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1. All'articolo 115 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, il quinto comma è abrogato.
(Ricorso gerarchico).
2. All'articolo 10, comma 3, della legge 6 ottobre 1986, n. 656, il secondo periodo è abrogato.
3. Alla individuazione del termine per la definizione dei ricorsi di cui ai commi 1 e 2 si provvede con il regolamento previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.