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La Camera,
ad intraprendere le opportune iniziative dirette ad una modifica dell'attuale sistema al fine di prevedere l'attribuzione del gettito di alcuni tributi statali, in particolare dell'Irpef ed Irpeg, alle regioni e gli enti locali per far fronte alle esigenze di autonomia finanziaria degli enti territoriali medesimi.
La Camera,
in sede di emanazione delle norme generali in materia di istruzione, a limitarsi alla sola definizione dei principi fondamentali e, dunque, a lasciare alle regioni piena autonomia decisionale in ordine alle modalità di attuazione degli stessi, essendo tale ente il solo a poter valutare le reali esigenze e capacità strutturali esistenti sul proprio territorio e a poter coordinare la realizzazione degli interventi alle risorse economiche disponibili.
La Camera,
ad adottare, nel più breve tempo possibile, le opportune iniziative al fine di modificare la vigente legge quadro in materia sanitaria, in modo che la stessa sia limitata alla sola definizione dei principi fondamentali, eliminando le esistenti ingerenze statali e consentendo alle regioni il reale esercizio dell'autonomia decisionale ad esse già riconosciuta dalla Costituzione.
La Camera,
a prevedere le opportune iniziative affinché l'effettivo passaggio delle funzioni e dei compiti alle regioni ed agli enti locali avvenga contestualmente al trasferimento delle adeguate risorse finanziarie e patrimoniali necessarie per consentire agli stessi enti l'espletamento delle funzioni trasferite.
La Camera,
ad adottare una politica fiscale che, correlata alla nuova autonomia finanziaria attribuita agli enti locali territoriali, non comporti alcun aumento della pressione fiscale finale sui contribuenti.
La Camera,
ad assumere tutte le necessarie iniziative volte a modificare il sistema vigente, allo scopo di prevedere l'attribuzione del gettito di alcuni tributi statali, in particolare dell'Irpef e dell'lrpeg, alle regioni e agli enti locali in modo da garantire a quest'ultimi un'effettiva autonomia finanziaria.
La Camera,
in sede di emanazione delle norme generali in materia di istruzione, a limitarsi a definire unicamente i principi fondamentali lasciando così alla piena autonomia decisionale delle regioni il compito di realizzare gli interventi legislativi più adatti alle singole realtà territoriali.
La Camera,
ad assumere, nel più breve tempo possibile, tutte le opportune iniziative al fine di modificare la vigente legge quadro in materia sanitaria, in modo che sia garantito alle regioni l'effettivo esercizio dell'autonomia decisionale sia pure nel rispetto dei principi fondamentali dello Stato.
La Camera,
ad assumere le necessarie iniziative affinché il passaggio delle funzioni e dei compiti alle regioni avvenga contestualmente al trasferimento delle risorse finanziarie e patrimoniali senza le quali agli stessi enti è precluso l'effettivo espletamento delle funzioni trasferite.
La Camera,
costituzionale il rischio è quello di una imposizione aggiuntiva rispetto a quella determinata in modo uniforme dallo Stato;
a porre in essere una politica fiscale che, garantendo il pieno riconoscimento della nuova autonomia finanziaria attribuita agli enti locali territoriali, non comporti alcun aumento della pressione fiscale sui contribuenti.
esaminato l'A.C. 4462 recante «Ordinamento federale della Repubblica»;
visto l'articolo 6 che prevede una modifica dell'articolo 119 della Costituzione;
ritenuto che il provvedimento in esame in realtà non ha apportato sostanziali modifiche all'attuale sistema di finanziamento degli enti locali territoriali che restando accentrato non garantisce una reale attuazione di qualsiasi forma di decentramento;
considerato che:
i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni continueranno a non avere alcuna possibilità di intervenire sul proprio gettito e quindi a non avere alcun incentivo per migliorare la propria efficienza;
nel provvedimento in esame non si prevede alcuna autonomia impositiva degli enti i quali invece dovrebbero poter decidere autonomamente quanto e cosa tassare;
premesso che:
un'imposizione di tipo federalista presuppone l'attribuzione di maggiori responsabilità e funzioni agli enti locali e alle regioni nonché la previsione di risparmi di spesa gestibili dal territorio;
il sistema di finanziamento degli enti locali dovrebbe essere proprio e sostitutivo anziché derivato e aggiuntivo rispetto all'imposizione statale;
9/4462/1 Galli, Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Zacchera.
esaminato l'A.C. 4462 recante «Ordinamento federale della Repubblica»;
preso atto della riformulazione dell'articolo 117 della Costituzione contenuta nell'articolo 5 del presente progetto di legge;
considerato che l'attribuzione alle regioni della potestà legislativa conferma la dignità e importanza ad esse conferita, quali persone giuridiche destinate ad arricchire l'ordinamento giuridico e non semplici enti di decentramento amministrativo;
rilevato che in materia di istruzione la potestà legislativa riconosciuta alle regioni ha carattere concorrente e, dunque, rappresenta lo svolgimento dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato;
9/4462/2 Bianchi Clerici.
esaminato l'A.C. 4462 recante «Ordinamento federale della Repubblica»;
preso atto della riformulazione dell'articolo 117 della Costituzione contenuta nell'articolo 5 del presente progetto di legge;
considerato che l'attribuzione alle regioni della potestà legislativa conferma la dignità e l'importanza ad esse conferita, quali persone giuridiche destinate ad arricchire l'ordinamento giuridico e non semplici enti di decentramento amministrativo;
rilevato che la tutela della salute pubblica rientra tra le materie di potestà concorrente delle regioni e, dunque, rappresenta lo svolgimento dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato;
ritenuto che la regione è l'ente in grado di individuare, valutate le esigenze economiche e strutturali, gli strumenti idonei alla concreta realizzazione degli obiettivi contenuti nella normativa di principio;
9/4462/3 Cè.
premesso che i «decreti Bassanini» hanno stabilito l'attribuzione alle regioni a statuto ordinario di alcune funzioni esercitate dallo Stato senza prevedere contestualmente il trasferimento automatico sia delle funzioni che delle relative risorse finanziarie;
ritenuto che in sede di attuazione il provvedimento in esame comporterà per le regioni e gli enti locali maggiori costi derivanti dall'adempimento delle funzioni sempre più crescenti;
visto che la nuova disciplina determinerà sicuramente uno sfasamento temporale tra il trasferimento delle competenze e delle funzioni e l'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie per far fronte alle nuove funzioni;
9/4462/4 Faustinelli, Galli, Giancarlo Giorgetti.
esaminato l'A.C. 4462 recante «Ordinamento federale della Repubblica»;
visto l'articolo 6 che prevede una modifica dell'articolo 119 della Costituzione;
considerato che:
la progressiva riduzione dei trasferimenti erariali ed il potenziamento dell'autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali, in assenza di opportuni correttivi volti a distinguere le basi imponibili rispettivamente dei tributi erariali e di quelli locali, ha determinato un aumento del carico fiscale gravante complessivamente sui contribuenti;
ritenuto che:
la modifica introdotta dall'articolo 6 del provvedimento in esame comporterà un imposizione aggiuntiva rispetto a quella determinata in modo uniforme dallo Stato;
l'incremento dei tributi locali già risulta aggiuntivo nei confronti del contribuente e riguarda oltre le addizionali di spettanza degli enti locali anche una serie di altre voci quali le tariffe, i canoni, ecc;
il rischio è quello di un incremento della pressione fiscale locale che risulta dall'assenza di una normativa nazionale di riferimento di precisi parametri di determinazione dei tributi e di condizioni in presenza delle quali l'ente può procedere al loro adeguamento;
9/4462/5 Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.
visto l'A.C. 4462 recante «Ordinamento federale della Repubblica»;
visto che l'articolo 6 della presente proposta di legge prevede una modifica dell'articolo 119 della Costituzione;
considerato che la proposta di legge in esame non apporta modifiche sostanziali al vigente sistema di finanziamento degli enti locali territoriali e che, quindi, non si realizza alcuna forma di effettivo decentramento;
considerato che i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni continueranno a non avere alcuna concreta possibilità di intervenire sul proprio gettito;
considerato che il nuovo testo in esame non provvede a riconoscere agli enti locali alcuna autonomia impositiva;
premesso che, in un sistema di tipo federalista, il sistema di finanziamento degli enti locali dovrebbe essere proprio e sostitutivo, anziché derivato ed aggiuntivo rispetto all'imposizione statale:
9/4462/6 Bono, Pace, Armaroli, Armani, Contento.
esaminato l'A.C 4462 recante «Ordinamento federale della Repubblica»;
considerato che l'articolo 5 della presente proposta di legge provvede a riformulare l'articolo 117 della Costituzione;
rilevato che, in materia di istruzione, la potestà legislativa riconosciuta alle regioni ha carattere concorrente e che, quindi, deve essere esercitata nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato;
considerato che l'attribuzione alle regioni di ampie potestà legislative risponde all'esigenza di realizzare un autentico federalismo:
9/4462/7 Antonio Pepe, Armaroli, Pace, Armani, Bono, Lembo.
visto l'A.C. 4462 recante «Ordinamento federale della Repubblica»;
considerato che l'articolo 5 della presente proposta di legge provvede a riformulare l'articolo 117 della Costituzione;
considerato che la tutela della salute pubblica rientra tra le materie su cui le regioni esercitano la potestà legislativa di tipo concorrente;
ritenuto che le regioni sono enti in grado di valutare attentamente le esigenze economiche e strutturali del proprio territorio, nonché di cogliere le specifiche esigenze dei cittadini:
9/4462/8 Lembo, Armaroli, Pace, Armani, Bono, Antonio Pepe, Lembo.
premesso che con i cosiddetti «decreti Bassanini» si è provveduto ad attribuire alle regioni a statuto ordinario alcune funzioni di competenza statale senza, tuttavia, prevedere il contestuale ed automatico trasferimento sia delle funzioni che delle relative risorse finanziarie;
considerato che, in sede di attuazione, il provvedimento in esame comporterà per le regioni e gli enti locali minori maggiori costi dovuti all'adempimento delle funzioni sempre più crescenti;
considerato che la nuova disciplina comporterà altresì uno sfasamento temporale tra il trasferimento delle competenze e delle funzioni e la concreta disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alle nuove funzioni:
9/4462/9 Armani, Armaroli, Pace, Contento, Antonio Pepe.
visto l'A.C. 4462 recante «Ordinamento federale della Repubblica»;
visto che l'articolo 6 della presente proposta di legge prevede una modifica dell'articolo 119 della Costituzione;
considerato che, in assenza di opportuni correttivi volti a distinguere le basi imponibili rispettivamente dei tributi erariali e di quelli locali, l'incremento del carico fiscale che grava sui contribuenti è causato dalla progressiva riduzione dei trasferimenti erariali, nonché dal potenziamento dell'autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali;
ritenuto che con la presente modifica che si vuole introdurre nell'ordinamento
considerata la necessità di una normativa nazionale di riferimento che fissi precisi parametri di determinazione dei tributi e di condizioni sulla base delle quali l'ente può procedere al loro adeguamento:
9/4462/10 Pace, Armaroli, Armani, Contento, Antonio Pepe.