Allegato A
Seduta n. 771 del 27/7/2000


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(A.C. 2681 - sezione 7)

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Art. 7.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi per il 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7. 1. (seconda riformulazione)La Commissione.