![]() |
![]() |
![]() |
LUIGI OCCHIONERO, Relatore per la VIII Commissione. Con il provvedimento in esame, si richiede con urgenza l'approvazione della proroga dal 31 dicembre 1999 al 31 dicembre 2000 della normativa prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 1993, n. 185, che regola la qualità ed i limiti da rispettare per le acque di balneazione.
dal Governo nazionale, con l'approvazione della legge n. 35 del 1977 e con la definizione di un piano straordinario di compeltamento e razionalizzazione dei sistemi di depurazione.
complesso ma anche urgente per tutte le forze economiche e non solo economiche del nostro paese.
SALVATORE GIACALONE, Relatore per la XII Commissione. Il disegno di legge in esame prevede una proroga dei termini, sino al 31 dicembre 2000, delle discipline previste dal decreto n. 109 del 1993. Tale decreto apportava modifiche, in attesa di una revisione della normativa di recepimento della direttiva CEE 76/160 e a valere per un triennio, al decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982 e alla disciplina dei limiti in materia di acque di balneazione anche in base alle facoltà previste dalla predetta direttiva.
Il provvedimento in esame è dovuto al persistere di fenomeni di eutrofizzazione in alcuni tratti non secondari di coste del Tirreno, dell'Adriatico ed in numerosi laghi dell'Italia settentrionale. Il provvedimento in esame è caratterizzato da necessità ed urgenza, dovute sia alla stagione balneare ormai iniziata, sia al danno che potrebbe derivare dalla sua mancata approvazione per l'economia di moltissime aziende turistiche familiari e per molte altre attività economiche (penso alla pesca e ad altro). La proroga prevista, nello stesso tempo, non causa né danni né preoccupazioni, sia per i bagnanti sia più in generale per la salute pubblica. La deroga rispetto ai valori è subordinata al fatto che questi dipendano solo da fenomeni di eutrofizzazione: non si fa riferimento, dunque, a cause come gli scarichi di sostanze chimiche, i rifiuti urbani e gli scarichi industriali.
La proroga, circoscritta dunque al fenomeno dell'eutrofizzazione, riguarda sostanzialmente gli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 109 del 1993, in base ai quali, in attesa di una revisione della normativa di recepimento della direttiva CEE n. 76 del 1975 (dovuta al crescente inquinamento delle acque).
La deroga dei valori è subordinata al fatto che essi dipendano solo ed unicamente da fenomeni di eutrofizzazione, quindi non da un inadeguato sistema di depurazione. Iniziative positive per quanto riguarda la depurazione sono state assunte
Tuttavia, dobbiamo constatare che a tutt'oggi il sistema è insufficiente ed in notevole ritardo, basti pensare a grandi città, a grandi regioni e a grandi territori.
L'articolo 1 provvede a una proroga di termini, relativamente alla disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185.
Dato il contenuto del decreto n. 109, la proroga riguarda gli articoli 1 e 2, quelli nei quali si stabilisce la possibilità di derogare agli ordinari parametri riguardanti la presenza di ossigeno disciolto nelle acque di balneazione e si indicano gli adempimenti da parte delle regioni che facciano uso di tale possibilità derogatoria.
Il termine sopra indicato risulta essere scaduto alla data del 31 dicembre 1999. Infatti l'articolo 1 del decreto-legge 11 maggio 1999, n. 127, convertito in legge con legge 9 luglio 1999, n. 220, ha stabilito che le disposizioni recate dal decreto-legge n. 109 del 1993 rimanessero in vigore fino a tale data.
L'articolo 1 del citato decreto-legge n. 109 del 1993 dispone che, in attesa di una revisione della normativa di recepimento della direttiva CEE n. 76/160 - attuata nel nostro ordinamento con il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 - e comunque per non oltre un triennio dall'entrata in vigore del medesimo decreto - i valori limite dell'ossigeno disciolto, che i provvedimenti regionali devono considerare ai fini del giudizio di idoneità delle acque di balneazione, possano essere compresi tra 50 e 170 (mentre invece, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982 essi dovrebbero essere pari rispettivamente a 70 e a 120). Il provvedimento regionale di deroga ai valori limite fissati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982, è comunque subordinato all'accertamento che il superamento dei valori limite di cui al medesimo decreto del Presidente della Repubblica dipenda esclusivamente da fenomeni di eutrofizzazione, cioè fenomeni che non comportano danni per la salute umana (articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 109 del 1993).
L'articolo 2 del decreto-legge citato determina gli adempimenti a carico delle regioni che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 1. In particolare vanno indicati i tratti di costa a cui riferire i valori limite e la durata temporale di applicazione, le strutture coinvolte nel programma di sorveglianza. Le regioni hanno, inoltre, l'obbligo di far pervenire, entro il 31 dicembre di ogni anno, ai Ministeri della sanità e dell'ambiente un rapporto dettagliato sui risultati del programma di sorveglianza e degli interventi realizzati nel corso dell'anno per prevenire il fenomeno dell'eutrofizzazione.
La disposizione di proroga non appare in contrasto con la normativa comunitaria vigente. La direttiva del Consiglio 76/160 CEE, infatti, quanto all'ossigeno disciolto, non indica alcun valore alla colonna I dell'Allegato alla direttiva (che ai sensi dell'articolo 3 ha valore prescrittivo), mentre indica i valori di 80-120 alla colonna G dell'Allegato stesso. Per tali valori lo stesso articolo 3 contiene una semplice raccomandazione rivolta agli Stati membri affinché questi si sforzino di rispettarli come valori-guida.
L'articolo 2 detta le disposizioni per l'entrata in vigore per la quale viene indicato il giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
È necessaria una più incisiva azione legislativa nazionale e di controllo per quanto riguarda la complessità delle acque, della loro qualità ed anche dell'inquinamento. Contemporaneamente vi sono l'impegno e l'iniziativa da parte del Governo ad investire sulla qualità dell'ambiente, sul risanamento delle acque e sulla manutenzione del territorio, nonché sulla valorizzazione.
Oggi ci si chiede - lo impongono i tempi - l'approvazione del provvedimento, lasciando ad altri tempi ed altre iniziative il riordino di un tema così
La proroga riguarda la possibilità di derogare ai valori limite di ossigeno disciolto nelle acque di balneazione.
La norma di recepimento della direttiva CEE 76/160 che ha per oggetto i «requisiti chimici, fisici e microbiologici delle acque di balneazione» consente all'articolo 9 la deroga ai valori fissati nella tabella allegata per PH, colorazione, trasparenze e per talune sostanze allorquando le acque di balneazione si arricchiscano di esse, superando i valori limiti fissati, per cause naturali.
La disposizione di proroga pertanto non è in contrasto con la normativa comunitaria vigente che per i valori di ossigeno disciolto indicati alla colonna G dell'Allegato «raccomande» ma non «prescrive» agli Stati membri di sforzarsi di rispettarli come valori guida.
La proroga ha numerosi precedenti legislativi: il decreto-legge n. 542 del 1996, il decreto-legge n. 156 del 1998 ed anche il n. 127 del 1999 che da ultimo ha esteso alla data del 31 dicembre 1999 le disposizioni del decreto-legge n. 109 del 1993.
I valori limite di ossigeno disciolto, che i provvedimenti regionali devono considerare ai fini del giudizio di idoneità delle acque di balneazione, possono essere compresi tra 50 e 170, mentre il decreto-legge n. 470 del 1982 indica valori di riferimento compresi tra 70 e 120. Tuttavia il provvedimento regionale di deroga ai valori limite fissati dalla direttiva comunitaria è comunque subordinato all'accertamento che il superamento dei valori limite dipende esclusivamente da fenomeni di «eutrofizzazione», fenomeno che non comporta alcun pregiudizio per la salute umana.
Considerato pertanto che il provvedimento di proroga non è di alcun pregiudizio per la tutela della salute dei bagnanti mentre il mancato accoglimento comporterà sicuramente dei gravissimi danni economici per molte delle nostre stazioni balneari se ne raccomanda la rapida approvazione.


