1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:
Al comma 1, capoverso Art. 119, sopprimere il terzo comma.
Al comma 1, capoverso Art. 119, terzo comma, sostituire le parole da: istituisce sino alla fine del comma con le seguenti: , che determina i livelli minimi di garanzia da assicurare alle prestazioni sociali, dispone
altresì le erogazioni a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, idonee a coprirne il conseguente fabbisogno finanziario.
Al comma 1, capoverso Art. 119, terzo comma, sostituire le parole: senza vincoli con le seguenti: con vincoli.
Al comma 1, capoverso Art. 119, terzo comma, sopprimere le parole: per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Al comma 1, capoverso Art. 119, terzo comma, sostituire le parole: con minore capacità fiscale per abitante con le seguenti: con capacita fiscale teorica inferiore al 75 per cento della media nazionale.
Al comma 1, capoverso Art. 119, terzo comma, sostituire le parole: , con minore capacità fiscale per abitante con le seguenti: , il cui prodotto interno lordo pro-capite è inferiore alla media.
Al comma 1, capoverso Art. 119, terzo comma, sostituire la parola: fiscale con le seguenti: contributiva rapportata alla popolazione presente.
Al comma 1, capoverso Art. 119, terzo comma, dopo le parole: capacità fiscale aggiungere la seguente: teorica.
Al comma 1, capoverso Art. 119, terzo comma, sostituire la parola: abitante con le seguenti: unità di popolazione presente.
Al comma 1, capoverso Art. 119, terzo comma, aggiungere, in fine, le parole: e per unità specifiche.
Al comma 1, capoverso Art. 119, terzo comma, aggiungere, in fine, le parole: costruita su metodi statistici e comparativi.
Al comma 1, capoverso Art. 119, terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale fondo perequativo viene sempre erogato con vincoli di destinazione stabiliti dalla stessa legge.
Al comma 1, capoverso Art. 119, dopo il terzo comma aggiungere il seguente:
Al comma 1, capoverso Art. 119, sostituire il quarto comma con i seguenti:
La costituzione e la distribuzione del fondo alle Regioni e agli enti locali che rispettano le tre condizioni esposte nel comma precedente sono definite con legge secondo parametri uniformi ed oggettivamente determinabili, stabiliti per un periodo pluriennale.
Al comma 1, capoverso Art. 119, quarto comma, sostituire la parola: consentono con le seguenti: devono consentire.
Al comma 1, capoverso Art. 119, quarto comma, sopprimere le parole: alle Città metropolitane.
Al comma 1, capoverso Art. 119, quarto comma, dopo la parola: integralmente aggiungere le seguenti: anche attraverso la determinazione di uno sforzo fiscale autonomo.
Al comma 1, capoverso Art. 119, quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle Province spetta la funzione della riscossione dei tributi.
Al comma 1, capoverso Art. 119, sopprimere il quinto comma.
Al comma 1, capoverso Art. 119, sostituire il quinto comma con il seguente:
Al comma 1, capoverso Art. 119, sostituire il quinto comma con il seguente:
Al comma 1, capoverso Art. 119, quinto comma, sostituire la parola: Per con le seguenti: Per valorizzare il mezzogiorno e le isole e per.
Al comma 1, capoverso Art. 119, quinto comma, sostituire le parole: e la coesione sociale con le seguenti: , la coesione e la solidarietà sociale, per favorire l'effettività dei diritti fondamentali della persona
All'emendamento 7.116, dopo le parole: e la solidarietà sociale, aggiungere le seguenti: per rimuovere gli squilibri economici e sociali.
Al comma 1, capoverso Art. 119, quinto comma, sostituire le parole: e la coesione sociale con le seguenti: , la coesione e la solidarietà sociale, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona.
Al comma 1, capoverso Art. 119, quinto comma, sostituire le parole: risorse aggiuntive ed effettua con le seguenti: le risorse del fondo perequativo per interventi.
Al comma 1, capoverso Art. 119, quinto comma, sopprimere le parole: Città metropolitane.
Al comma 1, capoverso Art. 119, quinto comma, aggiungere, in fine, le parole: , su progetti mirati ed approvati dal Parlamento.
Al comma 1, capoverso Art. 119, dopo il quinto comma aggiungere il seguente:
Al comma 1, capoverso articolo 119, dopo il quinto comma aggiungere il seguente:
Al comma 1, capoverso Art. 119, sesto comma, primo periodo, sopprimere le parole: le Città metropolitane.
Al comma 1, capoverso Art. 119, sesto comma, primo periodo, sostituire le parole: metropolitane e le Regioni con le seguenti: metropolitane, le Regioni e lo Stato.
Al comma 1, capoverso Art. 119, sesto comma, primo periodo, sopprimere le parole: attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato.
Al comma 1, capoverso Art. 119, sesto comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , il quale non è soggetto ad imposizione tributaria da parte dello Stato.
Al comma 1, capoverso Art. 119, sesto comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e delle regioni, secondo le rispettive competenze.
Al comma 1, capoverso Art. 119, sesto comma, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: I beni demaniali appartengono ai Comuni nel cui territorio sono ubicati, ad eccezione di quelli espressamente attribuiti alla Provincia, alla Regione e allo Stato, in quanto essenziali per l'esercizio delle funzioni amministrative ad essi attribuite.
Al comma 1, capoverso Art. 119, sesto comma, sopprimere il secondo periodo.
Al comma 1, capoverso Art. 119, sesto comma, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: Lo Stato può ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento.
Al comma 1, capoverso Art. 119, sesto comma, secondo periodo, dopo le parole: all'indebitamento aggiungere le seguenti: sul libero mercato.
Al comma 1, capoverso Art. 119, sesto comma, secondo periodo, sostituire le parole: solo per finanziare spese di investimento con le seguenti: per fronteggiare spese assolutamente indifferibili.
Al comma 1, capoverso articolo 119, sesto comma, secondo periodo, sostituire le parole: solo per finanziare spese d'investimento con le seguenti. per finanziare spese d'investimento e per fronteggiare spese pregresse o nuove spese assolutamente indifferibili.
Al comma 1, capoverso articolo 119, sesto comma, secondo periodo, sopprimere la parola: solo.
«Art. 119. - I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti».
7. 109. Fontan.
7. 1. Pace, Antonio Pepe.
7. 44. Michielon, Covre, Fontan, Luciano Dussin, Stucchi.
7. 14. Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.
7. 25. Pagliarini, Balocchi, Caparini, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Molgora.
7. 23. Pagliarini, Balocchi, Caparini, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Molgora.
7. 2. Pace, Antonio Pepe.
7. 22. Pagliarini, Balocchi, Caparini, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Molgora.
7. 3. Pace, Antonio Pepe.
7. 101. Teresio Delfino,Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo, Buttiglione.
7. 38. Molgora, Pagliarini, Frosio Roncalli.
7. 24. Pagliarini, Balocchi, Caparini, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Molgora.
Con legge dello Stato è istituito un Fondo di solidarietà per l'erogazione alle Regioni strutturalmente arretrate delle risorse finanziarie necessarie al perseguimento del pieno sviluppo economico e sociale e alla completa utilizzazione degli incentivi europei.
7. 102. Teresio Delfino,Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo, Buttiglione.
Possono accedere ai trasferimenti dal fondo perequativo esclusivamente i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni che soddisfano le tre seguenti condizioni:
a) applicano, nell'ambito della loro autonomia finanziaria di entrata, aliquote superiori a quelle dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni a cui non spetta l'intervento del fondo perequativo;
b) sono in grado di dimostrare di avere efficacemente combattuto ogni ipotesi di evasione fiscale nel loro territorio;
c) sono in grado di dimostrare di avere efficacemente combattuto ogni ipotesi di evasione contributiva nel loro territorio.
7. 27. Pagliarini, Balocchi, Caparini, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Molgora.
7. 112. Giovanardi.
7. 15. Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.
7. 46. Covre, Michielon, Fontan, Luciano Dussin, Stucchi.
7. 39. Molgora, Pagliarini, Frosio Roncalli.
7. 28. Pagliarini, Balocchi, Caparini, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Molgora.
Lo Stato può destinare risorse aggiuntive vincolate a spese di investimento in conto capitale al fine di promuovere lo sviluppo di determinati Comuni, Province o Città metropolitane e Regioni, ovvero per finanziare gli interventi connessi a calamità naturali.
7. 30. Pagliarini, Balocchi, Caparini, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Molgora.
Con legge dello Stato possono essere destinate risorse aggiuntive, ovvero disposti interventi speciali in favore dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni allo scopo di sostenere la promozione dello sviluppo economico e la coesione sociale, o per esigenze straordinarie rispetto al normale esercizio delle loro funzioni.
7. 113. Giovanardi.
7. 5. Garra.
7. 95. Moroni.
0. 7. 116. 1. (nuova formulazione) Governo.
7. 116. (Testo così modificato nel corso della seduta)La Commissione.
7. 45. Michielon, Covre, Fontan, Luciano Dussin, Stucchi.
7. 16. Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.
7. 29. Pagliarini, Balocchi, Caparini, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Molgora.
I fondi perequativo e di promozione dello sviluppo economico e della coesione sociale non possono superare globalmente l'1 per cento del prodotto interno lordo.
7. 40. Molgora, Pagliarini, Frosio Roncalli.
I fondi perequativo e di promozione dello sviluppo economico e della coesione sociale non possono superare globalmente l'1,5 per cento del prodotto interno lordo.
7. 41. Molgora, Pagliarini, Frosio Roncalli.
7. 17. Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.
7. 32. Pagliarini, Balocchi, Caparini, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Molgora.
7. 31. Pagliarini, Balocchi, Caparini, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Molgora.
7. 103. Teresio Delfino,Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo, Buttiglione.
7. 48. Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.
7. 104. Teresio Delfino,Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo, Buttiglione.
7. 114. Giovanardi.
7. 33. Pagliarini, Balocchi, Caparini, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Molgora.
7. 6. Garra.
7. 7. Garra.
7. 96. Garra.
7. 8. Garra.