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La Camera,
il trattamento spettante ai grandi invalidi di guerra affetti da alcune gravi invalidità;
a far salva in sede attuativa l'indennità aggiuntiva di accompagnamento di cui all'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, rinviando per gli importi all'articolo 3 del progetto di legge n. 7075, comprensiva dell'adeguamento automatico previsto dal comma 2 dello stesso articolo 8 e dall'articolo 1 della citata legge n. 656 del 1986, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342.
considerato che:
l'articolo 3 della proposta di legge n. 7075, già approvata dal Senato, razionalizza
a tal fine gli assegni integrativi dell'indennità di assistenza e accompagnamento, previsti dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, già sostituito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 30 dicembre 1981 e modificato dall'articolo 3 della legge n. 656 del 6 ottobre 1986, successivamente modificato dall'articolo 2 della legge n. 422 del 29 dicembre 1990, vengono ora sostituiti da un assegno di superinvalidità;
l'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, attribuisce un'indennità di accompagnamento aggiuntiva agli invalidi affetti da cecità bilaterale assoluta, accompagnata dalla perdita dei due arti superiori o inferiori (o dei quattro arti contemporaneamente), per la cui commisurazione la legge rinvia proprio alla disciplina sugli assegni integrativi, ora sostituiti dall'assegno di superinvalidità;
la proposta di legge n. 7075 non modifica la ricordata indennità aggiuntiva;
9/7075/1. Guerzoni, Colucci, Pampo.