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1. Il limite di reddito annuo lordo, nei casi in cui sia previsto dalle vigenti disposizioni come condizione per il conferimento dei trattamenti economici di guerra, è elevato a lire 18.743.400 a decorrere dal 1o gennaio 2001 ed a lire 22.310.775 a decorrere dal 1o gennaio 2002.
(Elevazione del limite di reddito).
2. L'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n.656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n.342, non si applica ai limiti di reddito stabiliti per gli anni 2001 e 2002.