Allegato A
Seduta n. 771 del 27/7/2000


Pag. 22


...

(A.C. 4426 - Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Detenzione domiciliare speciale).

1. Dopo l'articolo 47-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:
«Art. 47-quinquies. - (Detenzione domiciliare speciale). - 1. Quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 47-ter, le condannate e le internate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti della stessa specie di quello oggetto di condanna e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena presso il proprio domicilio, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena ovvero dopo l'espiazione di almeno dieci anni nel caso di condanna all'ergastolo.
2. Per la condannata o l'internata nei cui confronti è disposta la detenzione domiciliare speciale, nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica della condannata o internata che trovasi in detenzione domiciliare speciale.
3. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare speciale, fissa le modalità di attuazione, anche secondo quanto stabilito dall'articolo 284, comma 2, del codice di procedura penale, precisa il periodo di tempo che la persona può trascorrere all'esterno del proprio domicilio, detta le prescrizioni relative agli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la misura. Si applica l'articolo 284, comma 4, del codice di procedura penale.
4. All'atto della scarcerazione è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto deve seguire nei rapporti con il servizio sociale.
5. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita; riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.
6. La detenzione domiciliare speciale è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura.
7. La detenzione domiciliare speciale può essere concessa, alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre.
8. Al compimento del decimo anno di età del figlio, su domanda del soggetto già ammesso alla detenzione domiciliare speciale, il tribunale di sorveglianza può:
a) disporre la proroga del beneficio, se ricorrono i requisiti per l'applicazione della semilibertà di cui all'articolo 50, commi 2, 3 e 5;
b) disporre l'ammissione all'assistenza all'esterno dei figli minori di cui all'articolo 21-bis, tenuto conto del comportamento


Pag. 23

dell'interessato nel corso della misura, desunto dalle relazioni redatte dal servizio sociale, ai sensi del comma 5, nonché della durata della misura e dell'entità della pena residua».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.
(Detenzione domiciliare speciale).

Sopprimerlo.
2. 1. Benedetti Valentini.

Al comma 1, capoverso «art. 47-quinquies», comma 1, sostituire le parole: un quarto con le seguenti: un terzo.
2. 2. La Commissione.

Al comma 1, capoverso «art. 47-quinquies» comma 1 sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: quindici anni.
2. 3. La Commissione.