Allegato A
Seduta n. 777 del 26/9/2000


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(A.C. 4462 - sezione 3)

ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.

1. L'articolo 124 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 124. - La legge disciplina la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni, prevedendo che essa sia composta da Ministri, presidenti di Regioni e di Province e sindaci di Città metropolitane e Comuni in relazione agli argomenti oggetto di trattazione nelle singole riunioni. La Conferenza è articolata su base territoriale, nelle forme e secondo le modalità stabilite dalla legge, che ne prevede l'organizzazione sulla base di sezioni distaccate in ciascun capoluogo di Regione, presso le quali sono convocate le riunioni della Conferenza di interesse esclusivamente locale.
La Conferenza esercita le funzioni previste dalla legge in ordine ai rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni, anche mediante l'adozione di intese ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni di governo.
La Conferenza è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, da un Ministro da questi delegato o dal Vicepresidente, eletto tra i rappresentanti delle Regioni. È convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, anche su richiesta del Vicepresidente».

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 9.

Sopprimerlo.
* 9. 1. Giovine.

Sopprimerlo.
* 9. 16. La Commissione

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
Art. 124. - La Camera delle autonomie è composta da duecento membri che rappresentano le Regioni.
I rappresentanti sono nominati dai Consigli regionali secondo le norme dei rispettivi Statuti.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni stesse, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Nessuna Regione può avere meno di tre rappresentanti.
9. 15. Pisanu, Selva, Pagliarini, Follini, Volontè, Rebuffa.

Al comma 1, capoverso Art. 124, primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: , le Città metropolitane.
9. 14. Migliori, Selva, Armaroli, Anedda, Lembo.


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Al comma 1, capoverso Art. 124, primo comma, secondo periodo, dopo le parole: capoluogo di regione aggiungere le seguenti: o provincia autonoma.
9. 8. Zeller, Brugger, Widman, Caveri, Detomas.

Al comma, capoverso articolo 124, secondo comma, sopprimere le parole da: anche fino alla fine del comma.
9. 2. Garra.

Al comma 1, capoverso Art. 124, terzo comma, sostituire le parole da: del Consiglio dei ministri fino alla fine del comma, con le seguenti: eletto dai rappresentanti delle Regioni.
9. 7. Fontan, Ballaman, Bosco, Paolo Colombo, Covre, Dalla Rosa, Fontanini, Galli, Michielon, Pittino, Santandrea.

Subemendamento all'articolo aggiuntivo 9.03.

All'articolo aggiuntivo 9. 03, sopprimere il primo comma.
0. 9. 03. 2. Giordano, Nardini, Bonato, Boghetta, Paissan.

All'articolo aggiuntivo 9. 03, al primo comma premettere le parole: L'articolo 124,
0. 9. 03. 3. Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas, Paissan.

All'articolo aggiuntivo 9. 03, al primo comma premettere le parole: L'articolo 124.
* Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Fontan.
*0. 9. 03. 4.

All'articolo aggiuntivo 9. 03, al primo comma premettere le parole: L'articolo 124.
*0. 9. 03. 5. (ex 9. 6.) Ballaman, Bosco, Paolo Colombo, Covre, Dalla Rosa, Fontanini, Galli, Michielon, Pittino, Santandrea.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. L'articolo 115, il primo comma dell'articolo 125, l'articolo 128, l'articolo 129 e l'articolo 130 della Costituzione sono abrogati.
2. Al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, dopo le parole: «Si può con» sono aggiunte le seguenti: «l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 10, 12, 13, 14 e 16.

9. 03. (terza formulazione) La Commissione.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Il primo comma dell'articolo 125, l'articolo 128, l'articolo 129 e l'articolo 130 della Costituzione sono abrogati.
2. Al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, dopo le parole: «Si può con» sono aggiunte le seguenti: «l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante».
9. 01. Orlando, Massa, Crema, Scoca, Boato, Palma.