Allegato A
Seduta n. 771 del 27/7/2000


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(A.C. 2681 - sezione 5)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.

1. L'onorificenza dell'Ordine del Tricolore è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.
2. Per ottenere l'onorificenza gli interessati devono presentare domanda al Ministero della difesa secondo le modalità definite nel decreto di cui al comma 3 dell'articolo 3, allegando fotocopia autenticata della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge.