei primi diciotto a partire dall'ultimo». A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.
5. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle Finanze, sono determinati il modello della scheda elettorale la composizione dell'ufficio elettorale centrale e quello dei seggi elettorali, nonché le relative modalità di funzionamento.
6. Gli articoli 21 secondo comma, 22 terzo, quarto e quinto comma del decreto legislativo n. 545 del 1992 sono abrogati.
84. 01. (ex 69. 02.) Conte, Berruti, Leone, Armosino, Crimi, De Luca.