Allegato A
Seduta n. 777 del 26/9/2000


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(A.C. 4462 - sezione 4)

ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.

1. Il primo comma dell'articolo 125 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Gli atti amministrativi delle Regioni non sono sottoposti a controlli preventivi esterni di legittimità o di merito».

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 10.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. L'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 126. Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compie atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta e il Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
Il Consiglio regionale è altresì sciolto quando, a seguito di dimissioni, non sia più in grado di funzionare ovvero quando non sia in grado di eleggere il Presidente e la Giunta entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti e qualora entro quarantacinque giorni dalla messa in crisi della Giunta o della presentazione di mozione di sfiducia non respinta dalla maggioranza assoluta dei consiglieri regionali aventi diritto.
Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.
Lo scioglimento è disposto con decreto motivato dal Presidente della Repubblica, sentita al Conferenza Stato-Regioni.
Col decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre cittadini eleggibili al consiglio regionale che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio».
10. 01. Nardini.