Allegato A
Seduta n. 771 del 27/7/2000


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DISEGNO DI LEGGE: MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE A TUTELA DEL RAPPORTO TRA DETENUTE E FIGLI MINORI (4426) E ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: BUFFO ED ALTRI (5722)

(A.C. 4426 - Sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Rinvio dell'esecuzione della pena).

1. L'articolo 146 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 146. - (Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena). - L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita:
1) se deve aver luogo contro donna incinta;
2) se deve aver luogo contro madre di infante di età inferiore ad anni uno. Se l'espiazione della pena riguarda uno dei reati indicati dall'articolo 4-bis, comma 1, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e non ricorrono le condizioni previste per la concessione dei benefìci e delle misure alternative ivi contemplate, il differimento opera fino al compimento dei sei mesi di età del figlio, salvo che sia stato affidato ad altri;
3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da infezione da HIV nei casi di incompatibilità con lo stato di detenzione ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 3, del codice di procedura penale.

Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) il differimento è revocato se la gravidanza si interrompe, il figlio muore, viene abbandonato ovvero affidato ad altri e il parto è avvenuto da oltre due mesi».

2. L'articolo 147, primo comma, n. 3), del codice penale è sostituito dal seguente:
«3) se una pena restrittiva della libertà personale riguardante i reati indicati dall'articolo 4-bis, comma 1, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, per cui non ricorrono le condizioni previste per la concessione dei benefìci e delle misure alternative ivi contemplate, deve essere eseguita contro una donna che ha partorito da più di sei mesi ma da meno di un anno e non vi è modo di affidare il figlio ad altri che alla madre».

3. All'articolo 147, terzo comma, del codice penale, dopo la parola: «muoia» sono inserite le seguenti: «, venga abbandonato».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.
(Rinvio dell'esecuzione della pena).

Al comma 1, capoverso ART. 146, primo comma, numero 3), sostituire le parole da: infezione da HIV fino alla fine del numero


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con le seguenti: da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni di servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.
1. 1. La Commissione.