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1. Nell'articolo 103-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
Al comma 1, alinea, dopo le parole: 103-bis aggiungere le seguenti: (Enti crediti e finanziari).
1. All'onere derivante dalla disposizione si fa fronte mediante parziale utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativo per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi, è abrogato. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto, è abrogato. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci, è abrogato.
1) All'onere derivante dalla disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2001 e 2002, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2001, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2001, quanto a lire 60 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze, quanto a lire 50 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, quanto a lire 50 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a lire 80 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti, quanto a lire 80 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della sanità, quanto a lire 80 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente; per l'anno 2002 l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.
concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci, è abrogato. 2. I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma 1 continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole e a quelle di natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 1000 milioni di lire.
All'onere derivante dalla disposizonie si fa fronte elevando le maggiori entrate previste dall'articolo 64.
All'onere derivante dalla disposizione si fa fronte attraverso il maggior gettito derivante dalla soppressone dell'articolo 43.
(Razionalizzazione delle disposizioni in materia di valutazione delle operazioni fuori bilancio).
«2-bis. I criteri di valutazione previsti dal comma 2 si applicano anche per i soggetti, diversi dagli enti creditizi e finanziari, che nei conti annuali valutano le operazioni fuori bilancio di cui al comma 1».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999.
(Razionalizzazione delle disposizioni in materia di valutazione delle operazioni fuori bilancio).
2. 1. (ex 2. 4.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.
2. I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma 1 continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole e a quelle di natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 300 milioni di lire.
2) 1. All'onere derivante dalla disposizione si fa fronte mediante parziale utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativo per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi, è abrogato. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto, è abrogato. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973,
3) All'onere derivante dalla disposizione si fa fronte attraverso il maggior gettito derivante dalla soppressione dell'articolo 20.
Compensazione n. 1.
Compensazione n. 2.