...
1. L'articolo 120 della Costituzione è sostituito dal seguente:
o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Sopprimere gli articoli 8, 9 e 10.
Sostituirlo con il seguente:
L'articolo 120 della Costituzione è sostituito dal seguente:
All'emendamento 8. 23, secondo comma, sopprimere il secondo periodo.
Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
Al comma 1, capoverso Art. 120, primo comma, sopprimere le parole: né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Al comma 1, capoverso Art. 120, sopprimere il secondo comma.
Al comma 1, capoverso Art. 120, sopprimere il secondo comma.
Al comma 1, capoverso Art. 120, sostituire il secondo comma con il seguente:
Al comma 1, capoverso Art. 120, secondo comma, primo periodo, dopo le parole: sostituirsi a organi aggiungere le seguenti: dello Stato.
Al comma 1, capoverso Art. 120, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: delle Regioni, dei Comuni e delle Città metropolitane con le seguenti: degli enti locali.
Al comma 1, capoverso Art. 120, secondo comma, primo periodo, dopo le parole: delle Regioni, aggiungere le seguenti: delle Province.
Al comma 1, capoverso Art. 120, secondo comma, primo periodo, dopo le parole: delle Regioni, aggiungere le seguenti: delle Province.
Al comma 1, capoverso Art. 120, secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole: e delle Città metropolitane.
Al comma 1, capoverso Art. 120, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: e delle Città metropolitane con le seguenti: delle Province o delle Città metropolitane.
Al comma 1, capoverso Art. 120, secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: oppure fino alla fine del periodo.
Al comma 1, capoverso Art. 120, secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole: oppure di pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica.
Al comma 1, capoverso Art. 120, secondo comma, primo periodo, dopo la parola: pericolo aggiungere la seguente: grave.
Al comma 1, capoverso Art. 120, secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: ovvero quando fino alla fine del periodo.
Al comma 1, capoverso Art. 120, secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: ovvero quando fino alla fine del periodo.
Al comma 1, capoverso Art. 120, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole da: quando lo richiedono fino alla fine del periodo con le seguenti: per assicurare i livelli minimi di garanzia concernenti i diritti sociali.
Al comma 1, capoverso Art. 120, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: dell'uniformità delle condizioni con le seguenti: delle condizioni essenziali.
Al comma 1, capoverso Art. 120, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: dell'uniformità delle condizioni di vita con le seguenti: dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:
Lo statuto è deliberato dal consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti ed è approvato con legge organica dello Stato».
All'emendamento 8. 04 aggiungere in fine i seguenti commi:
Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
All'articolo 123 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
All'emendamento 8. 03, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: Presso ogni Regione con le seguenti: La Camera delle autonomie è composta da duecento membri che rappresentano le Regioni.
All'emendamento 8. 03, capoverso Art. 123 bis, primo comma, secondo periodo, dopo le parole: del Consiglio regionale, aggiungere le seguenti: i Presidenti dei Consigli regionali.
All'emendamento 8. 03, capoverso Art. 123 bis, primo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: dei Comuni capoluogo e altri Sindaci.
All'emendamento 8. 03, capoverso Art. 123 bis, secondo comma, alinea, sopprimere le parole da: su fino alla fine dell'emendamento.
All'emendamento 8. 03, capoverso Art. 123 bis, secondo comma, sopprimere la lettera a).
All'emendamento 8. 03, capoverso Art. 123 bis, secondo comma, sopprimere la lettera b).
All'emendamento 8. 03, capoverso Art. 123 bis, secondo comma, sopprimere la lettera c).
All'emendamento 8. 03, capoverso Art. 123 bis, secondo comma, sopprimere la lettera d).
Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
1. Dopo l'articolo 123 della Costituzione è aggiunto il seguente:
i sindaci dei Comuni capoluogo e altri sindaci dei Comuni della Regione scelti nei modi indicati dallo Statuto.
«Art. 120. - La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, dei Comuni e delle Città metropolitane nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dell'uniformità delle condizioni di vita, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione».
8. 20. Orlando, Massa, Crema, Scoca, Boato, Palma.
«Art. 120. - La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni.
Il Governo può sostituirsi ad organi delle Regioni e degli enti locali nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di leale collaborazione».
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Fontan.
0. 8. 23. 1. Fontan, Fontanini.
Art. 120. - La legge regionale disciplina le forme e i modi delle intese con altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
La legge regionale disciplina le forme e i modi degli accordi della Regione nelle materie di sua competenza con stati o con enti territoriali interni ad un altro Stato nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge. Tale legge disciplina le modalità con cui il Governo esprime il proprio preventivo assenso, anche in forma tacita, e determina i casi di recesso dagli accordi che il Governo può richiedere alla regione con atto motivato.
8. 23. Peretti, Follini, Giovanardi, Baccini, Carmelo Carrara, D'Alia, Del Barone, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci, Savelli.
8. 7. Fontan, Ballaman, Bosco, Paolo Colombo, Covre, Santandrea, Dalla Rosa, Fontanini, Galli, Michielon, Pittino.
* 8. 1. Giovine.
* 8. 22. Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.
Il governo regionale può sostituirsi ad organi delle Province e dei Comuni nel caso che da loro inadempienze derivi pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica; il governo dello Stato può sostituirsi ad organi delle Regioni nel caso che da loro inadempienze, anche con riferimento al potere di sostituzione previsto al presente comma, derivi pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica.
8. 27. (ex 5. 180.) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo, Buttiglione.
8. 12. Ballaman, Fontan.
8. 8. Fontan, Ballaman, Bosco, Paolo Colombo, Covre, Santandrea, Dalla Rosa, Fontanini, Galli, Michielon, Pittino.
* 8. 13. Ballaman, Fontan.
* 8. 26. La Commissione.
8. 6. Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.
8. 2. Garra.
8. 10. Fontan, Ballaman, Bosco, Paolo Colombo, Covre, Santandrea, Dalla Rosa, Fontanini, Galli, Michielon, Pittino.
8. 9. Fontan, Ballaman, Bosco, Paolo Colombo, Covre, Santandrea, Dalla Rosa, Fontanini, Galli, Michielon, Pittino.
8. 21. Teresio Delfino,Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo, Buttiglione.
* 8. 4. Crema, Boselli, Albertini, Ceremigna, Sergio Fumagalli, Parenti, Schietroma. Villetti.
* 8. 14. Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.
8. 15. Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.
8. 25. La Commissione.
8. 3. (Testo così modificato nel corso della seduta) Garra.
«Art. 123. Ogni Regione ha uno Statuto che, in armonia con la Costituzione, detta le norme fondamentali relative all'organizzazione della Regione. Esso determina in particolare:
a) principi relativi al funzionamento e all'attribuzione degli organi di governo;
b) ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici regionali;
c) diritto di iniziativa relativa alla proposta di legge e di provvedimenti regionali;
d) modalità della partecipazione popolare;
e) procedimento di formazione delle leggi e dei regolamenti regionali;
f) richieste di referendum;
g) controllo dell'amministrazione regionale.
8. 02. Nardini.
«È istituita la Camera delle Regioni, composta da duecento membri che rappresentano le Regioni.
I rappresentanti sono nominati dai Consigli regionali secondo le norme dei rispettivi statuti.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni stesse, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Nessuna Regione può avere meno di tre rappresentanti».
0. 8. 04. 2. Pisanu, Selva, Pagliarini, Follini, Volonté, Garra.
«In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali».
8. 04. La Commissione.
I rappresentanti sono nominati dai Consigli regionali secondo le norme dei rispettivi Statuti.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni stesse, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Nessuna Regione può avere meno di tre rappresentanti.
0. 8. 03. 1. Pisanu, Selva, Pagliarini, Follini, Volontè, Rebuffa.
0. 8. 03. 2. Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.
0. 8. 03. 3. Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.
0. 8. 03. 4. Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.
0. 8. 03. 5. Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.
0. 8. 03. 6. Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.
0. 8. 03. 7. Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.
0. 8. 03. 8. Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.
«Art. 123-bis. - Presso ogni Regione è istituito il Consiglio delle autonomie locali, regolato dallo Statuto. Di detto organo fanno parte, in numero complessivo non superiore alla metà dei componenti del Consiglio regionale, i Presidenti delle Province,
Il Consiglio delle autonomie locali si esprime, nelle forme e nei modi indicati dallo statuto su:
a) le modifiche dello Statuto;
b) il bilancio di previsione e il rendiconto consuntivo;
c) le norme e i provvedimenti in materia di enti locali, anche con riferimento alla ripartizione delle risorse e ai trasferimenti regionali;
d) gli altri provvedimenti eventualmente indicati dallo Statuto«.
8. 03. Orlando, Massa, Crema, Scoca, Boato, Palma.