Allegato A
Seduta n. 777 del 26/9/2000


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(A.C. 4462 - sezione 5)

ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.

1. L'articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 127. - Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 11.

Sopprimerlo.
11. 1. Nardini.

Al comma 1, capoverso Art. 127, sopprimere il primo comma.
11. 4. Fontan.