1. In deroga all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sostituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, nei confronti di coloro che siano nella condizione di cui all'articolo 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 503 del 1992 ed ai quali, alla data del 31 dicembre 1992, mancavano non più di due anni al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dalla normativa vigente alla predetta data, l'integrazione al trattamento minimo, fermo restando il limite di reddito proprio, è attribuita, a decorrere dal 1o gennaio 2000, nella misura del 70 per cento in presenza di reddito cumulato con quello del coniuge di importo superiore a quattro volte e non eccedente cinque volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1o gennaio di ciascun anno e nella misura del 40 per cento in presenza di reddito cumulato non eccedente sei volte l'ammontare del trattamento minimo medesimo.
milioni per il 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;
7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Al comma 1, sopprimere le parole da: nei confronti fino a: predetta data.
Al comma 1, sostituire le parole: non più di due anni con le seguenti: non più di cinque anni.
Conseguentemente:
Al comma 1, sostituire le parole: non più di due anni con le seguenti: non più di cinque anni.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: non più di tre anni con le seguenti: non più di cinque anni;
Al comma 1, sostituire le parole: non più di due anni con le seguenti: non più di cinque anni.
Al comma 1, sopprimere le parole: , fermo restando il limite di reddito proprio,
Al comma 1, sopprimere le parole da: calcolato fino a: ciascun anno.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
Al comma 2, sostituire le parole: non più di tre anni con le seguenti: non più di cinque anni;
Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , fatti salvi i diritti acquisiti per tutti coloro che avevano terminato di versare i contributi prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
2. Ai soggetti di cui al comma 1, ai quali, alla data del 31 dicembre 1992, mancavano non più di tre anni al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dalla normativa vigente alla predetta data, l'integrazione al trattamento minimo, fermo restando il limite di reddito proprio, è attribuita, nelle stesse misure percentuali e per le stesse fasce di reddito di cui al comma 1, con decorrenza dal 1o gennaio 2001 e dal 1o gennaio 2002 a seconda che la data di nascita cada nel primo oppure nel secondo semestre dello stesso anno di nascita.
3. L'integrazione è attribuita nell'aliquota prevista per la fascia in cui il reddito si colloca in misura tale da non comportare il superamento del limite massimo di reddito previsto per tale fascia e la parte di integrazione eventualmente eccedente è ridotta in ragione del rapporto tra l'aliquota prevista per la fascia successiva e quella prevista per la fascia in cui il reddito si colloca.
4. Per le pensioni con decorrenza nell'anno 1994 è fatta salva, se più favorevole, la previgente disciplina.
5. L'importo erogato a titolo di integrazione al trattamento minimo ai sensi dei commi 1 e 2 è rideterminato ovvero sospeso in relazione alle variazioni dell'ammontare del reddito cumulato che dovessero intervenire successivamente alla data di decorrenza della pensione.
6. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, quantificato in lire 68 miliardi per il 2000 e in lire 80 miliardi a decorrere dal 2001, si provvede:
a) quanto a lire 29.650 milioni per il 2000, 30.000 milioni per il 2001 e 30.000
b) quanto a lire 350 milioni per l'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;
c) quanto a lire 38.000 milioni per l'anno 2000 ed a lire 50.000 milioni per gli anni 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rifinanziata dalla tabella D della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
1. 1. Santori, Gazzara, Taborelli, Prestigiacomo.
al comma 2, sostituire le parole: non più di tre anni con le seguenti: non più di cinque anni;
al comma 6, alinea, sostituire le parole: lire 68 miliardi per il 2000 e in lire 80 miliardi con le seguenti: lire 161 miliardi per il 2000 e lire 193 miliardi;
al comma 6, lettera a), sostituire le parole: lire 29.650 milioni per il 2000, 30.000 milioni per il 2001 e 30.000 milioni con le seguenti: lire 69.125 milioni per il 2000, 72.000 milioni per il 2001 e 72.000 milioni;
al comma 6, lettera b), sostituire le parole: lire 350 milioni con le seguenti: lire 875 milioni;
al comma 6, lettera c), sostituire le parole: lire 38.000 milioni per l'anno 2000 ed a lire 50.000 milioni con le seguenti: lire 91.000 milioni per l'anno 2000 ed a lire 121.000 milioni.
1. 16. Pampo, Ascierto.
1. 17. Pampo, Ascierto.
1. 18. Pampo, Ascierto.
1. 2. Santori, Gazzara, Taborelli, Prestigiacomo.
1. 3. Santori, Gazzara, Taborelli, Prestigiacomo.
2. A decorrere dal 1o gennaio 1999 per i soggetti coniugati e non legalmente separati, ai fini dell'integrazione al minimo, si tiene conto dei redditi cumulati con quelli del coniuge.
1. 4. Santori, Gazzara, Taborelli, Prestigiacomo.
1. 19. Pampo, Ascierto.
1. 5. Prestigiacomo, Ascierto.
4. Sono fatti salvi i trattamenti in godimento alla data del 1o gennaio 1999 con riassorbimento dei futuri miglioramenti.
1. 6. Santori, Gazzara, Taborelli, Prestigiacomo.
5-bis. All'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il secondo periodo è soppresso.
1. 20. Michielon, Pagliarini, Covre, Grugnetti.
5-bis. All'articolo 22, comma 11, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «del 5 per cento annuo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'interesse legale annuo».
1. 21. Michielon, Pagliarini, Covre, Grugnetti.
5-bis. All'articolo 22, comma 11, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono aggiunte, in fine, le parole: «in presenza dei requisiti di anzianità contributiva indicati nella colonna 2 della tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335».
1. 22. Michielon, Pagliarini, Covre, Grugnetti.
5-bis. All'articolo 22, comma 11, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono aggiunte, in fine, le parole: «a condizione che gli stessi lavoratori extracomunitari abbiano un'anzianità contributiva di almeno 5 anni».
1. 23. Michielon, Pagliarini, Covre, Grugnetti.
5-bis. I soggetti, che siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione, hanno facoltà di richiedere la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo.
1. 7. Michielon, Pagliarini, Covre, Grugnetti.
5-bis. I soggetti, che siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione, hanno facoltà di richiedere la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati dell'interesse legale annuo.
1. 8. Michielon, Pagliarini, Covre, Grugnetti.
5-bis. Ai soggetti che abbiano prestato attività lavorativa è riconosciuta la facoltà di richiedere la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo.
1. 9. Michielon, Pagliarini, Covre, Grugnetti.
5-bis. Ai soggetti che abbiano prestato attività lavorativa è riconosciuta la facoltà di richiedere la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati dell'interesse legale annuo.
1. 10. Michielon, Pagliarini, Covre, Grugnetti.
5-bis. Ai soggetti, che siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione, e alla data del 31 dicembre 1992 abbiano completati i versamenti di legge all'INPS, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, e successive modificazioni.
6-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-bis si provvede mediante istituzione, a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di un apposito fondo, da finanziare con stanziamenti da definire annualmente in sede di legge finanziaria.
1. 15. Michielon, Pagliarini, Covre, Grugnetti.