Allegato A
Seduta n. 771 del 27/7/2000


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(A.C. 7075 - Sezione 4)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

Art. 4.
(Ricorso gerarchico).

1. All'articolo 115 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, il quinto comma è abrogato.
2. All'articolo 10, comma 3, della legge 6 ottobre 1986, n. 656, il secondo periodo è abrogato.
3. Alla individuazione del termine per la definizione dei ricorsi di cui ai commi 1 e 2 si provvede con il regolamento previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.