Allegato A
Seduta n. 771 del 27/7/2000


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PROPOSTA DI LEGGE: S. 1614-2964-4285 - SENATORI: AGOSTINI ED ALTRI; VEGAS ED ALTRI; BONATESTA ED ALTRI: DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA VI COMMISSIONE DEL SENATO) (7075) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: BUTTI ED ALTRI; VOLONTÈ ED ALTRI; DE GHISLANZONI CARDOLI ED ALTRI (5431-5465-5693)

(A.C. 7075 - Sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

Art. 1.
(Recuperi di indebiti pagamenti).

1. Le somme relative ad indebiti pagamenti effettuati in materia di pensioni di guerra che, in virtù dell'articolo 1, commi 260 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n.662, siano state già recuperate o risultino in corso di recupero alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n.377, sono restituite ovvero non sono oggetto di recupero purché l'indebito non sia imputabile a comportamento doloso dell'interessato.