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MANLIO CONTENTO. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANLIO CONTENTO. Signor Presidente, a nome del gruppo di Alleanza nazionale desidererei che rimanesse agli atti la nostra posizione nei confronti di una decisione assunta dal presidente della Commissione attività produttive e contenuta anche in una nota del Presidente della Camera indirizzata al presidente Selva.
PRESIDENTE. Onorevole Contento, le assicuro che riferirò al Presidente della Camera nel senso da lei richiesto.
La questione è presto riassunta: in occasione della discussione del collegato relativo all'apertura e alla regolamentazione dei mercati, il Governo, con una operazione che non ha bisogno di alcun commento, ha chiesto l'inserimento di un emendamento all'articolo 5 del disegno di legge n. 7115, il quale disciplinava, e pretende di disciplinare, il risarcimento del danno biologico per gli eventi cosiddetti di minore entità.
In relazione a quell'emendamento, il presidente della Commissione competente, con propria decisione, lo dichiarava inammissibile in attuazione dei criteri posti dall'articolo 123-bis del regolamento. A questo punto, si verificava un fatto estremamente divertente se non fosse, a nostro giudizio, tale da meritare una censura espressa in quest'aula, anche per quel che dirò nei confronti del Presidente della Camera, al quale mi sto rivolgendo tramite lei.
Accadeva, cioè, che il Governo - con un espediente sibillino - riduceva la previsione relativa al risarcimento del danno biologico al solo risarcimento conseguente alla circolazione di veicoli e natanti e ripresentava l'emendamento con lo stesso contenuto, riferendolo, però, all'articolo 5 del disegno di legge citato.
Ovviamente, il nostro intervento in Commissione era finalizzato a far dichiarare l'emendamento inammissibile, in quanto sempre e comunque in contrasto con l'articolo 123-bis, comma 3-bis, del regolamento della Camera. La risposta fornitaci è stata - si badi bene - la seguente: quell'emendamento sostanzialmente sarebbe collegabile alla disciplina del risarcimento dei danni derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione stradale contenuta nell'articolo 5 del provvedimento in questione.
Signor Presidente, non so se nelle aule parlamentari si ami prendersi in giro; può darsi che ciò accada, ma l'articolo 5 citato non disciplina il risarcimento del danno alla persona, bensì si limita esclusivamente ad inserire modifiche procedurali in ordine alla richiesta di risarcimento da parte del danneggiato e della risposta da parte delle assicurazioni. Mi creda, signor Presidente, ma non troverà alcun elemento normativo che possa riferirsi alla materia relativa al risarcimento del danno alla persona.
In conclusione, si tratta di una materia che ha profili di incostituzionalità per come è stata presentata: rischiamo di approvare una disciplina delle cosiddette invalidità minori derivanti dalla circolazione che sarebbe diversa rispetto alla disciplina dell'invalidità e del risarcimento in altri settori. Tuttavia, a prescindere da tale aspetto, che sotto il profilo regolamentare non può non rilevare, mi rivolgo alla Presidenza perché vi sia un riesame della vicenda e perché sia rispettato l'articolo 123-bis, comma 3-bis, del regolamento. Tale articolo, con riferimento ai progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, prevede specifiche disposizioni in merito all'inammissibilità degli emendamenti.
Signor Presidente, suo tramite auspico la rivisitazione di una decisione clamorosamente sbagliata e tale da pregiudicare - se mi è permesso - anche il rapporto di correttezza politica con riferimento a quel progetto di legge; mi auguro che tale correttezza politica possa essere presto ristabilita con il rispetto del regolamento della Camera.


