Allegato A
Seduta n. 777 del 26/9/2000


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(A.C. 4462 - sezione 7)

ARTICOLO 17 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 17.

1. L'articolo 133 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 133. - Con legge dello Stato, sentiti i rispettivi Consigli regionali e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum, si può consentire che le Province o i Comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una Regione e aggregati a un'altra confinante.
Con legge regionale e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate espressa mediante referendum, si possono istituire nuovi Comuni e nuove Province derivanti da fusioni di Comuni e di Province esistenti e se ne possono modificare la circoscrizione e la denominazione».

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 17 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 17.

Sopprimerlo.
* 17. 11. Nardini.

Sopprimerlo.
* 17. 17. La Commissione.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.

1. L'articolo 133 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 133. - Con l'approvazione della maggioranza della popolazione di ciascun ente locale espressa mediante referendum, possono essere istituiti nuovi enti locali e mutati in confini e al denominazione, anche se appartenenti a diverse Regioni».
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Fontan.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«Art. 133.

Con l'approvazione della maggioranza della popolazione di ciascun ente locale espressa mediante referendum, possono essere istituiti nuovi enti locali e mutati i confini e la denominazione, anche se appartenenti a diverse regioni.».
17. 4. Calzavara, Faustinelli, Formenti, Grugnetti, Parolo.

Al comma 1, capoverso Art. 133, primo comma, sostituire le parole da: o delle Province fino alla fine del comma con le seguenti: o del Comune interessato espressa mediante referendum, si può consentire che la Provincia o il Comune che ne faccia richiesta sia staccato da una Regione ed aggregato ad un'altra.
17. 13. Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.


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Al comma 1, capoverso Art. 133, primo comma, dopo le parole: maggioranza delle popolazioni della Provincia o aggiungere le seguenti: di ciascuna.
17. 9. Ballaman, Fontan.

Al comma 1, capoverso Art. 133, primo comma, dopo le parole: delle Province interessate e del Comune o aggiungere le seguenti: di ciascuno.
17. 10. Ballaman, Fontan.

Al comma 1, capoverso Art. 133, dopo il primo comma aggiungere il seguente:
L'aggregazione di Province o Comuni da una Regione ad altra Regione confinante non e' consentita ove la popolazione della Regione da ridimensionare scenda al di sotto di un milione di abitanti ovvero la popolazione della Regione destinataria dell'aggregazione superi i dieci milioni di abitanti.
17. 1. Garra.

Al comma 1, capoverso Art. 133, sopprimere il secondo comma.
17. 12. Nardini.

Al comma 1, capoverso Art. 133, secondo comma, dopo le parole: approvazione della maggioranza aggiungere le seguenti: di ciascuna provincia.
17. 15. Teresio Delfino, Volontè.

Al comma 1, capoverso Art. 133, secondo comma, sopprimere le parole: derivanti da fusioni di Comuni e di Province esistenti.
17. 2. Garra.

Al comma 1, capoverso Art. 133, secondo comma, dopo le parole: derivanti da fusioni aggiungere le seguenti: o da divisioni.
17. 3. Orlando.

Al comma 1, capoverso Art. 133, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
La Regione potrà, con propria legge, prevedere forme differenziate di autonomia per Province di confine, dotate di specifiche caratteristiche sotto il profilo territoriale, socio-economico e culturale.
L'istituzione di tali Province autonome è dovuta se lo richiede un quinto degli elettori dell'area interessata e la proposta viene approvata dalla maggioranza della popolazione di detta area attraverso referendum che la Regione è tenuta a indire entro tre mesi dalla richiesta.
Agli eventuali oneri finanziari provvede la legge istitutiva.
17. 14. Teresio Delfino, Volontè.

Al comma 1, capoverso Art. 133, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
Con legge costituzionale, sentita la Regione interessata, possono essere istituite Province autonome nelle aree alpine di confine, dotate di specifiche caratteristiche territoriali, socio-economiche e culturali alle quali sono assicurate, con Statuti speciali, forme e condizioni particolari e differenziate di autonomia.
L'istituzione di tali Province autonome è dovuta se lo richiede un quinto degli elettori dell'area interessata e la proposta viene approvata dalla maggioranza della popolazione di detta area attraverso referendum da indire entro tre mesi dalla richiesta.
17. 16 Teresio Delfino, Volontè.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 18.

1. Roma è la capitale della Repubblica federale italiana.
17. 02. Garra.


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Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 18.

1. Dopo l'articolo 133 della Costituzione è aggiunto il seguente:

Art. 133-bis.

Un commissario dello Stato, residente nel capoluogo della regione e scelto d'intesa tra il Governo della Repubblica e la Giunta regionale, sovrintende alle funzioni amministrative esercitate dagli organi periferici dello Stato e ne cura il coordinamento con quelle esercitate dalla Regione.
17. 01. Garra.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 18.

Il primo comma dell'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«La Corte Costituzionale è composta da quindici giudici nominati nel seguente modo:
a) due dal Presidente della Repubblica;
b) tre dalla Camera dei deputati;
c)
cinque dalla Camera delle autonomie;
d) cinque dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
17. 028. Pisanu, Selva, Pagliarini, Follini, Volontè, Rebuffa.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 18.

Il primo comma dell'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«La Corte Costituzionale è composta da quindici giudici nominati nel seguente modo:
a) quattro dal Presidente della Repubblica;
b) quattro dalle supreme magistrature ordinarie ed amministrative;
c) tre dal Parlamento in seduta comune;
d) quattro dalla Conferenza delle Regioni«.
17. 03. Crema, Boselli, Albertini, Ceremigna, Sergio Fumagalli, Parenti, Schietroma, Villetti.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 18.

Il primo comma dell'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«La Corte Costituzionale è composta da quindici giudici così nominati:
a) due componenti dal Presidente della Repubblica;
b) tre componenti dal Parlamento in seduta comune;
c) cinque componenti dalle supreme magistrature ordinarie ed amministrative;
d) cinque componenti dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni secondo modalità previste con legge statale«.
17. 023. Guarino, Pisanu, Selva, Sanza, Urbani, Migliori, Garra, Pagliarini, Follini, Volontè.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 18.

Il primo comma dell'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«La Corte Costituzionale è composta da quindici giudici, due dei quali nominati dal


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Presidente della Repubblica, tre eletti dal Parlamento in seduta comune, cinque eletti dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa, cinque eletti dalle Regioni secondo modalità stabilite con legge della Repubblica».
17. 024. Migliori, Selva, Armaroli, Anedda, Lembo.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 18.

Il primo comma dell'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«La Corte Costituzionale è composta da venti giudici, nominati per un quarto dal Presidente della Repubblica, per un quarto dal Parlamento in seduta comune, per un quarto dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa e per un quarto dalle Regioni e Province autonome, secondo modalità stabilite con legge costituzionale.
17. 010. Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 18.

Al primo comma dell'articolo 135 della Costituzione le parole: «dal Parlamento in seduta comune» sono sostituite dalle seguenti: «dal Senato della Repubblica».
17. 027. Peretti, Follini, Giovanardi, Baccini, Carmelo Carrara, D'Alia, Del Barone, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci, Savelli.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 18.

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione è aggiunto il seguente: «Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali in materia di competenza regionale debbono essere approvate anche dalla maggioranza dei due terzi dei membri della Conferenza delle Regioni».
17. 04. Crema, Boselli, Albertini, Ceremigna, Sergio Fumagalli, Parenti, Schietroma, Villetti.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 18.

1. All'articolo 139 della Costituzione, dopo la parola: «repubblicana» sono aggiunte le seguenti: «e federale».
17. 011. Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 18.

1. Alle disposizioni transitorie e finali della Costituzione è aggiunta, in fine, la seguente:
«XVIII-bis. Le disposizioni della legge costituzionale per la riforma in senso federale dello Stato si applicano anche alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano per le parti nelle quali prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle stabilite dai rispettivi statuti.
Le leggi costituzionali di modifica degli Statuti delle predette Regioni sono adottate sulla base di intesa con la Regione interessata.
17. 026. Garra.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 18.
(Disposizioni finali transitorie.)

1. Gli Statuti delle Regioni Sardegna, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige-Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sono adeguati alle previsioni della presente legge costituzionale, in quanto più


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favorevoli, con legge costituzionale, su proposta deliberata dal Consiglio regionale. L'adeguamento dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige/Trentino-Südtirol è adottato con legge costituzionale, nel rispetto delle forme particolari di autonomia e dei particolari obblighi internazionali, su proposta dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale. Le modifiche approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale.
2. Fino a quando non sarà completato l'adeguamento di cui al precedente comma, le Regioni Sardegna, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto non già attribuite, esercitano altresì le funzioni e i poteri conferiti dalla presente legge costituzionale alle altre Regioni.
17. 022. Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas, Di Bisceglie.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 18.
(Disposizioni finali transitorie.)

1. Gli Statuti delle Regioni Sardegna, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige-Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sono adeguati alle previsioni della presente legge costituzionale, in quanto più favorevoli, con legge costituzionale, su proposta deliberata dal Consiglio regionale. L'adeguamento dello Statuto della Regione Trentino Alto Adige-Südtirol è adottato con legge costituzionale, nel rispetto delle forme particolari di autonomia e dei particolari obblighi internazionali, su proposta deliberata dai Consigli provinciali di Trento e Bolzano, d'intesa per gli istituti di interesse comune. Le modifiche approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale.
17. 013. Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 18.
(Disposizioni finali transitorie.)

1. Gli Statuti delle Regioni Sardegna, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige-Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sono adeguati alle previsioni della presente legge costituzionale, in quanto più favorevoli, con legge costituzionale, su proposta deliberata dal Consiglio regionale. L'adeguamento dello Statuto della Regione Trentino Alto Adige-Südtirol è adottato con legge costituzionale, nel rispetto delle forme particolari di autonomia e dei particolari obblighi internazionali, su proposta conforme dei Consigli provinciali di Trento e Bolzano. Le modifiche approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale.
17. 014. Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 18.
(Disposizioni finali transitorie.)

1. Gli Statuti delle Regioni Sardegna, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige-Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sono adeguati alle previsioni della presente legge costituzionale, in quanto più favorevoli, con legge costituzionale, su proposta deliberata dal Consiglio regionale. L'adeguamento dello Statuto della Regione Trentino Alto Adige-Südtirol è adottato con legge costituzionale, nel rispetto delle forme particolari di autonomia e dei particolari obblighi internazionali, su proposta dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale. Le modifiche approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale.
17. 09. Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.


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Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 18.
(Disposizioni finali transitorie.)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle Regioni a Statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampia rispetto a quelle stabilite dai rispettivi Statuti. Le leggi costituzionali di modifica degli Statuti delle regioni a Statuto speicale sono adottate sulla base di intesa con la Regione interessata.
17. 025. Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

Subemendamento all'articolo aggiuntivo 17.029 della Commissione

All'articolo aggiuntivo 17. 029 della Commissione, premettere le parole: Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti,

Conseguentemente, allo stesso articolo aggiuntivo, sostituire le parole: stabilite dai rispettivi statuti con le seguenti: già attribuite.
0. 17. 029. 1. Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas, Di Bisceglie, Paissan.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

«Art. 18.
(Norma transitoria)

1. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle stabilite dai rispettivi statuti.
17. 029. La Commissione.

Subemendamenti all'articolo aggiuntivo Orlando 17.020.

All'articolo aggiuntivo Orlando 17. 020, sopprimere il comma 1.
0. 17. 020. 1. Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

All'articolo aggiuntivo Orlando 17. 020, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: da undici presidenti delle Giunte e da undici presidenti dei Consigli con le seguenti: dai presidenti delle Giunte e dai presidenti dei Consigli.
0. 17. 020. 2. Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

All'articolo aggiuntivo Orlando 17. 020, al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: tra i deputati e i senatori non componenti la Commissione.
0. 17. 020. 3. Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

All'articolo aggiuntivo Orlando 17. 020, sopprimere il comma 2.
0. 17. 020. 4. Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

All'articolo aggiuntivo Orlando 17. 020, comma 2, sopprimere la lettera a).
0. 17. 020. 5. Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

All'articolo aggiuntivo Orlando 17. 020, comma 2, sopprimere la lettera b).
0. 17. 020. 6. Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.


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All'articolo aggiuntivo Orlando 17. 020, comma 2, sopprimere la lettera c).
0. 17. 020. 7. Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

All'articolo aggiuntivo Orlando 17. 020, sopprimere il comma 3.
0. 17. 020. 8. Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

«Art. 18.
(Norma transitoria)

1. Sino alla revisione delle norme del Titolo I della parte seconda della Costituzione, la Commissione parlamentare per le questioni regionali è composta da undici deputati e da undici senatori, nonché da undici presidenti delle Giunte e da undici presidenti dei Consigli delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, designati dall'assemblea dei presidenti delle Giunte e dei Consigli delle Regioni e delle Province autonome. I componenti della Commissione sono nominati d'intesa dai Presidenti delle due Camere. Il Presidente è eletto dalla Commissione a maggioranza assoluta dei suoi componenti tra i deputati e i senatori non componenti la Commissione.
2. La Commissione
a) esprime il parere di cui al primo comma dell'articolo 126 della Costituzione;
b) esprime parere sui progetti di legge riguardanti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione e all'articolo 119 della Costituzione;
c) esprime parere sui progetti di legge di cui all'articolo 116 della Costituzione.
3. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui alla lettera b) del comma 2 contenga disposizioni su cui la Commissione abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificatamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
17. 020. Orlando, Massa, Crema, Boato, Palma.

Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 17.030 della Commissione

All'articolo aggiuntivo 17. 030 della Commissione, comma 1, sostituire le parole: possono prevedere con la seguente: prevedono.
* 0. 17. 030. 3. Volontè, Teresio Delfino, Tassone, Grillo, Cutrufo, Paissan.

All'articolo aggiuntivo 17. 030 della Commissione, comma 1, sostituire le parole: possono prevedere con la seguente: prevedono.
* 0. 17. 030. 6. Fontan, Fontanini.

All'articolo aggiuntivo 17. 030 della Commissione, sopprimere il comma 2.
0. 17. 030. 7. Fontan, Fontanini.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

«Art. 18.
(Norma transitoria)

1. Sino alla revisione delle norme del Titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione


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contenga disposizioni sulle quali la Commissione, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
17. 030. La Commissione.