Allegato A
Seduta n. 771 del 27/7/2000


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(A.C. 2681 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

1. L'onorificenza è conferita a coloro che prestarono servizio militare, per almeno tre mesi, in zona di operazioni, anche a più riprese, nelle Forze armate italiane durante la guerra 1940-1945, o nelle formazioni armate partigiane o gappiste, regolarmente inquadrate nelle formazioni dipendenti dal Corpo volontari della libertà, ed ai combattenti della guerra 1940-1945, ai mutilati ed invalidi della guerra 1940-1945 fruenti di pensione di guerra ed agli ex prigionieri o internati nei campi di concentramento o di prigionia.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Art. 2.

Al comma 1, sostituire la parola: fruenti con la seguente: titolari.
2. 1. La Commissione.