Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 771 del 27/7/2000
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DICHIARAZIONI DI VOTO FINALE DEI DEPUTATI MARIO GAZZILLI E GIANNI RISARI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 4426

MARIO GAZZILLI. Nella materia in oggetto, che riguarda l'introduzione nel diritto vigente di misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori, occorre subito tenere in considerazione un'essenziale esigenza dello Stato attinente al potere-dovere di sanzionare penalmente i fatti criminosi.
Secondo una certa scuola di pensiero, talune moderne letture della Carta costituzionale hanno prodotto molte, anzi, moltissime conseguenze infauste per la società attuale in quanto le funzioni più prettamente aderenti alla nozione ontologica della pena, cioè la retribuzione e la prevenzione, sono state praticamente obliterate a tutto vantaggio della emenda del condannato.
Ciò appare tanto più vero nelle attuali contingenze in cui il problema riguardante la sicurezza dei cittadini è emerso con grande evidenza e ha assunto dimensioni drammatiche. In altri termini, le idee generali sottese al provvedimento al nostro esame appaiono troppo avanzate rispetto alla ratio informatrice dell'ordinamento penitenziario. La difesa sociale deve restare la funzione precipua della pena e, quindi, i nuovi istituti non andavano costruiti come diritti della donna, bensì come articolazioni del trattamento rieducativo, soggette a limiti derivanti dalla pericolosità sociale della detenuta madre e dalla effettiva utilità della loro applicazione allo scopo di «risocializzare» la condannata.
Non è facilmente accettabile che la concessione del rinvio obbligatorio dell'esecuzione tenda esclusivamente a permettere alla donna il completamento del ciclo di allattamento e di svezzamento del neonato. Per altro verso, l'applicazione di tale istituto dovrebbe essere limitata anche in rapporto alla gravità del reato commesso dalla detenuta madre e alla ricorrenza di specifiche controindicazioni. La valutazione conclusiva, dunque, dovrebbe essere negativa, ma l'indubbio contenuto di civiltà che connota il provvedimento induce ad assumere un diverso avviso. Infatti, per le moderne dottrine sociopsicologiche, l'ingresso di una minore in carcere è evento estremamente dannoso per il suo sviluppo psicofisico e per la sua formazione affettiva. Inoltre, non è revocabile in dubbio che il minore, allorché per raggiunti limiti di età è costretto a lasciare il carcere mentre la madre è ancora detenuta, subisce un trauma da abbandono estremamente delterio per sua personalità in fieri. Si deve, pertanto, considerare l'incoercibile esigenza del minore incolpevole, il quale ha diritto al regolare svolgimento del rapporto genitoriale da cui dipende in misura tanto rilevante lo sviluppo del proprio «io».
Questo rilievo e le argomentazioni molto ampie e penetranti, svolte dall'onorevole Marotta nella discussione generale, giustificano nonostante le richiamate perplessità l'astensione del gruppo di Forza Italia nella imminente votazione finale.

GIANNI RISARI. Discutiamo per approvare un testo che ritengo sia una scelta di civiltà. Discutiamo del diritto di un bambino di restare con sua madre che è in carcere. Noi popolari non abbiamo alcun dubbio perché, in questo caso, il diritto del bambino è il diritto di stare con sua madre e che nello stesso tempo ha il diritto di non essere recluso. Il legislatore ha il dovere di garantire entrambi questi diritti certamente non secondari rispetto al diritto della società d'essere tutelata da chi ha commesso un reato e potrebbe ripeterlo.
Il 30 giugno all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa abbiamo approvato la raccomandazione n. 1469, intitolata «Madri e figli in carcere». Una


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raccomandazione che ha raccolto ampio consenso da parte dei rappresentanti dei 42 Stati membri.
Questa raccomandazione è in sintonia con la legge in esame, ma io mi domando - e noi popolari abbiamo presentato in tal senso la mozione n. 468 il 5 luglio scorso -, se il Governo, anche accogliendo la raccomandazione del Consiglio d'Europa, non possa, da subito, ancor prima che l'iter dell'approvazione della legge giunga in porto, porre in essere tutti gli strumenti amministrativi e regolamentari oltre che di iniziativa legislativa per dare piena attuazione alla risoluzione del Consiglio d'Europa e dunque a ciò che si prefigge la legge proposta dall'onorevole Serafini.
Ebbene, il bambino ha il diritto di stare con sua madre. Ma qui si è detto che la madre è in un luogo che non è educativo ma diseducativo. E non deve essere così perché noi riteniamo che il carcere non debba essere un luogo diseducativo ma un luogo che rieduca, perché non abbiamo un concetto della pena soltanto in negativo ma anche in positivo.
Dobbiamo fare in modo che l'accoglienza del bambino in carcere rispetti il suo diritto, cioè il diritto di avere un luogo qualitativamente positivo per la crescita della sua personalità. Ed anche un carcere lo può essere se in esso noi garantiamo certe presenze e certe situazioni oggettive. Indubbiamente se pensiamo alle nostre carceri sovraffollate ciò non è possibile, ma questo non può essere preso ad esempio per dire che allora non è possibile; dobbiamo invece chiedere che la situazione sia modificata. Il sovraffollamento delle carceri vuol dire più delinquenza e non meno delinquenza. La televisione ha bisogno di messaggi semplici per ottenere ascolti alti, non lo spiega, ma è così.
È dunque necessario non solo che il luogo sia adatto, ma che vi sia anche del personale adatto, un personale psicologicamente e pedagogicamente preparato. Non basta cioè che il bambino stia con la madre ma occorre che in luogo sia confacente con il suo diritto di avere un'educazione positiva.
Questo lo dico per i casi in cui non è possibile altro, ossia per quelle madri che hanno bambini e che hanno commesso reati gravi.
Per le madri che invece non hanno commesso reati gravi, sono d'accordo con quanto è stato detto e cioè che occorre ricercare tutte le soluzioni diverse da quella del carcere perché fra il diritto-dovere della società di tutelarsi e il diritto del bambino ad avere un luogo adatto alla crescita prevale il diritto del bambino. Inoltre, per i reati minori, la società può tutelarsi anche non attraverso la misura del carcere.
Richiamo infine l'attenzione sul diritto del padre a poter visitare più spesso di quanto i regolamenti lo consentano il bambino che è in carcere. Ciò vuol dire che il bambino ha diritto alla presenza del padre per la sua educazione armonica. Ed anche questo credo sia un diritto del bambino.
L'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo prevede che «... gli Stati parti adottino tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari».
L'articolo 3 della stessa Convenzione stabilisce che «.... in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente».

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