Allegato A
Seduta n. 771 del 27/7/2000


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(A.C. 4426 - Sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Allontanamento dal domicilio).

1. Dopo l'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 47-sexies. - (Allontanamento dal domicilio senza giustificato motivo). - 1. La condannata ammessa al regime della detenzione domiciliare speciale che rimane assente dal proprio domicilio, senza giustificato motivo, per non più di dodici ore, può essere proposta per la revoca della misura.
2. Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore la condannata è punita ai sensi dell'articolo 385, primo comma, del codice penale ed è applicabile la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.
3. La condanna per il delitto di evasione comporta la revoca del beneficio.
4. L'internata ammessa al regime della detenzione domiciliare speciale che rimane assente dal proprio domicilio, senza giustificato motivo, per oltre tre ore, può subire la revoca di tale misura.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al padre detenuto, qualora la detenzione domiciliare sia stata concessa a questi, ai sensi dell'articolo 47-quinquies, comma 7».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Sopprimerlo.
3. 1. Benedetti Valentini.

Al comma 1, capoverso «art. 47-sexies» sopprimere il comma 5.
3. 2. La Commissione.