1. Le somme relative ad indebiti pagamenti effettuati in materia di pensioni di guerra che, in virtù dell'articolo 1, commi 260 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n.662, siano state già recuperate o risultino in corso di recupero alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n.377, sono restituite ovvero non sono oggetto di recupero purché l'indebito non sia imputabile a comportamento doloso dell'interessato.
(Recuperi di indebiti pagamenti).